l’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.) ed è tacita (o cd. implicita) quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Il legislatore tipizza, nell’art. 476 c.c., un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili: uno oggettivo (l’avere posto in essere un atto riservato all’erede); uno soggettivo, la volontà di accettare. In particolare, il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, dunque, essere ricondotto “tout court” all’adempimento di un peso ereditario. Si tratta, pertanto, di un atto che non può costituire accettazione tacita dell’eredità per gli effetti degli art. 474, 476 c.c.. Né l’accettazione tacita dell’eredità può essere ricondotta al pagamento dei debiti ereditari del de cuius, che nel caso di specie è stato dedotto in modo del tutto generico e non provato con documenti. In proposito si osserva che non possono costituire accettazione tacita dell’eredità gli atti di natura meramente conservativa del patrimonio del de cuius che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex art. 460 c.c.. Per aversi accettazione tacita dell’eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita.

Tribunale|Benevento|Sezione 1|Civile|Sentenza|9 marzo 2023| n. 630

Data udienza 6 marzo 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:

dr. Ennio RICCI – Presidente

dr.ssa Floriana CONSOLANTE – Giudice relatore

dr.ssa Serena BERRUTI – Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2795 R.G. dell’anno 2017 riservata in decisione all’udienza del 18 maggio 2022 con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. vertente

TRA

(…) e (…), entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall’avv. Ma.Ve. e la prima anche disgiuntamente dall’avv. El.Mo., quest’ultima procuratrice anche di se stessa ex art. 86 c.p.c.;

attrici

E

(…), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall’avv. Ma.Ca.;

convenuta

NONCHE’

(…) e (…), entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Ca. in virtù di procura in atti;

intervenuti volontari

(…), rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall’avv. Ma.Ma.;

terzo chiamato in causa ex art. 102 c.p.c.

E

(…) nata a (…) il (…);

terza chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 12/06/2017, (…) e (…), premesso di essere eredi legittime, unitamente alla madre (…), del defunto padre (…), nato a (…) (A.) il (…) e deceduto in data 20/08/2016, deducevano di avere accettato l’eredità del padre con beneficio d’inventario, con atto redatto dal Notaio (…) in data 03/10/2016,.

Le attrici deducevano di essere venute a conoscenza, durante la redazione dell’inventario, che (…) ( nata in (…) in data 9 luglio 1942) aveva pubblicato in data 21.9.2016, a mezzo del Notaio (…), un testamento autografo di (…) con il quale quest’ultimo, con un legato, aveva disposto in favore della (…) dell’unico compendio immobiliare di sua proprietà sito in (…) a (…) (B.) alla Via (…) 2 bis (fabbricato fg. (…) part. (…) sub (…) e appezzamento di terreno fg. (…) part. (…), costituente corte pertinenziale al fabbricato ).

Si precisava che nel testamento il (…) così disponeva: “Io sottoscritto (…), in piena facoltà mentale, dichiaro che tutta la proprietà della sig.ra (…) in (…) a (…) in Via (…) 2 bis, che mi fu data in donazione dalla stessa nel gennaio 2011, con atto notarile del dott. (…), deve ritornare per mia esclusiva volontà alla sig.ra (…). Pastene lì 15.11.2013 in fede (…)”.

Le attrici asserivano che, come precisato dal Notaio nel verbale di pubblicazione del testamento, il (…) aveva acquistato dalla (…) il compendio immobiliare sito in (…) a (…) non con una “donazione” ( espressione utilizzata dal de cuius nel testamento) bensì con atto di compravendita per Notaio (…) del 24.1.2011. Era dedotto che il (…) aveva acquistato tali immobili dalla (…), in regime di comunione legale dei beni con la propria coniuge e che, pertanto, l’acquisto del legato in favore della (…) era stato trascritto per la quota di ½ della proprietà del compendio immobiliare. Era evidenziato che nella nota di trascrizione dell’acquisto del legato era stato espressamente precisato che “l’immobile oggetto del legato fu acquistato dal defunto vigente il regime di comunione legale dei beni”.

Le attrici lamentavano che il legato disposto da (…) in favore della (…) aveva leso la quota di legittima ad esse spettanti sull’eredità paterna in quanto con la disposizione testamentaria il de cuius le aveva pretermesse lasciando loro debiti ed un’autovettura che non era stata rinvenuta.

Tanto premesso (…) e (…) convenivano in giudizio (…) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)-accertar e dichiarare che la disposizione testamentaria – pubblicata il 21 settembre 2016 a mezzo del Notar Montanari sedente in Cervia – del defunto (…) ,istitutiva di legato in favore della convenuta (…) con attribuzione dell’intero ed unico complesso immobiliare abitativo in S.A. a (…) fraz. P., Via (…) n.2/A (comprendente la porzione del fabbricato e l’area pertinenziale) innanzi indicato , è attributiva di un legato superiore alla quota disponibile dal de cuius ed ha leso la quota di legittima spettante alle attrici, figlie del detto (…);, 2) per l’effetto, ridurre il legato alla quota disponibile, e pertanto procedere alla separazione dal complesso immobiliare abitativo attribuito della parte occorrente per integrare quota riservata alle attrici (fino alla metà del relitto ex art.556 c.c.), condannando la (…) a rilasciare la parte separata oltre la disponibile alle attrici e all’eredità libera e vuota da cose e persone; nel caso in cui la separazione non possa farsi comodamente, accertare che la legataria (…) ha nel complesso immobiliare un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile e condannare la (…) a lasciare per intero nella eredità di (…) l’intero complesso immobiliare e per l’effetto a rilasciare libero e vuoto da cose e persone il complesso immobiliare dalla stessa detenuto; 3) condannare la (…) alla restituzione in favore delle attrici e della eredità dei frutti derivati dalla illecita detenzione o possesso del complesso immobiliare dalla data del decesso fino alla data di rilascio, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio in subordine secondo equità; 4) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Benevento la trascrizione conseguente della emananda sentenza; 5) spese regolamentate secondo legge”.

In data 13/11/2017 si costituiva (…) la quale contestava l’avversa domanda ed eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità della proposta domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

La convenuta evidenziava che i suddetti beni immobili (oggetto del legato) erano stati trasferiti da lei al (…) con atto di compravendita del 24.1.2011 il quale, in sostanza, era un atto di vitalizio oneroso con il quale il (…) si era obbligato a provvedere al mantenimento della (…) a fronte del trasferimento della proprietà degli immobili oggetto del contratto.

La convenuta con la comparsa di costituzione e risposta proponeva in riconvenzionale domanda di risoluzione per inadempimento dell’atto di compravendita del 24/01/2011, stipulato con il (…), con richiesta di applicazione degli effetti della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, deducendo che il (…), a seguito del trasferimento immobiliare, non aveva adempiuto all’obbligo di mantenimento assunto, per cui il contratto doveva essere ritenuto risolto di diritto.

La convenuta evidenziava, inoltre, che l’attivo dell’asse ereditario non era costituito solo dai beni immobili indicati dalle attrici poiché dovevano essere considerate anche le donazioni e le elargizioni che il padre aveva effettuato in favore delle figlie: Euro 35.000 liquidati al (…) a titolo di TRF elargito alle eredi, la somma di Euro 500,00 mensili versata dal (…) in favore della figlia (…), l’autovettura Hyundai tg. (…), la somma di Euro 9000,00 liquidata al (…) dalla società di assicurazioni in seguito ad un sinistro stradale.

La (…), inoltre, precisava di avere acquistato in passato da diversi proprietari le porzioni del compendio immobiliare successivamente trasferito al (…), di avere provveduto ad acquistare gli arredi e le suppellettili, a fare interventi di ristrutturazione delle varie unità abitative, evidenziando di avere convissuto che il (…), sin dal 1996, nella propria abitazione in cui non vi era alcun bene mobile del (…).

In via riconvenzionale la convenuta chiedeva altresì accertarsi l’assistenza prestata da lei in favore del (…) durante i vari ricoveri a cui lo stesso era stato sottoposto, nell’indifferenza della famiglia, e da ultimo per l’intero mese di agosto 2016 al termine del quale il (…) era deceduto e che le venissero riconosciute tutte le spese sostenute per l’assistenza prestata le quali dovevano far parte dell’asse ereditario e, pertanto, concludeva chiedendo: “1)- in via preliminare e pregiudiziale, accogliere l’eccezione di improcedibilità della domanda per violazione l’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2001,; 2)-nel merito, rigettare la domanda così come proposta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;3)- accertare e dichiarare la risoluzione di diritto dell’atto di compravendita per Notar (…) Rep. (…) RAC. (…) del (…), in virtù della clausola risolutiva espressa ivi indicata all’art. 9 e, per l’effetto, dichiarare la piena proprietà dei beni oggetto del predetto atto in capo alla (…), con ogni conseguenza di legge; 4)-in via subordinata , rideterminare l’asse ereditario nell’attivo alla luce delle donazioni e collazioni come evidenziati nel presente atto e conseguentemente, alla luce delle disposizione testamentaria, calcolare la quota disponibile spettante alla (…); 5)- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della (…) alla corresponsione della somma di Euro. 50.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in giudizio, anche in via equitativa, per l’assistenza prestata in favore del (…) durante i ricoveri ospedalieri e le cure e spese prestate durante i cicli di terapie prescritte, oltre interessi come per legge e, per l’effetto, condannare le eredi al versamento della somma di Euro. 50.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi ;6)- sempre in via riconvenzionale, ed in ogni caso, accertare e dichiarare che nel passivo dell’asse ereditario vengano calcolate le somme anticipate dalla (…) (Euro. 3.000.00 a titolo di spese funerarie; Euro. 158,00 per versamento di IMU ed altri Tributi locali anno 2013 ; Euro. 8.681,59 per imposta di successione; Euro. 256,20 per redazione denuncia di successione; Euro. 937,60 per imposte e tributi; Euro. 1.950,00 per pubblicazione testamento; Euro. 142,00 domanda di voltura ) oltre a quelle indicate per la prestata assistenza (Euro. 50.000,00) e, per l’effetto, condannare le eredi alla ripetizione in favore della (…) con ogni conseguenza di legge; 6)- ordinare al Conservatore dei RR.II. Di Benevento la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da parte attrice”.

Il G.I., all’esito della I udienza di comparizione del 17.12.2017, onerava parte attrice ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.

Alla successiva udienza del 18 aprile 2018 si costituivano volontariamente (…) e (…), figli della convenuta (…) e (…) (nato a B. il (…)) i quali si erano uniti in matrimonio il 20.3.1960 in regime di comunione dei beni.

I terzi intervenuti affermavano di vantare dei diritti di proprietà, quali eredi del loro padre (…) ( deceduto il 13.3.2006) sui beni immobili oggetto di causa, intestati alla loro madre (…).

(…) e (…), a sostegno della loro pretesa, evidenziavano che gli immobili oggetto di causa erano stati acquistati dalla loro madre (…) quando era ancora coniugata con il marito (…), in regime di comunione dei beni, non essendo mai intervenuta tra loro la separazione legale; che alla morte del loro padre (…), avvenuta nel 2006, la madre (…) aveva rinunciato all’eredità del marito, per cui l’eredità paterna era devoluta in favore dei tre figli (…), (…) e (…), in parti uguali fra loro. Deducevano, pertanto, di essere subentrati nella quota del 50% della proprietà, di cui il loro padre era titolare, degli immobili acquistati dalla madre ( ognuno per la quota di 167/1000). Deducevano che, alla morte del loro padre, essi avevano sempre consentito alla madre di rimanere nel possesso dei predetti immobili e di essere stati all’oscuro che la stessa, nel 2011, avesse trasferito la proprietà di tali immobili al (…) ( circostanza appresa solo in sede di procedimento di mediazione)

Alla luce di argomentazioni, i germani (…) sostenevano che la madre (…), con l’atto per Notaio (…) del 24.1.2011 aveva trasferito a favore di (…) solo la sua quota del 50% della proprietà dei predetti immobili e non l’altra quota del 50%, originariamente in titolarità del marito (…) nella quale erano succeduti i tre figli.

Tanto premesso (…) e (…) chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare che i beni immobili acquistati da (…) negli anni dal 1996 al 2004 ( atti di compravendita per Notaio (…) del (…) e del 30.9.1996, per Notaio (…) del 29.6.2004 e per Notaio (…) del (…)) erano ricaduti nella comunione legale tra (…) ed il marito (…) e che, pertanto, gli stessi ne erano comproprietari quali eredi del padre; accertare e dichiarare che a (…), (…) e (…), quali eredi legittimi di (…) ( essendo intervenuta rinuncia all’eredità della coniuge (…)) va riconosciuta la proprietà della quota della metà di detti immobili; accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, dell’atto di compravendita per Notaio (…) del 24.1.2011, avendo la (…) alienato al (…) beni parzialmente altrui o comunque accertare che con tale atto (…) aveva alienato al (…) solo la quota del 50% della proprietà dei predetti immobili.

I terzi intervenuti, chiedevano, che nella determinazione dell’asse ereditario da compiere ai fini dell’accertamento della lesione di legittima invocato dalle attrici, venisse detratta la quota di proprietà degli immobili in titolarità degli eredi di (…), con ordine di trascrizione nei registri immobiliari dei diritti loro spettanti.

Il G.I. con ordinanza del 1 aprile 2019 ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (…), litisconsorte necessaria quale coniuge e, quindi, chiamata all’eredità ex lege di (…), rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta (…) di risoluzione dell’atto di “compravendita” del 24.1.2011 concluso dal (…); nonché nei confronti di (…) ( altro figlio di (…) e (…)), litisconsorte necessario rispetto alla domanda di accertamento avanzata dagli interventori volontari (…) e (…).

Si costituiva (…) il quale aderiva integralmente alle deduzioni e alle conclusioni rassegnate nella comparsa di intervento di (…) e (…).

Rimaneva contumace la litisconsorte necessaria (…).

Le attrici, nelle note autorizzate dal G.I. a seguito della costituzione in giudizio dei terzi, eccepivano l’inammissibilità dell’intervento e delle domande avanzate dai terzi (…) e (…) perché tardive. La (…) eccepiva che i terzi si erano costituiti solo all’udienza del 18 aprile 2018, fissata in prosieguo di I udienza dopo l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

Nel merito le attrici eccepivano; che il diritto di (…) e (…) di accettare l’eredità del loro padre (…) si era prescritto atteso che, dalla data del 13 marzo 2006 del decesso di quest’ultimo, non vi era stata alcuna accettazione dell’eredità sino al 13.3.2016; che l’acquisto dei beni immobili da parte della (…) non era avvenuto in regime di comunione dei beni con il suo coniuge, anche in assenza di una separazione legale tra coniugi, atteso che la (…) e (…) erano separati di fatto stabilmente e continuativamente sin dalla metà degli anni 70; che comunque (…) non aveva mai esercitato alcun possesso sugli immobili acquistati dalla (…) che, invece, li aveva posseduti in via esclusiva nel totale disinteresse del (…) con il quale era di fatto separata; che quindi la (…) e poi il (…) avevano posseduto pienamente e per l’intero, in modo pubblico, pacifico e in buona fede, l’immobile per oltre dieci anni ed addirittura per oltre venti anni, riguardo ai beni acquistati nel 1996, così acquistandone la proprietà a titolo originario per usucapione; che comunque la (…) aveva di fatto accettato tacitamente l’eredità del coniuge (…) posto che, dopo la morte di quest’ultimo, avvenuta il 13 marzo 2006, aveva trasferito nel gennaio 2011 al (…) gli immobili che, secondo l’assunto della controparte erano stati acquistati dalla (…) in regime di comunione legale con il marito, così ponendo in essere un atto di accettazione tacita dell’eredità; che, pertanto, la successiva rinuncia all’eredità del 2.11.2011 era priva di effetti in quanto l’accettazione dell’eredità non può essere revocata.

Depositate le memorie di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., erano respinte le richieste di prova orale articolate dalle parti e veniva disposta una CTU al fine di procedere alla stima degli immobili oggetto del legato alla data dell’apertura della successione e per la valutazione della loro divisibilità in natura.

Occorre evidenziare che nella I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la convenuta (…) si associava alle difese svolte dagli intervenuti chiedendo l’accoglimento di tutte le loro richieste e conclusioni.

In particolare (…) deduceva di non essersi mai separata legalmente dal coniuge (…) e, pertanto, tutti gli acquisti immobiliari in suo favore erano avvenuti in regime di comunione legale dei beni, nonostante nell’atto pubblico del 24.1.2011 aveva dichiarato, in buona fede, di essere in regime di separazione legale.

All’esito del deposito dell’elaborato del CTU arch. Francesca Bozzi, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

-Sull’intervento dei terzi intervenuti e sulle domande da loro esperite

Preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dalle attrici, di inammissibilità dell’intervento e delle domande avanzate dai terzi perché costituiti successivamente alla I udienza di comparizione delle parti.

In proposito si osserva che i terzi (…) ed (…) hanno spiegato un intervento principale chiedendo di accertare che essi sono proprietari, quali eredi del padre (…), di una quota della proprietà dei beni oggetto di causa.

Orbene al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie’ (così la massima di Cass. N. 25798/2015; conforme Cassazione Civile n. 31939/2019).

E’ stato affermato ( ancor più chiaramente, Cassazione civile n. 3116/2015) che l’art. 268 c.p.c. preclude al terzo intervenuto quelle attività che la fase in cui si trova il procedimento non consente alle altre parti. Una tale preclusione, tuttavia, non può estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie ( artt. 167 e 183 c.p.c.) e ciò, per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l’intero sviluppo della trattazione istruttoria (“… sino a che non vengano precisate le conclusioni”), con ciò stesso è riconosciuta – entro quel limite – la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente: se, infatti, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l’intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 268 c.p.c. comma 1. In conclusione si deve confermare il principio secondo cui “la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c., non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie’ (Cass. 28 luglio 2005, n. 15787; Cass. 11 luglio 2011, n.15208; Cass. 16 ottobre 2008, n. 15208; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3186).

Riguardo poi all’eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio degli intervenienti volontari ex art. 105 c.p.c. perché avvenuta all’udienza del 18 aprile 2018 con modalità cartacea, se ne rileva la infondatezza atteso che le disposizioni processuali all’epoca vigenti imponevano il deposito telematico solo degli atti endoprocessuali, cioè degli atti successivi alla costituzione in giudizio delle parti, essendo quindi ammissibile la costituzione in giudizio con il deposito dell’atto introduttivo ( citazione, ricorso, comparsa di costituzione) in forma cartacea.

Tuttavia si rileva che le attrici hanno eccepito la prescrizione del diritto dei germani (…) di accettare l’eredità paterna per decorso del termine decennale di cui all’art. 480 c.c.

Tale eccezione è fondata. Ed invero, i terzi intervenuti (…), (…) e (…) non hanno dimostrato la loro qualità di eredi di (…) non avendo né dedotto nel provato di essere nel possesso dei beni del defunto padre, né di avere posto in essere una formale dichiarazione di accettazione dell’eredità o il compimento di atti produttivi degli effetti dell’accettazione tacita dell’eredità.

La prova testimoniale articolata sul punto dai terzi intervenuti non è ammissibile atteso che la prova del pagamento delle spese funerarie, dei debiti del de cuius (…) e delle spese cimiteriali andava fornita con documenti.

Deve tra l’altro osservarsi che l’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.) ed è tacita (o cd. implicita) quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Il legislatore tipizza, nell’art. 476 c.c., un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili: uno oggettivo (l’avere posto in essere un atto riservato all’erede); uno soggettivo, la volontà di accettare. In particolare, il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, dunque, essere ricondotto “tout court” all’adempimento di un peso ereditario. Si tratta, pertanto, di un atto che non può costituire accettazione tacita dell’eredità per gli effetti degli art. 474, 476 c.c..

Né l’accettazione tacita dell’eredità può essere ricondotta al pagamento dei debiti ereditari del de cuius, che nel caso di specie è stato dedotto in modo del tutto generico e non provato con documenti. In proposito si osserva che non possono costituire accettazione tacita dell’eredità gli atti di natura meramente conservativa del patrimonio del de cuius che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex art. 460 c.c..

La Corte di Cassazione ha affermato in modo costante che per aversi accettazione tacita dell’eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita ( cfr. Cassazione civile n. 20878/2020).

Nel presente giudizio i terzi intervenuti hanno dedotto in modo generico di avere pagato debiti del loro padre (…) ma, tuttavia, non hanno specificato quali fossero tali debiti (causale, entità) e con quali mezzi di pagamento e con quale danaro sarebbero stati estinti, e senza fornirne alcuna prova documentale.

Ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità paterna vantato dai terzi intervenuti, ne consegue che la domanda con la quale essi hanno chiesto al Tribunale di essere riconosciuti proprietari, per la quota della metà, degli immobili oggetto di causa va respinta.

-le domande riconvenzionali e le eccezioni della convenuta (…)

Il Tribunale ritiene che, prima di procedere all’esame della domanda di riduzione esperita dalle attrici, occorre valutare le domande riconvenzionali proposte e le eccezioni sollevate dalla convenuta.

Non merita accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di mantenimento per Notaio (…) del 24.1.2011 avanzata dalla convenuta (…) la quale ha sostenuto che il (…) sarebbe stato inadempiente rispetto all’obbligo assunto con quel contratto di provvedere al suo mantenimento vita natural durante, a fronte del trasferimento della proprietà di beni immobili.

Si osserva che è pacifica la circostanza che (…) e (…) hanno convissuto more uxorio, dalla metà degli anni ’70 sino al decesso del (…) avvenuto nel 2016. (…) nel proporre la domanda riconvenzionale non ha dedotto specifiche condotte inadempienti del (…) di non scarsa importanza ( art. 1455 c.c.) tali da determinare uno squilibrio del sinallagma contrattuale e giustificare la risoluzione del contratto.

L’inadempimento dell’obbligato (…) avrebbe potuto essere ritenuto sussistente solo allorché fosse stato dedotto e provato dalla (…) che, a fronte di proprie specifiche e oggettive esigenze di assistenza materiale e morale, l’obbligato non vi aveva provveduto. Nessuna specifica condotta inadempiente del (…) è stata, invece, allegata dalla (…) la quale si è limitata ad affermare che, al contrario, era stata lei ad assistere il (…) negli anni della sua malattia sino al decesso avvenuto nel 2016.

In proposito va considerato che il contratto atipico di cosiddetto “vitalizio alimentare” o “vitalizio assistenziale” con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obblighi a prestare all’altra per tutta la durata della vita una completa assistenza materiale e morale (per i profili di validità cfr. Cass., sez. II, 19 luglio 2011 n.15848) si caratterizza per l’alea che è correlata ad un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del beneficiario del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute, non predeterminabili al momento della stipula del contratto (Cass. n. 1502/1998). In tale contratto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell’età e della salute del beneficiario” (Cass. n. 22009/2016; Cass. n. 8825/1996; Cass. n. 15848/ 2011; Cassazione civile,sez. II, 31.01.2017, n. 2522).

Non è meritevole di accoglimento anche la domanda avanzata dalla (…) nei confronti delle attrici, nella qualità di figlie ed eredi di (…), di rimborso degli esborsi sostenuti per le cure prestate al (…) durante la sua malattia.

Il Tribunale osserva che si è trattato di prestazioni rese spontaneamente dalla (…) in virtù di un obbligo morale e sociale in ragione del rapporto sentimentale e di convivenza more uxorio intercorso, per diversi decenni, con il (…). Si rammenta che le prestazioni rese in adempimento di obbligazioni naturali non legittimano alcuna pretesa di rimborso o restitutoria come previsto dall’art. 2034 c.c..

Inoltre le donazioni in denaro che la convenuta assume che siano state fatte dal (…) in favore delle figlie non sono state provate documentalmente.

Riguardo alla corresponsione di Euro 500,00 mensili che si assume che il (…) abbia fatto, quando era in vita, in favore di una delle sue figlie, il Tribunale ritiene che tale prestazione periodica non è stata una “liberalità” bensì, stante le modalità e l’entità di tale pagamento mensile, è stata posta in essere in adempimento dell’obbligo del genitore di provvedere al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni non economicamente autosufficienti, ragione per cui tali elargizioni non sono soggette a collazione stante il disposto di cui all’art. 742 c.c. secondo il quale non sono soggette a collazione le spese di mantenimento.

Ne consegue che le somme ricevute a titolo di mantenimento da (…) non vanno computate al fine della determinazione della quota di riserva a questa spettante quale erede legittimaria del padre.

-sull’azione di riduzione delle attrici.

Tanto premesso, è indubbio che il legato posto in essere da (…) con le sue disposizioni testamentarie ha leso interamente il diritto alla quota di legittima spettante alle attrici ai sensi dell’art. 536 c.c., quali figlie legittimarie del de cuius.

Risulta dagli atti che il (…) con tale legato in favore della (…) ha disposto di tutti i beni immobili di cui era proprietario alla data del suo decesso.

Dal verbale notarile di inventario dell’eredità di (…) ( depositato dalle attrice le quali hanno accettato l’eredità del padre con beneficio d’inventario) emerge che gli unici immobili di cui il de cuius risultava proprietario erano quelli oggetto del legato. Nelle attività della massa ereditaria vi era inoltre l’autovettura H. X3 tg (…), immatricolata in data 4.12.1997, e il credito alla riscossione del saldo di un conto corrente bancario dell’importo di Euro 3.643,25.

Orbene alla data della morte di (…) erano chiamati all’eredità quali legittimari la coniuge (…) e le figlie (…) e (…).

L’art. 542 c.c. dispone che, in caso di concorso del coniuge e più figli, ad essi è riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali. Il restante quarto del patrimonio costituisce la quota disponibile.

Il Tribunale, prima di procedere alla determinazione della massa ereditaria, rileva che occorre ricostruire, alla luce di quanto dedotto ed eccepito dalle parti, i passaggi di proprietà che hanno interessato i predetti immobili.

(…), coniugata in regime di comunione legale dei beni con (…) ( da cui era separata solo di fatto) con più atti pubblici ( dal 1996 al 2004) acquistò i beni immobili oggetto di causa , oggi sono censiti in catasto al foglio (…) particelle (…) sub (…) ( fabbricato) e (…) ( terreno).

Il Tribunale rileva che i terzi intervenuti ( figli di (…) e di (…)) hanno eccepito che, poiché i loro genitori erano regime di comunione legale dei beni, l’acquisto di tali immobili da parte della loro madre, in costanza di matrimonio, era ricaduto in comunione legale dei beni ex art. 177 c.c. e conseguentemente la (…), allorchè con atto del 24.1.2011 trasferì la proprietà degli stessi al (…), di fatto dispose solo della quota del 50% di cui era titolare in quanto l’altra quota, in titolarità del padre ormai deceduto, era caduta in successione.

Il Tribunale ritiene che tale eccezione è inammissibile atteso che, come in precedenza evidenziato, i terzi intervenuti (…), (…) e (…) non sono eredi del loro padre (…) ( essendosi prescritto il loro diritto di accettare l’eredità paterna) per cui non sono legittimati a sollevare detta eccezione né ad esperire la domanda tesa ad accertare che la quota del 50% della proprietà degli immobili, originariamente in titolarità del (…), era stata devoluta in loro favore per successione ereditaria del loro padre.

Tanto premesso si osserva che con atto di “compravendita” per Notaio (…) del 24.1.2011 (…) trasferì la proprietà dei suddetti beni a (…) ( suo convivente more uxorio).

Va evidenziato che (…) era coniugato con (…) in regime di comunione dei beni da cui era separato solo di fatto (come tempestivamente eccepito dalle attrici) ragione per cui, quando il (…) acquistò con atto per Notaio (…) del 24.1.2011 la proprietà dei beni immobili siti in (…) a (…) della (…), tale acquisto cadde in comunione tra i coniugi (…) e (…).

Con testamento olografo del 15.11.2013, pubblicato con atto per atto notarile del 21.9.2016, (…) dispose con un legato di questi beni immobili in favore di (…).

E’ evidente che, per effetto di tale legato, (…) non ha acquistato la proprietà per l’intero dei beni immobili, bensì solo della quota di 1/2 di cui il (…) poteva disporre atteso che l’altra quota era in titolarità di (…) (coniuge del (…)).

Si osserva che ai sensi dell’art. 652 c.c.( legato di cosa solo in parte del testatore) se al testatore appartiene una parte della cosa legata, il legato è valido solo relativamente a questa parte.

Va, infatti, rilevato che nella nota di trascrizione del testamento di (…) (n. 23 del 29.9.2016 reg. gen. n. (…) e reg part. n.7862- cfr. allegato n.10 della produzione di parte attrice) il Notaio precisava che l’immobile oggetto del legato era stato acquistato dal defunto (…) vigente il regime della comunione legale dei beni per cui nella nota di trascrizione viene riportato il trasferimento a favore della (…) solo della quota di 1/2 della proprietà.

Tanto premesso il CTU ha stimato in Euro 310.792,63 il valore dei beni immobili oggetto di causa: fabbricato fg. (…) part. (…) sub (…) e appezzamento di terreno fg. (…) part. (…), costituente corte pertinenziale al fabbricato sito in (…) a (…) (…).

I beni immobili oggetto del legato sono stati correttamente stimati dal CTU secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (20 agosto 2016) come previsto dagli artt. 747 e 750 c.c.. richiamato dall’art. 556 c.c. che detta i criteri di determinazione della porzione disponibile del de cuius.

La stima del CTU è corretta atteso che è stata effettuata con riferimento ai dati forniti dalle pubblicazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio di Benevento dove per le abitazioni civili a destinazioni residenziali ( di tipo economico) nel Comune di (…) Aneglo a Cupolo (frazione Pastene) i valori di mercato dell’anno 2016 sono indicati tra un minimo di Euro 1250,00 x mq ad un massimo di Euro 1500,00x mq. Il CTU ha considerato il valore di mercato medio di Euro 1375,00xmq, decurtato del 35% in considerazione del cattivo stato di conservazione in cui versa il fabbricato.

La quota di proprietà di (…) pari al 50% (essendo l’altra in titolarità della coniuge (…)) aveva quindi un valore di Euro 155.396,31

Nella determinazione della massa attiva ereditaria del (…) va considerato il valore di tale quota di proprietà immobiliare e il credito di saldo di conto corrente pari ad Euro 3.643,25 per un valore complessivo di Euro 159.039,56.

Nessun valore di mercato può essere attribuito all’autovettura di proprietà del (…) immatricolazione nell’anno 1997 e, quindi, circa venti anni addietro rispetto alla data dell’apertura della successione ( 20.8.2016).

Dal verbale di inventario emerge che nella massa ereditaria di (…) vi erano passività per complessivi Euro 1.146,17.

Come prescritto dall’art. 556 c.c, per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre e, quindi, ai fini della valutazione della quota di eredità spettante ai legittimari pretermessi, deve essere considerata la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detratti i debiti: Euro 159.039,56-Euro 1146,17: Euro 157.893,39.

Nel caso di specie va considerato il disposto di cui all’art. 542 c.c. posto che eredi legittimari di (…) erano la coniuge (…) e le due figlie (…) e (…).

L’art. 542 c.c. dispone che, in caso di concorso del coniuge e più figli, ad essi è riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali. Il restante quarto del patrimonio costituisce la quota disponibile.

Ne consegue che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 542 comma 2 c.c., la quota di legittima spettante ai figli è pari al valore della metà della massa ereditaria e quindi ad Euro 78.946,69 da dividere in parti uguali tra le due figlie, ragione per cui a ciascuna delle attrici, a titolo di legittima, spetta una quota pari ad Euro 39.473,35

La quota disponibile ha un valore di Euro 39.473,35.

E’ evidente che il legato testamentario disposto dal (…) in favore di (…) ha leso interamente il diritto alla quota di legittima spettante alle attrici ai sensi dell’art. 536 c.c., quali figlie legittimarie del de cuius.

Risulta dagli atti che il (…) ha trasferito alla (…) la proprietà del 50% degli immobili di cui era proprietario alla data del decesso per un valore di Euro 155.396,31, ben superiore alla quota disponibile di Euro 39.473,35 ledendo la quota di legittima delle sue figlie.

Deve presumersi che le attrici, nella qualità di eredi del padre (…), abbiano riscosso il saldo del conto corrente bancario del de cuius pari Euro 3.643,25, sul quale ognuna ex lege ( art. 581 c.c.) ha diritto ad un terzo, per l’importo di Euro 1214,40.

Ne consegue che, ai fini della reintegra della quota di legittima spettante a ciascuna delle attrici, il legato disposto in favore della (…) va ridotto per la parte occorrente ad integrare la quota riservata al legittimario leso, detratto quanto già spettante a ciascuna di esse sulla massa relitta per successione paterna ex lege, e quindi per un valore di Euro 38.231,95: Euro 39.473,35 (valore della quota di legittima)-Euro 1214,40 (importo spettante a ciascuna attrice sul saldo del c/c intestato al de cuius).

Si osserva che se oggetto del legato o di una donazione da ridurre interessa un bene immobile, l’art. 560 c.c. dispone che la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.

Il CTU ha ritenuto che il fabbricato non è comodamente divisibile stante la sua conformazione. Il terreno costituisce una pertinenza del fabbricato. Ne consegue che in tal caso, considerato anche che le attrici nelle conclusioni non hanno espressamente chiesto l’attribuzione di una porzione dell’immobile ai fini della reintegra della loro quota di legittima, si ritiene che la convenuta (…) debba corrispondere in favore di ciascuna delle attrici, quali eredi legittimarie del de cuius (…), il valore in denaro della porzione del legato da ridurre, per l’importo innanzi indicato di Euro 38.231,95.

La giurisprudenza di legittimità afferma che qualora la reintegrazione dell’erede nella quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro sorge in capo all’erede un credito di valore e non già di valuta, che deve essere adeguato al mutato valore -al momento della decisione giudiziale – del bene cui il legittimario avrebbe diritto, affinchè ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione monetaria (vedi. Cass., sent. n. 10564/2005 e n. 6709/2010).

Sull’importo di Euro 38.231,95 dovuto dalla convenuta (…) in favore di ciascuna delle attrici è, quindi, dovuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell’apertura della successione sino alla data della presente pronuncia.

Gli interessi legali sono dovuti, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale sino alla data della presente pronuncia, e vanno calcolati sull’importo spettante a ciascuna delle attrici, rivalutato alla data di notifica della citazione, e successivamente rivalutato di anno in anno.

Con la pronuncia della presente sentenza l’originario debito di valore si trasforma in debito di valuta.

Pertanto, sull’importo liquidato di Euro 38.231,95, maggiorato della rivalutazione maturata sino alla data della presente decisione, decorrono ai sensi dell’art. 1282 c.c, senza ulteriore rivalutazione, ulteriori interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.

Le attrici hanno avanzato anche domanda di condanna di (…) alla restituzione in loro favore dei dei frutti derivati dalla illecita detenzione o possesso del complesso immobiliare oggetto del legato.

La domanda è infondata.

(…) ha goduto legittimamente in via esclusiva dei beni immobili di sua proprietà a lei trasferiti in forza del legato testamentario di (…) e non di beni in comunione ereditaria, per cui manca il titolo in virtù del quale ella sarebbe tenuta a restituire alla “massa ereditaria” i frutti derivanti da tale uso.

Per completezza si osserva che il soggetto obbligato alla restituzione dell’immobile per effetto dell’accoglimento dell’azione di riduzione è tenuto a corrispondere anche i frutti a far data della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 561 c.c.

Nel caso di specie, tuttavia, (…) in virtù dell’accoglimento della domanda di riduzione esperita dalle attrici non è stato condannato a restituire all’eredità gli immobili oggetto del legato disposto dal de cuius in suo favore, bensì al pagamento in favore delle attrici di una somma di denaro per l’importo necessario a reintegrare la quota di riserva loro spettante sull’eredità paterna, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per cui nel caso di specie non opera la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 561 c.c.

Nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, vigente alla data in cui si è conclusa l’attività difensiva (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), con riduzione della metà dell’importo per la fase istruttoria considerato che è stata espletata solo una CTU.

Per il principio della soccombenza anche le spese di CTU vanno poste a carico di parte convenuta.

Riguardo ai terzi intervenuti sussistono giustificate ragioni, in considerazione della complessità delle questioni, per la compensazione delle spese processuali

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da (…) e da (…), con atto di citazione notificato il 12 giugno 2017, e sulle domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta (…) e dai terzi intervenuti, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

-accoglie la domanda delle attrici di riduzione per lesione di legittima del legato disposto da (…) in favore di (…) con testamento olografo pubblicato in data 21.9.2016 a mezzo del Notaio (…), e per l’effetto:

condanna la convenuta (…) al pagamento in favore di ciascuna delle attrici dell’importo di Euro 38.231,95, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;

-respinge le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta;

-respinge le domande riconvenzionali avanzate dai terzi intervenuti,

-condanna la convenuta (…) al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice liquidate in Euro 620,00 per esborsi ed Euro 10.705,00 per compenso di avvocato di cui Euro 2430,00 per la fase di studio, Euro 1550,00 per la fase introduttiva, Euro 2700,00 per la fase istruttoria ed Euro 4025,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

compensa le spese processuali nei confronti dei terzi intervenuti;

pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.

Così deciso in Benevento il 6 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2023.

Per ulteriori approfondimenti in materia di successioni e donazioni, si consigliano i seguenti articoli:

Il testamento olografo, pubblico e segreto.

La donazione art 769 c.c.

La revoca della donazione.

Eredità e successione ereditaria

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.