In presenza di conti correnti aperti, ed a prescindere dall’esperibilità dell’azione di ripetizione dell’indebito, è ammissibile domanda di accertamento e di rideterminazione del saldo del conto corrente, in quanto vi è un autonomo interesse del correntista ad agire, in costanza di conto corrente, sia per ottenere declaratoria delle nullità contrattuali ipotizzate, sia per il ricalcolo del dare-avere, con eventuale storno a favore del correntista delle somme illegittimamente addebitate, a motivo della contestazione sulle stesse poste.
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Corte d’Appello|Milano|Sezione 1|Civile|Sentenza|21 maggio 2020| n. 1228
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere
dr. Alessandro Martini Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4518/2018 promossa in grado d’appello
DA
(…), elettivamente domiciliato in (…) presso lo studio dell’avv. (…), che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(…), elettivamente domiciliato in (…) presso lo studio dell’avv. (…), che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
sulle seguenti conclusioni.
Per (…).
IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare l’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell’azione proposta da parte attrice e volta ad ottenere l’accertamento dell’esatto dare avere del conto corrente n. (…) ancora in essere, per i motivi esposti in atti;
accertare e dichiarare l’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell’azione proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione ex art. 2935 c.c. per i motivi esposti in atti;
accertare e dichiarare l’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell’azione proposta da parte attrice e volta ad ottenere l’accertamento dell’esatto dare avere del conto corrente n. (…) ancora in essere, dal 4 aprile 2004, per tutti i motivi esposti in atti;
dichiarare inammissibili tutte le contestazioni e domande nuove formulate da controparte nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. avversaria, sempre per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto. Rigettare in ogni caso le domande svolte in via di appello incidentale da (…) S.r.l., in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Ecc.ma Corte d’Appello ritenesse di non accogliere, in tutto o in parte, i motivi di impugnazione proposti in atti, si chiede che Voglia:
– in caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di impugnazione relativi alla rideterminazione del saldo di conto corrente per cui è causa (n. (…) e non, come indicato in sentenza, (…)), riformare comunque il provvedimento di primo grado indicando come dovuto l’importo di Euro 844.886,30=, ovvero in quel diverso ammontare che verrà acclarato da Codesta Ecc.ma Corte d’Appello;
– in caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di impugnazione relativi alla pretesa illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, contenere l’importo da corrispondere a controparte a titolo di preteso danno in una somma non superiore a quella liquidata dal giudice di prime cure;
IN ULTERIORE SUBORDINE, in caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di impugnazione relativi alla rideterminazione del saldo di conto corrente per cui è causa (n. (…) e non, come indicato in sentenza, (…)), riformare comunque il provvedimento di primo grado nella parte in cui – affermando di accogliere le conclusioni contabili del CTU – erroneamente ridetermina il saldo in Euro 344.219,39= a debito della correntista/odierna appellata, alla data del 24/12/2014, anziché in Euro sempre a debito della correntista/odierna appellata, alla data del 06/02/2015, ovvero la data della notifica dell’atto di citazione, così come specificatamente indicato dal Giudice di prime cure medesimo in sede di formulazione dei quesiti al CTU;
IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in atti. Con ogni più ampia riserva di chiedere termine, produrre altri documenti ed indicare nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 183, 6° comma c.p.c..
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per (…)
IN VIA PRINCIPALE
1. rigettare tutti i motivi di appello proposti da parte appellante (Banca (…) Spa) e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 9102/18 del Tribunale Di Milano del 14.9.18 nelle parti qui non oggetto di appello incidentale;
2. in via di appello incidentale, ferme le risultanze qui non contestate della CTU e della sentenza di I° grado, che si hanno tutte per riproposte anche ai fini dell’art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare, per effetto delle declaratorie di nullità del contratto impugnato, eventualmente a mezzo di una CTU integrativa, l’esatto dare-avere tra le parti in relazione al conto corrente n. (…), senza capitalizzazione alcuna anche relativamente al periodo 1.7.003.3.06, oltre agli altri periodi rideterminati in I° grado;
3. in via di appello incidentale, correggere l’errore materiale presente nel dispositivo della sentenza di I° grado n. 9102/18, rettificando l’indicazione errata del numero di conto corrente con quello corretto di (…)
4. in via di appello incidentale, accertato il danno subito dalla convenuta appellante incidentale, condannare (…) s.p.a. a corrispondere a favore de (…) s.r.l., a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di Euro 450.000 o quella somma maggiore o minore che Codesta Ill. ma Corte d’Appello adita vorrà ritenere congrua.
IN VIA SUBORDINATA
1. rigettare tutti i motivi di appello proposti da parte attrice e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 9102/18 del Tribunale di Milano.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) S.r.l., con atto del 06/02/2015, conveniva avanti al Tribunale di Milano la (…) S.p.A., allegando di avere intrattenuto rapporti bancari con la convenuta (conto corrente n. (…), aperto nel 1990 e rinegoziato nel 2006, e n. (…), aperto nel 1999, su cui operavano diversi affidamenti), nei quali erano state applicate clausole di addebito di capitalizzazione degli interessi, di interessi ultralegali al tasso ‘uso piazza’, di commissioni di massimo scoperto, di differenziali di ‘giorni valuta’ e di spese non pattuite, da dichiararsi nulle e, quindi, procedere all’effettivo accertamento del saldo di conto corrente, con ulteriore declaratoria di illegittima segnalazione di sconfinamento in Centrale Rischi di Banca d’Italia, e condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si costituiva (…) S.p.A., contestando la domanda ed eccependo la prescrizione degli addebiti sino al 04/04/2014.
All’esito della CTU contabile, dopo diversi chiarimenti e integrazioni, con sentenza n. (…), del 14/09/2018, il Tribunale di Milano:
in accoglimento delle domande proposte da (…) s.r.l. nei confronti della (…) s.p.a., ridetermina saldo del conto corrente inter partes n. 1557.15 alla data del 24.12.2014 in euro 344.219,39 a debito della correntista;
– condanna la convenuta a pagare all’attrice a titolo di risarcimento danni la somma a oggi già rivalutata di euro 10.000,00;
– condanna la convenuta a rifondere l’attrice delle spese di lite (…);
– pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. (…)”.
Proponeva appello, con atto del 05/11/2018, … chiedendo il rigetto delle domande svolte in primo grado, gradate in via subordinata come da conclusioni soprariportate; si costituiva (…) S.r.l., resistendo all’impugnazione e proponendo, a sua volta, appello incidentale sugli aspetti evidenziati nelle conclusioni soprariportate.
All’esito delle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 13/11/2019, la causa perviene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Motivi in rito: inammissibilità dell’azione di accertamento (motivi 1 e 2) e delle ritenute domande nuove (motivo 3).
Con un primo ordine di motivi, la Banca impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento e rideterminazione del saldo del conto corrente.
Secondo la tesi appellante, tali domande sarebbero inammissibili, in presenza di conti correnti oggetto di causa tuttora aperti, in quanto esclusivamente strumentali a un’azione di ripetizione dell’indebito.
Sul punto, appare corretta la decisione di prime cure, che ha fatto giusta applicazione del principio per cui, a prescindere dall’esperibilità dell’azione di ripetizione dell’indebito, qui pacificamente non promossa, vi è un autonomo interesse del correntista ad agire, in costanza di conto corrente, sia per ottenere declaratoria delle nullità contrattuali ipotizzate, sia per il ricalcolo del dare-avere, con eventuale storno a favore del correntista delle somme illegittimamente addebitate (cfr. Cass. nn. 26769 e 26779 del 21.10.2019), a motivo della contestazione sulle stesse poste.
Non appare corretto, invece, l’argomento proposto dall’appellante, laddove, ponendo come premessa la dipendenza dell’azione di ripetizione da quella di accertamento, finisce concludendo il contrario, e cioè che l’azione di accertamento sarebbe inscindibilmente correlata all’accertamento dei presupposti dell’azione di ripetizione, tra cui la natura solutoria delle rimesse, questione che ha rilievo solo ai fini della pretesa risolutoria dell’indebito (cfr. Cass. SS. UU. n. 24418/2010).
Neppure appare fondata la censura relativa al fatto che il primo Giudice non abbia tenuto conto dell’eccezione di inammissibilità, sollevata anche in prime cure, delle domande ed eccezioni contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c., depositata dalla società allora attrice.
Non è, infatti, rinvenibile nessuna domanda nuova, né quindi nessuna causa d’inammissibilità, in tale atto, previsto per la precisazione e la integrazione delle domande ed eccezioni già svolte con gli atti introduttivi. Da un lato, tale presunta novità non può derivare semplicemente dalla constatazione della sua lunghezza e corposità, superiore all’atto di citazione; dall’altro, appare evidente che petitum e causa petendi siano sempre rimasti inalterati nella trattazione difensiva, ricevendo dettagliate specifiche argomentative (soprattutto per ciò che riguardava l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi a debito e la determinazione della domanda di risarcimento del danno), ma mai esulando nella mutatio libelli.
2) Nel merito: capitalizzazione degli interessi debitori (motivi 4 e 5)
La banca appellante ritiene, poi, che, poiché il Giudice di prime cure ha accertato che nel caso di specie, anteriormente alla delibera CICR 9/2/2000, la capitalizzazione in favore della correntista era annuale, la sentenza avrebbe dovuto quantomeno ritenere legittima, per il periodo antecedente all’adeguamento alla delibera CICR del 9/2/2000, la capitalizzazione annuale anche degli interessi passivi, in luogo di quella trimestrale effettivamente applicata.
Sul punto, la sentenza impugnata appare avere fatto corretta applicazione di un principio ormai granitico che cioè, anteriormente al 09/02/2000, al di fuori dei casi di cui all’art. 1283 c.c., la capitalizzazione degli interessi è vietata, talché in assenza di clausola o in presenza di clausola nulla per violazione di legge, come nel presente caso, il Giudice deve calcolare il dare-avere senza alcuna capitalizzazione, neanche annuale.
Inoltre, parte appellante si duole che la sentenza di prime cure avrebbe dovuto applicare al contratto le condizioni di cui alla Delibera CICR 9.2.2000 (applicate in sentenza dai trimestri successivi e fino alla novazione contrattuale del 3.3.2006) anche per il periodo posteriore al 2006.
Tuttavia, le ragioni dell’espunzione di ogni capitalizzazione degli interessi, post 2006, vanno ricercate proprio nella documentata ricontrattazione delle condizioni contrattuali, che dunque supera e sostituisce le precedenti condizioni, pubblicate in Gazzetta Ufficiale dalla Banca il 26.6.2000. In altre parole, le parti, con il contratto 3.3.2006, hanno stipulato un nuovo contratto, senza prevedere l’anatocismo, e tale sola deve essere considerata la fonte delle obbligazioni tra le stesse.
Anche sotto questo aspetto, l’appello va respinto.
3) Commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali, valute fittizie e altro (motivo 7)
Si censura, poi, da parte appellante, l’espunzione da parte del primo Giudice dei suddetti addebiti nella ricostruzione del saldo contestato.
Sul punto, la sentenza impugnata così argomenta: “Parimenti, vanno esclusi per tutta la durata del rapporto, gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, non risultando le stesse essere state pattuite nell’originario contratto del 1990 ed essendo state quantificate in aliquota pari a zero con la ricontrattualizzazione del 3.3.2006”. In ogni caso, si aggiunge, non essendo prevista la base di calcolo, la clausola sarebbe comunque nulla per indeterminatezza.
Ancora: “Per le medesime ragioni vanno esclusi anche tutti gli addebiti a titolo di spese, salvo per quelle espressamente concordate a partire dal 3.3.2006.
Medesima problematica si riscontra anche in relazione alla pattuizione degli interessi convenzionali. Va, infatti, dichiarata la nullità per indeterminatezza della originaria clausola contrattuale che rimetteva la determinazione dei tassi di interesse agli “usi su piazza”. Richiamato sul punto l’orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato diretto a riconoscere la nullità di simili pattuizioni”.
Attesa la corretta applicazione delle risultanze documentali ai principi condivisi sulle questioni poste, anche queste doglianze vanno respinte, insieme con l’ulteriore eccezione relativa all’accettazione per mancata contestazione dell’estratto conto, ex art. 1832 c.c., atteso che tale mancata contestazione può solo riguardare la regolarità contabile delle poste e non significa certo tacita accettazione della condotta dell’istituto di credito o approvazione degli addebiti non dovuti.
4) Onere della prova degli indebiti (motivi 6 e 8): estratti conto e affidamenti Ancora, la Banca impugna la decisione del Tribunale, laddove essa applicherebbe in modo ingiusto e disparitario la verifica dell’assolvimento dell’onere della prova, che non sarebbe stato adempiuto da parte della correntista attrice e odierna appellata, non avendo questa prodotto l’intera sequenza degli estratti conto relativi ai rapporti contestati. La decisione sarebbe errata fino dalla formulazione dei quesiti al CTU, nei quali si chiedeva al Consulente di effettuare “ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell’estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista, considerando ai fini dell’accertamento anche i “mastrini contabili” prodotti sub doc. 16″.
Il motivo non è fondato, atteso che il Tribunale risulta avere applicato il principio costante, che questa Corte condivide, per cui, quando sia il correntista ad agire per l’accertamento del saldo e gli estratti conto non siano prodotti integralmente, il Giudice, in mancanza di altri elementi probatori inerenti il periodo non ‘coperto’ dagli estratti conto, dovrà prendere come riferimento il saldo iniziale del primo. Con la precisazione che, come elemento integrativo di eventuali ‘intervalli’ di documentazione (cfr. Cass. n. 32016 del 9.12.2019) “l’accertamento del dare e dell’avere può del pari attuarsi mediante l’utilizzazione di prove che forniscano indicazioni certe e complete idonee a giustificare il saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, nonché di elementi che consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso”, comunque in assolvimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c.
Tali sono stati correttamente considerati i cd. “mastrini contabili” prodotti dalla società correntista, utilizzati dal CTU nella sua relazione ricostruttiva, che il Tribunale ha ritenuto giustamente di condividere, sul corretto presupposto che “la contestazione dell’istituto di credito sia rimasta relegata a un profilo formale, ossia la provenienza unilaterale della documentazione, non avendo parte convenuta in alcun modo specificato la non corrispondenza al vero delle annotazioni riportate nei mastrini, circostanza che, in difetto di prova contraria, porta a riconoscere valenza probatoria a tali mastrini, rendendoli utili ai fini del riconteggio del saldo di conto” (p. 14 sentenza).
Ancora, la Banca appellante censura la sentenza impugnata, laddove avrebbe dovuto espungere dal conteggio ricostruttivo tutte le rimesse anteriori al decennio prescrizionale, essendo tutte solutorie, atteso che non sarebbe stato provato che a (…) S.r.l. fossero state concesse linee di credito.
La sentenza impugnata ha, invece, ritenuto solutori gli addebiti, in conformità con la Cassazione (sentenza SS.UU. n. 24418/2010), “riferiti a importi a debito del correntista in misura eccedente ai fidi concessi, così come desumibili dalla documentazione in atti e dalle risultanze della Centrale Rischi della Banca d’Italia prodotte dall’attrice (ossia in situazioni di scoperto in senso stretto)”” (pag. 16 sent.).
Ora, le evidenze documentali dimostrano come il Tribunale abbia correttamente ritenuto sussistente la prova degli affidamenti, sulla base dei seguenti fatti: a) linee di credito evidenziate in Centrale Rischi, dal 1995 in poi; b) voci di spesa, c.m.s., e interessi su “fidi concessi” esplicitati negli estratti conto, con differenziazione tra tassi “extra fido” e “infra fido”; c) assenza di azioni di recupero o segnalazioni, nonostante l’utilizzo dello scoperto/affidato di c/c n. (…) fino a oltre Euro 2.000.000,00 nel 2004.
Si tratta di indicatori che, una volta provati, come ritenuto da copiosa giurisprudenza, dimostrano inequivocabilmente la presenza di affidamenti in conto corrente, anche in assenza del documento contrattuale, ben potendo l’apertura di credito essere concessa per facta concludentia, quanto meno prima della riforma dell’art. 117 TUB, trattandosi qui di contratto del 1990.
Così come, peraltro, può avvenire anche ora, laddove, come nel caso di specie, l’apertura di credito sia disciplinata e prevista all’interno del contratto di conto corrente (cfr. art. 6), quest’ultimo regolarmente stipulato per iscritto, come statuito espressamente dalla Corte di Cassazione (sent. n. 17110 del 26.6.2019).
La formulazione dei quesiti e le operazioni di riconteggio, in sede di CTU, si sono dunque svolte nel rispetto dei principi condivisi in materia, anche per quanto riguarda l’ulteriore considerazione, contenuta in sentenza, ma oggetto di impugnazione, secondo cui “ai fini di tale operazione di riconteggio, tuttavia, non può essere condivisa la pretesa di parte convenuta di ritenere pagate, per effetto di rimessa solutoria, anche tutte le annotazione indebite successive a un versamento effettuato dalla correntista, in quanto tale versamento può assumere valenza solutoria solo in relazione a scoperti già esistenti al momento della sua annotazione in conto”.
Argomentazione del tutto logica, sul presupposto che, perché possa parlarsi di rimessa solutoria, quindi di pagamento, deve sussistere un credito esigibile, caratteristica che un credito futuro e incerto non ha. In conseguenza di ciò, una rimessa che non costituisce pagamento di debito non determina alcuno spostamento patrimoniale, e non può essere considerata solutoria.
Anche sotto i superiori aspetti, l’appello va respinto.
5) Errore nell’applicazione del risultato della CTU (motivo 9)
La Banca ritiene che la sentenza sia errata anche dove avrebbe recepito una delle ipotesi di ricalcolo del CTU non fedele ai criteri di rideterminazione contenuti nel quesito.
Quest’ultimo prevedeva testualmente che il CTU rideterminasse “il saldo finale del conto alla data di notifica dell’atto di citazione (06/02/2015) e l’eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca”.
Le quattro differenti ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU (strutturate a seconda che si considerassero o meno rimesse solutorie ante 04/04/2004, o che si deducesse l’esistenza degli pretesi dalle risultanze della Centrale Rischi, o solo dal contratto del 22/10/2013), facevano tutte riferimento al saldo contabile della Banca alla data del 24/12/2014. Nelle successive integrazioni a chiarimento, il CTU ha rettificato il saldo alla data di citazione, cioè 06/02/2015.
Il Tribunale, in sentenza (p. 16), conclude che “deve essere condivisa l’ipotesi di ricalcolo esposta alla tabella 4.3 dell’elaborato peritale, richiamata come tabella 3.2 nell’integrazione alla c.t.u. e, pertanto, il saldo del conto corrente n. 1557.15 in esame debba essere rideterminato alla data del 24.12.2014 in euro 344.219,39 a debito della correntista, a fronte di un saldo conteggiato dalla banca in euro 824.818,97, sempre a debito dell’attrice”.
A fronte dell’evidente disallineamento nell’indicazione del dies ad quem, la società appellata replica che, trattandosi di un’azione di accertamento del dare-avere, la pronuncia comporta comunque l’obbligo per la Banca, a partire da quella data, di stornare tutti gli importi a essa successivi fino ad arrivare a una corretta situazione aggiornata del rapporto tra le parti, senza che sia necessario per il correntista, avviare un’azione di accertamento per ogni trimestre di rapporto di conto corrente.
In conclusione, la stessa appellata non contesta che il dare-avere alla data della citazione sia risultato pari a Euro -389.153,77, mentre quello al 24.12.2014 pari a Euro -344.219,39, ma ciò sarebbe indifferente ai fini dell’accertamento del saldo, perché dipendente solamente dal diverso momento di conteggio.
Pur se teoricamente condivisibili tali considerazioni, la sentenza andrà in ogni caso corretta, dal momento che, in risposta al quesito ricevuto, il ricalcolo di cui alla tabella 3.2, prodotta sub doc. 18 della CTU, riporta il saldo alla data della citazione, cioè al 06.02.2015, ammontante a Euro 389.153,77 (cfr. pag. 26 CTU) e non Euro 344.219,39, come indicato in sentenza, sempre a debito della correntista.
6) Danno da illecita segnalazione in Centrale Rischi (motivo 10 e 11, motivo 3 dell’appello incidentale)
Infine, la Banca appellante censura la sentenza di primo grado, laddove ha accolto la domanda risarcitoria di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato a favore della correntista, per l’illecita segnalazione in Centrale Rischi, pur in assenza di prova dell’an e del quantum. Sul punto, ha svolto appello incidentale anche (…), per ottenere, viceversa, una liquidazione maggiore dei 10.000,00 indicati in prime cure.
Sul punto, la sentenza così statuiva: “Orbene, effettivamente la rideterminazione del saldo di conto corrente nei termini esposti avrebbe escluso la ricorrenza del presupposto della legittimità della segnalazione a sconfino, considerato come l’esposizione debitoria ricalcolata rientrava nei limiti degli affidamenti ancora in essere a vantaggio dell’attrice. Sotto tale profilo, pertanto, non può essere sollevato dubbio alcuno in ordine alla illegittimità della segnalazione effettuata (pag. 17).
Risolta come sopra (cap. 4), la questione relativa agli affidamenti effettivamente goduti da (…), appare evidente che la Banca non può sostenere di non essersi potuta sottrarre al dovere di segnalare come ‘incaglio’ in Centrale Rischi, secondo le circolari regolamentari di Banca d’Italia, l’esposizione del cliente, determinata dalla stessa propria non corretta imputazione di addebiti, giudicati non dovuti.
Questione più problematica, la determinazione del danno così procurato.
Secondo la decisione appellata, vanno tenute in considerazione le seguenti provate circostanze: a) il peggioramento del rating attribuito alla correntista, che ricevette invito da altra banca a relazionare in merito; b) il diniego, da parte di altre due istituti di credito, alla concessione di affidamenti strumentali a due acquisti immobiliari, proprio in ragione delle segnalazioni in Centrale Rischi.
“Sennonché – prosegue la sentenza – deve osservarsi come non sia stata documentata la richiesta di tali mutui e, quindi, l’importo degli stessi, né l’entità delle operazioni immobiliari cui le istanze si riferivano, precludendo in tal modo una verifica puntuale della redditività sperata in relazione a tali investimenti imprenditoriali.
In tale contesto, ne consegue che la liquidazione del pregiudizio patito dall’attrice non può che essere condotto sulla base di parametri equitativi che, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, non possono che essere improntati a canoni di massima prudenzialità”.
Appare, pertanto, corretta e condivisibile la valutazione fatta dal primo Giudice: da un lato, è da ritenersi dimostrata la difficoltà di accesso al credito da parte di (…), ma, dall’altro, non vi sono prove della produzione di un danno patrimoniale (peraltro, nemmeno espressamente richiesto) relativo alla perdita di occasioni commerciali, a fronte della segnalazione sanzionata dal Tribunale; tale danno, differentemente da quanto ipotizzato dalla società appellata/appellante incidentale, non può essere liquidato in via equitativa, in mancanza di precise allegazioni, qui assenti, sui ricavi che i finanziamenti, ipotizzati come negati, avrebbero invece portato.
Quanto invece al danno non patrimoniale, indicato nel “pregiudizio alla immagine commerciale”, si ritiene che il Tribunale, nel liquidarne equitativamente l’ammontare, abbia disposto un coerente bilanciamento degli elementi emersi in giudizio, tenuto conto anche dell’esposizione debitoria della società e delle sue dimensioni aziendali, per quanto emerge in atti.
7) Appello incidentale (motivi 1 e 2)
A sua volta, la società appellata ha impugnato la sentenza di primo grado sotto tre diversi aspetti. Del terzo, si è trattato nel precedente capitolo.
Quanto al secondo, si conviene che si tratti di un errore materiale, contenuto nel dispositivo di sentenza (e anche in altri passaggi motivazionali), laddove il numero del conto corrente viene indicato come (…), invece che (…), come pacifico e incontestato tra le parti. Si procede alla correzione in dispositivo.
Resta il primo motivo, consistente nella ritenuta illegittimità della capitalizzazione degli interessi anche nel periodo 26.6.2000-3.3.2006, ovvero nel periodo di applicazione della Delibera CICR, perché successivamente trovarono applicazione le clausole del nuovo contratto intercorso tra le parti.
(…) non contesta l’effettuazione, da parte della banca, degli adempimenti di adeguamento alle disposizioni di detta Delibera, in tema di pari capitalizzazione degli interessi (comunicazione alla correntista e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni contrattuali, in data 26.6.2000), ma ritiene errato che il Tribunale abbia ritenuto sufficienti tali adempimenti, per legittimare la pari capitalizzazione degli interessi.
Nonostante gli argomenti addotti dall’appellante incidentale, la questione di diritto appare consolidata nel ritenere, come da giurisprudenza costante di questa Corte, che “l’art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti in corso, ove le nuove condizioni negoziali non siano peggiorative rispetto a quelle precedenti e la Banca abbia provveduto a darne comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, tenendo conto che la modificazione delle condizioni non può definirsi peggiorativa, laddove introduca un ampliamento delle facoltà e dei diritti del correntista, secondo quanto definito dai modelli contrattuali allora in corso.
La Banca ha provato di essersi uniformata alle previsioni della delibera CICR, circostanza nemmeno contestata: pertanto, il motivo di doglianza non può trovare accoglimento.
8) Spese (motivo 12 appello principale)
Quanto alle spese del giudizio, la decisione di primo grado, di rifusione integrale a carico della Banca, su cui la stessa ha proposto autonomo motivo di appello, va rivista alla luce dell’esito complessivo della vertenza e della reciproca soccombenza su alcune delle questioni anche nel grado di appello, tenuto conto altresì della giurisprudenza non univoca sui temi affrontati al fine della decisione e della qualità delle parti.
Si dispone, pertanto, per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di un terzo; per la relativa quantificazione, si provvede in dispositivo, tenuto conto del valore della vertenza, della natura della causa, delle questioni trattate, nonché del pregio dell’opera nelle sua fasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9102/2018, del 14/09/2018:
– In parziale accoglimento dell’appello principale, e, per quanto riguarda la correzione dell’errore materiale, anche dell’appello incidentale, ridetermina il saldo del conto corrente n. (…), alla data del 06/02/2015, in Euro 389.153,77, a debito della correntista (…) S.r.l.;
– Respinge nel resto l’ appello, sia principale, sia incidentale;
– Conferma nel resto, quanto ai capi 2-4, l’impugnata sentenza;
– Condanna (…) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere due terzi delle spese del giudizio a favore di (…) S.r.l., spese che liquida, per questa frazione, in Euro 12.642,00 per compensi ed Euro 1.142,00 per anticipazioni nel primo grado, e in Euro 12.780,00 per compensi nel secondo grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CNPA e Iva, dichiarando compensato l’altro terzo.
Così deciso in Milano, 6 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2020.