l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario ha, come noto, tra le varie funzioni anche quella di mettere al riparo il patrimonio dell’accettante da possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’eredità, sì che egli o ne ricaverà un qualche attivo o, in caso di passività superiori, nulla. Questo, in definitiva, il senso ultimo della previsione di cui all’art. 490, secondo comma, n. 2 c.c. per cui l’erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati “oltre il valore dei beni a lui pervenuti”. Alla medesima regola soggiacciono necessariamente anche i cosiddetti pesi ereditari, ossia quelle obbligazioni che sorgono in capo all’erede a seguito della morte del de cuius, poiché, a ritenere diversamente, verrebbe frustrata la predetta chiara ratio dell’accettazione beneficiata. L’impiego, da parte del citato art. 490 c.c., della inequivocabile locuzione “pervenuti” sta poi a significare che l’erede beneficiato risponde non solo nei limiti dei beni ereditari e con gli stessi ma anche, e soprattutto, una volta che li abbia acquisiti.

Tribunale|Modena|Sezione 1|Civile|Sentenza|23 gennaio 2023| n. 107

Data udienza 20 gennaio 2023

Tribunale Ordinario di Modena

SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Eugenio Bolondi, in funzione di Giudice Unico, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 3502 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2020

promossa da

Tizia (C.F. (…)) e Caia (C.F. (…)), rappresentate e difese dall’Avvocato …

OPPONENTI

contro

Mevia (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’Avvocato …

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 591/2020 del 25.2.2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte opponente come in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., la parte opposta come in comparsa di costituzione e risposta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’opposta, madre delle opponenti, ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 591/2020 del 25.2.2020, dell’importo di euro 4.789,66, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, per il rimborso di spese (tributarie e funerarie) affrontate in relazione alla successione di Cornelio, rispettivamente padre e marito delle odierne contendenti, deceduto il 5.6.2015 senza lasciare testamento.

2. Tizia e Caia hanno proposto tempestiva opposizione evidenziando di aver accettato l’eredità del padre con beneficio di inventario e di essere, di conseguenza, responsabili nei limiti di un eventuale attivo loro derivante dalla successione, al momento inesistente, non essendo stata effettuata alcuna divisione dell’asse.

3. Mevia si è costituita chiedendo rigettarsi l’opposizione avversaria, ritenuta infondata. L’opposta ha eccepito di aver azionato non un credito vantato da terzo nei confronti del de cuius, quanto da una coerede nei confronti di altre due in rivalsa di quanto anticipato dalla prima; più in generale, a dire della stessa, il beneficio di inventario “non consente all’erede di “congelare” i debiti dell’eredità sino al momento in cui egli avrà ottenuto, in divisione, una “fetta” dell’eredità corrispondente alla quota a lui spettante” (pagina 3 della comparsa di costituzione).

4. Con ordinanza del 18.12.2020 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

5. La causa, di natura documentale, è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza del 21.4.2022.

Le parti hanno depositato gli scritti conclusivi.

E’ pacifico che la moglie Mevia e i tre figli X, Y e Z. abbiano accettato in modo puro e semplice l’eredità di Cornelio, mentre le altre due figlie Tizia e Caia con beneficio di inventario.

Quest’ultima modalità di accettazione ha, come noto, tra le varie funzioni anche quella di mettere al riparo il patrimonio dell’accettante da possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’eredità, sì che egli o ne ricaverà un qualche attivo o, in caso di passività superiori, nulla. Questo, in definitiva, il senso ultimo della previsione di cui all’art. 490, secondo comma, n. 2 c.c. per cui l’erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati “oltre il valore dei beni a lui pervenuti”.

Alla medesima regola soggiacciono necessariamente anche i cosiddetti pesi ereditari, ossia quelle obbligazioni che sorgono in capo all’erede a seguito della morte del de cuius, poiché, a ritenere diversamente, verrebbe frustrata la predetta chiara ratio dell’accettazione beneficiata.

L’impiego, da parte del citato art. 490 c.c., della inequivocabile locuzione “pervenuti” sta poi a significare che l’erede beneficiato risponde non solo nei limiti dei beni ereditari e con gli stessi ma anche, e soprattutto, una volta che li abbia acquisiti.

E’ questo il punto nevralgico della controversia in esame, essendo pacifico che le odierne opponenti non abbiano ancora ricevuto alcuna parte dell’asse, pendendo procedimento di divisione (nel cui ambito avrebbe dovuto essere veicolata la pretesa di cui invece qui si discute).

In conclusione, l’opposizione è fondata poiché il credito dell’opposta non è esigibile (e, invero, nemmeno certo). Il decreto ingiuntivo, di conseguenza, deve essere revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’opposta ex art. 91, primo comma, c.p.c.

Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi documentati di causa, considerando la presente controversia di valore ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari per quelle di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa N.R.G. 3502/2020, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:

accoglie l’opposizione spiegata da Tizia e Caia per l’effetto;

revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 591/2020 del 25.2.2020;

condanna Mevia a rifondere le spese di lite a Tizia e Caia, liquidate in euro 4.000,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.

Così deciso in Modena in data 20 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.