Se la ricorrente motiva la propria istanza di accesso agli atti dell’Agenzia delle Entrate per l’ostensione di una dichiarazione di successione sulla base della necessità di valutare la documentazione richiesta ai fini dell’instaurazione di (eventuale) giudizio di petizione di eredità ciò basta sicuramente a legittimare la stessa a prendere visione ed estrarre copia del documento, risultando del tutto indifferente il fatto che non risulti documentata l’instaurazione del giudizio o il fatto che, in quella sede, il Giudice civile possa eventualmente acquisire il documento nell’esercizio dei propri poteri istruttori.

Tribunale Amministrativo Regionale|TOSCANA – Firenze|Sezione 1 |Sentenza|16 febbraio 2023| n. 165

Data udienza 8 febbraio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ga. Ba., Francesco Toschi Vespasiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente di ottenere copia da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze della dichiarazione di successione del defunto sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, anno -OMISSIS- volume -OMISSIS- numero -OMISSIS-, così come richiesto con istanze del 15.6.2022 e del 7.7.2022; dell’illegittimità del diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze con nota inviata in data 26.7.2022 per la condanna dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze a consegnare alla ricorrente copia della dichiarazione di successione del defunto sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, anno -OMISSIS- volume -OMISSIS- numero -OMISSIS-, così come da essa richiesto con istanze del 15.6.2022 e del 7.7.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Firenze e di -OMISSIS- -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente afferma di essere stata compagna di vita del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, deceduto in data 3 ottobre 2014 e di aver reperito, solo nel 2020, un testamento olografo dello stesso (poi regolarmente pubblicato) che la nominava erede universale dei propri beni (non meglio specificati); a seguito della pubblicazione del testamento, nasceva una controversia con il fratello del de cuius sig. -OMISSIS- -OMISSIS- che, nel frattempo, si era visto devolvere l’intero asse ereditario, per effetto di successione legittima.

Con P.E.C. del proprio legale del 15 giugno 2022, chiedeva, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia Delle Entrate di Firenze, di poter prendere visione ed estrarre copia della dichiarazione di successione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, motivando la richiesta sulla base della propria “intenzione di procedere giudizialmente con un’azione di petizione ereditaria” nei confronti dell’erede del de cuius; in data 7 luglio 2022, l’istanza era poi reiterata, sulla base del modulo predisposto dall’Amministrazione.

A seguito dell’opposizione proposta dal controinteressato, l’istanza di accesso era definitivamente rigettata dal provvedimento 26 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze che richiamava pedissequamente le argomentazioni articolate dal controinteressato; in particolare, il diniego era basato sulla possibilità, per il Giudice civile, di ordinare l’esibizione del documento nel contenzioso tra le parti, sulla (presunta) contestazione del testamento ad opera del controinteressato (con conseguenziale contestazione della legittimazione della ricorrente alla visione del documento) e sulla non necessità del documento, vista la “valenza puramente fiscale….. e tenuto conto del fatto che la rappresentazione del patrimonio del de cuius emerge dallo stesso testamento”.

Con ricorso ex art. 116 c.p.a, la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto di diniego di accesso e l’accesso alla documentazione richiesta con le istanze di accesso del 15 giugno e 7 luglio 2022.

Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate ed il controinteressato, con comparsa di pura forma.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

L’argomentazione relativa alla possibilità, per il Giudice civile, di ordinare l’esibizione in giudizio del documento nel contenzioso tra le parti è già stata ritenuta manifestamente infondata da due recenti interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 25 settembre 2020, n. 19 e 21) che la Sezione condivide e decide di fare propri; “premesso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e che situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge, nell’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli “per curare o per difendere i loro interessi”, la distinzione fra “conoscenza del documento” e “difesa degli interessi del privato”, in una col divisato nesso di strumentalità fra l’una e l’altra, rende palese che la pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale siano in discussione questi ultimi non solo non è di per sé preclusivo della sperimentabilità, presso il giudice amministrativo, del procedimento speciale approntato dal legislatore del 1990 allorché sia in contestazione il diritto alla prima, ma, anzi, si configura come un fattore di concretezza e di attualità dell’interesse ad agire nelle forme proprie del detto procedimento (v. Sez. Un. Civ., n. 5292/1998, cit.).

Emerge a questo punto la differenza tra l’accesso agli atti e gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dal codice di rito civile. L’accesso difensivo ha una duplice natura giuridica, sostanziale e processuale. La natura sostanziale dipende dall’essere, l’accesso, una situazione strumentale per la tutela di una situazione giuridica finale (Adunanza plenaria n. 6/2006); la natura processuale consiste nel fatto che il legislatore ha voluto fornire di ‘azione’ la ‘pretesa’ di conoscenza, rendendo effettivo e, a sua volta, giuridicamente tutelabile e giustiziabile l’eventuale illegittimo diniego o silenzio (v. l’art. 116 cod. proc. amm.). Viceversa, gli strumenti di acquisizione probatoria, sia quelli generali di cui agli artt. 210,211 e 213 cod. proc. civ., sia quelli particolari di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., si muovono esclusivamente sul piano e all’interno del processo; sono assoggettati alla prudente valutazione del giudice; eventuali rigetti non sono autonomamente impugnabili o ricorribili, potendo gli eventuali vizi dell’istruttoria rilevare come motivi di impugnazione della sentenza” (Cons. Stato, ad. plen. 25 settembre 2020, n. 21, punto 9.3.1 della motivazione).

Nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente motivato la propria istanza sulla base della necessità di valutare la documentazione richiesta ai fini dell’instaurazione di (eventuale) giudizio di petizione di eredità ed una simile circostanza basta sicuramente a legittimare la stessa a prendere visione ed estrarre copia del documento, risultando del tutto indifferente il fatto che non risulti documentata l’instaurazione del giudizio o il fatto che, in quella sede, il Giudice civile possa eventualmente acquisire il documento nell’esercizio dei propri poteri istruttori.

Del pari insufficiente a reggere un diniego di accesso risulta poi il riferimento ad una, del tutto presunta (non essendo documentata in questo giudizio, l’instaurazione del relativo contenzioso tra le parti), contestazione del testamento ad opera del controinteressato, con conseguenziale contestazione della legittimazione alla presentazione dell’istanza; come sostanzialmente già rilevato con riferimento alla prima argomentazione, il diritto di accesso assume, infatti, rilevanza autonoma e non risulta per nulla dipendente dal contenzioso civilistico; in questo contesto, risultano pertanto del tutto indifferenti le (future) vicende giurisdizionali relative al testamento, risultando, al momento, indiscusso come la ricorrente risulti indicata come erede universale del de cuius da un testamento olografo regolarmente pubblicato e richieda la documentazione amministrativa al fine di valutarne l’utilizzabilità nell’eventuale contenzioso civilistico con il controinteressato.

La terza ragione di diniego dell’accesso, relativa alla non necessità del documento (vista la valenza puramente fiscale dello stesso e “tenuto conto del fatto che la rappresentazione del patrimonio del de cuius emerge dallo stesso testamento”) affonda poi le proprie radici in quella verifica dell’”indispensabilità” della conoscenza dei documenti ai fini della difesa di un proprio diritto o interesse” che risulta oggi ampiamente negata dalla giurisprudenza che nega che, all’Amministrazione, sia concesso un qualche “margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di quali atti esibire” (Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2019, n. 908; 28 gennaio 2016, n. 317 relative proprio all’Amministrazione finanziaria), trattandosi di “scelta” che è rimessa all’autodeterminazione del richiedente l’accesso che “è l’unico soggetto in grado di stabilire quali siano gli atti di cui necessita al fine di autodeterminarsi in ordine a quali strumenti di tutela intraprendere” (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 317).

Peraltro, si tratta poi di argomentazione anche ampiamente infondata in punto di fatto, non contenendo il testamento del de cuius l’indicazione dei beni rientranti nell’asse ereditario, ma solo un generico riferimento a tutti i beni del sig. -OMISSIS-.

L’azione in materia di accesso deve pertanto trovare accoglimento e deve essere disposto l’annullamento della nota 26 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze, con conseguente condanna della stessa a permettere l’accesso della ricorrente, nel termine indicato in dispositivo, alla documentazione richiesta con le istanze di accesso del 15 giugno e 7 luglio 2022; le spese di giudizio. seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione, e, per l’effetto:

a) dispone l’annullamento della 26 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze;
b) condanna l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze a permettere l’accesso della ricorrente, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all’integralità della documentazione richiesta con con le istanze di accesso del 15 giugno e 7 luglio 2022.
Condanna l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze e il controinteressato alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le persone fisiche citate nel testo del provvedimento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

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Avv. Umberto Davide

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