l’accettazione tacita dell’eredità, ex art.476 c.c., è implicita nell’esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie che non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., ma in azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto, quale esistente al momento dell’apertura della successione, che il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. Ne consegue che gli appellanti con la proposizione della presente impugnazione hanno dimostrato di essere eredi di (…), avendo accettato tacitamente l’eredità del loro congiunto (rispettivamente coniuge e genitore) e dunque la loro capacità di agire in questo giudizio, atteso che hanno posto in essere un comportamento che presuppone la volontà di accettare l’eredità del loro dante causa, e che non avrebbero il diritto di fare se non nella detta qualità.

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Corte d’Appello Palermo, Sezione 3 civile Sentenza 7 febbraio 2019, n. 262

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

1)Dott. Perriera Michele – Presidente

2)Dott. De Giacomo Emma – Consigliere

3)Dott. Asaro Lidia – Giudice ausiliario

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 249/2013 del (…) di questa Corte di Appello, e promossa in questo grado

DA

(…), nata a T. il (…) (Cod Fisc.: (…)) e residente in E., Via F. n. 35; (…), nata a E. il (…) (Cod Fisc.: (…)) ed ivi residente in Via F. n. 35; (…), nato a E. il (…) (Cod Fisc.: (…)) ed ivi residente in Via A. n. 65/A e (…), nata a E. l'(…) e residente in P., Via C. di M. n. 11, quali eredi di (…), nato a T. il (…) (Cod Fisc.: (…)), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Lu.Me. ed elettivamente domiciliati in Palermo, Viale (…), presso lo studio del suddetto difensore, per procura rilasciata a margine dell’atto di appello

Appellanti

CONTRO

(…) S.P.A., con sede in T., Piazza S. C. n. 156 ((…)), in persona del suo procuratore avv. Ro.Ru., elettivamente domiciliata in Palermo, Via (…), nello studio dell’Avv. Ni.Ca. e rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Co., per mandato in calce alla comparsa di risposta del 29.04.2013

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.09.2007, (…) conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Trapani, l'(…) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine di sentirla condannare alla restituzione di quanto indebitamente percepito, in relazione al contratto di conto corrente n. (…) stipulato in data 20.10.1995 presso l’agenzia di via G.B. F. in T. ed al contratto di conto corrente stipulato in precedenza con la medesima banca, recante il medesimo numero

A tal fine esponeva che il rapporto contrattuale in argomento era stato influenzato da clausole che avevano previsto:

– il computo di interessi individuati in base a criteri privi di sufficiente determinatezza (c.d. uso piazza) e comunque privi della necessaria forma scritta;

– la capitalizzazione trimestrale degli interessi e competenze (anatocismo);

– l’impropria applicazione della commissione di massimo scoperto, in quanto applicata senza previa fissazione delle modalità di calcolo ed anche sul credito utilizzato;

– l’addebito retroattivo, con valuta anticipata, delle operazioni passive, ed accredito ritardato, con valuta posticipata, delle operazioni attive;

– omessa pattuizione di costi e spese.

Riferiva di avere chiesto alla (…), prima dell’introduzione del procedimento, con lettera raccomandata A.R., la copia dei contratti di conto corrente dallo stesso stipulati nel corso del rapporto, ma di avere ricevuto unicamente copia del contratto stipulato nel 1995 e non anche del contratto originario stipulato nel 1984.

Diniego che veniva motivato dalla Banca per l’intervenuto decorso dei dieci anni previsti dalla legge per la conservazione dei documenti.

Pertanto chiedeva al Tribunale adito di ritenere e dichiarare:

1) la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse convenzionale e delle commissioni di massimo scoperto c.d. uso piazza prevista dalle condizioni generali del riferito contratto di conto corrente .. a decorrere dal 30.10.95;

2) non pattuito il tasso di interesse convenzionale per il periodo antecedente

al 30.10.1995 e comunque, la nullità della eventuale clausola di determinazione del tasso di interesse convenzionale e delle commissioni di massimo scoperto… prevista dalle condizioni generali di contratto intrattenuto .. in data antecedente al 30.10.95;

3)nullità delle clausole … contenenti la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e massimo scoperto;

A)nullità delle clausole … contenenti la previsione della corresponsione della commissione di massimo scoperto sia intrafido che extrafido. r k -interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale degli interessi;

5) non dovute.. le somme richieste.. per spese, competenze e remunerazioni non giustificate;

6) Verificare tempo per tempo a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 106 del 1996, se la banca …ha mai superato nell’applicazione dei tassi di interesse il tasso soglia, …..

Infine, chiedeva che venisse disposta una C.T.U. contabile e nel contempo ordinato alla convenuta l’esibizione in giudizio degli estratti conto dall’01.01.1997 al 30.06.2000, nonché l’esibizione in giudizio del contratto e delle lettere di apertura di credito in conto corrente dall’01.09.1984 sino al 29.10.1995.

Si costituiva giudizio l'(…)P. S.p.a. contestando tutte le pretese di parte attrice, e chiedendone il rigetto.

Nel corso del procedimento il Tribunale ordinava alla Banca l’esibizione della copia degli estratti e dei riassunti a scalare relativi al contratto del 1995, dichiarando, invece inammissibile le richieste attoree con riguardo all’esibizione del contratto più risalente (1984).

Indi, il Tribunale adito sulla scorta della documentazione in atti e della disposta C.T.U., emetteva la sentenza del 20.12.2011, con la quale, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava la Banca al pagamento in favore di (…) della somma di Euro 2.810,87 oltre interessi dalla data di chiusura del conto (23.03.2006) al soddisfo, condannando la (…) al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello V.A.M., (…), (…) e (…), qualificatisi eredi di (…) nelle more deceduto, chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata.

Si è costituita l'(…)P. s.p.a, in persona del legale rappresentante pro-tempore resistendo al gravame con comparsa di costituzione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva degli appellanti con conseguente declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata , nonché della nullità o comunque inutilizzabilità della relazione integrativa depositata dal C.T.U. in data 07.12.2010.

Indi, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa, all’udienza collegiale del 26.01.2018, è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, con precedenza sulle altre, va esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva degli odierni appellanti sollevata dalla (…) s.p.a.

L’appellata nel suo atto difensivo deduce che la dichiarazione di successione allegata dagli appellanti a dimostrazione della loro qualità di successori di (…), originario titolare del rapporto di conto corrente in esame, non attribuisce a quest’ultimi (chiamati all’eredità) la qualità di eredi, fino a quando non sopraggiunga un formale atto di accettazione all’eredità, potendo tale documentazione avere valore solo ai fini fiscali.

Va rilevato, atteso che l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato può essere oltre che espressa anche tacita che, in tal caso, l’accettazione dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale.

Sul punto è insegnamento della Suprema Corte che l’accettazione tacita dell’eredità, ex art.476 c.c., è implicita nell’esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie che non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., ma in azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto, quale esistente al momento dell’apertura della successione, che il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.

Ne consegue che gli appellanti con la proposizione della presente impugnazione hanno dimostrato di essere eredi di (…), avendo accettato tacitamente l’eredità del loro congiunto (rispettivamente coniuge e genitore) e dunque la loro capacità di agire in questo giudizio, atteso che hanno posto in essere un comportamento che presuppone la volontà di accettare l’eredità del loro dante causa, e che non avrebbero il diritto di fare se non nella detta qualità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24.04.2018 n. 10060; Cass. Civ., Sez. II, 06.06.2018 n. 14499; Cass. Civ., Sez. II, 27.06.2005 n. 13738).

Con un unico ed articolato motivo di impugnazione, gli appellanti chiedono la parziale riforma del provvedimento impugnato.

Gli stessi censurano il percorso motivazionale seguito dal Decidente laddove avrebbe sostenuto in sentenza, sulla base della mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente stipulato in data 01.09.1984 con la banca appellata, che (…) non avesse assolto all’onere probatorio sullo stesso incombente.

Lamentano, invece, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza in atti documentata che (…), prima dell’introduzione dell’odierno procedimento, avesse chiesto alla odierna appellata con lettera raccomandata A.R. la copia del suddetto contratto, a tal punto da non avere accolto l’istanza avanzata ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l’ordine di esibizione di esso.

Ritengono che il contratto di conto corrente, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice non costituisca documentazione contabile ex art. 117, comma 1 e 3, T.U.B. (che può essere richiesta entro i dieci anni), bensì prova scritta ab sustantiam ed a pena di nullità dell’esistenza del rapporto bancario la cui conservazione dovrebbe essere assicurata fintanto che i diritti da esso nascenti non siano prescritti.

Assumono, inoltre, che sebbene il contratto non sia stato allegato agli atti di causa, la prova dell’esistenza di tale rapporto contrattuale è stata raggiunta con la produzione in giudizio degli estratti conto relativi e dal riconoscimento operato dalla medesima banca.

Gli appellanti, pur considerando corretta la modalità di calcolo indicata dal Tribunale al C.T.U. di depurare il saldo contabile dagli effetti anatocistici, asseriscono che la mancata produzione della copia contratto più risalente e riguardante lo stesso conto corrente, regolarmente richiesto, non potrebbe avere come conseguenza il rigetto di tale parte di domanda, bensì l’applicazione del tasso di interesse legale e la depurazione delle commissioni e spese, per le quali ritengono non ci sia stata pattuizione scritta.

In particolare lamentano che il primo Giudice, sebbene abbia accolto l’istanza avanzata da (…) con le note critiche alla CT.U. riguardo al mancato ricalcolo del saldo contabile dall’01.01.1985 al 31.12.1996, incaricando il C.T.U. di provvedere in merito, poi non avrebbe preso in considerazione i risultati della consulenza integrativa svolta dal Dott. (…), sulla base di una ritenuta discontinuità della documentazione prodotta.

Gli stessi, perciò, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiedono la condanna della banca al pagamento della somma di Euro 26.984,27, quale saldo finale del conto in esame, come ricalcolato dal C.T.U. con la relazione del 07.12.2010.

In via istruttoria e gradata chiedono che il saldo venga ricalcolato al tasso legale pro tempore con decurtazione delle commissioni e spese attraverso una nuova C.T.U. di cui chiedono l’ammissione, a seguito dell’ordine di esibizione del contratto del 1984 che reiterano.

Il motivo è infondato.

Va osservato che se è pur vero, quanto dedotto dagli appellanti, che la Banca appellata si sia sottratta all’obbligo di consegna del contratto di conto corrente stipulato dal loro dante causa in data 01.09.1984 e da quest’ultimo richiesto prima dell’introduzione del presente giudizio (cfr. lettera Fax del 27.03.2006, doc. n.3 del fascicolo di parte appellante), tuttavia, tale documento, ove prodotto, non avrebbe avuto alcuna refluenza pratica di rilievo al fine del decidere.

Occorre evidenziare che il contratto di conto corrente, la cui forma scritta è richiesta a pena di nullità (art. 117 T.U.B.), da prova dell’esistenza del rapporto contrattuale e delle sue condizioni; la documentazione bancaria, invece, è dimostrativa, qualora non contestata come nella vicenda in esame, delle operazioni annotate nel conto e dei movimenti a credito ed a debito.

Ciò posto, va detto che la banca è obbligata alla conservazione del contratto, oltre il limite temporale disposto dall’art. 119 T.U.B. per la documentazione bancaria, e non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, fino a quando i diritti nascenti dal contratto non si siano prescritti, come nel caso de quo.

Per vero, va precisato che la banca appellata non ha mai disconosciuto l’esistenza del contratto di conto corrente stipulato con (…) a far data dall’01.09.1984, la cui esistenza, peraltro, è dimostrata dalla documentazione in atti allegata.

Giova, inoltre, sottolineare che la Banca, ai sensi dell’art. 119 del T.U.B., è obbligata alla consegna della copia della documentazione bancaria, relativa alle operazioni annotate nel conto e dei movimenti a credito ed a debito, solo con riferimento all’ultimo decennio.

Di conseguenza, il mancato accoglimento da parte del primo Giudice dell’ordine di esibizione della documentazione bancaria (01.09.1984 all’01.09.1994) è coerente con le norma sopra richiamata, in quanto al momento della richiesta da parte del correntista (27.03.2006) i termini di conservazione della stessa si erano già prescritti.

Tale richiesta, pertanto, va daccapo rigettata.

Va evidenziato che il primo Giudice, nel procedimento in thesi ha disposto, con ordinanza dell’01.08.2008, C.T.U. contabile, nominando all’uopo il dott. (…), “al fine di determinare la misura dei tassi di interesse praticati dall’istituto di credito convenuto accertando in particolare la conformità e la misura dei tassi di interesse di volta in volta addebitati rispetto alle previsioni contrattuali; accertare e determinare le modalità, i periodi e gli importi della capitalizzazione degli interessi praticati; accertare , quindi, l’eventuale debito residuo, depurato degli interessi e commissioni non dovuti sulla base delle disposizioni contrattuali, del divieto di anatocismo degli interessi, applicando sia la capitalizzazione annuale sia senza capitalizzazioni”.

Pertanto, il Bott. (…), con la relazione dell’01.04.2009, preso atto dell’esistenza del contratto di c.c. stipulato dal dante causa della parte appellante in data 30.10.1995 e dal medesimo estinto in data 23.03.2006, ha accertato che: la banca, per quanto concerne il tasso debitore .. ha applicato quanto previsto in contratto non superando i tassi convenuti; ..il tasso creditore la banca lo ha sempre disatteso applicando invece tassi inferiori a quanto contrattualmente previsto; le commissioni di massimo scoperto sono state addebitate trimestralmente nella misura contrattualmente convenuta; sono state addebitate spese trimestrali per la tenuta conto non previste in contratto.

Quanto al metodo di calcolo, il C.T.U. è pervenuto al saldo finale (Euro 2.810,87 a credito del correntista), dopo avere depurato il conto degli interessi e commissioni non dovuti sulla base delle disposizioni contrattuali, del divieto di anatocismo e di capitalizzazione degli interessi, secondo i metodi di calcolo della capitalizzazione annuale e senza capitalizzazione, come richiesto dal Giudice pag. 1-2.).

Successivamente l’ausiliario del Giudice, a seguito delle note critiche alla relazione di consulenza depositate da (…) in merito al mancato ricalcolo riguardante il periodo dall’01.01.1985 al 31.12.1996, ha depositato in data 07.12.2010 una relazione integrativa che ha tenuto conto anche della documentazione presentata tardivamente dalla Banca appellata.

Lo stesso ha riferito al Tribunale che mancavano diversi estratto del periodo preso in considerazione (dal 30.09.1985 al 21.12.1985; dal 31.03.1986 al 30.06.1986; dal 30.09.1987 al 32.12.1987; dal 31.031988 al 30.06.1988; dal 30.09.1988 al 30.06.1991; dal 31.03.1992 al 31.07.1992; dal 28.08.1992 al 31.12.1992; dal 18.02.1993 al 19.03.1993; dal 07.04.1993 al 20.04.1993; dal 24.05.1993 al 31.12.1993; dal 31.03.1994 al 31.12.1994; dal 05.10.1994 al 18.11.1994; dal 20.12.1994 al 23.10.1995; dal 29.12.1995 al 31.12.1996) e di avere stornato tutte le spese e le commissioni contrattualmente non previste ed ad applicato il tasso legale fino alla sottoscrizione del contratto (30.10.1995) attraverso la rettifica di volta in volta dei saldi iniziali (tenendo conto delle competenze rideterminate e cioè diminuendoli delle competenze calcolate dalla banca ed aumentandoli di quelle rideterminate dal sottoscritto).

Il C.T.U., pertanto, è pervenuto ai seguenti risultati: 1) Euro 24.817,82 saldo a credito del correntista con capitalizzazione trimestrale e saggio legale fino alla data del 30.10.1999; 2) Euro 26.984,27 senza operare alcuna capitalizzazione; 3) Euro 27.235,27 senza capitalizzazione e saggio legale fino alla data del 30.10.1995.

Risultati dal C.T.U. considerati non esattamente rispondenti (..) per la carenza documentale relativa (pag. 2 Relazione integrativa).

Ciò posto, va osservato che seppure tale ulteriore accertamento contabile, diversamente da quanto ritenuto dalla banca appellata, in ipotesi possa considerarsi utilizzabile, in quanto, conformemente a quanto già dedotto dal primo Giudice, l’eventuale nullità, per la produzione di documentazione tardiva, risulterebbe sanata dal fatto che la banca convenuta, presente a detta udienza (..) nulla ha dedotto ed eccepito in termini di nullità dell’elaborato peritale e ha piuttosto chiesto, unitamente al procuratore della parte attrice, un rinvio per la precisazione delle conclusioni, tuttavia la discontinuità della documentazione in atti allegata, della cui produzione ai sensi dell’art. 2697 c.c. è onerato il correntista, avendo introdotto il presente giudizio, non ha consentito di pervenire ad un risultato certo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2013 n. 2251; Cass. Civ. n. 23504/2007; Cass. Civ. n 12231/2002;Cass. Civ. n. 8659/1999 e pag. 2 della sentenza impugnata).

Sul punto, infatti, è insegnamento della Suprema Corte che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista o per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto, come accertato dal C.T.U per la fattispecie in esame, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, in modo da effettuare l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13.10.2016 n.20693; Cass. Civ., Sez. I, 20.09.2013 n. 21597; Cass. Civ. n. 182/2011; Cass. Civ. n. 23975/2010).

Pertanto il ricalcolo del saldo del conto corrente preso in considerazione dal Tribunale, risulta coerente con i principi giuridici sopra affermati.

Per quanto sopra l’appello proposto va rigettato.

Alla luce degli accertamenti di fatto espletati, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di questo secondo grado di giudizio.

Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 1, comma 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto da (…), (…), (…), e (…)A. , quali eredi di (…), avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 20.12.2011;

compensa integralmente tra gli appellanti e la Banca (…) s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di questo secondo grado del giudizio.

Da atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 1, comma 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Palermo il 14 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.