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L’eccezione relativa al fatto che il metodo di ammortamento alla francese comporti l’applicazione di interessi anatocistici è infondata. Innanzi tutto il metodo francese è contrattualizzato all’art. 4 del contratto, che prevede il rimborso in 120 rate mensili posticipate, inizialmente di pari importo (destinato a modificarsi a causa del tasso variabile), comprendenti una quota capitale e una quota interessi. Tale metodo, come è noto, comporta che ogni rata sia composta da una quota interessi corrispondente a tutto l’interesse maturato sul capitale residuo nel periodo di interesse (nel caso di specie un mese), e di una quota capitale che viene determinata sulla base dell’importo del mutuo e del tempo dell’ammortamento. Quando il mutuo è in regolare ammortamento, la rata paga integralmente gli interessi maturati fino a quel momento e pertanto non rimangono interessi scaduti sui quali maturano nuovo interessi. Il fatto poi che gli interessi siano pagati mese per mese è contrattualizzato e comunque conforme ai principi sull’imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1194 c.c.
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Tribunale Padova, Sezione 2 civile Sentenza 23 luglio 2018, n. 1568
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicoletta Lolli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 969/2015 R.G. promossa da:
(…) (CON SIGLA: (…) S.A.S.) (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. BR.SA., con elezione di domicilio in VIA (…) PADOVA presso avv. BR.SA.;
ATTRICE
contro:
(…) S.P.A., (C.F. (…)) con il patrocinio degli avv. SO.DA. e SA.AN. ((…)) GALL. (…) PADOVA, con elezione di domicilio in GALLERIA (…) 35137 PADOVA, presso e nello studio dell’avv. SO.DA.;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
(…) cita (…) s.p.a. esponendo di avere stipulato con la convenuta, come mutuatario, un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile in data 21/10/2010 per Euro 450.000, tuttora esistente e in regolare ammortamento.
L’attrice ritiene che il contratto di mutuo sia gravato da alcune criticità:
– il tasso moratorio supera la soglia di usura, atteso che esso era previsto nella misura del 4.40%, a fronte di un tasso soglia del periodo del 3,90%;
– il contratto, poi, prevede che in caso di risoluzione la parte mutuataria non solo debba riconoscere il capitale e l’interesse corrispettivo, ma anche l’interesse moratorio, così prevedendo una sommatoria dei tassi;
– era poi stato applicato il metodo di ammortamento alla francese a rata costante, che apportava costi superiori a quelli pattuiti rispetto al piano di ammortamento italiano a capitale costante; inoltre vi era applicazione illegittima di capitalizzazione degli interessi;
– il tasso effettivo, poi, doveva essere calcolato tenendo conto di tutti i costi connessi al finanziamento, idonei a far superare la soglia usuraria.
Chiede quindi l’attrice che sia dichiarata la gratuità del mutuo, con rideterminazione delle rate future senza interessi e con condanna della banca a restituire Euro 27.864,03.
Si costituisce (…) s.p.a. eccependo ed esponendo quanto segue:
– la cliente ha l’onere di provare gli avvenuti pagamenti;
– al fine di valutare l’usurarietà del tasso moratorio devono essere seguite le istruzioni della (…), che invitano a considerare la maggiorazione moratoria del 2,1% rilevata da un’indagine statistica, al fine di determinare la soglia usuraria moratoria;
– in ogni caso il mutuo conteneva la c.d. clausola di salvaguardia, che ha l’effetto di riportare comunque il mutuo entro la soglia usuraria;
– in ogni caso l’usurarietà degli interessi moratori avrebbe l’effetto di considerare nulla la sola clausola relativa agli interessi moratori;
– nessuna sommatoria è stata prevista dal contratto, mentre la modalità della determinazione dell’interesse moratorio è indicata contrattualmente con il richiamo all’interesse corrispettivo oltre ad una maggiorazione moratoria;
– ai fini delle conseguenze dell’usura il tasso moratorio deve essere tenuto distinto dal tasso corrispettivo;
– le contestazioni sul TAEG sono esplorative;
– l’ammortamento alla francese non comporta alcuna capitalizzazione illegittima degli interessi, atteso che ogni rata paga tutto l’interesse maturato fino a quel momento sul capitale residuo.
Chiede pertanto la banca il rigetto della domanda.
In memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. l’attrice, oltre a richiamare le proprie deduzioni e contestare quelle avversarie, evidenzia che il contratto non contiene l’indicazione dell’ISC, elemento minimo del contratto la cui mancanza comporta la nullità del tasso con applicazione di quello sostitutivo ex art. 117 TUB. e che gli esborsi sostenuti dall’attrice per la garanzia Artigianfidi alza ulteriormente il TAEG.
L’attrice richiama quindi le sue contestazioni, affermando di avere sollevato questioni di usura, anatocismo e indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
La banca contesta che sia mai stata sollevata tempestivamente una questione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, che la garanzia Artigianfidi abbia rilievo ai fini del tasso effettivo, non rientrando tra quelle da considerarsi.
In corso di causa emerge che il contratto depositato dalla cliente era una bozza, mentre il contratto effettivamente sottoscritto, depositato in atti, contiene la previsione dell’ISC.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, passa ora in decisione.
Indicatore sintetico di costo
L’art. 117 TUB già dal testo originario prevedeva che la (…) potesse indicare un contenuto specifico per alcune categorie di contratti.
La Del.CICR del 4 marzo 2003 art. 9 prevede che la (…) individui le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto l’indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione, secondo la formula stabilita dalla (…) medesima. Sua volta la circolare della (…) 25/7/2003, al titolo X, sez. II 3.1 Condizioni economiche dell’operazione o del servizio prevede che il foglio informativo contenga, ove previsto, il taeg o l’indicatore sintetico di costo e aggiunge un esplicito riferimento al successivo 9.
Il 9 suddetto, richiamato per il foglio informativo, prevede che l’ISC debba essere calcolato con le stesse modalità del TAEG e vada inserito in vari contratti, tra cui quello di mutuo.
Dal raccordo di queste norme si può ritenere che il foglio informativo debba contenere l’ISC quando si tratta di mutuo, per effetto dello specifico riferimento al 9 operato al 3.1.
La sez. III del titolo X della delibera, intitolata “contratti”, al 3 intitolato “contenuto dei contratti”, enuncia che il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.
Ora, poiché il foglio informativo dei contratti di mutuo deve contenere l’ISC e il contratto deve contenere almeno le condizioni del foglio informativo, si deve ritenere che l’ISC faccia parte del contenuto minimo del contratto di mutuo.
Nel caso di specie il contenuto tipico del contratto è stato formalmente rispettato, in quanto l’ISC è stato specificamente indicato.
Ci si deve allora chiedere quale sia la conseguenza dell’ISC indicato in modo errato.
Va a questo punto evidenziato che solo con la riforma del credito al consumo entrata in vigore il 18/9/2010 è stata introdotta la definizione di clausola nulla che ricomprende l’errata o la mancata inclusione delle spese nel TAEG (art. 125 bis co, 6 TUB “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”).
In ogni caso la disciplina di cui all’art. 125 bis TUB non si applica al caso di specie il contratto non è di credito al consumo.
Di fatto, dunque, le conseguenze della nullità dell’ISC per essere stato determinato non tenendo conto di alcuna delle spese, comporta la nullità solo per alcuni tipi di contratti, cioè quelli di credito al consumo sottoscritti successivamente dal 18/9/2010, dal novero dei quali il contratto in esame è certamente escluso.
Se ciò è vero, va escluso che le Del. 4 marzo 2003 e le istruzioni della (…) pollino allo stesso risultato, atteso che tale indicazione non è stabilita da alcuna norma di legge.
Va inoltre evidenziato che, qualora il legislatore avesse voluto estendere l’effetto dell’erronea indicazione del TAEG a tutti i contratti, avrebbe potuto stabilirlo quanto meno al momento dell’introduzione della nuova disciplina del consumatore in vigore dal 18/9/2010; il legislatore, invece, ha espressamente limitato previsto le conseguenze dell’ISC erroneo solo ai contratti di credito al consumo.
Ora, ritenere che i principi del credito al consumo siano estensibili a tutti i contratti comporterebbe l’assenza di particolare tutela per il consumatore, a fronte di un capo introdotto appositamente per tutelare proprio quest’ultimo.
Consegue che la disciplina del consumatore non può essere estesa a tutti i contratti con ISC errato.
Considerato però che l’ISC fa parte del contenuto minimo del contratto di mutuo, non si può ritenere che un’errata indicazione sia del tutto priva di conseguenze.
Si deve anzi concludere che. poiché l’ISC è previsto ai fini della trasparenza delle condizioni contrattuali e al fine di consentire al cliente di effettuare le debite comparazioni, l’indicazione dell’ISC nel contratto comporta la formazione del consenso sulle condizioni contrattuali pubblicizzate e recepite nel contratto.
La conseguenza dell’ISC indicato in contratto errato per difetto rispetto all’ISC effettivamente applicato comporta la riconduzione dell’ISC alla percentuale indicata in contratto.
Va allora verificato nel caso di specie se l’ISC indicato nel contratto sia effettivamente inferiore a quello effettivamente applicato.
La (…) fin dalla circolare sulla rilevazione dei tassi del 2002, sostanzialmente confermata nel 2006 (Istruzioni febbraio 2006 sez 1 C4 n. 5). prevede che rientrino nel calcolo del TAEG le spese per assicurazioni o garanzie imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.
Nel caso di specie parte ricorrente ha indicato che tra i costi da considerare per la determinazione dell’ISC/TAEG doveva essere considerata anche la garanzia Artigianfidi. della quale non descrive né tanto meno produce il contenuto. La banca contesta espressamente che tale garanzia rientri tra quelle rilevanti ai fini dell’usura, non avendo le caratteristiche indicate dalle istruzioni della (…).
Consegue che, in mancanza di elementi di prova per ritenere che la garanzia Artigianfidi abbia le caratteristiche indicate dall’attrice, di tale garanzia non si deve tenere conto.
E’ stata pertanto disposta CTU sul punto con l’indicazione di non considerare tale garanzia.
Deve essere precisato che, grazie all’art. 117 TUB. la (…) ha nel caso di specie una vera e propria delega legislativamente attribuitale a determinare il contenuto del contratto e, conseguentemente a determinare i criteri in base ai quali calcolare l’ISC.
Gli esiti della CTU verranno esposti nell’apposito capitolo.
Usura
All’epoca della sottoscrizione dei mutui il tasso soglia per quella categoria di operazione era del 3,90% (cfr. doc. 2 attoreo).
Il tasso di interesse corrispettivo iniziale viene fissato nel 2,40% e l’ISC nel 2.45%. mentre il tasso moratorio viene determinato in 2 punti percentuali più del tasso del finanziamento (cfr. contratto prodotto dalla banca).
Dalla lettura dei mutui si desume che il tasso moratorio dell’epoca, per come si desume dal tasso trascritto a fini di ipoteca, era del 7,85% per entrambi i contratti.
E’ ben specificato che il tasso di mora si applica per qualsiasi pagamento e per qualsiasi ritardo, come specificato dalla clausola n. 5 co. n. 3 e 4 contratto.
Ciò significa che esso sarebbe stato applicato al capitale residuo qualora la banca si fosse avvalsa della decadenza dal beneficio del termine.
In altre parole, il tasso moratorio, nella sua pattuizione iniziale, viene concepito come tasso sostitutivo del tasso corrispettivo.
Il tasso corrispettivo, singolarmente preso, e ampiamente al di sotto della soglia usuraria.
A proposito del tasso soglia moratorio del periodo è allora necessario effettuare alcune riflessioni:
– i decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro a partire dal 25/3/2003 enunciano all’art. 3 co. 4 che la rilevazione statistica dei tassi di mora ha portato ad una maggiorazione media del 2,1%:
– la (…), nei chiarimenti resi in data 3/7/2013 evidenzia che nel calcolo dei tegm non vengono considerati gli interessi di mora; tuttavia, enuncia la (…), poiché è pacifico che tali interessi devono essere considerati ai fini dell’usura, per evitare confronti fra tassi disomogenei, cioè i legni relativi ai tassi corrispettivi con quelli di mora previsti o applicati, i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2.1 punti percentuali: stabilisce dunque la (…) con il chiarimento suddetto che il calcolo della soglia usuraria dell’interesse di mora debba avvenire con TEGM+2,1 e su quello calcolare gli aumenti;
– tale chiarimento della (…), sebbene non vincolante se eventualmente non in linea con la normativa, deve essere condiviso; è pacifico che i rilevamenti trimestrali effettuati dalla (…) riguardano esclusivamente interessi corrispettivi ed è altrettanto pacifico che i tassi moratori sono di regola più alti dei corrispettivi: utilizzare la soglia di usura dei tassi corrispettivi per verificare l’usurarietà di tassi moratori contrattuali comporta un confronto tra due entità sicuramente disomogenee; poiché esiste una rilevazione ufficiale esposta nei decreti trimestrali del Ministro dell’Economia e delle Finanze riguardante la maggiorazione media dei tassi moratori rispetto ai corrispettivi, non si ravvisa alcuna ragione per escludere dalla determinazione della soglia di usura tale maggiorazione (cfr. Tribunale Milano 14394 del 3/12/2014 Tribunale di Trieste 695 del 23/9/2015);
– diverse opzioni interpretative non possono essere condivise;
– in particolare non si può condividere l’argomentazione per cui, se la (…) effettua rilievi solo sui tassi corrispettivi per stabilire la soglia di usura, il problema riguarda la (…) e non il giudice, che deve considerare l’unica soglia di usura prevista dalla legge e fornita dalla (…), cioè quella dei tassi corrispettivi; va infatti evidenziato che non è la (…) ma il Ministero che, sentita la (…), pubblica i decreti trimestrali per i tassi soglia; nei suddetti decreti, come si è detto, l’indicazione di qual è la maggiorazione media per i tassi moratori è contenuta fin dal 2003: conseguentemente non si tratta di rideterminare arbitrariamente una nuova soglia usuraria in base a dati non ufficiali, ma di applicare dati ufficiali che distinguono due diverse realtà:
– ciò è inoltre conforme con la ratio della disciplina della L. n. 108 del 1996, che dispone che le rilevazioni siano effettuate per categorie di operazioni: pur convenendo che gli interessi moratori non sono categorie di operazioni, si deve però ritenere che l’applicazione della maggiorazione moratoria media del 2,1% al tasso medio per stabilire la soglia usuraria moratoria sia operazione legittima in applicazione estensiva della L. n. 108 del 1996 suddetta;
– conseguentemente, al fine di calcolare quale sia la soglia usuraria prevista dai decreti è necessario seguire le istruzioni della (…), cioè confrontare il tasso effettivo moratorio il tasso moratorio soglia formato da tegm+2,1 per il moltiplicatore del caso.
Nel caso di specie nessuna soglia è stata superata.
Il tasso corrispettivo medio per la categoria dei mutui a tasso variabile, come indicato nel doc. 2 attore, è del 2,60%, cui va aggiunta la maggiorazione moratoria media del 2,1%. Sul totale del 4,70% si deve applicare il moltiplicatore previsto allora dalla legge dell’1,5, per giungere così a un tasso soglia moratorio del 7,05%, ampiamente inferiore al tasso moratorio come previsto pattiziamente.
Consegue che non sussiste usura originaria per quanto riguarda gli interessi moratori.
Quanto al fatto che l’applicazione di interessi moratori in concreto possa portare al superamento della soglia usuraria, tale circostanza non può essere valutata in astratto, atteso che l’interesse moratorio dipende, per la sua applicazione, dalla condotta inadempiente del cliente e può avere in concreto incidenza sui tasso effettivo a seconda del momento in cui si verifica la mora, su quante rate viene applicata, sulla durata della stessa, sempre però rapportata al capitale finanziato e non alla singola rata.
Nel caso di specie è pacifico che gli interessi moratori non sono stati in concreto applicati, cosicché non è possibile una valutazione.
In ogni caso, se si applicano i principi di cui alla pronuncia SU 24675/2017 sull’usura sopravvenuta, non si potrebbe escludere l’ipotesi che l’eventuale superamento sia irrilevante.
Per quanto riguarda l’usura del tasso corrispettivo, è stata comunque disposta CTU, i cui esiti si illustreranno nell’apposito capitolo.
Anatocismo
L’eccezione relativa al fatto che il metodo di ammortamento alla francese comporti l’applicazione di interessi anatocistici è infondata.
Innanzi tutto il metodo francese è contrattualizzato all’art. 4 del contratto, che prevede il rimborso in 120 rate mensili posticipate, inizialmente di pari importo (destinato a modificarsi a causa del tasso variabile), comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Tale metodo, come è noto, comporta che ogni rata sia composta da una quota interessi corrispondente a tutto l’interesse maturato sul capitale residuo nel periodo di interesse (nel caso di specie un mese), e di una quota capitale che viene determinata sulla base dell’importo del mutuo e del tempo dell’ammortamento.
Quando il mutuo è in regolare ammortamento, la rata paga integralmente gli interessi maturati fino a quel momento e pertanto non rimangono interessi scaduti sui quali maturano nuovo interessi.
Il fatto poi che gli interessi siano pagati mese per mese è contrattualizzato e comunque conforme ai principi sull’imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1194 c.c.
Indeterminatezza delle condizioni contrattuali
Tale contestazione è del tutto generica.
Se con essa si intende dichiarare che le criticità del contratto comportano la indeterminatezza delle relative condizioni, a tali criticità si è già risposta.
Esiti della CTU
Al CTU incaricato è stato chiesto di verificare se l’ISC contrattualmente stabilito era corrispondente all’ISC effettivamente applicato sulla base dei contratti e se il tasso corrispettivo superasse la soglia usuraria.
La risposta è stata che il tasso non superava la soglia di usura ma l’ISC contrattuale era inferiore all’ISC effettivamente applicato (2.45% ISC contrattuale, 2,474% ISC effettivo).
Il CTU ha evidenziato che il superamento dell’ISC dipende dai fatto che non sono state incluse nel calcolo dell’ISC le spese di istruttoria fido per Euro 900,00, i quali non inficiano poi il successivo conteggio degli interessi corrispettivi.
Consegue che per eliminare la differenza tra ISC contrattuale e ISC effettivo è sufficiente la restituzione da parte della banca di Euro 900,00.
Per concludere
La banca va condannata alla restituzione di Euro 900,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Tutte le altre domande dell’attrice vanno respinte.
Le spese di lite, liquidate nella misura media del D.M. n. 55 del 2014 in base alla somma effettivamente riconosciuta, seguono la soccombenza, così come le spese di CTU, visto l’esito.
La banca ha rifiutato il proprio assenso alla procedura di mediazione (cfr. doc. 4 attrice) senza giustificato. Poiché l’esito è stato, sia pure in misura parziale, favorevole alla cliente, ricorrono le condizioni per la condanna della convenuta al pagamento previsto dall’art. 8 u.c. D.Lgs. n. 28 del 2010.
PER QUESTI MOTIVI
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
CONDANNA
(…) s.p.a. al pagamento a favore di (…) la somma di Euro 900,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
CONDANNA
(…) s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute da (…), spese liquidate in Euro 545,00 per anticipazioni e Euro 630,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
PONE
Definitivamente a carico di (…) s.p.a. le spese di CTU
CONDANNA
(…) al pagamento all’entrata del bilancio dello Stato di Euro 518,00
Così deciso in Padova il 9 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.