la previsione della possibilita’ di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’articolo 2337 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, quindi, e’ possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa una tale facolta’ di recesso fino al termine del rapporto; sicche’ anche l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa puo’ essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facolta’ di recesso cosi’ come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso.

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21904

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20988-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta memoria di costituzione di nuovo difensore del 7/10/2016 in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1490/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2013 r.g.n. 11328/2011.

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

1. che con sentenza n. 1490 depositata il 21.3.2013, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnativa proposta dal sig. (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto di condanna della societa’ (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della somma di Euro 5.632,00, quale compenso per l’attivita’ di consulenza o, in subordine, a titolo di risarcimento danni da recesso prima della scadenza del termine;

2. che la Corte d’appello, per quanto ancora rileva, ha qualificato il rapporto tra le parti, alla luce del contratto concluso, come relativo ad una prestazione d’opera intellettuale e quindi disciplinato dagli articoli 2229 c.c. e ss.;

3. che, in particolare, ha ritenuto applicabile il disposto di cui all’articolo 2237 c.c. che consente al cliente di “recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta”;

4. che ha sostenuto come ne’ l’apposizione di un termine alla durata del contratto ne’ la pattuizione di tacito rinnovo contenuta nello stesso potessero implicare una tacita rinuncia alla incondizionata facolta’ di recesso del cliente, come prevista dal citato articolo 2237 c.c.;

5. che il fax con cui la societa’ ha comunicato il recesso dal contratto, sebbene ricevuto dal sig. (OMISSIS) dopo la scadenza del termine pattuito per la disdetta, era tuttavia idoneo, ai sensi dell’articolo 2237 c.c., a determinare la risoluzione del rapporto;

6. che, in mancanza di prova sullo svolgimento di attivita’ in epoca successiva al 31.12.2007 e su eventuali spese sostenute, nessuna somma poteva essere riconosciuta in favore del consulente, secondo quanto stabilito dall’articolo 2237 c.c., comma 1;

7. che parimenti era da respingere la domanda risarcitoria avendo la societa’ esercitato la facolta’ di recesso in conformita’ alla previsione normativa;

8. che avverso tale sentenza il sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la societa’, per la quale si e’ successivamente costituito un nuovo difensore, con apposita memoria e procura a margine;

9. che entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

Considerato:

10. che con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 2237 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

11. che ha argomentato, richiamando precedenti pronunce di merito e di legittimita’ (Cass. n. 21521 del 2011; n. 24367 del 2008; n. 25238 del 2006), come, in tema di prestazione d’opera intellettuale, la facolta’ di recesso ad nutum prevista dall’articolo 2237 c.c. non abbia carattere inderogabile e come l’apposizione di un termine finale, in mancanza di pattuizioni diverse, valga a determinare in modo vincolante la durata del rapporto, con la conseguenza che in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, il prestatore ha diritto al compenso contrattualmente previsto per tutta la durata del rapporto;

12. che il contratto sottoscritto tra le parti, come riportato nella sentenza impugnata, aveva ad oggetto prestazioni professionali di consulenza del lavoro consistenti in servizio gestione paghe ed una durata biennale, rinnovabile tacitamente in assenza di disdetta entro tre mesi dalla scadenza mediante invio di raccomandata;

13. che nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 469 del 2016; Cass. n. 14016 del 2013; Cass. n. 24367 del 2008), dopo un iniziale contrasto degli anni ottanta, si e’ oramai definitivamente consolidato il principio, che in questa sede va ulteriormente ribadito, secondo cui “la previsione della possibilita’ di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’articolo 2337 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, quindi, e’ possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa una tale facolta’ di recesso fino al termine del rapporto; sicche’ anche l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa puo’ essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facolta’ di recesso cosi’ come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso” (fra le tante V. Cass. 1 ottobre 2008 n. 2436, Cass. 21 dicembre 2006 n. 27293, Cass. 6 maggio 2000 n. 5738 e Cass. 8 settembre 1997 n. 8690)”;

14. che intanto la predeterminazione di un termine di durata del contratto puo’ integrare rinuncia da parte del cliente al recesso ove dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volonta’ delle parti di vincolarsi per la durata del contratto, vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale;

15. che, cio’ posto, l’indagine della Corte territoriale avrebbe dovuto appurare se nel caso concreto, in relazione alle pattuizioni convenute, le parti avessero inteso unicamente stabilire la durata massima del rapporto o piuttosto avessero voluto escludere il recesso ad nutum del cliente prima di tale data;

16. che la sentenza d’appello, sull’erroneo presupposto della necessita’ di una rinuncia espressa alla facolta’ di recesso ad nutum di cui all’articolo 2237 c.c., non ha preso in considerazione l’eventuale deroga pattizia alla suddetta facolta’;

17. che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che “neanche nel caso di apposizione di un termine al contratto di prestazione d’opera intellettuale puo’ dirsi che ci sia rinuncia alla facolta’ di recesso a norma dell’articolo 2237 c.c., a meno che la rinuncia non sia stata univocamente espressa dalle parti”, incorre nel vizio denunciato, di violazione dell’articolo 2237 c.c.;

18. che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che in applicazione del principio richiamato accertera’ se vi e’ stata o meno una deroga alla predetta facolta’ di recesso ad nutum e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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