trattandosi di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili, solo la controdichiarazione, proveniente dalla stessa parte che ha concluso l’atto deve ritenersi idonea ad integrare il necessario requisito di forma di cui all’articolo 1414 c.c., comma 2, giacche’ la confessione non puo’ supplire al difetto dell’atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello effettivamente voluto.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19488

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19768-2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3321/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

FATTO

(OMISSIS), in proprio e quale liquidatore della societa’ (OMISSIS) S.a.s. in liquidazione, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n.0 3321/2012 della Corte d’Appello di Roma che, confermando la decisione del Tribunale di Roma, ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, di tre atti di compravendita immobiliare, ed in particolare:

– dell’atto del 2.10.1981 con il quale la (OMISSIS) s.r.l. aveva venduto alla (OMISSIS) s.a.s. di cui il (OMISSIS) era unico socio, un terreno agricolo sito in (OMISSIS);

– dell’atto del 30.1.1987 con il quale la (OMISSIS) s.a.s. aveva venduto a (OMISSIS) il medesimo terreno;

– dell’atto del 30.10.1990 con il quale (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano venduto alla (OMISSIS) un terreno sito in (OMISSIS).

Il ricorrente affermava di aver acquistato con denaro proprio i su indicati beni e di averli intestati alla signora (OMISSIS) all’epoca sua convivente, per sfuggire ad una grave situazione debitoria.

(OMISSIS), succeduto mortis causa alla madre, (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), non hanno svolto, nel presente giudizio, attivita’ difensiva.

Il ricorrente ha altresi’ depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 214, 215 e 216 c.p.c., nonche’ dell’articolo 295 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, censurando la statuizione con la quale la Corte territoriale, confermando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto che fosse sufficiente, ai fini del disconoscimento della scrittura privata prodotta da esso ricorrente, il riferimento alla pendenza di un procedimento penale, nel quale la scrittura privata del 30.10.1990 era stata disconosciuta ed era stata ivi disposta perizia calligrafica, per integrare il requisito dell’articolo 214 c.p.c.

Il motivo e’ infondato.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto, confermando la decisione del primo giudice, che dovesse ritenersi integrato il requisito del disconoscimento della propria scrittura da parte della appellata, mediante la dichiarazione, resa in udienza dal proprio procuratore, con la quale questi, pur riservandosi di far comparire in udienza la parte personalmente ai fini del disconoscimento aveva pero’ dato atto dell’instaurazione, da parte della propria assistita, di un processo penale per il reato di cui all’articolo 388 c.p. nei confronti del (OMISSIS) ed aveva chiesto la sospensione del processo ex articolo 295 c.p.c.

Orbene, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la valutazione del giudice della dichiarazione della parte quale espressione della volonta’ di negare la paternita’ della scrittura e’ questione di merito non sindacabile in sede di legittimita’ (Cass. 1300/2002).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguato apprezzamento di fatto ha ritenuto che la dichiarazione resa all’udienza, della pendenza di un processo penale avente ad oggetto la falsita’ della scrittura e la conseguente richiesta di sospensione del giudizio civile ex articolo 295 c.p.c. integrasse tempestivo disconoscimento.

Tale statuizione e’ conforme a diritto.

“Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell’articolo 214 c.p.c., non richiede infatti formule sacramentali o vincolate, dovendo peraltro rivestire i caratteri della specificita’ e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (Cass. 24456/2011).

Al contempo, la Corte ha altresi’ escluso che l’odierno ricorrente avesse presentato istanza di verificazione, non avendo espressamente dichiarato di volersi avvalere della scrittura e soprattutto omettendo di produrre o indicare le scritture di comparazione.

Non puo’ al riguardo condividersi l’ulteriore prospettazione del ricorrente, secondo cui l’efficacia probatoria della scrittura non era condizionata alla richiesta di verificazione di autenticita’ nell’ambito del giudizio civile nel quale era stata prodotta, bensi’ agli esiti del giudizio penale, in relazione al quale era stata disposta la sospensione necessaria del giudizio civile. Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ai sensi dell’articolo 652 e 654 c.p.p. il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando, come nel caso di specie, l’assoluzione sia stata pronunciata a norma dell’articoli 530, comma 2. (Cass. 4764 del 2016; 3376 del 2011).

Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360, n. 5 per aver la Corte omesso di rilevare che la dichiarazione di (OMISSIS), parte del processo quale erede mortis causa di (OMISSIS), avesse valore confessorio ai sensi dell’articolo 2730 c.c.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di decisivita’.

Deve infatti escludersi il carattere decisivo del documento indicato, costituito dalle dichiarazione con cui (OMISSIS), dichiarava di riconoscere che gli immobili per cui e’ causa erano intestati fittiziamente alla madre.

Ed invero, trattandosi di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili, solo la controdichiarazione, proveniente dalla stessa parte che ha concluso l’atto deve ritenersi idonea ad integrare il necessario requisito di forma di cui all’articolo 1414 c.c., comma 2, giacche’ la confessione non puo’ supplire al difetto dell’atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello effettivamente voluto(Cass. 6262/2017).

Inoltre, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di simulazione relativa per interposizione fittizia, la partecipazione all’accordo simulatorio anche del terzo, deve esprimersi, in caso di trasferimento immobiliare, in forma scritta (Cass. 7537/2017; 17389/2011).

Il ricorso va dunque respinto.

Considerato che il controricorrente non ha svolto attivita’ difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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