l’accollo interno, in assenza di specifiche modalita’ di adempimento stabilite nell’accordo tra le parti, puo’ esser soddisfatto con qualunque modalita’ atta a raggiungere lo scopo prefissato, ossia estinguere il debito oggetto d’accollo.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 11 settembre 2018, n. 22022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1979-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 604/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione i consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) ebbero a convenire avanti il Tribunale di Nuoro i consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) deducendo d’aver venduto ai convenuti un alloggio, ancora al rustico, ma che gli acquirenti non avevano provveduto a pagare il prezzo concordato secondo le modalita’ previste in contratto – versamento in contanti ed accollo del mutuo -,sicche’ agirono per sentir dichiarare la risoluzione del contratto con restituzione del bene ed il risarcimento del danno.
Resistette la sola (OMISSIS) contestando le asserzioni avversarie e precisando di aver corrisposto,oltre alla somma di denaro al momento del rogito, anche ulteriore importo di Lit 20 milioni proprio per pagare le rate di mutuo in scadenza.
Inoltre la convenuta svolgeva domanda riconvenzionale, nell’ipotesi di accoglimento dell’avversa domanda, per avere riconosciuto il diritto al rimborso dei costi sopportati per i lavori di miglioria del bene acquistato al rustico.
All’esito della trattazione il Tribunale barbaricino ebbe a dichiarare la risoluzione del contratto e condanno’ i convenuti al ristoro del danno liquidato in misura pari a quanto da essi dovuto per le migliorie apportate dagli acquirenti.
Proposero appello la (OMISSIS) ed i germani Giovanni e Gabriele (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), e la sez. dist. della Corte d’Appello di Sassari confermo’ la sentenza gravata.
Avverso detta decisione i consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) ebbero ad interporre ricorso per cassazione e,resistendo i consorti (OMISSIS)- (OMISSIS), la Corte di Cassazione seconda sezione civile ebbe ad accogliere uno dei motivi proposti dai ricorrenti principali ed a rigettare il ricorso incidentale dei consorti (OMISSIS)- (OMISSIS).
La lite fu riassunta in sede di rinvio avanti la Corte d’Appello di Cagliari dai consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) e,sulla resistenza di (OMISSIS), – contumace (OMISSIS) – la Corte sarda rigetto’ l’originaria domanda di risoluzione del contratto di vendita proposta dai consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) e condanno’ gli stessi alla rifusione delle spese dell’intero procedimento.
Osservava la Corte sarda come il contratto prevedeva il pagamento del prezzo mediante versamento – effettuato – di somma in contanti ed accollo interno del mutuo gravante sul bene;
come,a seguito della statuizione della Suprema Corte,non risultasse in atti prova scritta della simulazione del prezzo pattuito in contratto notarile;
come, pertanto, risultasse pagata l’ulteriore somma di Lit 20 milioni a titolo di accollo del mutuo poiche’ non stabilite in contratto le modalita’ specifiche di esecuzione;
come l’azione di risoluzione fu proposta, intempestivamente, quando non ancora scaduto il termine per l’esatto adempimento del dovuto, sicche’ dovendosi valutare l’inadempienza al momento della proposizione della domanda tale situazione non s’era verificata.
Avverso la sentenza resa dalla Corte sarda ha proposto impugnazione per cassazione (OMISSIS) articolando tre motivi.
Hanno resistito con contro-ricorso i germani (OMISSIS) e (OMISSIS), anche quali eredi di (OMISSIS), mentre non si costituivano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS).
Ambedue le parti costituite in prossimita’ dell’udienza hanno depositato memorie difensive.
All’odierna udienza pubblica, sentite le parti presenti ed il P.G., la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da (OMISSIS) non ha pregio giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente deduce vizio di violazione di norme giuridiche, segnatamente le disposizioni in articoli 1453, 1273 e 1362 cod. civ., poiche’ la Corte sarda ebbe a malamente interpretare la clausola contrattuale afferente l’accollo in quanto le modalita’ d’attuazione dello stesso risultavano precisate.
Difatti gli acquirenti dovevano saldare le rate di mutuo, provvedendo direttamente a pagare la banca e,non gia’,consegnare il denaro ai venditori per fare un tanto; inoltre la stessa (OMISSIS) aveva riconosciuto di non aver provveduto ad estinguere il mutuo entro il 31.12.1985,come pattuito, adducendo nuovo accordo con i venditori mai provato in causa.
La doglianza su ricordata s’appalesa priva di pregio giuridico.
Difatti la ricorrente si limita a contrapporre alla ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie,siccome elaborata dai Giudici del rinvio, la propria diversa opinione deducendo, in buona sostanza, un vizio di valutazione circa ricostruzione della volonta’ contrattuale della parti.
La Corte di merito ha anzitutto rilevato – ed un tanto in linea con l’insegnamento sul punto di questa Suprema Corre, Cass. sez. 2 n 13746/2002, Cass. sez. L n 8044/1997 – come l’accollo interno, in assenza di specifiche modalita’ di adempimento stabilite nell’accordo tra le parti, puo’ esser soddisfatto con qualunque modalita’ atta a raggiungere lo scopo prefissato, ossia estinguere il debito oggetto d’accollo.
Quindi, i Giudici cagliaritani hanno rilevato come gli acquirenti versarono ai venditori la somma di Lit 20 milioni proprio allo scopo di pagare le rate di mutuo scadute ed a scadere sino al giugno 1986, e che l’azione fondata sull’inadempimento fu promossa prima del termine finale fissato in contratto per l’esatto adempimento connesso all’obbligo di accollo.
Dunque la tesi difensiva che era obbligo degli acquirenti pagare direttamente alla banca e, non gia’, fornire loro la provvista per fare un tanto, rimane prospettazione di parte non suffragata dalla lettera del contratto, sicche’ il vizio denunziato non sussiste.
Con la seconda ragione di doglianza la (OMISSIS) deduce vizio di nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, poiche’ la Corte di merito non ha rilevato come la (OMISSIS) ebbe a riconoscere, sulla scorta del principio di non contestazione,il proprio inadempimento ponendo alla base della sua decisione il rilievo fattuale che,al momento della proposizione della lite, il termine finale non era ancora scorso.
Inoltre, ad opinione della ricorrente, il Giudice di rinvio non aveva apprezzata la documentazione dimessa,gia’ in sede di sequestro conservativo, afferente il mancato pagamento della caparra e la manifesta volonta’ di non estinguere il mutuo, cosi’ incorrendo in omessa motivazione.
La doglianza su ricordata s’appalesa siccome generica poiche’ l’impugnante si limita ad indicare i documenti fondanti la sua censura ma non li dettaglia almeno per le parti dalle quali deduce le sue conclusioni.
Inoltre la censura si fonda sulla ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda elaborata nell’ottica difensiva di parte,poiche’ non a torto la (OMISSIS) lamentava che gli acquirenti si fossero trattenuti la somma di Lit 20 milioni versata invece che pagare la banca come dovuto.
Difatti i venditori intendevano la somma ricevuta quale parte simulata del prezzo di vendita, mentre la parte acquirente aveva specifico interesse alla soddisfazione del muto poiche’ il bene acquistato era gravato da ipoteca a favore dell’Istituto mutuatario.
Dunque la contestazione mossa si regge esclusivamente sulla prospettazione difensiva contrapposta all’argomento esposto dalla Corte sarda,la quale ebbe a puntualmente motivare al riguardo, sicche’ il vizio di nullita’ dedotto all’evidenza non concorre.
Con il terzo mezzo d’impugnazione la (OMISSIS) rileva nullita’ della sentenza impugnata per violazione del disposto ex articolo 132 c.p.c., n. 4 in quanto del tutto omessa la valutazione della scrittura privata,precedente al rogito – vero e proprio contratto di vendita – che rappresentava la necessaria contro-scrittura a prova della simulazione, siccome chiesto dal decisum del Supremo Collegio, cosi’ configurandosi il vizio di omessa motivazione.
La censura s’appalesa priva di fondamento giuridico poiche’ la questione e’ stata oggetto di apposito esame da parte della Corte sarda con esposizione di specifica motivazione al riguardo e relativamente alla quale,in effetti, la ricorrente omette di confrontarsi.
La Corte sarda con riguardo alla scrittura privata del 21.6.1984, indicata dalla ricorrente siccome contro-dichiarazione, prova scritta della dedotta simulazione, ha evidenziato anzitutto che il documento non era rinvenibile in atti gia’ in sede di appello avanti i Giudici di Sassari.
Quindi i Giudici cagliaritani hanno sottolineato come detta scrittura,comunque, non poteva assumere – anche sulla scorta di specifico arresto di questa Corte Suprema – la funzione di contro-dichiarazione poiche’ non risultava sottoscritta dal (OMISSIS), che pure fu uno dei soggetti acquirenti del bene.
Dunque la Corte territoriale ha esposto puntuale motivazione sul punto e la critica elevata appare mera contrapposizione di propria apodittica valutazione rispetto a quella elaborata dai Giudici del merito.
Atteso il rigetto del ricorso la (OMISSIS) va condannata a rifondere ai consorti (OMISSIS) costituiti le spese di questo giudizio di legittimita’,tassate in globali Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge rimborso forfetario secondo quanto precisato in dispositivo.
Concorrono in capo alla (OMISSIS) le condizioni per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita’ in favore dei germani (OMISSIS) resistenti,in solido fra loro, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.