ai sensi dell’articolo 1067 c.c., comma 1, sono vietati il mutamento di destinazione del fondo dominante e le altre innovazioni che incidono sul contenuto della servitu’ (immutando la natura e la estensione dell’utilitas), o sulle modalita’ di esercizio, in modo da rendere piu’ gravosa la condizione del fondo servente e, tuttavia, anche quando l’avvenuta trasformazione del fondo dominante abbia determinato un piu’ intenso transito di persone e veicoli sul fondo servente, in mancanza di specifiche prescrizioni risultanti dai titoli, l’aggravamento non e’ mai in re ipsa occorrendo accertare se la maggiore intensita’ del passaggio resti ricompresa nella normalita’ dei bisogni prevedibili al momento della costituzione della servitu’, o se, invece, esorbitando dai limiti anzidetti, si risolva in una effettiva molestia, risulti realmente dannoso per il fondo servente, e cioe’ dia luogo ad inconvenienti o molestie che, secondo la comune valutazione, siano economicamente apprezzabili come piu’ gravose che in passato e che non fossero inizialmente prevedibili.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 11 giugno 2018, n. 15046
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25858/2013 R.G., proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso quest’ultimo in (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante;
Comune di Cologne, in persona del Sindaco p.t.;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS).
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 455/2013, depositata il 5.4.2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del gg mese anno dal Consigliere Giuseppe Fortunato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mistri Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
udito l’Avv. (OMISSIS), per delega dell’avv. (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno adito il tribunale di Brescia con azione di denuncia di nuova opera, esponendo di esser proprietari dell’immobile ad uso abitativo sito in (OMISSIS) al mappale (OMISSIS), fl. (OMISSIS), collegato alla (OMISSIS) mediante una strada di loro proprieta’, in catasto al fl. (OMISSIS), sub (OMISSIS), particolo (OMISSIS) (poi (OMISSIS)), gia’ via agraria a servizio dei fondi rustici; che su detta strada insisteva una servitu’ di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi di cui alle particelle (OMISSIS) costituita allorquando l’originaria proprietaria dell’intero fondo, aveva donato alle figlie (OMISSIS) e (OMISSIS) i terreni in proprieta’ dei ricorrenti e quelli oggi in capo alla (OMISSIS); che fino a poco tempo prima del deposito del ricorso la servitu’ era costituita a favore di un unico immobile insistente sui descritti fondi dominanti, all’epoca fatiscente e non abitato; che nel dicembre 2004 la (OMISSIS) ha acquistato le porzioni di cui alle particoli (OMISSIS), avviando la realizzazione di otto villette e 14 alloggi all’interno del corpo di fabbrica principale, in virtu’ di una concessione edilizia rilasciata sulla base del piano di recupero di (OMISSIS); che detto piano di recupero prevedeva il transito sulla via dei ricorrenti (mappale (OMISSIS)) con accesso carrabile da ricavare mediante apertura sul muro dei ricorrenti e di 5 nuovi accessi pedonali, qualificando detta strada come privata asservita ad uso pubblico.
Lamentando un aggravamento della servitu’ di passaggio, hanno chiesto di inibire la realizzazione dei nuovi accessi e comunque di disporre che l’esercizio della servitu’ avvenisse con modalita’ conformi al titolo o al precedente possesso. La (OMISSIS) ha negato l’aggravamento della servitu’, asserendo che la strada era assoggettata all’uso pubblico e che la cubatura realizzata era inferiore a quella preesistente. Ha chiesto in via riconvenzionale la chiusura delle aperture realizzate a distanze illegale su sei villette sul fondo servente e il risarcimento del danno provocato dalla sospensione dei lavori. Ha chiamato in causa il Comune di Cologne e i propri dante causa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quanto al Comune, per aver reso informazioni inesatte circa la condizione giuridica della strada, e, quanto ai venditori, per i vizi degli immobili compravenduti.
Il tribunale ha accolto la domanda principale ed ha ordinato alla (OMISSIS) di esercitare la servitu’ conformemente al titolo, disponendo la chiusura degli accessi realizzati in aggiunta all’unico varco preesistente.
Su appello della (OMISSIS), la Corte di Brescia, con sentenza n. 455 depositata in data 5.4.2013, ha riformato integralmente la prima decisione, rigettando le domande principali.
Dopo aver escluso che la strada fosse assoggettata all’uso pubblico o di appartenenza comunale, ha ritenuto che il tribunale avesse erroneamente preso in considerazione la sola donazione del 29.12.1988 con la quale (OMISSIS) aveva donato a (OMISSIS) parte del fondo poi ceduto a (OMISSIS), dante causa degli attori, ritenendo che dovesse considerarsi anche la donazione fatta a (OMISSIS) e i rogiti che prevedevano l’individuazione dei mappali a favore dei quali era costituita la servitu’, includendovi anche un’altra porzione donata a (OMISSIS) (mappate (OMISSIS)) e quelle di cui alle particoli (OMISSIS), parti residue del fondo (OMISSIS), poi interamente acquisite dalla (OMISSIS); che per stabilire se vi fosse il denunciato aggravamento, occorreva far riferimento all’intero compendio e considerare sia le risultanze catastali che la relazione tecnica costituente parte integrante del Piano di recupero, da cui risultava che sul fondo insisteva originariamente un complesso di edifici di volumetria complessiva pari a mc 7505, suddivisa in residenziale per mc 3168,07 e produttiva per mc. 1439,02, da cui era dato prevedere la realizzazione almeno 20 unita’ gia’ al momento della costituzione della servitu’, dato che il titolo prevedeva il passaggio attraverso le altre porzioni del fondo originario, in vista dello sfruttamento a fini edificatori.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) sviluppando quattro motivi di censura.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo e’ censurata la violazione degli articoli 1063, 1065, 1067 e 1171 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sull’assunto che l’aggravamento della servitu’ dovesse essere accertato tenendo conto dei bisogni del fondo dominante e delle modalita’ di esercizio come risultanti dal titolo o, in mancanza, dalla pratica possessoria precedente; che nella specie il titolo evidenziava che gli immobili avevano caratteristiche rurali per cui nessun apprezzamento era consentito quanto alle potenzialita’ edificatorie del fondo, tanto meno tenendo conto della volumetria realizzata e di quella preesistente, non potendo venire comunque in rilievo le prescrizioni urbanistiche adottate in epoca successiva alla costituzione della servitu’; che la resistente non solo aveva creato piu’ unita’ abitative collocate all’interno degli stabili originari ma anche edificato otto porzioni autonome.
Il motivo e’ infondato.
A parere dei ricorrenti la Corte avrebbe omesso di individuare il contenuto della servitu’ in base al rogito di donazione del 29.12.1988 ove prevedeva che i beni erano donati “nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano” e che “ai fini valutativi il bene donato era costituito da porzioni immobiliari con caratteristiche rurali, in precario stato di manutenzione con solai e tetti ad orditura di legno privi di servizi ed impianti, di fatto inabitabili”.
La sentenza ha – anzitutto – chiarito che la servitu’ aveva titolo, oltre che nel rogito del 29.12.1988, anche nella donazione in favore di (OMISSIS) e che il peso era stato costituito anche a favore dei mappali (OMISSIS), tutte porzioni pervenute alla (OMISSIS).
Ha poi osservato come, al fine di individuare lo stato di fatto esistente al momento dell’asservimento e per valutare la sussistenza dell’aggravamento in relazione al contenuto delle servitu’, occorresse far riferimento – in mancanza di specifiche indicazioni derivanti dei titoli – alle mappe catastali e alla relazione tecnica al piano di recupero, giungendo in tal modo ad accertare che gli originari manufatti avevano una volumetria complessiva di mc 7505, superiore a quella successivamente realizzata dalla societa’ convenuta. Ha quindi concluso che fosse del tutto prevedibile che dette consistenze sarebbero state recuperate con un consistente incremento del traffico, tanto piu’ che proprio i titoli prevedevano che l’esercizio del passaggio potesse aver luogo anche all’interno delle altre porzioni del fondo (OMISSIS) – (OMISSIS).
A fronte di tali deduzioni il ricorso si limita a riprodurre stralci del contenuto della sola donazione in favore di (OMISSIS), senza nulla allegare quanto alle previsioni degli altri rogiti, non potendosi peraltro dubitare che, a causa della pluralita’ di fondi dominanti (pur se in titolarita’ di un unico proprietario), fossero sussistenti non un’unica servitu’ ma una pluralita’ di autonomi asservimenti, ciascuno dei quali disciplinato dal relativo titolo (Cass. 25.3.1978, n. 1445; Cass. 25.3.1978, n. 1445; Cass. 23.12.1983, n. 7590).
Le deduzioni difensive relative ad una sola delle servitu’, non potendo valere anche per le altre, non consentono – quindi – di ritenere che le modalita’ di esercizio del diritto fossero state tassativamente predeterminate in modo da valere per tutti i pesi gravanti sul fondo servente ovvero che l’aggravamento potesse dedursi in base alle clausole del rogito del 29.12.1988, il cui contenuto, peraltro, neppure palesa – di per se’- piu’ restrittive condizioni per l’esercizio del diritto di passaggio, pur se solo relativamente alla porzione donata ad (OMISSIS).
Di conseguenza non puo’ censurarsi la decisione impugnata laddove ha ritenuto di dover individuare il contenuto della servitu’ in base ad elementi extra-testuali.
Giova considerare che gli articoli 1063, 1064 e 1065 c.c. contemplano una graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio delle servitu’, nel senso che il riferimento primario e’ costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli articoli 1362 e ss. c.c., mentre i precetti dettati dai successivi articolo 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario e possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l’impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass. 23.3.2017, n. 7564; Cass. 12.1.2015, n. 216; Cass. 16.8.2012, n. 14546; Cass. 6.2.2009, n. 3030; Cass. 10.5.2004, n. 8853; Cass. 7.8.1995, n. 8643; Cass. 18.8.1981, n. 4662).
Ove – pero’ – non risultino indicazioni risolutive dai titoli costitutivi della servitu’ (come quando, nel costituire una servitu’ di passaggio, sia previsto soltanto il diritto di transito senza altre specificazioni), il giudice e’ tenuto a ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, tenendo conto, con riferimento all’epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali e’ possibile individuare le esigenze del fondo dominante e quindi l’utilitas che le parti hanno inteso soddisfare con l’asservimento (cfr. Cass. 20.7.1991, n. 8122; Cass. 7.5.1987, n. 4238).
Per quanto piu’ in particolare concerne il divieto di innovazioni e la determinazione del momento in relazione al quale deve essere valutato il bisogno del fondo dominante, in difetto di particolari restrizioni specificate nel titolo costitutivo, la identificazione dei bisogni del fondo dominante e quindi del contenuto della servitu’ va effettuata secondo una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilita’ (Cass. 13.5.1963, n. 1172).
Di conseguenza, avendo la Corte ritenuto che non potesse tenersi conto di quanto previsto dal solo rogito di donazione in favore di (OMISSIS) al fine di definire le modalita’ ed il contenuto del diritto di transito e che occorresse accertare lo stato di fatto originario sulla base delle mappe catastali e della relazione illustrativa al piano di recupero in mancanza di piu’ specifiche indicazioni dei titoli, del tutto legittimamente li ha interpretati valorizzando la volumetria preesistente e quella successivamente edificata, la destinazione dei fondi, la vicinanza al centro urbano, considerando quali innovazioni fossero ragionevolmente prevedibili al momento in cui il peso era stato costituto a vantaggio della pluralita’ di fondi dominanti.
1.1. Nessuna valenza potevano assumere le modalita’ concrete con cui il passaggio era stato precedentemente esercitato, poiche’ ai sensi dell’articolo 1065 cod. civ., prima di adottare il criterio del contemperamento dei contrapposti interessi dei fondi, non occorre gradatamente considerare, dopo il titolo, il possesso, operando essi sullo steso piano e dovendo quindi interpretarsi la disposizione negoziale che disciplina la estensione e le modalita’ di esercizio della servitu’ secondo i criteri generali dettati dall’articolo 1362 cod. civ. (incluso il comportamento delle parti), al fine di chiarire il significato e la portata del titolo negoziale.
Se il titolo, pero’, nulla dispone di preciso, il possesso e’ irrilevante, giacche’ in tal caso il comportamento si trasformerebbe esso stesso in titolo costitutivo del contenuto del diritto (cfr. Cass. 15.7.1986, n. 4551; Cass. 16.5.1966, n. 1235).
1.2. Riguardo alla sussistenza dell’aggravamento, la sentenza ha dedotto la prevedibilita’ dell’incremento del traffico non solo dalle prescrizioni urbanistiche sopravvenute, ma anzitutto dallo stato di fatto esistente al momento della costituzione della servitu’, asserendo che non vi fosse prova di alcun concreto pregiudizio al fondo servente a causa dell’intervenuta realizzazione di 22 unita’ abitative in luogo dei manufatti preesistenti.
Occorre nuovamente considerare che ai sensi dell’articolo 1067 c.c., comma 1, sono vietati il mutamento di destinazione del fondo dominante e le altre innovazioni che incidono sul contenuto della servitu’ (immutando la natura e la estensione dell’utilitas), o sulle modalita’ di esercizio, in modo da rendere piu’ gravosa la condizione del fondo servente e, tuttavia, anche quando l’avvenuta trasformazione del fondo dominante abbia determinato un piu’ intenso transito di persone e veicoli sul fondo servente, in mancanza di specifiche prescrizioni risultanti dai titoli, l’aggravamento non e’ mai in re ipsa occorrendo accertare se la maggiore intensita’ del passaggio resti ricompresa nella normalita’ dei bisogni prevedibili al momento della costituzione della servitu’, o se, invece, esorbitando dai limiti anzidetti, si risolva in una effettiva molestia, risulti realmente dannoso per il fondo servente, e cioe’ dia luogo ad inconvenienti o molestie che, secondo la comune valutazione, siano economicamente apprezzabili come piu’ gravose che in passato e che non fossero inizialmente prevedibili (Cass. 11.11.2005, n. 22831; Cass. 1.3.1995, n. 2327; Cass. 29.7.1983, n. 5233; Cass. 22.5.1972, n. 1567; Cass. 29.9.1964, n. 2480).
2. Con il secondo motivo e’ censurata la violazione degli articoli 1063, 1065, 1067 e 1170 c.c., nonche’ della L. n. 1150 del 1942, articolo 7 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 10 e 11 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il giudice di secondo grado avrebbe escluso l’aggravamento in base alla sola compatibilita’ urbanistica delle nuove opere, non considerando che l’assenso amministrativo non puo’ ledere i diritti dei terzi, ed inoltre non avrebbe attribuito il dovuto rilievo alla natura privata della strada, per quanto erroneamente indicata nello strumento urbanistico come assoggettata all’uso pubblico.
Il motivo e’ infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto legittime le modifiche apportate al fondo dominante per la ritenuta insussistenza dell’aggravamento in quanto l’originaria situazione dei luoghi lasciava prevedere un pieno recupero abitativo dell’esistente con il conseguente incremento del traffico pedonale e veicolare, le volumetrie realizzate dalla societa’ costruttrice erano inferiori a quelle originarie, nessun concreto pregiudizio era stato dimostrato ai danni del fondo servente.
Non ha affatto giudicato legittime le innovazioni in base alla loro conformita’ alle previsioni degli strumenti urbanistici (di cui pure ha tenuto conto) e pertanto la censura non e’ pertinente poiche’ non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
3. Con il terzo motivo si censura la violazione degli articoli 1063, 1065, 1067, 1171 e 2697 c.c., articoli 115 e 166 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte d’appello avrebbe erroneamente negato l’aggravamento sostenendo che il piano di recupero prevedeva il raddoppio della strada, violando l’articolo 2697 c.c. per non aver rilevato che i ricorrenti avevano provato quale fosse la situazione dei luoghi al momento dell’asservimento e quella derivata dall’attuazione delle previsioni del piano di recupero.
Il motivo – nella parte in cui mira a censurare una violazione di legge sostanziale – e’ inammissibile.
La doglianza, in luogo di profilare una violazione di legge sindacabile in sede di legittimita’, mira a contestare la valutazione delle risultanze processuali e la formazione del convincimento del giudice di merito, pone cioe’ una questione di merito non deducibile come motivo di ricorso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La norma si riferisce invece al tipico “error in iudicando” e, nel menzionare la violazione o falsa applicazione di legge, sintetizza i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioe’ quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso esaminato e – il secondo – l’applicazione della norma alla specifica fattispecie concreta, una volta correttamente individuata ed interpretata.
In relazione al primo momento, la violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. La falsa applicazione consiste invece o nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma non applicabile o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 13.12.2012, n. 22912; Cass. 26.9.2005, n. 18782; Cass. 11.8.2004, n. 15499; Cass. 7.8.2003, n. 11936).
Per contro, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e invade la tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, per omesso esame di un fatto decisivo della causa, oggetto di dibattito processuale ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile in relazione alla data di deposito della decisione impugnata 21.10.2013), o per vizio della motivazione in base all’articolo 360, comma 1, n. 4 in relazione all’articolo 132 c.p.c. (per carenza assoluta di motivazione, per motivazione solo apparente o per insuperabile contraddittorieta’ che non consenta di individuare l’iter logico della decisione; cfr. Cass. s.u., 7.4.2014, n. 8053).
3.1. Analogamente la violazione dell’articolo 2697 c.c. puo’ censurarsi solo ove la sentenza impugnata abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata, mentre il motivo di censura e’ diretto a contestare che la Corte abbia ritenuto indimostrata “la situazione esistente al momento dell’asservimento e quella dimostrata dal progetto di recupero”, e a sindacare inammissibilmente il risultato interpretativo degli elementi di prova.
4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’articolo 92 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza, nel regolare le spese di causa, omesso di tener conto dell’esito favorevole ai ricorrenti – del giudizio nunciatorio e della successiva fase di merito, e di apprezzare la complessita’ della controversia e l’intero svolgimento processuale, dovendo quantomeno procedere alla parziale compensazione delle spese.
Il motivo e’ infondato.
La decisione e’ conforme al principio per cui le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente in relazione all’esito finale della lite, non potendo detto esito frazionarsi per gradi, ritenendo una parte soccombente in un grado di giudizio ed invece vincitrice in altro grado (cfr. Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; cfr. Cass. 10 settembre 2004, n. 18255). Inoltre il controllo di legittimita’ mira a censurare la violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre ne esula ogni valutazione attinente all’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi, trattandosi di apprezzamenti rimessi alla discrezionalita’ del giudice di merito (Cass. 7.4.2017, n. 9115; Cass. 2017 n. 8421; Cass. 2000, n. 8889; Cass. 2003, n. 5386; Cass. 2013, n. 15317).
Il ricorso e’ quindi respinto.
Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Si da’ atto che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater.