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il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, e’ l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.
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Recupero credito nei confronti del condomino moroso
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16387
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10838-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1559/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 24/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1559/2016 del 24 ottobre 2016, che ha accolto l’appello avanzato dal Condominio di via Sassari n. 66/68, Catania, contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Catania. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Il giudizio era iniziato con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. del 12 aprile 2013, con il quale (OMISSIS), ex amministratore del Condominio (OMISSIS), convenne quest’ultimo per ottenere il rimborso delle anticipazioni sostenute, pari ad Euro 12.225,14.
Espletata CTU, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 26 agosto 2015, condanno’ il Condominio di via Sassari a pagare all’attore la somma di Euro 11.826,90, pari al residuo credito per l’importo anticipato da (OMISSIS), quale ex amministratore, alla societa’ (OMISSIS). Il Tribunale respinse ogni altra pretesa di rimborso del (OMISSIS), affermando che si trattasse di spese non approvate dall’assemblea o comunque di anticipi non provati.
Proposto appello soltanto dal Condominio (OMISSIS) quanto al dato contabile errato estratto dalla CTU, la Corte di Catania accolse l’impugnazione, affermando che per mero errore materiale l’unico credito da rimborso dimostrato, pari all’importo Euro 1.826,90, era stato liquidato dal Tribunale, invece, nella somma di Euro 11.826,90. Sulle ulteriori pretese del (OMISSIS), il quale contestava l’effettivo incasso dei rimborsi parziali da parte dei condomini ed avanzava crediti per altre anticipazioni, la Corte d’Appello di Catania rilevo’ l’inammissibilita’ delle stesse per mancata proposizione dell’appello incidentale.
Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1720 c.c., per aver la sentenza della Corte d’appello acriticamente aderito alla tesi dell’errore materiale nell’indicazione della somma anticipata dall’ex amministratore alla (OMISSIS) s.p.a.. Il ricorrente richiama documentazione probatoria, in particolare assegni, ed assume che il proprio credito ammontasse ad Euro 11.522,97.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la motivazione apparente ed implicita e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 112 c.p.c..
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 – bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche’ connessi.
Entrambe le censure, seppure in rubrica ipotizzano violazioni di legge nelle quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, in realta’ allegano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, deduzione che e’ da ritenersi esterna all’esatta interpretazione delle norme di legge e inerisce alla tipica valutazione probatoria del giudice del merito.
Ora, e’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, poiche’ il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, e’ l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 6 -2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).
Era dunque l’ex amministratore (OMISSIS) a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute, e la sentenza impugnata ha affermato, in assenza di impugnazione incidentale dell’attore sulla sua parziale soccombenza di primo grado, che l’unico credito accertato fosse quello per le anticipazioni erogate alla societa’ (OMISSIS), il cui importo era stato pero’ erroneamente trascritto dal primo giudice.
Spetta, del resto, comunque all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, e solo una chiara indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili puo’ costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).
Coi due motivi di ricorso si intende sollecitare questa Corte a rivalutare la sussistenza della prova, nella contabilita’ condominiale, degli esborsi effettuati dal (OMISSIS) a titolo di anticipazione, ovvero a ricalcolare cio’ che ci fosse sul conto corrente condominiale nel corso del suo mandato, ma tali valutazioni e calcoli costituiscono accertamenti di fatto demandati al giudice di merito, e sono incensurabili in cassazione se non sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La sentenza di appello, preso atto dell’errore in cui era incorso il Tribunale, quanto all’individuazione non dei criteri di conteggio, ma alla scrittura materiale dell’importo dell’unica anticipazione accertata (quella verso (OMISSIS) s.p.a.), ha accolto l’impugnazione principale ed ha ritenuto inammissibile la riproposizione delle distinte ragioni di credito vantate dal (OMISSIS) verso il Condominio, ritenendo lo stesso appellato, giacche’ parzialmente soccombente in primo grado, onerato di proporre impugnazione incidentale per pretese di rimborso che gli erano state negate dal Tribunale. Con questa ratio decidendi il ricorrente non si confronta, venendo cosi’ meno le sue censure al requisito della necessaria riferibilita’ al rovvedimento impugnato, desumibile dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Ove peraltro i motivi di ricorso volessero denunciare errori di calcolo in cui sia incorsa la Corte d’Appello, sarebbe comunque inammissibile dolersene in cassazione, essendo il giudice a quo l’unico che puo’ correggerli (cfr. Cass. Sez. 2, 07/04/2006, n. 8287).
Il ricorso va percio’ rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo 196/2003, articolo 52.