nell’accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento richiamati nei singoli atti di acquisto con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volonta’ delle parti, perdono l’originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale nell’interpretazione dell’effettivo intento negoziale delle parti; in particolare, pur nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, va attribuita peculiare rilevanza al confine indicato nel titolo di acquisto piu’ risalente nel tempo, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di demarcazione corrente tra le due proprieta’

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|23 agosto 2019| n. 21655

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19017/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2424/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 2424/2014 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 24 giugno 2014. Resiste con controricorso (OMISSIS).

I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c.. Con citazione del 22 luglio 2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero (OMISSIS) davanti al Tribunale di Voghera, chiedendo di:

1) accertare la loro esclusiva proprieta’ sulla porzione della strada privata dei (OMISSIS), collegante i terreni appartenenti agli attori, siti nel Comune di (OMISSIS) e delimitata nel 2003 dal (OMISSIS) con chiodi topografici;

2) determinare il confine tra la proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS) e la proprieta’ (OMISSIS);

3) riconoscere al (OMISSIS) soltanto una servitu’ di passaggio sulla strada privata.

L’adito Tribunale rigetto’ le domande degli attori con sentenza del 2 ottobre 2010.

L’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) venne respinto dalla Corte di Milano con la sentenza del 24 giugno 2014.

Il gravame era essenzialmente volto a contestare il rilievo decisivo attribuito dal Tribunale al frazionamento richiamato nell’atto di acquisto del (OMISSIS) del 22 giugno 1966, stipulato con i comuni danti causa delle parti in lite.

La Corte d’Appello ha evidenziato come l’atto del 22 giugno 1966 delimitasse la porzione venduta come quella “in rosso nel tipo planimetrico”, e facesse rinvio al frazionamento n. 6/1026, approvato dall’Ufficio Tecnico Erariale di Pavia in data 10 giugno 1966, per distinguere il terreno annesso alla porzione di fabbricato.

Le particelle foglio (OMISSIS), nn. (OMISSIS), ivi indicate, corrispondevano all’originario mappale (OMISSIS), contenente la strada in contesa. La sentenza impugnata, al fine di giustificare l’efficacia vincolante del frazionamento, ha spiegato che lo stesso era stato predisposto dal geometra (OMISSIS) su incarico dei venditori (OMISSIS) e (OMISSIS), in vista delle alienazioni da compiere in favore sia di (OMISSIS) che di (OMISSIS), dante causa di (OMISSIS) e (OMISSIS).

La Corte di Milano ha negato poi specifico rilievo alla circostanza che il frazionamento non fosse stato allegato al rogito, essendo stato lo stesso comunque poi accluso alla domanda di voltura dell’atto, ed essendo fatto richiamo ad esso altresi’ nella successiva vendita intercorsa tra i signori (OMISSIS) e (OMISSIS);

anzi, nella vendita a (OMISSIS) gli alienanti avevano specificato che restasse esclusa dal trasferimento la strada in questione.

La Corte d’Appello ha inoltre negato che smentissero l’alienazione parziale della strada a (OMISSIS) tanto la circostanza che l’ulteriore parte della stessa venisse indicata altresi’ come confine del bene ceduto, quanto il riconoscimento di una servitu’ di passaggio in favore dell’acquirente sempre su altra porzione della via.

I. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., anche in relazione agli articoli 1325, 1346 c.c. e articolo 1350 c.c., comma 1 e la conseguente violazione dell’articolo 113 c.p.c., comma 1. La censura, che si sviluppa da pagina 8 a pagina 23 di ricorso, pone in evidenza che il tipo di frazionamento n. 6/1026 non venne allegato al rogito 22 giugno 1966 ed era stato sottoscritto dal solo geometra (OMISSIS), sicche’ esso costituiva un documento “oscuro” per i contraenti.

Il rogito indicava chiaramente quale confine la strada privata dei (OMISSIS) e la planimetria ad esso allegata e sottoscritta dalle parti (allegato A) rafforzava il convincimento che il bene trasferito fosse delimitato dall’intera strada e non da porzione di essa. Si richiamano ancora gli elementi interpretativi che deporrebbero per l’erroneita’ della sentenza impugnata.

I.1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Deve premettersi come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, va qualificata come “actio finium regundorum”, e non rivendica, l’azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l’incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l’effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprieta’, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l’accertamento della proprieta’ di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un (inevitabile) effetto recuperatorio della proprieta’ stessa quale mera conseguenza dell’esperimento della detta azione, la cui finalita’ e’ soltanto quella di eliminare l’incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli (cfr. Cass. Sez. 2, 27/05/1997, n. 4703; Cass. Sez. 2, 10/06/2010, n. 13986; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5899).

In relazione alla finalita’ dell’azione di regolamento di confine, che e’ quella di imprimere certezza ad un confine tra due fondi obiettivamente o subbiettivamente incerto, l’articolo 950 c.c., riconosce al giudice del merito ampia facolta’ di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di piu’ elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria d’importanza tra gli stessi, salvo, tuttavia, il carattere di sussidiarieta’ esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali.

Allo scopo di detta determinazione, non si puo’, quindi, prescindere dall’esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprieta’, ne’ dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dai tipi di frazionamento, restando comunque il risultato della relativa indagine suscettibile del controllo di legittimita’ unicamente sotto i profili della violazione dei canoni ermeneutici legali e/o del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. Sez. 2, 30/12/2009, n. 28103, Cass. Sez. 2, 11/07/2002, n. 10121; Cass. Sez. 2, 18/06/2002, n. 8823; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5899; Cass. Sez. 2, 06/11/1993, n. 10997).

La Corte d’Appello di Milano, nella sentenza impugnata, ha ritenuto decisivo, per l’individuazione dell’estensione delle proprieta’ limitrofe (con riguardo particolare al “terreno annesso” comprendente l’originario mappale (OMISSIS)), il frazionamento n. 6/1026, approvato dall’Ufficio Tecnico Erariale di Pavia in data 10 giugno 1966, richiamato, seppur non materialmente allegato, sia nell’atto di acquisto del (OMISSIS) del 22 giugno 1966, sia nell’atto di acquisto di (OMISSIS), entrambi stipulati con i comuni danti causa signori (OMISSIS). Si trattava di frazionamento predisposto dal geometra (OMISSIS) su incarico dei venditori (OMISSIS) e (OMISSIS), in vista, appunto, delle alienazioni da compiere in favore sia di (OMISSIS) che di (OMISSIS), dante causa di (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il frazionamento risultava peraltro allegato alla domanda di voltura del rogito del 1966. Nell’atto di acquisto di (OMISSIS) era poi stato espressamente indicato che restava esclusa dall’alienazione la strada privata.

In tal modo, la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto oggetto di lite uniformandosi alla costante interpretazione giurisprudenziale, qui da ribadire, secondo cui, nell’accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento richiamati nei singoli atti di acquisto con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volonta’ delle parti, perdono l’originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale nell’interpretazione dell’effettivo intento negoziale delle parti;

in particolare, pur nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, va attribuita peculiare rilevanza al confine indicato nel titolo di acquisto piu’ risalente nel tempo, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di demarcazione corrente tra le due proprieta’ (Cass. Sez. 2, 08/09/2015, n. 17756; Cass. Sez. 2, 13/01/2006, n. 512; Cass. Sez. 2, 01/09/1997, n. 8327).

In base alla disciplina in tema di catasto (Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, articolo 57 e successive modifiche), il tipo di frazionamento di una particella catastale deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l’ha firmato all’ufficio erariale per la dichiarazione preventiva di regolarita’ ai fini dell’introducibilita’ in mappa.

Il medesimo tipo di frazionamento va, quindi, prodotto, nei tempi indicati dalla norma, a corredo di domande di voltura dipendenti da atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate, o da denunce di successione.

L’inosservanza delle formalita’ di legge nella redazione del tipo di frazionamento si riflette, peraltro, soltanto sulla possibilita’ di ottenere la voltura e sulla facolta’ dell’amministrazione del catasto di procedere a rettifiche a spese del tecnico che l’ha predisposta, ma non incide sulla validita’ del contratto di vendita (cfr. Cass. Sez. 1, 06/11/1968, n. 3660).

Il confine indicato in un tipo di frazionamento sottoposto all’ufficio erariale ai fini dell’introducibilita’ in mappa assume, cosi’, valore negoziale vincolante ove lo stesso sia richiamato nei titoli di acquisto della rispettiva proprieta’ dei fondi limitrofi (arg. da Cass. Sez. 2, 07/04/2016, n. 6740; Cass. Sez. 2, 22/12/2014, n. 27170; Cass. Sez. 2, 11/11/2008, n. 26951; Cass. Sez. 2, 05/07/2006, n. 15304; Cass. Sez. 2, 01/09/1997, n. 8327).

La Corte d’Appello di Milano ha quindi motivatamente illustrato come il richiamo esplicito al frazionamento numero 6/1026 contenuto nel rogito del 1966 rivelasse l’intento negoziale dei contraenti finalizzato a riconoscere e determinare l’esatto confine della porzione di terreno annessa al fabbricato venduto.

Deve in definitiva ribadirsi che il tipo di frazionamento costituisce mezzo fondamentale per l’interpretazione del contratto relativo ad un immobile allorquando le parti, come nel caso in esame, vi abbiano fatto esplicito riferimento al fine di individuare il bene che ne costituisce l’oggetto, spettando, poi, al giudice di merito il compito di risolvere la “quaestio voluntatis” della maggiore o minore corrispondenza del richiamato documento catastale all’intento negoziale ricavato dall’esame complessivo del contratto (Cass. Sez. 2, 26/05/1999, n. 5123; Cass. Sez. 2, 07/06/1993, n. 6356; Cass. Sez. 2, 07/05/1991, n. 5016).

II. Il secondo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, quanto alle dichiarazioni rese dal teste geometra (OMISSIS), incaricato dal (OMISSIS) di verificare se fosse proprietario di una porzione di sedime della strada, nonche’ la nullita’ della sentenza per la mancata escussione del testimone (OMISSIS) in ordine alla circostanza di cui al capitolo 23 della memoria istruttoria del 6 giugno 2005, in base alla quale il (OMISSIS), sino al momento del piantamento dei chiodi, non aveva mai avuto un animus possidendi uti dominus della porzione di strada.

II.1. Il secondo motivo di ricorso e’ palesemente infondato.

Il “fatto” consistente nell’oggetto dell’incarico conferito da (OMISSIS) al geometra (OMISSIS) (che ha poi reso deposizione testimoniale) non rivela alcuna decisivita’ agli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non trattandosi di circostanza che, se esaminata, avrebbe determinato con certezza un esito diverso della controversia. Ne’ l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

E’ soprattutto essenziale sottolineare come, allo scopo di accertare l’estensione di due fondi limitrofi, costituenti lotti separatamente alienati di un appezzamento originariamente unico, non riveste alcun rilievo il convincimento che abbia maturato il compratore di uno dei due lotti circa l’estensione del fondo acquistato (nella specie, se comprensiva, o meno, di una parte della strada), atteso che l’oggetto di un contratto per il quale e’ necessaria la forma scritta (nel caso, vendita di bene immobile) va determinato soltanto in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza possibilita’ di fare ricorso al comportamento successivo delle stesse.

III. Il terzo motivo di ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 116 c.p.c., per omessa ed illogica motivazione e mancata indicazione degli elementi di prova su cui sono fondate le asserzioni nell’apparente motivazione; ed ancora, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., per mancata decisione della causa sulla base delle prove acquisite al giudizio, anche in relazione alla presunzione di cui all’articolo 1141 c.c., comma 1.

Ci si riferisce al capo della decisione della Corte d’Appello di Milano inerente all’acquisto per usucapione del terreno in contesa.

Al riguardo, i giudici di secondo grado hanno richiamato l’argomento adoperato dal Tribunale, secondo cui l’uso promiscuo della strada non permetteva di configurare un possesso esclusivo uti dominus di (OMISSIS) e (OMISSIS), ne’ poteva essere dirimente la convinzione degli stessi di essere proprietari dell’intera strada. Gli appellanti non avevano comunque dato prova di loro condotte avverse al possesso del (OMISSIS).

Il titolo di acquisto del (OMISSIS) smentirebbe poi, secondo la sentenza impugnata, la tesi del permanente possesso del sedime in capo ai venditori (OMISSIS), e le prove testimoniali avrebbero, al contrario, confermato che il (OMISSIS) avesse utilizzato la parte di strada come proprietario, parcheggiandovi autoveicoli in modo stabile e reiterato.

III.1. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.

Non sussiste nullita’ per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in quanto la sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione adottata.

D’altro canto, va osservato che la Corte d’Appello di Milano ha comunque accertato come (OMISSIS) e (OMISSIS), in forza del rogito del 1988, avessero acquistato dai (OMISSIS) una porzione di strada (particella (OMISSIS)) e fossero titolari altresi’ di servitu’ di passaggio su altre porzioni di essa.

Posto, allora, che il possesso continuo e non interrotto attraverso il quale, con il decorso del tempo legislativamente previsto, si perviene all’acquisto a titolo originario della proprieta’ di un bene immobile, e’ quello che si esplica mediante l’esercizio delle facolta’ di godimento tipiche del diritto di proprieta’, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene, ove il soggetto che intende usucapire la proprieta’ di una porzione di strada sia titolare, come nella specie, della proprieta’ e di un diritto di servitu’ su altre porzioni della stessa, risulta idonea a tale scopo solo l’esplicazione di quelle attivita’ corrispondenti all’esercizio delle forme di utilizzazione e disposizione, che sono espressioni del diritto di proprieta’, inerenti a quella particolare frazione che si pretenda di usucapire, e che non sono, invece, funzionali all’esercizio del diritto di proprieta’ e di servitu’ sulle frazioni limitrofe.

Spetta poi a chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, di dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell’animus; quest’ultimo elemento puo’ eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, ma solo se vi e’ stato svolgimento di attivita’ corrispondenti all’esercizio del diritto di proprieta’.

La Corte d’Appello ha negato che (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero provato un possesso esclusivo del tratto di strada di proprieta’ del (OMISSIS). Deve quindi ricordarsi che l’accertamento relativo al possesso “ad usucapionem”, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione e’ devoluto al giudice del merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ se, come nel caso in esame, sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, su cui si incentra il terzo motivo di ricorso (richiamando, indicativamente, gli “accadimenti dell’estate del 2003”, e le testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS)), involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

IV. Il quarto motivo di ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., articolo 75 disp. att. c.p.c., in relazione al valore della causa determinato ex articolo 15 c.p.c. e in base al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004; nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione. La Corte d’Appello ha ritenuto correttamente applicato dal Tribunale, per la liquidazione delle spese di primo grado, lo scaglione relativo al valore indeterminabile della causa.

Ad avviso dei ricorrenti, invece, il valore della lite andava determinato in Euro 74,00 o in Euro 966,69, alla stregua dell’articolo 15 c.p.c. (facendo riferimento al reddito dominicale dell’area individuato nel frazionamento disposto in corso di causa o al prezzo stabilito in contratto) e percio’ la liquidazione delle spese sarebbe stata eccessiva.

IV.1. Il quarto motivo di ricorso va accolto.

In forza del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 6 (applicabile ratione temporis), nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa e’ determinato a norma del codice di procedura civile.

Ne consegue che il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella di regolamento di confini, in relazione alla parte di proprieta’ controversa, se sia definita: articolo 15 c.p.c., comma 2) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della “res” (da moltiplicare secondo determinati parametri);

solo in assenza sia dell’uno che dell’altra, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, non emergendo da essi concreti ed attendibili elementi per la stima, puo’ ritenere la causa di valore indeterminabile. Nella specie, il ricorrente fa riferimento ai documenti prodotti davanti al Tribunale su cui fondare il giudizio di valore “ex actis” (frazionamento e titolo di acquisto), in quanto contenenti elementi obbiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima del valore dell’immobile, pur senza fornire una precisa quantificazione. Ne deriva che erroneamente la causa era stata ritenuta dal Tribunale di valore indeterminabile (cfr. Cass. Sez. 2, 14/08/1997, n. 7615; Cass. Sez. 2, 26/05/2015, n. 10810).

Il ricorrente ha altresi’ specificato i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate in relazione ai limiti massimi applicabili per lo scaglione corretto di riferimento.

V. Vanno percio’ respinti i primi tre motivi di ricorso, mentre va accolto il quarto motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla indicata censura, perche’ si proceda a nuovo esame in sede di rinvio sul motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell’enunciato principio e dei rilievi svolti.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche a regolare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.