nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona compresa tra i due fondi contigui ove il possesso di essa da parte del convenuto derivi da mera incertezza dei confini (incertezza oggettiva dovuta alla promiscuità del possesso della zona confinaria o anche incertezza meramente soggettiva, come nel caso in cui si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale), senza che tale richiesta snaturi l’azione proposta trasformandola in rivendicazione, perché l’effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell’accertamento del confine. Tuttavia, se, come nel caso di specie, l’attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo d’acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto dedotto dall’attore invocando, a sua volta, il proprio titolo d’acquisto, il conflitto non è più tra fondi, ma tra titoli, con la conseguenza che l’attore è soggetto all’onere probatorio proprio dell’azione di rivendicazione.

 

Corte d’Appello Potenza, civile Sentenza 6 settembre 2018, n. 556

CORTE D’APPELLO DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Ettore Luigi Nesti Presidente

Dott. Cataldo Carmine Collazzo Consigliere

Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere rel.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 85/2014 Ruolo Generale

tra

Ca.Gi. rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Ca. presso il cui studio in Potenza è elettivamente domiciliata

– Appellante –

contro

Am.An., Fe.Fl., Am.Gi., Am.Pi., Am.Lu., (in qualità di eredi di Am.Al.) tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Lu.

OGGETTO: azione di rivendicazione e rilascio Conclusioni come in narrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto di citazione del 15.11.1989 l’odierna appellante conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Potenza, il sig. Al.Am. al fine di accertare e dichiarare: “che la porzione di terreno arbitrariamente occupata dall’Am., e di cui alla C.T. dell’ing. Ra., è di esclusiva proprietà dell’istante e conseguentemente, condannare il sig. Am. all’immediato rilascio della medesima in favore della richiedente proprietaria ed attrice o, in subordine, a tutti i danni che saranno quantizzati in corso di giudizio, il tutto previa eventuale C. T. U. che fin da ora, in caso di specifica impugnativa, si richiede”.

Premetteva:

di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Tito, alla località Fraschetta, distinto in catasto alla partita (…); terreno acquistato con atto a rogito Notaio Po. di Potenza il 25.07.74; che il sig. Al.Am., nella costruzione di un immobile, aveva occupato illegalmente ed arbitrariamente una porzione della suddetta particella (…) di proprietà Ca., confinante con la part.lla n. (…) di sua proprietà

1.1 Si costituiva Al.Am., il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva; in subordine l’intervenuta usucapione decennale; ancora più in subordine chiedeva attribuirgli la proprietà del fabbricato e della parte del suolo su cui insisteva il fabbricato, ai sensi e per gli effetti di cui alTart.938 c.c., previo pagamento del doppio del valore della superficie occupata

Affermava:

di non essere proprietario della partila 82 di cui al fg2 cda Fr. in agro di Tito, bensì della particella (…) stesso foglio, stesso luogo e non confinante con la particella (…) di proprietà della attrice; che tra la particella (…) dell’attrice e la particella (…) del convenuto Am., vi è sempre stata una stradina preesistente agli atti di acquisto di entrambe le parti in causa

1.3 Espletata CTU, il giudizio veniva interrotto a seguito della morte di Al.Am. e riassunto dalla sig. Ca., nei confronti degli eredi Am., odierni appellati, con atto di citazione del 18.12.2001

1.4 All’esito del giudizio, il Tribunale di Potenza emetteva la sentenza n. 1534/2013 depositata il 30.12.2013, nella quale rigettava la domanda, condannando l’attrice alle spese di lite.

Il giudice di prime cure, qualificata la domanda dell’attrice come azione di regolamento dei confini, affermava: “la conclusione cui è pervenuto il ctu, secondo il quale il lamentato sconfinamento si è effettivamente verificato, non appare condivisibile perché fondata sull’erroneo presupposto che la stradella che divide i due terreni sia “comune” alle parti, circostanza questa smentita dalla documentazione prodotta agli atti dalla quale emerge, invece, che la predetta strada (particella 82) che divide i fondi in questione non è di proprietà dell’attrice né del convenuto, bensì del loro comune dante causa. Discende da quanto sopra l’assenza di un rapporto di contiguità/ continenza tra i due fondi oggetto di causa con conseguente rigetto della domanda attorea”.

2. Avverso suddetta pronuncia Gi.Ca. ha proposto tempestivo appello, per i motivi che a breve saranno analizzati, chiedendo, in riforma della sentenza gravata:

“affermare che l’azione promossa dalla Ca. ha natura di revindica, ex art. 948 c.c.;

dichiarare che la porzione di terreno arbitrariamente occupata dall’Am., e di cui alla CT dell’Ing. Ra., nonché alla CTU del geom. Im., è di esclusiva proprietà dell’istante e conseguentemente:

– condannare gli appellati all’immediato rilascio della medesima in favore della richiedente proprietaria ed attrice o, in subordine, a tutti i danni all’attrice derivanti dall’illecito agire del convenuto Am., danni già quantificati nel corso del giudizio di primo grado, pari ad Euro 5.5777,73 e all’indennità dovuta ai sensi dell’art. 938 c.c. pari ad Euro 7102,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria” Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Chiede, infine, la rinnovazione della CTU

2.1 Gli eredi Am., costituitisi in giudizio, chiedono il rigetto del proposto gravame, con condanna alle spese del presente giudizio, ed eccepiscono la inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni, con richiesta di interessi e svalutazione, in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in appello

2.2 Ritenuto necessario espletare nuova CTU e rimessa la causa dinanzi al G.I. per la precisazione delle conclusioni (trattasi di procedimento cd vecchio rito), all’udienza del 26.09.2017, il Collegio ha assunto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo l’appellante impugna la sentenza per vizio di motivazione.

Sostiene che erroneamente il giudice di prime cure ha qualificato l’azione come azione di regolamento di confini, laddove l’attrice “non ha formulato istanze ricognitive per individuare l’esatto tracciato di incerti confini ma ha denunciato, comprovandola, una indebita sottrazione di una considerevole porzione del proprio fondo, tale da renderlo di estensione decisamente e significativamente inferiore a quella indicata nel proprio titolo, così come risulta dalla relazione peritale del CTU di primo grado, geom. Im. Peraltro il convenuto si è limitato a contestare l’assunto della Ca. unicamente invocando le risultanze del proprio titolo di acquisto. Non vi è chi non veda come il conflitto non è tra “fondi” ma tra “titoli” e il carattere dell’azione non è ricognitivo, ma accertatorio e restitutorio…Ma vi è di più. Parte convenuta non solo non contesta ma dichiaratamente riconosce, in capo all’attrice, la proprietà del terreno per cui è causa distinto con la particella (…)”.

Cita all’uopo le sentenze n. 15013/2000 e n. 1396/78 della Suprema Corte e subito dopo analizza la disciplina dell’onere probatorio in tema di rivendicazione.

3.1 Con il secondo motivo eccepisce, sotto il profilo del difetto di motivazione, l’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa

Rileva che il giudice di prime cure considera provata la circostanza relativa all’esistenza della particella (…) che dividerebbe i due fondi dell’Am. e della Ca., e la sua proprietà in capo al dante causa Lu.Do.: ma questa è una circostanza assolutamente non provata e rispetto alla quale sussistono rilevanti contraddizioni”. Evidenzia l’appellante che, dall’atto di acquisto della sig. Ca. stipulato il 26.07.1974, il terreno della Ca. risulta confinante con strada vicinale della fraschetta, con canale, con proprietà del venditore e con terreno di Am.Al.

Ma, prosegue l’appellante, il giudice di prime cure, il quale fa riferimento a quanto risultante dall’atto di acquisto del sig. Am., stipulato il 27.05.1974, non tiene conto che il rogito della sig. Ca. (26.07.1974) è successivo a quello dell’Am. (27.05.1974). E tanto significa “che è normale che dall’atto di acquisto dell’Am. il terreno dallo stesso acquistato non risulta confinante con la proprietà della sig.ra Ca. ma solo con Lu.Do.”. E ciò sconfessa ulteriormente la qualificazione dell’azione come regolamento di confini, se i due terreni non sono contigui.

3.2 Con il terzo motivo l’appellante eccepisce il difetto di motivazione laddove il Tribunale ha erroneamente disatteso, in modo generico e superficiale, gli esiti della CTU.

Sostiene che il CTU a pag. 12 dell’elaborato peritale, laddove indica “il risultato della verifica di confine”, riferisce: 1) che la particella (…) è di proprietà dell’attrice Ca.Gi.; 2) che la particella (…) è di proprietà del convenuto Am.Al.; 3) che le due proprietà sono divise dalla sede della stradella comune contrassegnata in mappa dalla particella (…); 4) che la sede della stradella ricade interamente nella particella (…) dell’attrice ” mentre la piccola baracca in muratura del convenuto vi insiste solo per la maggior parte di mq 5 nella particella (…), che in mappa rappresenta la sede della predetta stradella comune, la quale, invece, di fatto, è interamente incorporata nel fondo del convenuto e cioè nella particella (…). Ed ora se si considera che il convenuto ha di fatto occupato mq 257 della particella (…) che in mappa, come si è detto, costituisce proprio la sede della stradella comune, deriva con assoluta certezza che l’attuale sede della stradella – così come di fatto materialmente esiste nei luoghi – ricadente nel fondo dell’attrice per mq 243, è da considerarsi del tutto usurpata da parte del convenuto, a danno dell’attrice, il quale peraltro viene a trovarsi addirittura in condizione di vantaggio, poiché ad esso stesso risulta attribuita una maggiore superficie di mq 14, pari appunto, alla differenza tra la superficie di mq 257 e quella di mq 243″.

Conclude l’appellante che il Ctu, attraverso un puntuale esame dei titoli di proprietà e delle mappe catastali, nonché da sopralluoghi, ha concluso che “il convenuto Am.Al., in base al suddescritto stato dei luoghi, ha di fatto illegittimamente occupato e, quindi, usurpato una superficie di mq 573 del fondo (particella (…) fg. 2) di proprietà dell’attrice”.

Ne consegue la fondatezza della domanda.

4. Il primo motivo di gravame merita accoglimento.

Come correttamente eccepito dall’appellante, la domanda ha ad oggetto l’azione di rivendicazione, posto che l’attrice agisce per la restituzione del proprio bene, di cui si dichiara proprietaria, affermando che il convenuto lo ha arbitrariamente occupato e non invoca l’accertamento dei confini, che postula una situazione di incertezza.

La Suprema Corte ha affermato che nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona compresa tra i due fondi contigui ove il possesso di essa da parte del convenuto derivi da mera incertezza dei confini (incertezza oggettiva dovuta alla promiscuità del possesso della zona confinaria o anche incertezza meramente soggettiva, come nel caso in cui si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale), senza che tale richiesta snaturi l’azione proposta trasformandola in rivendicazione, perché l’effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell’accertamento del confine. Tuttavia, ha aggiunto, se, come nel caso di specie, l’attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo d’acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto dedotto dall’attore invocando, a sua volta, il proprio titolo d’acquisto, il conflitto non è più tra fondi, ma tra titoli, con la conseguenza che l’attore è soggetto all’onere probatorio proprio dell’azione di rivendicazione, (cfr sez. 2, Sentenza n. 5114 del 03/05/1993)

5. Sebbene il primo motivo di appello sia fondato, nel merito il gravame non può essere accolto (i restanti motivi hanno tutti ad oggetto gli esiti istruttori della consulenza redatta in primo grado favorevole all’appellante).

Il Ctu, nominato da questa Corte, geom. Fr.Co., ha definitivamente chiarito, attraverso 1) il compiuto esame degli atti notarili con cui la sig. Ca. e il sig. Am. hanno acquistato i fondi oggetto di causa e gli atti di compravendita di parte della “stradella” riportata in catasto alla p.lla (…); 2) il frazionamento effettuato per conto del sig. Lu.Do., dante causa di entrambe le parti ad opera del geom. Ci. (in origine si trattava di una unica grande estensione di terreno di proprietà del Lu.); 3) i fotogrammi della zona oggetto di causa (relativi al volo aereo eseguito dall’IGM in data 11.12.1980; 4) la concessione edilizia acquisita dall’Am. per la costruzione di fabbricati; 5) nonché attraverso sopralluogo e rilievi topografici della zona, come non ci sia stato nessun sconfinamento da parte dell’Am. e nessuna usurpazione di suolo.

Rinviando più analiticamente al contenuto della ctu, in sintesi si osserva come il consulente Co. ha spiegato che i due lotti di proprietà delle parti (particella (…) e particella (…) – ex (…)) sono divisi da una stradina generata con il medesimo frazionamento che ha generato i lotti di causa. Afferma il ctu: “le intenzioni del venditore sig. Lu.Do., che aveva commissionato il frazionamento per effettuare le vendite, erano quelle di porzionare la sua proprietà in più lotti che dovevano avere accesso da questa costituenda stradina…e che tale stradina doveva servire per il passaggio ai lotti sottostanti, come in effetti a tutt’oggi avviene. Questa stradina, quindi, è attualmente presente sul fronte dei lotti oggetto di causa,….ed è stata nel compravenduta dall’originario proprietario Lu.Do. …………( il ctu spiega e documenta tutti i passaggi di proprietà della stradella). Detta stradina quindi date le caratteristiche dei luoghi visibilmente consolidate negli anni, è confinante sul suo limite a Nord con la proprietà Am. e sul limite a Sud con la proprietà Ca., determinando di fatto il confine tra le parti. Si fa notare inoltre che pur non avendo mai acquisito alcun diritto sulla p.lla (…), (il ctu del primo grado, come già detto al punto 3.2, aveva invece affermato, senza spiegare e documentare, che Am. aveva di fatto occupato mq 257 della particella (…) che in mappa costituisce proprio la sede della stradella comune, e che da ciò derivava con assoluta certezza che fattuale sede della stradella – così come di fatto materialmente esiste nei luoghi – ricadente nel fondo della per mq 243, era da considerarsi del tutto usurpata da parte del convenuto, a danno dell’attrice) entrambe le parti, hanno come unico accesso ai rispettivi lotti di proprietà, n. 2 distinti cancelli in ferro prospicenti proprio su detta stradina, quindi di fatto esercitano, se non altro il diritto di passaggio”.

Il ctu prosegue documentando come la stradina in questione fosse già esistente e indicata come confine in un atto notarile di compravendita stipulato successivamente agli atti di acquisto delle odierne parti, nella concessione edilizia del 1977 rilasciata all’Am. e nei fotoaerogrammi del 1980.

In conclusione il CTU afferma: ” si ritiene di poter rispondere con un grado di certezza assoluta che il sig. Am. non ha occupato alcuna superficie dell’attrice Ca.Gi., quest’affermazione oltre tutto quanto già specificato in precedenza, viene quotata anche dal fatto che lo stesso ha acquistato ” Terreno in agro di Ti., contrada (…) di are 21 (ventuno) e centiare 20 (venti) con l’Atto Gi. descritto in precedenza, una superficie quindi di mq 2120 a fronte della superficie effettivamente posseduta che il sottoscritto ha misurato in mq 1.962″.

La Corte ritiene di fare proprie le conclusioni del CTU, stante la loro intima coerenza, confortate dai dati documentali. Sul punto occorre precisare che la difesa dell’appellante ha dichiarato che la Ca. ha sporto querela per falso nei confronti del CTU geom. Co., omettendo di produrre Tatto di querela, sicché alla Corte non è dato conoscere la natura delle accuse rivolte del CTU; né la difesa della sig. Ca. ha depositato memoria conclusionale dalla quale dedurre quali siano le critiche che l’appellante muove alla consulenza, sicché non vi è alcun elemento per poter valutare se vi sia la necessità di sospendere il presente giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale, né si profila una ipotesi di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

6. Le spese del presente giudizio (ivi comprese le spese di CTU che vengono liquidate con separato decreto) sono a carico dell’appellante secondo il criterio della soccombenza con applicazione delle tabelle professionali di cui al DM n. 55/2014 (valori medi).

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Ca.Gi. nei confronti di Am.An., Fe.Fl., Am.Gi., Am.Pi., Am.Lu. (in qualità di eredi di Am.Al.) avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1534/2013 depositatali 30.12.2013 così provvede:

1) Rigetta l’appello;

2) Condanna CA.GI. al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di Am.An., Fe.Fl., Am.Gi., Am.Pi., Am.Lu. che liquida in complessivi Euro 3777,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario spese generali come per legge

3) Pone a carico di CA.GI. le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Così deciso in Potenza il 12 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.