Nell’ipotesi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l’inesigibilita’ del credito al momento della sua emissione con conseguente declaratoria di nullita’ e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l’iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilita’ di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilita’ la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, e’ prevista dall’articolo 653 c.p.c., comma 2 (con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell’atto dichiarato nullo o revocato) nel solo caso in cui l’opposizione e’ accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalita’ sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost., stante la non omogeneita’ delle situazioni poste a raffronto.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|20 giugno 2019| n. 16593
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22387/2017 proposto da:
(OMISSIS), tanto in proprio che quale legale rappresentante pro tempore della (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI. in persona dei Procuratori Speciali Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), quale mandataria della (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3529/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl, il medesimo in proprio ed (OMISSIS) quali fidejussori della societa’, con atto di citazione del 14/5/2004, proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della (OMISSIS) per l’importo di Euro 108.676,57 a titolo di pagamento delle esposizioni in essere su vari conti correnti.
Nell’atto di opposizione il (OMISSIS), oltre ad argomentare circa l’infondatezza della avversa pretesa, con particolare riguardo all’ingiusto calcolo di interessi anatocistici, chiese di ridurre l’ipoteca, nel frattempo iscritta dalla banca, su un solo immobile di sua proprieta’.
All’esito di CTU il Tribunale ridusse l’importo dovuto dalla (OMISSIS) s.r.l. e dai fidejussori ad Euro 93.790,31, ridusse l’ipoteca al solo immobile di via Topino 33, condanno’ la (OMISSIS) s.r.l. ed i fideiussori a pagare la minor somma e rigetto’ la domanda risarcitoria, pure proposta dal (OMISSIS), per i danni derivanti dall’iscrizione dell’ipoteca su beni eccedenti il credito.
La Corte d’Appello di Roma, adita in via principale dal (OMISSIS), (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l. ed in via incidentale dalla (OMISSIS), con sentenza n. 3529 del 26/5/2017, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato il motivo di appello principale relativo alla domanda risarcitoria, basata sull’asserita sproporzione delle iscrizioni ipotecarie sugli immobili rispetto al credito accertato dalla Banca, escludendo, nel caso di specie, la configurabilita’ dell’abuso del diritto, per avere il giudice comunque confermato l’esistenza del credito della banca, sia pur per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto.
La Corte d’Appello ha, invece, accolto l’appello incidentale della banca con il quale si chiedeva di ordinare ai conservatori competenti di procedere a cancellare tutte le iscrizioni ipotecarie dagli immobili di proprieta’ del (OMISSIS), escluso quello di via (OMISSIS).
Avverso la sentenza (OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di legale rappresentante della societa’, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la (OMISSIS) Societa’ Consortile per Azioni (di seguito (OMISSIS)), quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2875 c.c. e dell’articolo 2043 c.c.. Ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe legittimato un abuso del diritto in danno del debitore, dal momento che le ipoteche iscritte avevano immobilizzato beni dal valore di oltre 20 volte superiore rispetto al credito vantato.
1.1 Il motivo e’ inammissibile.
Innanzitutto appare evidente che la censura, ancorche’ formulata nei termini della violazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ volta a riproporre a questa Corte una rivalutazione dei fatti e delle prove al fine di giungere ad una diversa e piu’ appagante ricostruzione della fattispecie, ed a censurare la motivazione, definita “scarna”, del tutto al di fuori dei limiti in cui il vizio di motivazione, peraltro neppure espressamente dedotto, e’ apprezzabile a seguito della modifica apportata all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. n. 134 del 2012.
Come e’ noto l’esame dei fatti e delle prove e’ attivita’ esclusivamente rimessa al giudice del merito e dunque sottratta al giudice di legittimita’ (ex multis Cass., 1, n. 6519 del 6/3/2019: “Il giudizio di cassazione e’ un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non e’ mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalita’ e logicita’ della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.
Ne consegue che la parte non puo’ limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti), mentre il vizio di motivazione, sia pur “vestito” da vizio di violazione di legge, e’ inammissibile in tutti i casi in cui la parte si limiti a sostenere un’interpretazione dei fatti diversa da quella proposta dal giudice del merito, perche’ il controllo di legittimita’ non equivale alla revisione del ragionamento decisorio ne’ costituisce un terzo grado ove far valere la supposta ingiustizia della decisione (ex multiis, Cass., 5/10/2017 n. 23322).
Peraltro la giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nel senso di escludere che l’ipoteca su beni il cui valore ecceda la cautela da somministrarsi non da’ luogo a responsabilita’ del creditore per danni da atto illecito, sussistendo una responsabilita’ ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2, esclusivamente nell’ipotesi in cui sia accertata l’inesistenza del diritto per cui l’iscrizione e’ avvenuta (Cass., 1, n. 23271 del 15/11/2016; Cass., 1, n. 17902 del 30/7/2010; Cass., 3 n. 16308 del 24/7/2007; Cass., 3, n. 4968 del 4/4/2001).
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’articolo 100 c.p.c., in ordine all’accoglimento dell’appello incidentale.
Il ricorrente assume che, in esecuzione della sentenza di primo grado, la restrizione dell’ipoteca al solo immobile di (OMISSIS) avrebbe logicamente implicato l’automatica cancellazione di tutte le altre ipoteche sugli immobili residui, senza che sul punto la banca dovesse formulare un motivo di appello incidentale.
2.1 Il motivo e’ inammissibile. L’appello incidentale e’ stato proposto dalla banca al solo scopo di dare materiale esecuzione all’ordine di restrizione delle iscrizioni ipotecarie, di guisa che non si comprende quale sia il pregiudizio che possa essere derivato a controparte dall’accoglimento dell’appello incidentale della banca.
Piuttosto si deve ritenere che il motivo di ricorso per cassazione non sia sorretto da un concreto interesse all’impugnativa, con la conseguente inammissibilita’ dello stesso.
3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso – omesso esame circa la richiesta di cancellazione dell’ipoteca a cui la (OMISSIS) sarebbe stata comunque obbligata a seguito della revoca del decreto ingiuntivo ai sensi dell’orientamento di codesta Corte in relazione all’articolo 653 c.p.c. – censura la sentenza per non aver disposto l’immediata cancellazione delle ipoteche iscritte a seguito della revoca del decreto ingiuntivo in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, a seguito di accoglimento integrale dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza si sostituisce per intero a quest’ultimo, il quale viene caducato con effetti immediati, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza.
In tal caso, ad avviso del ricorrente, viene meno non solo il titolo esecutivo in quanto tale ma anche l’efficacia esecutiva degli atti di esecuzione, gia’ compiuti in base al decreto opposto.
3.1 Il motivo e’ infondato, in quanto l’effetto sostitutivo della sentenza al decreto ingiuntivo revocato, con la conseguente inefficacia di tutti gli atti esecutivi dipendenti dal titolo, vale soltanto nell’ipotesi di accoglimento integrale dell’opposizione a decreto ingiuntivo, e non anche nella diversa ipotesi – quale quella ricorrente nel caso di specie – in cui l’opposizione sia stata accolta solo in parte, fattispecie questa nella quale gli atti esecutivi dipendenti dal titolo non sono automaticamente caducati ma conservano efficacia nei limiti dell’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo
(Cass., 3, n. 5007 del 5/6/1997: “Nell’ipotesi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l’inesigibilita’ del credito al momento della sua emissione con conseguente declaratoria di nullita’ e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l’iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilita’ di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilita’ la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, e’ prevista dall’articolo 653 c.p.c., comma 2 (con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell’atto dichiarato nullo o revocato) nel solo caso in cui l’opposizione e’ accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalita’ sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost., stante la non omogeneita’ delle situazioni poste a raffronto”; Cass., L, n. 9626 del 20/5/2004; Cass., L, n. 637 del 14/1/2005).
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000 (piu’ Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si da’ atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.