La separazione consensuale e’ un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l’assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell’accordo di separazione non puo’ essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, puo’ essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l’azione di simulazione assoluta. E’ valida l’iscrizione ipotecaria effettuata dai terzi creditori del simulato alienante dopo l’atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione assoluta, che provoca la nullita’ del negozio per assenza di causa, sicche’ i beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del disponente.
Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|11 agosto 2022| n. 24687
Data udienza 19 maggio 2022
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE F. Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. MAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3565 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– ricorrenti principali –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata da (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato
– controricorrente – contro
(OMISSIS) s.r.l., cessionaria del credito originato dalla (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su foglio separato e materialmente congiunto al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato
– controricorrente – contro
(OMISSIS) s.r.l., quale mandataria della societa’ (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione
– controricorrente
– contro
(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS) s..a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
2 Cons.Est.Luigi D’Orazio RG 3565/2019
-intimati –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, depositata in data 19 giugno 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2022 dal Consigliere Dott. Luigi D’Orazio;
RILEVATO CHE:
1.La (OMISSIS) ha agito, nel proc. 328/2008, in giudizio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per la simulazione assoluta degli accordi patrimoniali intercorsi tra le parti nei giudizi di separazione consensuale instaurati, rispettivamente, da (OMISSIS) e (OMISSIS), e da (OMISSIS) e (OMISSIS). L’istituto di credito ha dedotto di essere creditrice nei confronti delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) per le somme, rispettivamente, di Euro 225.143,00 ed Euro 472.212,26, delle quali erano soci e fideiussori (OMISSIS) e (OMISSIS). Le separazioni consensuali erano state omologate il 9 ottobre 2007 ed il 26 ottobre 2007, mentre le due societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) erano state, dapprima, poste in liquidazione il (OMISSIS) e, pochi giorni dopo, la seconda aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. L’istituto di credito aveva notificato atto di diffida e messa in mora il 21 dicembre 2007, con successivi decreti ingiuntivi emessi con la formula esecutiva il 31 dicembre 2007 ed il 3 gennaio 2008. L’istituto di credito aveva quindi iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili oggetto degli accordi negoziali in sede di separazione omologata. In subordine, la banca aveva chiesto anche la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 c.c. con riferimento alle assegnazioni immobiliari. Nel giudizio erano intervenute volontariamente ex articolo 105 c.p.c. la (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS). I convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto il rigetto delle domande, l’inammissibilita’ degli interventi volontari in quanto tardivi e, in via riconvenzionale, una volta accertato il diritto di proprieta’ di (OMISSIS) sull’immobile sito in (OMISSIS), l’ordine alla conservatoria di cancellazione dell’ipoteca iscritta dalla (OMISSIS).
2. In parallelo si e’ svolto altro giudizio (n. (OMISSIS)) instaurato da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), che ha proposto domanda riconvenzionale di contenuto analogo a quella svolta con l’atto di intervento nel giudizio n. (OMISSIS).
3. Il tribunale di Pesaro, dopo avere riunito i due giudizi, con sentenza del 16 gennaio 2014, ha accolto la domanda presentata dalla (OMISSIS), dichiarando la simulazione assoluta del trasferimento contenuto nel ricorso per separazione consensuale n. (OMISSIS) (coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS)), omologato dal tribunale di Pesaro in data 26 ottobre 2007, oltre che la simulazione assoluta del trasferimento contenuto nel ricorso per separazione consensuale n. (OMISSIS) (coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS)), omologato dal tribunale di Pesaro il 9 ottobre 2007, rigettando le domande riconvenzionali proposte dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), nonche’ la domanda principale proposta dalla (OMISSIS). I convenuti sono stati tutti condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore della (OMISSIS), della (OMISSIS), della (OMISSIS), della (OMISSIS), di (OMISSIS) e della (OMISSIS).
4. La Corte d’appello, dopo avere riunito il gravame di cui al n. 879 del 2014 proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti degli istituti di credito, con il gravame proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) (n. (OMISSIS)) nei confronti dei medesimi istituti di credito, con la costituzione della (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) S.p.A., nuova denominazione di (OMISSIS), ha respinto l’impugnazione. In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame fondato sulla mancata separazione delle cause originariamente proposte dalla (OMISSIS) (n. (OMISSIS)) e da (OMISSIS) (n. (OMISSIS)), da un lato, perche’ trattavasi di una mera facolta’ del giudice e, dall’altro, in quanto non vi era stata istanza per la separazione di tutte le parti ne’ dalla continuazione della loro riunione si era reso piu’ gravoso il processo. Il giudice del gravame ha poi evidenziato la natura negoziale dell’accordo di separazione, affermando che l’atto di trasferimento immobiliare pattuito nel giudizio di separazione poteva costituire oggetto di simulazione ove fosse dimostrato che, nell’ambito dei complessivi accordi intervenuti tra le parti, esso non fosse stato effettivamente voluto, senza che la declaratoria di simulazione dell’accordo economico potesse incidere sull’esistenza stessa della separazione, quale atto idoneo ad incidere sullo status dei coniugi. Sono stati elencati tutti gli elementi indiziari che conducevano alla dichiarazione di simulazione dell’accordo patrimoniale: i ricorsi per separazione personale presentati a breve distanza temporale e redatti con il patrocinio dello stesso legale, di analogo contenuto; la presenza in entrambi i ricorsi per separazione di trasferimenti immobiliari a titolo di mantenimento della moglie; l’analogia delle pattuizioni tali da far uscire dal patrimonio del (OMISSIS) e del (OMISSIS), entrambi fideiussori di (OMISSIS) e (OMISSIS). Al momento dei trasferimenti immobiliari la situazione economica della (OMISSIS) era gravemente pregiudicata come emerso dalla CTU espletata da Sergio Mascarucci; vi era poi stata contemporanea richiesta di rientro e di revoca dei fili da parte degli istituti di credito, oltre che la presentazione da parte di (OMISSIS) dell’istanza per l’ammissione al concordato preventivo in data 18 dicembre 2007; era stata rinvenuta dal commissario giudiziale del concordato preventivo una perdita di esercizio di Euro 5.894.228,75. Il commissario giudiziale aveva indicato, tra le cause del dissesto, la caduta costante, nel quinquennio 2002-2006 del mercato americano, principale bacino di utenza di (OMISSIS), con diminuzione del fatturato, alla fine dell’esercizio 2006, pari al 56% dell’importo registrato a fine esercizio 2002. (OMISSIS) aveva partecipato quale socio alla delibera di assemblea straordinaria con la quale la societa’ era stata posta in liquidazione. Vi era assoluta sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti pari ad Euro 507.780,00 rispetto al contributo al mantenimento della moglie da parte del (OMISSIS). Inoltre, il giudice del gravame ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta per far valere l’illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria effettuata dalla (OMISSIS) proposta da (OMISSIS), dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), in quanto era possibile per l’istituto di credito iscrivere ipoteca nell’intervallo tra la formazione dell’atto dispositivo pregiudizievole delle sue ragioni e l’accoglimento della domanda revocatoria, in quanto i beni sono restituiti al patrimonio del debitore come se l’atto non fosse stato compiuto sicche’ l’ipoteca conserva la sua piena validita’ ed efficacia; i medesimi principi valevano anche in caso di simulazione assoluta, in quanto, per effetto della relativa declaratoria, i beni dovevano considerarsi mai usciti dal patrimonio del simulato alienante.
5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS).
6. Analogo ricorso per cassazione, da qualificarsi come incidentale, e’ stato proposto avverso la medesima sentenza da (OMISSIS) e (OMISSIS).
7. Hanno resistito in giudizio con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.r.l., cessionaria del credito originato dalla intimata (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l.
8. Sono rimaste intimate la (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), la (OMISSIS).
CONSIDERATO CHE:
1.Preliminarmente, deve procedersi alla riunione dei due distinti atti di appello, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., trattandosi di due distinte impugnazioni avverso la medesima sentenza.
Per questa Corte, il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalita’ non puo’ considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilita’ e’ condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu’ venti) risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass., sez. 2, 23 novembre 2021, n. 36057).
Nella specie, quindi, il ricorso presentato dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto notificato in data 17 gennaio 2019 alla (OMISSIS), alla (OMISSIS) ed alla (OMISSIS), deve essere qualificato come ricorso principale; il ricorso dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto notificato alla (OMISSIS) ed alla (OMISSIS) il 18 gennaio 2019 va qualificato come ricorso incidentale.
1.1. Con il primo motivo di impugnazione principale i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono la “violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2697 c.c. Motivazione illogica e perplessa “. Sarebbe erronea la decisione del giudice d’appello che ha dichiarato non influente la mancata separazione delle cause. In realta’, per i ricorrenti la mancata separazione delle cause sarebbe all’origine delle loro ingiuste decisioni. Sia il tribunale di Pesaro che la Corte d’appello non hanno tenuto conto della circostanza che il procedimento di primo grado e’ stato appesantito dall’impostazione del processo con le parti cosi’ determinate e che la stessa condanna alle spese legali del primo e del secondo grado, solidalmente poste a carico di tutte le parti, pone gravose difficolta’ alle medesime. Vi e’ stata violazione dell’articolo 2697 c.c. Il giudice del rinvio dovrebbe decidere separatamente le posizioni dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e (OMISSIS)- (OMISSIS).
2. Con il secondo motivo di impugnazione principale i ricorrenti deducono “l’ulteriore violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2697 c.c., vizio di straripamento, fonte di perplessita’, motivazione illogica e contraddittoria”. In modo erroneo la Corte d’appello ha ritenuto che l’ipotesi simulatoria possa trovare applicazione alle disposizioni patrimoniali contenute nell’accordo di separazione consensuale. La Corte ha basato la decisione su vari presupposti: il fatto che i ricorsi di separazione delle due coppie fossero stati redatti dallo stesso legale; che gli stessi fossero stati depositati a breve distanza temporale l’uno dall’altro; che i ricorsi avessero sostanzialmente analogo contenuto; che entrambi i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) (fideiussori di (OMISSIS) e (OMISSIS)) avessero fatto uscire dal patrimonio la loro meta’ della casa di abitazione; il fatto che, al momento dei trasferimenti immobiliari, la situazione economica della (OMISSIS) era da ritenersi gravemente pregiudicata. La conoscenza dello stato di insolvenza di (OMISSIS) dovrebbe derivare dal fatto che la stessa, in data 18 dicembre 2007, ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, a seguito della revoca dei fidi da parte delle banche. In realta’, le banche non hanno fornito alcuna prova in ordine ai fatti sostenuti nelle loro rispettive difese. Si tratterebbe di un vizio “di straripamento e di comportamento illogico”, che sostanzierebbe “quindi il vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2697 c.c.”.
3. Con il terzo motivo di impugnazione principale i ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla signora (OMISSIS). In realta’ la Corte d’appello ha fondato la sua decisione fondandosi sull’azione revocatoria e trasferendo i medesimi principi all’azione di simulazione. In tal modo avrebbe violato i consolidati principi di diritto in materia di simulazione.
4. Con il primo motivo di impugnazione incidentale i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono la “violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2697 c.c. Motivazione illogica e perplessa”. Erronea sarebbe l’affermazione della Corte d’appello che ha dichiarato non influente la mancata separazione delle cause. Inoltre, il giudice del gravame ha condannato la (OMISSIS) “per i fatti e le motivazioni attribuite dai giudici alla (OMISSIS)”, fatti ai quali invece “la (OMISSIS) e’ assolutamente estranea; come si vuol dire hanno fatto di tutt’erba un fascio”. La condanna dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), per fatti addebitati ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) sarebbe dunque argomentazione assolutamente erronea ed illogica, che si risolverebbe in violazione e falsa applicazione di legge relazione all’articolo 2697 c.c. La sentenza dovrebbe essere quindi cassata con rinvio ad altro giudice che decida la posizione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) in maniera autonoma e separata, e solo sui fatti che possono essere loro addebitati.
5. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale ricorrenti deducono “l’ulteriore violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2697 c.c. Vizio di straripamento, fonte di perplessita’, motivazione illogica e contraddittoria”. Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere applicabile alla separazione personale dei coniugi l’istituto della simulazione assoluta. Inoltre, il giudice del gravame ha basato la decisione su elementi che non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti. Trattandosi di affermazioni solo apodittiche, irragionevoli ed illogiche. Inoltre, i giudici hanno attribuito alla (OMISSIS) la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza della (OMISSIS), che era invece attribuibile solo alla (OMISSIS), quale socio della (OMISSIS). La Corte non ha tenuto in alcuna considerazione le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che ha concluso escludendo qualsiasi coinvolgimento e conoscenza della (OMISSIS) nelle vicende della (OMISSIS). Vi sarebbe stata violazione dell’articolo 2697 c.c., in quanto la (OMISSIS) ignorava ogni notizia in ordine alla stessa societa’, di cui neppure il (OMISSIS) sapeva qualcosa.
6. Il primo motivo di impugnazione principale ed il primo motivo di impugnazione incidentale, che possono essere trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
6.1. Quanto alla inammissibilita’, sono inammissibili i motivi di ricorso con riferimento alla deduzione di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2697 c.c., norma che attiene esclusivamente all’erronea applicazione da parte del giudice della regola di riparto dell’onere della prova, e non puo’ riguardare il merito della controversia ed il connesso apprezzamento delle prove da parte del giudice.
Invero, per questa Corte, mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura che investe la valutazione (attivita’ regolata, invece, dagli articoli 115 e 116 c.p.c.) puo’ essere fatta valere ai sensi del n. 5 del medesimo articolo 360 (Cass., sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15107; Cass., sez. 3, 29 maggio 2018, n. 1395).
6.2.Inoltre, il vizio di motivazione, trattandosi di sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012, doveva essere cesellato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, e quindi come omesso esame di un fatto decisivo e’ controverso tra le parti.
6.3.11 motivo e’ inammissibile anche perche’, pur richiamando i ricorrenti la violazione di legge, anche se nella rubrica del ricorso non e’ indicato il parametro di riferimento di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in realta’ si chiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, gia’ congruamente compiuta dal giudice d’appello, non consentita in sede di legittimita’.
6.4. Inoltre, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, seppure l’indicazione delle norme che si assumono violate non si ponga come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione. Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge puo’ comportare l’inammissibilita’ della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione (Cass., sez. 3, 16 marzo 2012, n. 4233).
7.1. Quanto all’infondatezza, in relazione al ritenuto errore del tribunale, e poi della Corte d’appello di non aver proceduto alla separazione dei giudizi, si rileva che per questa Corte, nel caso in cui le parti in causa avanzino opposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, la facolta’ del giudice di merito, ai sensi degli articoli 103, 104 e 279 c.p.c., di separare le cause relative a diverse pretese e, quindi, di statuire, con sentenza non definitiva, su una o talune di esse e di rimettere al prosieguo, all’esito dell’ulteriore istruzione ritenuta necessaria, la decisione sulle altre, ha natura discrezionale e, pertanto, e’ incensurabile in sede di legittimita’ (Cass., sez. 2, 28 novembre 2006, n. 25229).
Tra l’altro, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, c.c. “piu’ parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”.
Nella specie, la (OMISSIS) ha citato in giudizio unitariamente i quattro coniugi, (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprio per la circostanza che le azioni di simulazione assoluta e di revocatoria ordinaria poggiavano sui medesimi fatti sostanziali, costituiti dall’inserimento, all’interno delle condizioni di separazione consensuale, di trasferimenti immobiliari, che depauperavano il patrimonio dei soci e fideiussori delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS). Pertanto, il codice consente, anche se non impone, la contemporanea partecipazione di una pluralita’ di parti nel medesimo processo, ove tale partecipazione congiunta sia determinata da particolari ragioni di opportunita’, che hanno il loro fondamento nell’eventuale proposizione di piu’ domande legate fra loro da connessione oggettiva, propria o impropria. La ratio della norma e’ proprio quella di favorire soluzioni armoniche, evitando il pericolo di giudicati, anche solo logicamente contraddittori, e rispondendo ad esigenze di economia processuale.
7.2.Del resto, l’articolo 103, comma 2, c.p.c., prevede che il giudice puo’ disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, sia vi sia istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu’ gravoso il processo, e puo’ rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza”.
7.3.Nella specie, la Corte d’appello ha evidenziato che non v’era stata istanza congiunta di tutte le parti per la separazione e che gli appellanti non avevano in alcun modo allegato, ne’ provato, che dalla riunione dei processi sarebbe stato reso piu’ gravoso il processo.
La separazione delle cause puo’ essere disposta dal giudice nell’esercizio di un potere discrezionale non censurabile in cassazione che, tuttavia, deve essere adeguatamente motivato (Cass., n. 04/21029). La Corte d’appello ha fornito adeguata motivazione sul punto, proprio per la peculiarita’ delle azioni promosse dalle parti, tese alla dichiarazione di simulazione assoluta o di inefficacia dei negozi di trasferimenti immobiliari contenuti nelle separazioni consensuali.
7.4.Tra l’altro, per questa Corte il provvedimento discrezionale di riunione di piu’ cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identita’, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande e’ possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass., 13 luglio 2006, n. 15954).
7.5.La riunione dei processi e la mancata separazione degli stessi non ha comportato alcun aggravamento nella posizione degli appellanti, neppure in ordine alla liquidazione delle spese giudiziali.
7.6.Infatti, per questa Corte, in materia di spese processuali, la condanna di piu’ parti soccombenti al pagamento in solido puo’ essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilita’ o solidarieta’ del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l’attore ed uno o piu’ interventori, che puo’ desumersi anche dalla semplice identita’ delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido e’ consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purche’ accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo (Cass., sez. 1, 19 gennaio 2022, n. 1650).
Nella specie, e’ evidente che tutte le domande fossero strettamente connesse tra di loro, sia quelle avanzate dalla (OMISSIS), sia quelle delle banche interventrici, sia quelle dei coniugi, in quanto tutte le domande attenevano alla dichiarazione di inefficacia, sia come simulazione assoluta, sia come effetto dell’azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c., dei trasferimenti immobiliari inseriti nell’ambito delle due separazioni consensuali omologate dal tribunale.
7.7. Senza contare che il difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS) ha chiesto, in sede di appello, in via preliminare “disporre la riunione del presente appello con il procedimento Rg. (OMISSIS)”, e tale richiesta e’ stata confermata anche in sede di comparse conclusionali, contrastando in modo palese ed incompatibile tale richiesta di riunione in appello con la doglianza di legittimita’ in ordine alla separazione dei giudizi.
8. Il secondo motivo di impugnazione principale ed il secondo motivo di impugnazione incidentale, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono anch’essi in parte inammissibili e in parte infondati.
8.1. Questi in estrema sintesi sono i fatti di causa; i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) ed i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), presentano domande di separazione consensuale, con all’interno atti di trasferimento immobiliari da parte dei mariti in favore delle mogli; le separazioni consensuali vengono omologate rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS) sono soci e fideiussori delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) e’ anche fideiussore della societa’ (OMISSIS); la (OMISSIS) era titolare del credito di Euro 225.143,00 nei confronti della (OMISSIS) e di Euro 472.212,26 nei confronti della (OMISSIS); le 2 societa’ vengono posta in liquidazione il (OMISSIS) e partecipa all’assemblea dei soci (OMISSIS); la (OMISSIS) presenta domanda di concordato preventivo il 18 dicembre 2007; il commissario giudiziale evidenzia un attivo di Euro 7.000.000,00 ed un passivo di Euro 17.000.000,00; la perdita di esercizio alla data del 27 ottobre 2007 e’ rilevantissima; la (OMISSIS) ottiene 2 decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi del 31 dicembre 2007 e del 3 gennaio 2008, non opposti, con conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale in data 2 gennaio 2008 ed in data 3 gennaio 2008; (OMISSIS) e’ promittente venditrice del bene ottenuto in sede di separazione consensuale con la (OMISSIS) s.r.l., costituita il 23 novembre 2007, in cui amministratrice e’ (OMISSIS), figlia dell’Avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS).
9. Tali motivi sono inammissibili, sia perche’ deducono la violazione dell’articolo 2697 c.c., ma in realta’ non si dolgono della erronea applicazione da parte del giudice della regola di riparto dell’onere della prova, ma della stessa valutazione delle prove.
9.1.L’inammissibilita’ deriva, poi, anche dalla circostanza che i ricorrenti chiedono a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, gia’ muta in modo analitico e preciso dal giudice del gravame, non consentita in sede di legittimita’.
9.2.Inoltre, i ricorrenti non specificano neppure in quale fase processuale sarebbero stati prodotti i documenti indicati ne’ la loro effettiva sottoposizione al contraddittorio delle parti.
Invero, per questa Corte la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge N. 83 del 22 giugno 2012, articolo 54, conv. in L. n.134 del 7 agosto 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che I’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dall’articolo 54 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053).
9.3.1 motivi sono anche inammissibili ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., in quanto si e’ in presenza di una “doppia conforme decisione di merito”, in quanto sia il tribunale, in prime cure, che la Corte d’appello, in sede di gravame, hanno ritenuto sussistenti gli elementi presuntivi posti a base dell’accoglimento della domanda di azione simulatoria assoluta proposta dagli istituti di credito. Per tale ragione, non poteva essere articolato il vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto per le impugnazioni notificate o depositate a decorrere dall’11 settembre 2012, in base al Decreto Legge n. 83 del 2012, in caso di doppia decisione conforme di merito non puo’ essere articolato il vizio di motivazione.
Infatti, il tribunale di Pesaro ha accolto le domande degli istituti di credito sulla base degli stessi elementi, poi posti a fondamento della decisione della corte d’appello, ritenendo sussistenti le presunzioni gravi, precisi e concordanti, costituite “dalla presenza dei numerosissimi debiti contratti dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) nei confronti degli istituti bancari quali garanti delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), emergendo inoltre dalla espletata consulenza tecnica di ufficio che la (OMISSIS) si era trovata fin dall’anno 2007 in uno stato di grave decozione, tale da richiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, nel corso della quale il commissario aveva accertato un passivo di oltre 17.000.000 di Euro a fronte di un attivo realizzabile di poco meno di Euro 7.000.000 ed essendo la (OMISSIS), anch’essa messa in liquidazione nel medesimo periodo, indebitata con le banche” (cfr. motivazione della sentenza di appello che richiama la sentenza del Tribunale di Pesaro).
10.Quanto al merito, prima della pronuncia a sezioni unite che sara’ di seguito richiamata, questa Corte ha distinto, all’interno del procedimento di omologazione una parte essenziale, relativa ai provvedimenti sullo status dei coniugi, sull’affidamento dei minori, sull’assegnazione della casa coniugale e sull’assegno di mantenimento per i figli e per il coniugi, ed una parte meramente eventuale, che attiene alle attribuzioni patrimoniali.
10.1.Si e’ infatti affermato che la separazione consensuale e’ un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata; Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso “ad hoc” ex articolo 710 c.p.c.
o anche in sede di divorzio, la quale puo’ riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’articolo 1372 c.c. (Cass., sez. 1, 19 agosto 2015, n. 16909).
11. Con riferimento al contenuto necessario degli accordi di separazione consensuale si e’ esclusa la possibilita’ di un’azione di simulazione; infatti, si e’ ritenuto che l’accordo di separazione dei coniugi omologato non e’ impugnabile per simulazione poiche’ l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, e’ volta ad assicurare efficacia alla separazione, cosi’ da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che e’ logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione (Cass., sez. 1, 12 settembre 2014, n. 19319; Cass., sez. 1, 20 novembre 2003, n. 17607).
12. Con riferimento invece al contenuto eventuale degli accordi di separazione consensuale omologati dal tribunale, si e’ ritenuto possibile instaurare il giudizio di simulazione assoluta.
12.1. Anzitutto, per questa Corte, a sezioni unite, le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprieta’ esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarita’ di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di cio’ che in esso e’ stato attestato, assume forma di atto pubblico ex articolo 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex articolo 2657 c.c., purche’ risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985 articolo 29, comma 1-bis, come introdotto dal Decreto Legge n. 78 del 2010 articolo 19, comma 14, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformita’ con le risultanze dei registri immobiliari (Cass., sez.un., 29 luglio 2021, n. 21761). In tale decisione si richiama anche la possibilita’ di esperire azione di simulazione nei confronti di un patto, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologati, che preveda trasferimenti immobiliari tra le parti (cfr. pagina 17 della motivazione).
12.2.Infatti, si e’ chiarito che esiste una differenza, ontologica e concettuale, tra separazione consensuale dei coniugi ed accordi patrimoniali raggiunti, dagli stessi, in occasione di tale separazione, tanto che in relazione a questi ultimi non e’ stata esclusa la possibilita’ di esperire l’azione di simulazione o quella diretta a far valere vizi del consenso (Cass., sez. 3, 30 agosto 2018, n. 21839; Cass., sez. 1, 20 marzo 2008, n. 7450).
13. Inoltre, per questa Corte gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale che svela una sua tipicita’ propria la quale, ai fini della piu’ particolare e differenziata disciplina di cui all’articolo 2901 c.c., puo’ colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosita’ piuttosto che di quelli della gratuita’, in ragione dell’eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa piu’ ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., sez. 2, 25 ottobre 2019, n. 27409).
Si e’, quindi, consentita anche l’azione di revocatoria ordinaria in relazione alle attribuzioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione consensuale omologati; di qui il principio di diritto per cui l’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprieta’ (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile e’ suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo ne’ nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto – cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, ne’ nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente piu’ debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non gia’ la sussistenza dell’obbligo in se’, di fonte legale, ma le concrete modalita’ di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell’applicazione della differenziata disciplina di cui all’articolo 2901 c.c., la qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell’ambito di una piu’ ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., sez. 3, 15 aprile 2019, n. 10443).
14. Nella specie, la Corte d’appello ha compiuto un analitico, preciso, attento esame di tutta la documentazione in atti, evidenziando la sussistenza di indizi gravi, precise e concordanti che denotavano la simulazione assoluta del trasferimento immobiliare contenuto nelle due separazioni consensuali omologate.
Trattandosi, di domanda di simulazione proveniente dai terzi, e’ evidente che non sussistono i limiti probatori di cui all’articolo 1417 c.c. C’ la prova per testimoni della simulazione e’ ammissibile senza limiti, se la domanda e’ proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceita’ del contratto dissimulato, anche se proposta dalle parti”).
14.1.In particolare, e’ stata sottolineata la estrema vicinanza temporale tra i due ricorsi per separazione consensuale, tra l’altro redatti dal medesimo legale, con contenuti sostanzialmente simili, e con la previsione in entrambi i casi del trasferimento immobiliare dai mariti in favore delle mogli, e la messa in liquidazione delle due societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) il (OMISSIS), con la successiva domanda di ammissione alla procedura concorsuale del concordato preventivo in data 18 dicembre 2007. Le separazioni consensuali sono state omologate rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), quindi a distanza di meno di due mesi dalla messa in liquidazione delle societa’ ed a due mesi circa dalla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
14.2.Evidenzia la Corte d’appello che appare “alquanto singolare l’analogia di pattuizioni tali da far uscire dal patrimonio del (OMISSIS) e del (OMISSIS), entrambi fideiussori di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., a sua volta fideiussore di (OMISSIS) s.r.l., e di quest’ultima, siccome risulta dalla documentazione allegata all’atto di citazione di (OMISSIS) s.p.a. e agli atti di intervento degli altri istituti di credito”.
14.3.Il giudice d’appello ha anche valorizzato le risultanze della CTU redatta da Sergio Mascarucci da dove e’ emersa una perdita di esercizio di Euro 5.894.228,75 nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 27 ottobre 2007, di importo talmente elevato che difficilmente poteva essersi verificata tutta nell’anno 2007 (” il CTU, (OMISSIS)…. ha evidenziato l’esistenza di una situazione di grave disagio economico di (OMISSIS) s.r.l. gia’ manifestatasi al momento della presentazione dei ricorsi per separazione…. i cui indici sono costituiti dalla pressoche’ contemporanea richiesta di rientro e di revoca dei fidi da parte degli istituti di credito, dalla presentazione da parte di (OMISSIS) s.r.l. della istanza in data 18 dicembre 2007 per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e dalla relazione del commissario giudiziale”).
Pertanto, per la Corte d’appello, seguendo le conclusioni del CTU, “al momento della presentazione dei ricorsi per separazione personale consensuale e al momento dei trasferimenti oggetto degli stessi, la situazione di (OMISSIS) s.r.l. (era) gia’ qualificabile, sotto il profilo economico-patrimoniale, in termini di crisi”.
14.4.Si e’ valorizzata anche l’ulteriore circostanza che gia’ nel gennaio del 2007 una socia si era dimessa chiedendo la liquidazione della quota e “aggravando le difficolta’ finanziarie della societa’, che si e’ accollata l’acquisto della quota stessa”.
14.5.Di assoluto rilievo e’ anche quanto affermato dal commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo, con riferimento alle cause del dissesto, che sono state identificate sostanzialmente “nella caduta costante, nel quinquennio 2002-2006 del mercato americano, principale bacino di utenza di (OMISSIS) s.r.l., con caduta del fatturato, alla fine dell’esercizio 2006, pari al 56% dell’importo registrato a fine esercizio 2002”.
14.6.Quanto alla conoscenza da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) della grave situazione economica, la Corte d’appello prende in esame la posizione di tutti tali soggetti, senza ometterne alcuno. In particolare, evidenzia che proprio la circostanza che (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero soci delle due societa’, oltre che fideiussori, come pure fideiussore era (OMISSIS), dimostrava la gravita’ della situazione economica gia’ alla fine dell’esercizio 2006, tanto che gli istituti di credito nel 2007 hanno revocato i fidi, attivandosi per il recupero dei crediti, come risulta dalle iniziative giudiziarie prodotte agli atti del giudizio. Pertanto, per la Corte d’appello “appare dunque evidente la situazione economica di crisi in cui versava (OMISSIS) s.r.l. della quale e’ lecito desumere, secondo il criterio sillogistico dell’id quod plerumque accidit, che tutti i convenuti fossero a conoscenza”. Gia’ nel novembre 2007 (OMISSIS) aveva comunicato con raccomandate la revoca degli affidamenti; inoltre (OMISSIS) ha anche partecipato, quale socia, alla delibera di assemblea straordinaria con cui la societa’ e’ stata posta in liquidazione, con attribuzione alla liquidatore del potere di chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
14.7.Il giudice del gravame si fa anche carico di spiegare che, benche’ le revoche dei fidi e le richieste di rientro da parte degli istituti di credito fossero arrivate dopo l’omologazione delle separazioni consensuali, avvenute il (OMISSIS) del (OMISSIS), tuttavia era evidente, stante la grave crisi finanziaria, che le parti ben fossero a conoscenza della debitoria della societa’ (” non essendo affatto contraddittorio ritenere che la predetta situazione fosse stata percepita prima dagli attuali appellanti, in ragione dei loro rapporti con le societa’ e tra di loro, e poi dagli istituti di credito”). Ha chiarito il giudice d’appello che “non rileva in contrario che le revoche degli affidamenti da parte degli istituti bancari fossero intervenute successivamente alla presentazione dei ricorsi per separazione personale, giacche’ cio’ che assume effettivo rilievo e’ la circostanza che la situazione di difficolta’ economica delle societa’ per cui il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano prestato fideiussione, ed in particolare di (OMISSIS) s.r.l., si fosse gia’ manifestata al momento in cui vennero pattuiti tra le parti, in sede di separazione personale, i trasferimenti immobiliari “.
14.8.Un ulteriore elemento indiziario e’ costituito dal valore spropositato della porzione immobiliare trasferita dal (OMISSIS) alla moglie (OMISSIS) (” risulta un valore degli immobili trasferiti pari ad Euro 507.680,00, che appare decisamente sproporzionato quale contributo al mantenimento della moglie da parte del (OMISSIS), tenuto conto della prospettiva economica dello stesso in considerazione della situazione delle societa’ di cui era fideiussore, che avrebbero prevedibilmente condotto ad aggredire il suo patrimonio le sue risorse economiche, senza che l’appellante abbia dimostrato la sussistenza di altre consistenti fonti di reddito tali da giustificare, al contempo, un mantenimento, attuato una tantum, cosi’ elevato e la possibilita’ di far fronte agli impegni economici assunti quali fideiussore “)
14.9.Pertanto, per il giudice d’appello sussistevano “presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere che i trasferimenti immobiliari oggetto di causa non fossero effettivamente voluti dalle parti, individuabili nel contenuto pressoche’ identico dei ricorsi per separazioni contenenti la previsione di tali trasferimenti e nella sicura conoscenza in capo a tutti i convenuti della situazione di dissesto di (OMISSIS) s.r.l. e della grave situazione economica di (OMISSIS), tale da fornire una motivazione al depauperamento del patrimonio dei fideiussori”.
14.10.Quanto alla (OMISSIS), e’ stata quindi sottolineata la conoscenza da parte della stessa della situazione di crisi delle 2 societa’, cui era socio e fideiussore il marito (OMISSIS).
14.11. Il giudice d’appello, si e’ quindi conformato al principio di diritto per cui, in considerazione della diversita’ di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non e’ sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma e’ necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che ne’ l’alienante abbia inteso dismettere la titolarita’ del diritto, ne’ l’altra parte abbia inteso acquisirla. (Cass., sez. 3, 30 giugno 2015, n. 13345)
15. Il terzo motivo di impugnazione principale e’ anch’esso infondato.
15.1. La Corte d’appello ha, infatti, richiamato, quanto all’iscrizione ipotecaria effettuata dalla (OMISSIS) sul bene immobile oggetto di assegnazione alla (OMISSIS), oggetto di domanda riconvenzionale da parte dei convenuti con l’atto di citazione proposto dalla (OMISSIS), come pure in via principale nel procedimento riunito da parte della (OMISSIS), l’orientamento del giudice di legittimita’ per cui e’ possibile l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili anche nella pendenza del giudizio di revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c..
15.2.Per questa Corte, infatti, l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito e la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo e’ viziato sin dall’origine; pertanto, qualora sia accolta la domanda, deve ritenersi valida l’ipoteca che il creditore abbia iscritto successivamente al compimento dell’atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione dell’azione revocatoria e il grado dell’ipoteca e’ quello della sua iscrizione (Cass., sez. 3, 23 settembre 2004, n. 19131); il vincolo, infatti, e’ acceso sui beni che, per effetto dell’accoglimento dell’azione pauliana, sono restituiti al patrimonio del debitore come se l’atto non fosse stato compiuto, e quindi liberi da qualsiasi vincolo di “inespropriabilita’” per il creditore vittorioso, ed ipoteca dal medesimo iscritta conserva la sua piena validita’ ed efficacia.
15.3.Per la Corte d’appello, correttamente, a maggior ragione, tali principi “valgono in ipotesi di simulazione”, in quanto, per effetto della relativa declaratoria, i beni devono considerarsi mai usciti dal patrimonio del simulato alienante.
15.4.Per questa Corte, infatti, l’accertamento della simulazione assoluta determina la nullita’ del negozio del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (Cass., sez. 1, 26 marzo 2018, n. 7459). L’articolo 1414, comma 1, c.c. prevede, peraltro, che “il contratto simulato non produce effetto tra le parti”, sicche’ deve considerarsi, nel rapporto tra le stesse parti, nullo, perche’ mancante di causa (Cass., 50/1734). La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullita’ del negozio per difetto di causa, e’ rilevabile d’ufficio dal giudice ex articolo 1421 c.c. (Cass., 85/32); l’inefficacia per simulazione assoluta del trasferimento di un immobile comporta che la proprieta’ di esso rimane sempre in capo al simulato alienante (Cass., 81/125).
15.5.Ne consegue, dunque, che va considerata legittima l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla banca, dopo l’omologazione delle separazioni consensuali contenenti accordi di trasferimento degli immobili, prima della dichiarazione di simulazione assoluta di tali trasferimenti.
16.Trattandosi di questione di particolare importanza deve, dunque, essere pronunciato il seguente principio di diritto: “La separazione consensuale e’ un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l’assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell’accordo di separazione non puo’ essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, puo’ essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l’azione di simulazione assoluta. E’ valida l’iscrizione ipotecaria effettuata dai terzi creditori del simulato alienante dopo l’atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione assoluta, che provoca la nullita’ del negozio per assenza di causa, sicche’ i beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del disponente”.
17. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti principali ed incidentali, in solido tra loro, e si liquidano come da dispositivo.
Non si provvede sulle spese con riferimento alle societa’ solo intimate, che non hanno svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.
condanna i ricorrenti principali (OMISSIS)- (OMISSIS), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (OMISSIS) s.r.l, le spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
condanna i ricorrenti principali (OMISSIS)- (OMISSIS), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (OMISSIS) s.r.l., quale cessionaria del credito della (OMISSIS), le spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
condanna i ricorrenti principali (OMISSIS)- (OMISSIS), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (OMISSIS) s.r.l., quale mandataria della societa’ (OMISSIS) s.p.a., le spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Condanna i ricorrenti incidentali (OMISSIS)- (OMISSIS), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (OMISSIS) s.r.l, le spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Condanna i ricorrenti incidentali (OMISSIS)- (OMISSIS), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (OMISSIS) s.r.l., quale cessionaria del credito della (OMISSIS), le spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Condanna i ricorrenti incidentali (OMISSIS)- (OMISSIS), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (OMISSIS) s.r.l., quale mandataria della societa’ (OMISSIS) s.p.a., le spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 1, se dovuto