Nell’accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. (e, conseguentemente, ex art. 2048 c.c.) è infatti necessario accertare la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il danno in concreto verificatosi, non essendo sufficiente che la condotta del (preteso) danneggiante abbia aumentato il rischio del prodursi dell’evento dannoso, nel caso in cui tale evento sia stato provocato da una autonoma condotta del danneggiato, il quale fosse consapevole delle circostanze di fatto nell’ambito delle quali si inseriva la propria azione e, quindi, del pericolo cui si esponeva.
Tribunale Rieti, civile Sentenza 6 novembre 2018, n. 551
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2013 proposta da:
(…),
nata a L. (N.) il (…), c.f. (…), nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore (…), elettivamente domiciliata in via (…), Roma, presso lo studio dell’Avv. Ma.Al., che la rappresenta e difende per delega in calce all’atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(…)
nato a R. il (…), c.f. (…)
(…)
nata a R. il (…), c.f. (…)
in proprio e quali esercenti la potestà sul minore (…), elettivamente domiciliati in Rieti, via (…), presso lo studio dell’Avv. Cr.Eu., che li rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
E
(…),
nata a M. di S. il (…), c.f. (…), elettivamente domiciliata in Rieti, via (…), presso lo studio dell’Avv. Cr.Eu., che la rappresenta e difende per delega depositata, con atto di costituzione del nuovo difensore, in data 2.7.2018,
E
COMUNE DI MONTOPOLI SABINA
elettivamente domiciliato in Via (…), Montopoli Di Sabina (RI), presso lo studio dell’Avv. Me.Ma., che lo rappresenta e difende in virtù di deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 22.3.2013
CONVENUTI
NONCHE’
(…) S.P.A.
elettivamente domiciliata in via (…), Rieti, presso lo studio dell’Avv. Ce.Ch., che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce all’atto di chiamata in causa del terzo notificato,
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2043, 2051 e 2048 c.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (…), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore (…), ha convenuto in giudizio (…) e (…), in proprio e in qualità di genitori del minore (…), il Comune di Montopoli di Sabina e (…) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o in percentuale nel sinistro del 1 novembre 2011 di cui è stato vittima il minore (…):
– dei Sig.ri (…) e (…), in qualità di genitori del minore (…), ai sensi dell’art. 2048 c.c. per culpa in vigilando;
– del Comune di Montopoli in Sabina, nella persona del sindaco pro tempore Sig. (…), ai sensi dell’art. 2051 c.c. per omessa ed insufficiente custodia ed idonea manutenzione del bene demaniale del campo comunale di calcio adibito al pubblico transito ed uso;
– della Sig.ra (…) per violazione del divieto di commercio di prodotti pirotecnici a soggetti minori di quattordici anni;
b) previa CTU medico – legale per l’effetto, condannare gli stessi in solido fra loro ovvero in ragione delle singole responsabilità al pagamento di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per danni patrimoniali e non così come descritto in narrativa, ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa ex art. 1226 c.c. al pagamento di:
– Euro 500.000,00 a titolo di risarcimento del danno fisico da perdita permanente della vista all’occhio sinistro;
– Euro 400.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore (…);
– Euro 100.000,00 per le cure, le terapie medica e le visite mediche cui il minore dovrà sottoporsi vita natural durante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari ….”
Tali conclusioni venivano parzialmente modificate dall’attrice nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e risultavano in tal modo formulate:
“a) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o in percentuale nel sinistro del 1 novembre 2011 di cui è stato vittima il minore (…):
– dei Sig.ri (…) e (…), in qualità di genitori del minore (…), per il combinato disposto ex artt. 2043 – 2048 c.c.;
– del Comune di Montopoli in Sabina, nella persona del sindaco pro tempore Sig. (…), ai sensi dell’art. 2051 c.c. per omessa ed insufficiente custodia ed idonea manutenzione del bene demaniale del campo comunale di calcio adibito al pubblico transito ed uso;
– della Sig.ra (…) per violazione del divieto di commercio di prodotti pirotecnici a soggetti minori di quattordici anni ex D.M. 9 agosto 2011;
b) previa CTU medico – legale per l’effetto, condannare gli stessi in solido fra loro ovvero in ragione delle singole responsabilità al pagamento di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per danni patrimoniali e non così come descritto in narrativa, ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa ex art. 1226 c.c. al pagamento di:
– Euro 500.000,00 a titolo di risarcimento del danno fisico da perdita permanente della vista all’occhio sinistro;
– Euro 400.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore (…);
– Euro 100.000,00 per le cure, le terapie medica e le visite mediche cui il minore dovrà sottoporsi vita natural durante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari ….”
L’attrice ha dedotto, a sostegno della propria domanda, che:
– in data 1.11.2011, alle ore 16,00 circa, il figlio (…) si era recato al campo sportivo del Comune di Montopoli di Sabina per giocare a calcio e che qui aveva incontrato (…), (…) e (…), ragazzini di età compresa tra i dodici e i tredici anni, intenti allo scoppio di piccoli petardi e mortaretti all’interno del campetto;
– il minore (…) aveva consegnato a (…) un piccolo involucro, poi accertato essere un contenitore di plastica normalmente impiegato per contenere le sorprese racchiuse negli ovetti di cioccolato, interamente rivestito di nastro adesivo nero, che (…) ignorava fosse stato riempito con polvere da sparo ricavata dallo svuotamento di più mortaretti;
– esortato da (…), (…) aveva preso in mano l’ordigno e lo aveva acceso;
– l’ordigno era esploso immediatamente e i frammenti di plastica dell’involucro si erano conficcati nell’occhio sinistro di (…), lesionando la retina;
– (…) veniva trasportato in autoambulanza al Policlinico Gemelli di Roma e sottoposto ad intervento di vitrectomia con rimozione di corpo estraneo;
– nonostante ulteriori interventi e terapie, (…) perdeva la vista dall’occhio sinistro;
– la responsabilità dell’evento è da addebitarsi:
– a (…) e (…), ai sensi dell’art. 2048 c.c., in quanto genitori del minore (…) che, con la sua condotta, ha provocato il danno lamentato dall’attrice e che, pertanto, devono essere ritenuti responsabili per culpa in vigilando e/o in educando;
– al Comune di Montopoli in Sabina, ex art. 2051 c.c., per non aver adeguatamente vigilato sulle attività svolte all’interno del campo sportivo comunale e non aver conseguentemente impedito il verificarsi dell’evento dannoso;
– a (…), in quanto soggetto che ha venduto al minore (…) i petardi con cui quest’ultimo ha fabbricato l’ordigno.
Si sono costituiti in giudizio (…) e (…), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio (…), deducendo:
– il mancato acquisto da parte del figlio del materiale pirotecnico presso l’edicola di (…), dal momento che il minore avrebbe reperito polvere da sparo incombusta nei luoghi in cui erano stati fatti detonare fuochi d’artificio in occasione di festività locali;
– l’insussistenza della responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori, dal momento che l’attore, pur deducendo nel corpo dell’atto di citazione la responsabilità ex art. 2043 c.c. del minore, non l’avrebbe richiamata nelle conclusioni, difettando così il presupposto fattuale da cui dedurre la responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori;
– l’insussistenza, in ogni caso, di una colpa dei genitori in vigilando o in educando per la condotta del figlio;
– l’errata quantificazione del danno da parte dell’attrice, atteso che le conseguenze dannose lamentate dalla stessa deriverebbero dal mancato rispetto delle indicazioni terapeutiche e dalla mancata assunzione dei farmaci prescritti dai sanitari.
Hanno concluso, quindi, chiedendo il rigetto delle domanda attrice, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non provata. Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita altresì (…), deducendo:
– di non aver venduto al minore (…) i prodotti pirotecnici cui l’attrice ha fatto riferimento;
– l’insussistenza di un nesso di causa tra l’eventuale condotta di cessione dei petardi a (…) e l’evento dannoso occorso, atteso che non vi è prova che la povere pirica contenuta negli stessi fosse quella utilizzata per confezionare l’ordigno e che, comunque, quest’ultimo è stato confezionato dal minore alterando il prodotto originario;
– l’errata quantificazione del danno da parte dell’attrice, atteso che le conseguenze dannose lamentate dalla stessa deriverebbero dal mancato rispetto delle indicazioni terapeutiche e della mancata assunzione dei farmaci prescritti dai sanitari.
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non provata. Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il Comune di Montopoli in Sabina, deducendo l’insussistenza della propria responsabilità ex art. 2051 c.c. per l’evento dannoso occorso, atteso che il danno non è promanato dal bene custodito (il campo sportivo) e che, comunque, la condotta dei ragazzi di esplosione dei petardi configura un’ipotesi di caso fortuito, idonea ad escludere la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.
Ha chiesto, inoltre, l’autorizzazione alla chiamata in causa della (…) s.p.a., da cui essere manlevata in caso di accertamento della propria responsabilità.
Ha concluso, quindi, chiedendo, oltre alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice, nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata e, in subordine, in caso di condanna del Comune, di essere manlevata dalla (…) per quanto fosse tenuto a pagare in conseguenza dell’accertata responsabilità.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio (…) s.p.a. associandosi alle difese svolte dal Comune di Montopoli in Sabina e ribadendo come la condotta di esplosione dei petardi posta in essere dai ragazzini, ivi incluso (…), avrebbe costituito una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento che contestualmente configura un’ipotesi di caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. e di concorso del danneggiato idoneo ad escludere o ridurre il risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.
In ordine ai rapporti con l’assicurato, ha dedotto:
– la mancata tempestiva denuncia del sinistro da parte dell’assicurato entro il termine previsto dalla condizioni generali di polizza e dagli artt. 1913 e 1915 c.c., con conseguente decadenza dello stesso dalla copertura assicurativa;
– in subordine, la necessità di limitare l’obbligo di manleva alla effettiva percentuale di responsabilità del Comune eventualmente accertata, tenuto conto delle condizioni contrattuali.
Ha concluso, quindi, chiedendo, nel merito e in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Montopoli in Sabina e conseguentemente estromettere questo e la compagnia assicuratrice dal giudizio; nel merito e in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata; in via subordinata, nel caso in cui venisse accertata la responsabilità del Comune di Montopoli in Sabina, dichiarare l’intervenuta decadenza dello stesso dalla copertura assicurativa e comunque liquidare il danno nei limiti del giusto e del provato e di quanto previsto nel contratto di assicurazione. Con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, prove testimoniali e CTU medico legale, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14.9.2018 sulle conclusioni rassegnate dalla parti. La prima udienza è stata tenuta davanti a questa giudice in data 13.7.2018.
Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione preliminare di merito formulata da (…) s.p.a. in ordine all’insussistenza della legittimazione passiva del Comune di Montopoli in Sabina e, conseguentemente, della stessa compagnia assicuratrice.
La legittimazione ad agire si determina dalla domanda dell’attore, ed in particolare dalle affermazioni in essa contenute, la prova delle quali non attiene al requisito della legittimazione ad agire, la cui insussistenza determina l’inammissibilità della domanda, bensì a quello della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, elemento attinente al merito della causa e la cui insussistenza determina il rigetto nel merito della domanda.
Dal momento che nell’atto di citazione viene dedotta la responsabilità del Comune per il danno occorso al minore (…), deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva del Comune di Montopoli e, conseguentemente, della terza chiamata (…) s.p.a.
Nel merito, la domanda dell’attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con riferimento alla dedotta responsabilità del Comune di Montopoli in Sabina deve rilevarsi come nel caso di specie non sussistano i requisiti della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Perché possa configurarsi tale tipo di responsabilità extracontrattuale, infatti, il danno lamentato deve provenire direttamente dalla cosa custodita, quale conseguenza delle caratteristiche intrinseche della stessa.
La causazione del danno ad opera del bene custodito può peraltro verificarsi anche nel caso di “concorso” tra le caratteristiche intrinseche del bene e un’azione esterna, a condizione tuttavia che sia fornita la prova del fatto che le caratteristiche intrinseche del bene abbiano avuto efficienza causale nella determinazione dell’evento.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, infatti, “in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della “res”, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d’essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l’obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015); conseguentemente, “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016).
Nel caso in esame dalle risultanze istruttorie appare evidente che il campo sportivo del Comune di Montopoli in Sabina non presentasse, al momento dell’infortunio, caratteristiche tali da rendere inevitabile, e neppure probabile, il verificarsi dello stesso.
Infatti, nonostante alcuni testimoni presenti all’evento ((…) all’udienza del 17.4.2015, (…) all’udienza del 27.5.2016) abbiano riferito che l’ordigno esplosivo era stato posizionato in una buca destinata all’alloggiamento dei pali della rete da tennis o da pallavolo, deve escludersi che la presenza di tali buche possa essere qualificata come situazione dello stato dei luoghi tale da rendere probabile il verificarsi dell’evento dannoso, atteso che costituisce sicuramente un utilizzo improprio e non prevedibile del campo sportivo in oggetto (e delle buche per l’alloggiamento di pali delle reti sportive in esso presenti) il posizionamento di ordigni esplosivi.
Conseguentemente, deve ritenersi che la situazione di pericolo ingeneratasi sul luogo in custodia del Comune, qualora il danneggiato avesse adottato un comportamento ordinariamente cauto, non solo sarebbe stata superabile, ma addirittura non si sarebbe venuta a creare.
Deve peraltro escludersi la possibilità di addebitare al Comune una responsabilità ex art. 2043 c.c. per l’evento dannoso verificatosi.
Una tale responsabilità, nella prospettazione dell’attrice, si configurerebbe come omissiva, in quanto il Comune non avrebbe provveduto a fornire il campo polifunzionale di adeguata vigilanza.
Una simile responsabilità non può ravvisarsi nel caso di specie, dal momento che non sussiste alcun obbligo giuridico dell’ente pubblico di collocare addetti alla vigilanza sul luogo oggetto dell’infortunio (e, conseguentemente, non può ritenersi integrata un’omissione giuridicamente rilevante).
Inoltre, l’attrice non ha fornito la prova, su di essa gravante, del fatto che la presenza di tali soggetti avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, salvo a pretendere che la vigilanza dovesse essere così stringente da consistere nel controllo di tutte le attività svolte sul campo sportivo comunale e nella conseguente tempestiva inibizione di tutte le condotte non strettamente attinenti alla pratica sportiva.
Esclusa in tal modo la responsabilità del Comune per il sinistro occorso, deve procedersi alla valutazione della posizione degli altri convenuti.
Con riferimento alla convenuta (…) deve rilevarsi che all’udienza del 6.11.2015 il difensore della stessa ha dedotto e provato, con produzione documentale, la costituzione dell’attrice quale parte civile nel processo penale (r.g. n. 654/2015) a carico di (…), ai sensi dell’art. 75 c.p.c., chiedendo l’estinzione del procedimento civile in relazione alla posizione di quest’ultima.
All’udienza successiva il difensore dell’attrice ha rappresentato che la stessa ha rinunciato alla costituzione di parte civile nel processo penale, riservandosi di depositare il relativo verbale di udienza. Nonostante non risulti agli atti tale produzione, il nuovo difensore di Ma.Au. ha prodotto, con la memoria di costituzione depositata in data 2.7.2018, la sentenza n. 805/2017 del Tribunale penale di Rieti, resa nel procedimento r.g. n. 654/2015, nella quale si dà atto della rinuncia alla costituzione di parte civile (cfr. parte in fatto della sentenza).
Alla luce di tali risultanze, e di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (“il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall’art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati.
Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche d’ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale”; cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8353 del 05/04/2013). Dal momento che ad oggi non risulta persistere la situazione di litispendenza rispetto all’azione civile nel procedimento penale e neppure risulta esservi stata pronuncia sull’azione civile in sede penale, stante la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, non può pronunciarsi l’improcedibilità della domanda attrice nei confronti della convenuta (…) e deve conseguentemente essere emessa una pronuncia nel merito.
Non può ritenersi sussistente la responsabilità della convenuta (…), in considerazione del fatto che non è stata provata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di cessione dei “mortaretti” da parte della convenuta a (…) e l’evento dannoso.
In particolare, con riferimento alla sussistenza della condotta di cessione, l’unico teste ((…)) chiamato a testimoniare sulla circostanza dell’acquisto, da parte di (…), nella mattina dell’1.11.2011, di una confezione di mortaretti presso l’edicola di (…) ha dichiarato, all’udienza del 12.2.2016, di non sapere nulla sulla circostanza. D’altra parte, nel verbale di sommarie informazioni rese il 10.2.2012 ai Carabinieri di Poggio Mirteto (allegato 7 di parte attrice) lo stesso (…) aveva dichiarato di avere assistito all’acquisto dei “botti” da parte di (…) la mattina dell’1.11.2011 presso l’edicola di (…).
Se, quindi, può dirsi raggiunto un principio di prova in ordine alla condotta di cessione (atteso che è verosimile ritenere che il 10.2.2012 il testimone avesse un ricordo più vivido dei fatti occorsi rispetto alle dichiarazioni rese in data 12.2.2016), non può tuttavia ritenersi provato il nesso di causa tra tale cessione e l’evento dannoso, atteso che non vi è la prova del fatto che la polvere pirica introdotta dal (…) nel contenitore di plastica provenisse proprio dai “mortaretti” acquistati la mattina dell’1.11.2011.
(…), nelle richiamate s.i.t., ha dichiarato che (…) aveva utilizzato la polvere pirica contenuta nei “botti” acquistati la mattina per riempire il contenitore di plastica; da tali dichiarazioni, tuttavia, non emerge come il (…) fosse a conoscenza di tale circostanza, atteso che, nelle stesse dichiarazioni, lo stesso ha dichiarato di essere stato presente al momento dell’acquisto, la mattina, e di aver poi incontrato, il pomeriggio, sulla strada per il campo sportivo, il (…) che portava con sé il contenitore di plastica. Il (…) non ha dunque dichiarato di aver assistito direttamente all’operazione di trasferimento della polvere dal prodotto acquistato al contenitore di plastica, né se tale operazione gli sia stata riferita dal (…) o da altri.
Peraltro, all’udienza del 12.2.2016, il (…), interrogato sul capitolo 3 della memoria istruttoria di parte attrice, ha dichiarato: “posso dire che quel pomeriggio ho visto (…) al campo che aveva con sé un ovetto (…) chiuso con nastro adesivo ed ove era attaccata una miccia. Non so dire se l’avesse preparata e/o portata da casa”.
Inoltre, il testimone (…) ha riferito di aver visto (…), in seguito alle festività del Santo Patrono del 29 settembre, durante le quali erano stati esplosi fuochi d’artificio, raccogliere polvere pirica da terra e inserirla in un involucro di colore giallo, circostanza che, se non vale da sola a provare che fu proprio tale polvere ad essere inserita nell’ordigno esplosivo che ha causato il danno, risulta comunque idonea a provare che il (…) avrebbe potuto reperire il materiale esplosivo anche in altro modo che tramite l’acquisto presso l’edicola della (…).
Da tali circostanze deriva che non può ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di cessione dei “mortaretti” da parte della convenuta (…) e l’evento lesivo.
Deve, infine, escludersi la responsabilità di (…) e (…) ex art. 2048 c.c. per il fatto illecito asseritamente posto in essere dal loro figlio (…), atteso che non può ravvisarsi una responsabilità, neppure concorrente, di quest’ultimo nella causazione dell’evento.
L’unico testimone che ha dichiarato di avere assistito alla dinamica dell’incidente, (…), ha riferito, all’udienza del 17.4.2015, rispondendo sui capitoli 2 e 3 della memoria istruttoria delle parti convenute (…) e (…): “cap. 2. posso dire soltanto che quel giorno allorché io sono arrivato al campo era presente (…) ed ho visto che aveva in mano la confezione di plastica gialla che contiene di regola la sorpresa dell’ovetto (…). Non ho visto cosa contenesse e non ho chiesto nulla a (…) del suo contenuto; cap.3 posso dire che (…) era presente e che (…) voleva incendiare tale involucro di plastica giallo che era sempre chiuso con le sue due metà.
Si è avvicinato (…) che era presente e gli ha detto che lui era troppo piccolo per farlo e che era pericoloso e che pertanto lo avrebbe fatto lui. (…) ha preso l’involucro che ancora non era stato incendiato e (…) glielo ha dato. A quel punto l’involucro è stato posizionato nel buco dove in genere si mettono i pali che sorreggono la rete da tennis e ciò all’interno del campo di calcetto che è predisposto anche per giocare a tennis. A quel punto per ragioni di sicurezza temendo che potesse succedere qualcosa, è stata fatta d (…) una traccia con polvere da sparo o materiale incendiabile che avevano trovato lì e ciò per un certo tratto dal punto in cui era stato messo l’involucro giallo.
A quel punto è stata acceso il fuoco su tale miccia che è arrivata velocemente fino all’ovetto il quale è esploso subito prima che (…) facesse in tempo ad allontanarsi. (…) è stato ferito anche perché all’interno del buco c’erano pietre e breccia che sono esplosi anch’essi e lo hanno ferito all’occhio”.
Altri testimoni ((…) e (…)), pur non avendo assistito da vicino alla scena, hanno dichiarato di aver visto (…) accendere l’ordigno con un accendino.
Peraltro, nelle s.i.t. rese da (…) in data 10.2.2012, lo stesso ha dichiarato: “dopo aver giocato a calcetto, veniva un ragazzo che si chiamava (…), vedeva il botto fatto da (…) e già si era preparato per accenderlo, e (…) ridendo diceva lo scoppio io, nel frattempo gli dicevo di non spararlo e mi sono allontanato, e facevo allontanare anche un altro ragazzo tale (…) di Montopoli in Sabina. Dopo che ci eravamo allontanati (…) accendeva il botto e appena la fiamma toccava l’innesco esplodeva … (…) aveva posizionato il botto ((…)) in una buchetta che si trovava a terra, piena di sassi, se (…) non veniva lo accendeva (…), comunque (…) non era lontano da (…) che era proprio accucciato sopra il mortaretto”.
Da tali dichiarazioni è quindi emerso non solo che il danneggiato ha provveduto autonomamente ad accendere la miccia dell’ordigno esplosivo, circostanza peraltro confermata dall’attrice nell’atto di citazione, ma anche e soprattutto che lo stesso era ben consapevole del contenuto esplosivo dell’involucro prima di procedere alla sua accensione.
Non può quindi ritenersi provata l’affermazione resa da parte attrice in ordine al fatto che a (…) fosse stato consegnato da (…) un ordigno esplosivo e che il primo avesse provveduto ad accenderlo senza conoscerne il contenuto, su semplice esortazione del secondo; risulta, piuttosto, che (…) fosse a conoscenza del carattere esplosivo dell’ordigno e si sia autonomamente determinato ad innescarlo.
Né può avere rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità di (…), e, conseguentemente, dei suoi genitori ex art. 2048 c.c., nella causazione dell’evento dannoso la circostanza, non contestata, che fosse stato lui a portare al campo sportivo l’ordigno o quella per cui lo stesso avrebbe posizionato tale oggetto esplosivo nella buca insieme a (…), atteso che l’oggetto in sé, in mancanza dell’accensione effettuata ad opera di (…), non avrebbe determinato alcun danno (o, più precisamente, non avrebbe cagionato il danno per cui è causa).
L’attivazione della miccia ad opera del danneggiato, infatti, ha innescato un autonomo processo causale che ha determinato il prodursi del danno; infatti, se è vero che la condotta del (…) consistita nel portare al campo sportivo l’ordigno esplosivo può essere considerata un antecedente causale del danno prodotto, nel senso che in mancanza dell’ordigno sarebbe mancato l’oggetto da far deflagrare, è pur vero che tale deflagrazione si è verificata in quanto innescata dall’accensione della miccia da parte di (…), il quale ha agito con libera e consapevole determinazione. In assenza di tale condotta del danneggiato lo stesso non avrebbe riportato il danno in concreto verificatosi.
Nell’accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. (e, conseguentemente, ex art. 2048 c.c.) è infatti necessario accertare la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il danno in concreto verificatosi, non essendo sufficiente che la condotta del (preteso) danneggiante abbia aumentato il rischio del prodursi dell’evento dannoso, nel caso in cui tale evento sia stato provocato da una autonoma condotta del danneggiato, il quale fosse consapevole delle circostanze di fatto nell’ambito delle quali si inseriva la propria azione e, quindi, del pericolo cui si esponeva.
Da tali superiori considerazioni deriva il rigetto delle domande attoree.
Con riferimento alle spese di lite deve rilevarsi che le condizioni delle parti, unitamente alla contemporanea pendenza di un processo penale a carico di uno dei convenuti per i medesimi fatti e alle circostanze di fatto emerse nell’immediatezza dell’evento lesivo anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni presenti sul luogo e al momento dell’infortunio (elementi che possono avere ingenerato nell’attrice il convincimento della sussistenza di una responsabilità civile dei convenuti nella causazione dell’evento), possono rientrare nelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale del 19/04/2018 n. 77.
Le spese di CTU, in considerazione della soccombenza della stessa, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
– rigetta le domande di parte attrice;
– compensa tra le parti le spese processuali;
– pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Rieti il 5 novembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2018.