In tema di successione nei contratti ai sensi dell’art. 2558 c.c., l’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili).

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15065

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24373/2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1878/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CAPASSO Lucio, che ha richiesto il rigetto del ricorso;

Lette le memorie depositate dalla controricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2001 la (OMISSIS) S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, (OMISSIS) S.p.A. al fine di accertare il diritto a ricevere gratuitamente dalla convenuta, ed anche in futuro, la fornitura di 30 cavalli elettrici (oggi corrispondente a 22 KW) all’anno, in virtu’ di una clausola accessoria al contratto del 26/7/1943, con il quale era stato alienato un complesso industriale in (OMISSIS), da parte della (OMISSIS) (alla quale era succeduta la convenuta) a (OMISSIS) (cui era poi succeduta la societa’ attrice), clausola alla quale avevano sempre fatto richiamo i contratti di somministrazione di energia elettrica succedutisi nel tempo, sino all’ultimo che era stato pero’ oggetto di una disdetta illegittima da parte della convenuta. Disattesa la richiesta di ordinare ex articolo 700 c.p.c., alla convenuta di fatturare l’energia somministrata al netto dei 30 cavalli elettrici, nella resistenza di (OMISSIS) che contestava la legittimazione dell’attrice, in quanto cessionaria illegittima della clausola invocata, e deduceva che ormai la stessa clausola non era piu’ invocabile essendosi verificata la condizione risolutiva prevista ab origine in contratto, la stessa in via riconvenzionale chiedeva la restituzione a titolo di indebito arricchimento della somma corrispondente alla mancata fatturazione dei consumi dal 4/8/1995 al 31/12/2000, ampliando tale domanda, con la memoria di cui all’articolo 183 c.p.c., anche alle somme dovute per il periodo successivo al 31/12/2000.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 1619/2006 riteneva la clausola contrattuale invocata dall’attrice ormai priva di efficacia, non sussistendo quindi il diritto alla somministrazione gratuita anche alla luce dell’intervenuta disdetta (tempestiva solo in relazione alla scadenza del 31/12/1999) del precedente rapporto contrattuale di somministrazione, ritenendo che la societa’ convenuta avendo riconosciuto lo sconto per tutto l’anno 2000 in sede di fatturazione, avesse rinunciato per quell’anno al corrispettivo dovutole, dovendo pero’ trovare accoglimento la domanda per le annualita’ successive.

La Corte d’Appello di Firenze, decidendo sull’appello principale della (OMISSIS) S.r.l. e di (OMISSIS) S.p.A., con la sentenza n. 1878 del 9/12/2013, in parziale riforma della decisione del Tribunale, determinava la somma dovuta dall’attrice in Euro 16.961,01 da aggiungersi a quelle gia’ individuate dal giudice di prime cure, confermando per il resto la decisione gravata.

Quanto al primo motivo con il quale si insisteva per l’applicabilita’ della previsione di cui agli articoli 3 e 4 del contratto del 26/7/1943, reputava fondata l’eccezione della convenuta secondo cui non era stato provato che l’attrice fosse avente causa da (OMISSIS), originaria parte contraente, in favore della quale era stata prevista appunto la possibilita’ di fruire gratuitamente di 30 cavali elettrici annui.

Ed, infatti, anche a voler ritenere provata la successione di (OMISSIS) a (OMISSIS), la compravendita del 1943 restava priva di collegamento con il successivo conferimento dell’azienda effettuato dalla (OMISSIS) in favore della societa’ attrice, in quanto nel conferimento non risultavano inclusi anche gli immobili, come si evinceva anche dalla perizia di stima allegata al verbale di assemblea straordinaria della societa’, che appunto prevedeva il conferimento alla stessa dell’azienda individuale della (OMISSIS).

Ne derivava, secondo i giudici di appello, che la clausola invocata poteva trovare applicazione solo in favore degli odierni proprietari dei beni all’epoca alienati, che pero’ non possono essere individuati nella societa’ appellante, la quale poteva avvalersi solo delle previsioni contrattuali contenute nei contratti di somministrazione di energia elettrica, che nel frattempo erano stati disdettati dalla convenuta.

Osservavano altresi’ che, ancorche’ tale osservazione avesse portata assorbente, era opportuno esaminare anche le altre questioni dedotte con il mezzo di impugnazione.

Quanto alla portata della clausola prevedente la somministrazione gratuita, occorreva assicurarne il coordinamento con quella successiva contenuta nell’articolo 4, nel senso che la fornitura gratuita sarebbe stata dovuta finche’ fosse continuato, nonostante la scadenza delle concessioni idrauliche, l’uso di fatto della derivazione (cosa che si era verificata per circa cinque anni, dopo la rinuncia alla concessione da parte dell'(OMISSIS) nel 1967, essendosi pero’ provveduto alla effettiva disattivazione solo nel dicembre del 1973).

Solo in tal modo era possibile dare attuazione al principio di conservazione che opera anche in materia di interpretazione del contratto ex articolo 1367 c.c., poiche’ altrimenti la clausola che prevedeva il diritto di conseguire la fornitura gratuita dei 30 cavalli elettrici, anche dopo la cessazione della derivazione idrica, non avrebbe avuto alcun senso giuridico. Inoltre non aveva alcun rilievo il successivo comportamento delle parti che anche dopo il 1973 avevano conservato nei contratti di somministrazione la previsione in tema di fornitura gratuita, in quanto ex articolo 1362 c.c., rileva solo il comportamento delle originarie parti contraenti e non anche quello dei loro aventi causa.

Tali considerazioni rendevano quindi irrilevanti le ulteriori argomentazioni spese dal Tribunale per legittimare la perdita di efficacia della clausola (quali la pretesa illegittimita’ di un’obbligazione a carattere perpetuo, ovvero l’assenza di causa della concessione gratuita dell’energia elettrica, pur in assenza della derivazione idrica).

Era da disattendere anche l’ulteriore motivo di appello con il quale si sosteneva che la conservazione dell’efficacia delle vecchie clausole contrattuali dovesse protrarsi sino al 31/12/2002, poiche’ (OMISSIS) aveva continuato a fatturare secondo le precedenti condizioni contrattuali, dovendosi escludere che tale condotta equivalga ad una rinuncia alla disdetta inviata, ed essendo piuttosto necessario per far rivivere la fornitura gratuita, la conclusione di un nuovo contratto.

Disatteso anche il motivo che, in punto di quantificazione del dovuto in favore della convenuta, contestava che il Tribunale si fosse avvalso di una CTU, essendosi l’ausiliario servito solo di documenti ritualmente prodotti in corso di causa, avendo provveduto a compiere delle semplici operazioni contabili, la sentenza d’appello riteneva fondato solo in parte l’appello incidentale.

Infatti, il solo fatto che per l’anno 2000 si fosse continuato a fatturare lo sconto dei 30 cavalli elettrici non costituiva una rinuncia agli effetti della disdetta, ben potendo trovare giustificazione in un mero errore contabile, cosi’ che alle somme liquidate dal Tribunale andava aggiunto anche il corrispettivo non fatturato per l’anno 2000.

Viceversa doveva reputarsi inammissibile la domanda di riconoscimento dell’indebito anche per i periodi successivi a quelli indicati in sede di conclusioni in primo grado, posto che era gia’ stata oggetto di una non consentita mutatio libelli effettuata solo con le memorie di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 5 (ma senza che sul punto vi fosse stato gravame ad opera dell’attrice al fine di dedurre l’erroneita’ della decisione assunta dal Tribunale) la richiesta di accordare la restituzione anche per il periodo fino al 29 marzo 2004.

Tale domanda era stata cosi’ modificata in sede di conclusioni, cosi’ che la richiesta della convenuta di estendere la condanna anche ai periodi successivi al 29 marzo 2004, rappresentava un’indebita proposizione di una domanda nuova in appello, vietata dall’articolo 345 c.p.c., ed insuscettibile di rientrare nell’ipotesi derogatoria di cui alla seconda parte del primo comma della norma in questione.

L’ulteriore motivo di appello sulle spese era poi da reputarsi assorbito per effetto della parziale riforma della sentenza di primo grado, e dovendosi procedere ad un’autonoma determinazione del carico delle spese di lite per i due gradi, i giudici di appello ritenevano che si dovesse disporre una compensazione per un terzo (anche alla luce del solo parziale accoglimento dell’appello incidentale, dell’obiettiva oscurita’ del testo contrattuale e dello stesso comportamento dell'(OMISSIS)) ponendosi la residua parte, e per entrambi i gradi, a carico della societa’ attrice.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) S.r.l. sulla base di sei motivi.

(OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 81, 183 e 112 c.p.c., per avere il giudice di appello esaminato un’eccezione in senso stretto, consistente nella carenza di titolarita’ del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Si rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che l’attrice fosse carente di legittimazione attiva, in quanto non avrebbe dimostrato di essere un’avente causa da (OMISSIS) originaria parte contraente del contratto per notaio (OMISSIS) del 26 luglio 1943.

In tal modo sarebbe stata accolta un’eccezione sollevata dalla controparte solo in grado di appello, non avendola mai posta in primo grado (se non tardivamente nella comparsa conclusionale), laddove dinanzi al Tribunale era stato semplicemente eccepito che la ditta individuale di (OMISSIS), intestataria di uno degli ultimi contratti di somministrazione, risultava cancellata dal registro delle imprese a seguito del conferimento ad una societa’, appunto quella ricorrente.

L'(OMISSIS) si era doluta solo del fatto che non le fosse stato reso noto l’avvenuto conferimento, senza mai sollevare alcuna contestazione circa la proprieta’ degli immobili, che secondo la soluzione dei giudici di appello era fondamentale per la possibilita’ di invocare la clausola di cui agli articoli 3 e 4 del citato contratto.

Ne discende che in tal modo la decisione gravata lungi dal risolvere la controversia in base al rilievo del difetto di legittimazione attiva della societa’ attrice, ha in realta’ delibato un’eccezione di merito, concernente l’effettiva titolarita’ in capo alla stessa attrice del diritto dedotto in giudizio, in violazione del principio affermato dai giudici di legittimita’, per il quale l’eccezione di difetto di titolarita’ costituisce un’eccezione in senso stretto la cui proposizione e’ preclusa in grado di appello.

Orbene, e’ indubbio, a fronte della prospettazione compiuta nell’atto introduttivo del giudizio secondo cui la societa’ ricorrente sarebbe subentrata dal lato attivo nei diritti derivanti dal citato contratto, per effetto del conferimento dell’azienda da parte dell’avente causa dell’originaria parte contraente, che il rilievo circa l’infondatezza della domanda, in quanto la societa’ non risulterebbe anche intestataria dei beni immobili oggetto all’epoca del trasferimento (e cio’ sul presupposto che la causale della somministrazione gratuita di 30 cavalli elettrici fosse legata al fatto che in capo alla richiedente vi fosse la proprieta’ degli immobili) costituisce una decisione che non riguarda la legittimazione ad agire o a contraddire, intesa quale condizione dell’azione, ma una questione di merito e precisamente investe la ricognizione dell’effettiva titolarita’ del diritto azionato in capo alla (OMISSIS).

Tuttavia tale pur non corretta qualificazione non incide sulla correttezza della decisione del giudice di appello, posto che va data continuita’ all’orientamento di recente espresso dalle Sezioni Unite, le quali a composizione di un quadro giurisprudenziale oggetto di contrasti, e che pur vedeva richiamato l’orientamento sostenuto in ricorso, hanno affermato (Cass. S.U. n. 2951/2016) che la titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, con l’ulteriore corollario che la carenza di titolarita’, attiva o passiva, del rapporto controverso e’ rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

Inoltre laddove il rilievo del difetto di titolarita’, come accaduto nella fattispecie, derivi da una valutazione degli elementi probatori gia’ acquisiti (interpretazione del contratto del 26/7/1943), trattandosi di rilievo di ufficio, a nulla rileva anche l’eventuale difetto di contestazione della controparte, dovendo prevalere la prova raggiunta del fatto costitutivo della pretesa (ovvero la prova dell’inesistenza dello stesso fatto costitutivo), rispetto alla non contestazione, la quale ha la limitata funzione di porre i fatti non contestati al di fuori del thema probandum, ma senza che possa ritenersi che sia idonea a fornire la prova degli stessi.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c., articoli 1362 e 1367 c.c., nonche’ dell’articolo 2558 c.c., per avere la Corte d’Appello violato i canoni ermeneutici, interpretando la clausola di cui all’articolo 3 del contratto del 1943 quale onere reale.

In tal direzione deve essere censurata la soluzione della Corte distrettuale che ha ritenuto che la previsione in tema di somministrazione gratuita di un determinato quantitativo di energia elettrica fosse legata alla proprieta’ degli immobili oggetto del contratto originario, trasformando in tal modo la stessa previsione in una sorta di onere reale o come beneficio afferente direttamente all’immobile.

La previsione di un onere reale, sebbene contemplata nell’articolo 3, era da riferire invece all’obbligo per i compratori di non distribuire a terzi l’energia in tal modo ottenuta gratuitamente, limitazione di cui peraltro si e’ mostrata consapevole la stessa sentenza d’appello, incorrendo in tal modo in un’evidente contraddittorieta’ motivazionale.

Ne discende che la clausola invocata dalla ricorrente era da intendersi riferita all’attivita’ industriale di cartiera, ed al fine proprio del suo svolgimento, con la conseguenza che essendo l’attrice subentrata nella titolarita’ dell’azienda, e’ legittimata a vantare l’applicazione della detta clausola, anche e per effetto della norma di cui all’articolo 2558 c.c..

Appare opportuno, ai fini di una migliore comprensione delle vicende, riportare preliminarmente il contenuto delle clausole di cui agli articoli 3 e 4 del contratto per notar (OMISSIS) del 26/7/1943, con il quale la (OMISSIS) (alla quale e’ poi subentrata (OMISSIS) S.p.A.) trasferiva a (OMISSIS) “un corpo di fabbricato ad uso cartiera e molino fornito di tutto il macchinario ivi funzionante nonche’ di terreno”.

L’articolo 3 prevedeva che: “I compratori godranno dell’uso dell’acqua in solo favore della Cartiera e del molino, come attualmente avviene fino all’epoca in cui il venditore credera’ insindacabilmente di procedere al riordinamento e abolizione in parte o totalitariamente, delle attuali opere idrauliche, tanto per le acque che azionano la cartiera, quanto per quelle che animano il molino. In seguito al riordinamento e fino alla scadenza della concessione idraulica di derivazione e sue proroghe, i compratori avranno il diritto di ritirare gratuitamente dalla venditrice soli trenta cavalli elettrici, restando a loro carico le sole correlative imposte attuali e future. L’energia concessa come sopra potra’ venire destinata a tutti i possibili usi industriali meno a quello di distribuzione a terzi direttamente o indirettamente. La violazione di questa clausola che rappresenta onere reale dell’immobile ceduto, importa di diritto la rescissione in tronco del presente contratto con risarcimento dei danni. La ulteriore energia elettrica di cui eventualmente avranno bisogno i compratori fino ad un’eccedenza di 25 HP, oltre i trenta cavalli gratuiti, verra’ loro fornita al prezzo di Lire 0,30 al Kwt ed allo stesso prezzo sara’ loro fornita quella che avranno bisogno di ritirare supplementarmente prima che sia avvenuto il previsto riordinamento. Sara’ inoltre concesso ai compratori di ritirare dal canale di scarico, mediante tubazione munita di saracinesca l’acqua di macerazione necessaria all’esercizio della cartiera”.

Il successivo articolo 4 poi disponeva che: “in caso di avvezzamento (rectius avveramento) del previsto riordinamento idraulico ed elettrici, tutte le trasformazioni e macchinari occorrenti per azionare totalmente con l’energia elettrica cartiera e molino, faranno carico esclusivo ai proprietari. Resta chiarito che la societa’ venditrice manterra’ comunque la promessa somministrazione dei trenta cavalli elettrici di cui al n. 3 indipendentemente dalle ottenibili proroghe della concessione di derivazione”.

Sulla scorta di tali previsioni, la societa’ ricorrente, pur in presenza di una pacifica disattivazione della stessa derivazione di acqua, e cio’ a seguito della ancor precedente rinuncia alla concessione di derivazione da parte dell’avente causa della societa’ venditrice, ritiene che la clausola di cui all’articolo 4, debba essere intesa come idonea ad assicurare il permanere della somministrazione gratuita del quantitativo di energia elettrica indicato all’articolo 3, anche in suo favore, in quanto cessionaria dell’azienda rappresentata dalla cartiera di cui si fa menzione in contratto.

Viceversa i giudici di merito (ed in disparte il diverso profilo della corretta interpretazione del rapporto tra le due clausole che e’ comunque stato esaminato dai giudici di appello, sebbene fosse stata ritenuta potenzialmente dirimente la diversa questione che e’ oggetto del motivo in esame) hanno ritenuto che anche a voler riconoscere che (OMISSIS) fosse la figlia e quindi erede dell’originaria parte compratrice ( (OMISSIS)), tuttavia non risultava che nel conferimento di azienda fossero inclusi anche gli immobili oggetto della vendita, circostanza questa che precludeva la possibilita’ di invocare la clausola in tema di somministrazione gratuita, della quale potevano beneficiare solo gli attuali proprietari dell’immobile oggetto del rogito.

Va rilevato che non risulta in alcun modo contestata l’affermazione dei giudici di secondo grado secondo cui anche a seguito del conferimento dell’azienda individuale nella societa’ ricorrente ad opera di (OMISSIS) (per la riconducibilita’ di tale tipo di conferimento ad un fenomeno di cessione di azienda, si veda Cass. n. 26953/2016; Cass. n. 1963/1990, con la conseguente applicabilita’ delle norme di cui agli articoli 2558 c.c. e segg.), gli immobili oggetto della compravendita del 1943 non sono stati interessati dal conferimento, non essendo dato sapere, secondo quanto si legge in sentenza, a chi oggi gli stessi appartengano.

Reputa il Collegio che non sia meritevole di censura l’interpretazione che delle clausole in esame e’ stata offerta dalla Corte distrettuale nella parte in cui si e’ ritenuto che presupposto imprescindibile per invocare la somministrazione gratuita fosse il collegamento con l’attuale qualita’ di proprietari dei beni oggetto della vendita, dovendo escludersi che ricorra una violazione dei canoni di interpretazione legale del contratto, peraltro nemmeno correttamente evidenziati.

A tal fine deve ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione di un atto negoziale e’ tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicche’, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresi’ precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’ la critica della ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi gia’ dallo stesso esaminati; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

I giudici di appello hanno ritenuto che in realta’ le clausole sopra riportate presupponessero in capo a chi ne invocava l’efficacia la qualita’ di aventi causa degli originari compratori, intendendosi per tali coloro che avevano acquistato gli immobili che erano appunto oggetto del contratto, beneficiando peraltro di una pattuizione, in tema di somministrazione gratuita, che intendeva favorire l’utilizzo industriale dei beni acquistati, ma senza che pero’ possa reputarsi che il beneficio sia direttamente a favore dell’azienda (che peraltro non si ricava dalla lettura del contratto, per la parte riportata in ricorso, se fosse o meno gia’ esistente all’epoca della vendita).

La limitazione del beneficio ai soli compratori (e loro aventi causa, ma sempre in correlazione alla titolarita’ degli immobili acquistati) appare poi supportata sul piano letterale del costante utilizzo del termine “compratori” nell’articolo 3, legittimando in tal modo, senza che appaia in alcun modo implausibile, l’interpretazione secondo cui il beneficio presupponeva che i beneficiari dell’agevolazione tariffaria dovessero comunque essere pur sempre i titolari dei beni acquistati, e che il vantaggio si sarebbe protratto fin quando, conservando tale titolarita’, avessero mantenuto in vita un utilizzo industriale dei beni (in tal senso non si fa necessariamente riferimento ad un utilizzo come cartiera, parlandosi all’articolo 3, di “tutti i possibili usi industriali”, il che conforta il convincimento che non si trattasse di un vantaggio indissolubilmente legato alla titolarita’ dell’azienda, quanto alla proprieta’ dei beni).

Non va poi dimenticato che nel contratto, in riferimento agli usi cui e’ destinata l’energia somministrata, si fa utilizzo dell’aggettivo “industriali”, che parte ricorrente ritiene di poter indebitamente equiparare a quello “aziendali”, trascurando pero’ la chiara differenza esistente tra le due accezioni, come confermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte che, proprio in materia di diritti reali, ha chiarito che (cfr. Cass. n. 16427/2012) e’ consentita la costituzione di una servitu’ solo per utilita’ inerente alla destinazione industriale del fondo dominante, dovendosi invece escludere, sul chiaro presupposto della loro differenza, una servitu’ aziendale. Trattasi di considerazione che, oltre ad essere legata al dato normativo, conforta il convincimento che mentre la qualificazione di un determinato uso come “industriale” ben puo’ assumere connotati di realita’, confortando appunto l’interpretazione dei giudici di appello che hanno legato la sfruttamento dell’energia ad uso industriale, alla attuale titolarita’ dei beni a tal fine utilizzati in capo a coloro che ne pretendono l’efficacia, cio’ non e’ invece invocabile per chi vanti la sola titolarita’ dell’azienda.

Ancora, lo stesso articolo 4, in relazione alla previsione che assicurava la sopravvivenza della somministrazione gratuita anche in caso di riordinamento idraulico ed elettrico da parte della venditrice, previsione che appunto viene invocata nel caso in esame, prevede che le opere necessarie per assicurare il perdurare dell’alimentazione elettrica della cartiera e del molino debbano fare carico ai “proprietari”, con un’espressione letterale che appare ulteriormente confermare l’assenza di violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale da parte dei giudici di merito.

Ne’ appare sostenibile che la sentenza di appello avrebbe in tal modo qualificato come onere reale la promessa di somministrazione gratuita del detto quantitativo di energia elettrica, palesandosi invece dalla lettura della motivazione la piena consapevolezza che tale dizione, pur presente nella clausola contrattuale, andava riferita (pur con tutti i consistenti dubbi circa la correttezza dal punto di vista giuridico del riferimento alla figura dell’onere reale) alla sola obbligazione posta a carico dei compratori di non destinare l’energia ottenuta gratuitamente a distribuzione a terzi in maniera diretta o indiretta.

Ne deriva quindi che la ricorrente in quanto solo cessionaria dell’azienda dapprima esercitata da parte del compratore e della sua avente causa, ma in assenza anche del trasferimento dei beni oggetto della vendita, non puo’ avvantaggiarsi della disposizione contrattuale de qua, nemmeno facendo leva sulla pur invocata previsione di cui all’articolo 2558 c.c..

Ed, infatti, va richiamato l’orientamento di questa Corte che ai fini della successione nei contratti ai sensi della norma in questione, ha affermato che (cfr. Cass. n. 7517/2010) l’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attivita’ imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili) (conf. Cass. n. 3045/2002; Cass. n. 27011/2005).

Il contratto per notar (OMISSIS) del 26 luglio 1943 non appare in concreto riconducibile a nessuna delle due ipotesi per le quali e’ previsto il subentro del cessionario, in quanto cio’ risulta configurabile al piu’ per i contratti di somministrazione di energia elettrica, potendo il cessionario, se del caso, usufruire delle condizioni di favore, legate appunto alla preesistenza della clausola di cui all’articolo 3, ove stipulati da coloro che rivestivano, oltre che la qualita’ di esercenti l’azienda, anche e precipuamente la qualita’ di compratori dei beni, o loro aventi causa, rispetto al menzionato atto del 1943.

Trattasi pero’ di contratti che la controparte della ricorrente, alle scadenze previste ha inteso disdettare, sicche’ in sede di rinnovo non e’ dato per la societa’, cui e’ stata conferita l’azienda invocare una clausola di un contratto alla quale essa e’ estranea.

Peraltro, a voler seguire la tesi difensiva della ricorrente, secondo cui la previsione della somministrazione gratuita dovrebbe essere riconosciuta a chiunque sia nella titolarita’ attuale dell’azienda, e senza possibilita’ per la societa’ erogatrice dell’energia elettrica di poter rifiutarne l’applicazione nonostante il recesso dai contratti di fornitura gia’ in essere alla data della cessione dell’azienda, si andrebbe incontro alla medesima obiezione, che la stessa attrice indica come risolutiva ai fini di evidenziare l’implausibilita’ della soluzione dei giudici di appello, in quanto in tal modo si verrebbe a configurare una sorta di onere reale o di obligatio propter rem ma a favore, non piu’ di beni immobili, ma del complesso aziendale (che potrebbe, come in tal caso, anche essere privo della proprieta’ degli immobili).

Il motivo deve quindi essere rigettato.

4. Il terzo motivo lamenta la violazione degli articoli 1362 e 1367 c.c., per avere la Corte d’Appello violato i canoni ermeneutici legali nell’interpretare gli articoli 3 e 4 del contratto, ritenendo che- la sopravvivenza della promessa della parte venditrice (e della sua avente causa) di fornire energia elettrice, gratuita anche in caso di scadenza delle concessioni idrauliche, ma fino a quando si sarebbe protratto di fatto il loro utilizzo.

Il motivo e’ assorbito per effetto del rigetto del secondo motivo, in quanto diviene irrilevante stabilire quale sia la corretta interpretazione della clausola di cui all’articolo 4 del contratto, una volta che resta esclusa la riferibilita’ del contratto alla cessionaria dell’azienda.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che nel 1969 (OMISSIS), che era subentrata alla (OMISSIS), allorquando aveva maturato l’intenzione di cessare la produzione di energia in loco, aveva proposto allo (OMISSIS) di rinunciare alla fornitura gratuita dei trenta cavalli elettrici a fronte della cessione del canale di derivazione e degli altri edifici che erano stati esclusi dalla vendita del 1943.

Tale documento comporterebbe quindi, per la convinzione della stessa controparte e costituendo un elemento fondamentale per la stessa interpretazione del contratto, la permanente vigenza dell’obbligo di somministrazione gratuita.

Il contratto de quo, sottoscritto tuttavia solo da (OMISSIS), era stato depositato per la prima volta in grado di appello, poiche’ solo in tale occasione l’attrice ne aveva avuto la disponibilita’, in quanto in precedenza inserito in un fascicolo rimasto presso lo studio di un altro avvocato che prima difendeva la societa’, poi deceduto.

La Corte d’Appello ha pero’ omesso di pronunciarsi sulla rilevanza di tale documento, violando in tal modo l’articolo 112 c.p.c.; se invece si ritiene che non sia stato esaminato sul presupposto della sua tardiva produzione, si tratta di valutazione che viola l’articolo 345 c.p.c., che consente la produzione in appello delle prove indispensabili, quale deve reputarsi quella in esame.

Se invece si intenda sostenere che vi sia stata un’implicita valutazione di ammissibilita’ del documento, la sentenza avrebbe omesso di esaminarne la decisivita’.

Il motivo, stante l’infondatezza del secondo motivo, e’ assorbito, in quanto appare legato alla tesi della sopravvivenza dell’obbligo di fornitura gratuita, che si e’ pero’ escluso che possa avere come destinataria attiva la societa’ ricorrente.

6. Il quinto motivo denuncia ex articolo 360, comma 1, n. 5, l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio quale il valore negoziale e non meramente interpretativo del comportamento delle parti che hanno nel corso degli anni sottoscritto vari contratti di somministrazione che riportavano la clausola di gratuita’, e cio’ anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 2558 c.c..

Si sostiene che, successivamente alla stipula dell’atto del 1943, in occasione della conclusione dei vari contratti di somministrazione era sempre stata riportata la clausola che prevedeva il prelievo gratuito dei 30 cavali elettrici in favore dell’azienda somministrata, e che cio’ era avvenuto anche in occasione della conclusione del contratto del 31/12/1993 in epoca successiva al conferimento dell’azienda alla societa’ ricorrente.

Si tratta di comportamenti che, oltre a confermare l’applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 2558 c.c., denotano la volonta’ delle parti aventi causa da quelle dell’originario contratto del 1943 di porre in essere dei veri e propri atti negoziali con i quali si e’ inteso creare un collegamento con l’atto piu’ risalente nel tempo, non potendosi semplicemente invocare da parte della convenuta un mero errore circa la attuale vincolativita’ dell’obbligo di somministrazione gratuito.

Anche tale motivo e’ privo di fondamento, in quanto dietro l’apparente denuncia dell’omessa disamina di un fatto decisivo, mira piuttosto a contestare l’apprezzamento, anche in chiave interpretativa, che i giudici di merito hanno offerto dei vari contratti succedutisi nel tempo, e della loro portata effettuale, risolvendosi quindi in un’evidente censura di fatto, insuscettibile di denuncia in sede di legittimita’, laddove appunto si intende loro attribuire l’idoneita’ a creare un collegamento negoziale con il primo contratto, tale da assicurare la permanente vigenza della previsione di cui all’articolo 3 anche per il futuro.

Peraltro, lo stesso motivo ricorda come la sentenza gravata abbia espressamente valutato il comportamento successivo delle parti, che, anche dopo il 1973, quando e’ venuto meno l’utilizzo, anche in via di fatto, della derivazione idraulica, hanno pattiziamente mantenuto in vigore nei contratti di somministrazione tra loro stipulati la previsione del rogito (OMISSIS), ritenendo che si trattasse di comportamento privo di rilevanza in chiave interpretativa, occorrendo avere riguardo alla sola volonta’ manifestata dai contraenti originari (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza di appello).

Risulta quindi evidente che gli elementi che la ricorrente assume essere stati omessi nella valutazione del giudice di appello, sono stati invece espressamente considerati ed oggetto di una valutazione in termini di irrilevanza, escludendosi che, anche laddove il rinnovo del contratto avesse manifestato una volonta’ di richiamarsi al rogito originario, da tanto potesse inferirsi una volonta’ di fornire un’interpretazione vincolante di tale rogito anche per il futuro, valendo il riconoscimento della gratuita’ della fornitura solo per il periodo coperto dal singolo contratto di somministrazione successivamente concluso dagli aventi causa dei contraenti originari.

Anche tale motivo deve quindi essere rigettato.

7. Il sesto motivo, per l’ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, denuncia la violazione dell’articolo 2704 c.c., in quanto la sentenza d’appello non ha tenuto conto che le disdette recanti la data del 12.11.1998, del 30.12.1998 e del 29.12.2000 sono prive di data certa quanto alla ricezione da parte della ricorrente.

Ed, infatti le disdette de quibus, in assenza di tale prova che non e’ stata in alcun modo fornita dalla controparte, non possono avere efficacia, non solo per l’anno 1999, ma anche per gli anni, 2000, 2001 e 2002, con la conseguenza che appare erroneo il rigetto della pretesa della societa’ ricorrente di poter continuare a fruire della somministrazione gratuita anche per tali anni.

Anche tale motivo deve essere rigettato.

Ed, infatti, in disparte la mancata allegazione di parte ricorrente della specifica contestazione in merito all’effettiva ricezione delle disdette (essendosi in realta’ contestata solo la loro idoneita’, in quanto non sarebbero state ricevute nel termine di efficacia previsto per contratto), come evidenziato dalla controricorrente, e senza che le sue affermazioni siano state contrastate dalla ricorrente nelle memorie ex articolo 378 c.p.c., giova rilevare che gia’ la sentenza di primo grado, nell’affrontare la questione dell’efficacia delle disdette in esame, se aveva escluso la loro tempestivita’ rispetto alla scadenza del 31/12/1998, aveva tuttavia affermato che erano pervenute in tempo per la successiva scadenza del 31/12/1999, negando tuttavia il diritto alla ripetizione delle somme non fatturate per l’anno 2000 da parte di (OMISSIS), sul presupposto che la condotta della convenuta equivalesse a rinuncia alla disdetta.

Trattasi di affermazione che pero’ presuppone evidentemente che la disdetta fosse stata ricevuta in tempo utile per la scadenza del 31/12/1999, e che non risulta essere stata oggetto di contestazione in sede di appello da parte della ricorrente, che sebbene vittoriosa per l’anno 2000, proprio in ragione della ritenuta operativita’ della disdetta per la data del 31/12/1999, era stata condannata a versare alla convenuta le somme per i consumi non fatturati per gli anni seguenti e sino alla data del 29/3/2004.

Trattasi quindi di censura che andava rivolta gia’ nei confronti della sentenza di prime cure, la cui omessa proposizione ne preclude la proponibilita’ in questa sede.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’articolo 13 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.