l’amministratore di sostegno, nell’ipotesi in cui si tratti di intraprendere “ex novo” un giudizio per conto dell’amministrato, comporta il preventivo rilascio della relativa autorizzazione da parte del giudice tutelare, vista la necessità di compiere una valutazione giudiziale in ordine all’interesse ed al rischio economico per lo stesso amministrato (v. artt. 411 e 374 c.c.).
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Tribunale|Roma|Sezione 2|Civile|Sentenza|3 gennaio 2023| n. 95
Data udienza 2 gennaio 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Eugenio Curatola ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n.9926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2017, vertente
TRA
C.E., nato a T. il (…), nella qualità di Amministratore di Sostegno di C.F., nata a R. il (… rappresentato e difeso dall’avv.to …
– ATTORE –
E
G.M., nata a R. il (…) rappresentata e difesa dagli avv.ti .
– CONVENUTA –
D.A., nata a R. il (…)
rappresentata e difesa dagli avv.ti .
– CONVENUTA –
“MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI”, in persona del Ministro pro tempore
“ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – SEDE TERRITORIALE DI ROMA”, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
– CONVENUTI –
“A.L.”, in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall’avvio …
– CHIMATA IN CAUSA –
OGGETTO: risarcimento danni
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1- Con atto di citazione ritualmente notificato C.E., nella qualità di Amministratore di Sostegno di C.F., esponeva che:
a) la C. era affetta da disturbi “di personalità dipendente” e da disturbi e deficit di linguaggio e di carattere cognitivo border line, come attestato dall’A.S.L.; b) all’attrice, in virtù di quanto sopra, era stata riconosciuta l’invalidità civile in base agli artt. 2 e 13 L. n. 118 del 1971 ed era stata dichiarata portatrice di handicap grave in virtù della L. n. 104 del 1992;
c) in tale compromesso e delicato quadro evolutivo, all’inizio di ottobre del 2012 si erano verificati fatti gravissimi che avevano messo a repentaglio tutto il percorso terapeutico, cagionando alla C. dei danni durevoli, che avevano fatto regredire la paziente, in ragione dello stato di ansia, paura e frustrazione cagionato dalla condotta aggressiva e reiteratamente violenta posta in essere nei suoi confronti;
d) in particolare:
– il 10.10.2012, personale del “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” (D.A. e G.M.) aveva effettuato un accesso presso i locali della ditta individuale “A. di C.E.” (padre di C.F.), assumendo un atteggiamento, dei toni e un comportamento non consoni, tanto più gravi per la presenza, nell’occasione, della stessa C.F.;
– i due funzionari ispettivi, tra l’altro, avevano effettuato una “intervista” alla C., dando per assodato che la stessa lavorasse con una certa continuità nei locali del negozio, incalzando di domanda la ragazza, che aveva manifestato subito un forte disagio, sbiancando in volto e tremando vistosamente; le due ispettrici, forzando la labile volontà della C., l’avevano indotta, attraverso domande suggestive ed atteggiamenti finalizzati a risposte “indirizzate” a farsi fornire le risposte volute, ovvero che la ragazza fosse in grado di aiutare e, quindi, di “lavorare” all’interno del negozio (circostanza palesemente non vera, stante le condizioni del soggetto);
e) da allora e per lungo tempo (circa sei mesi) la C. non aveva più inteso mettere piede all’interno del negozio, essendo rimasta traumatizzata dall’accaduto, ed aveva voluto rimanere chiusa all’interno della propria stanza in preda ad uno stato d’ansia generalizzata che le aveva impedito di dormire, di mangiare, di muoversi autonomamente e di svolgere qualsiasi attività (l’11.10.2012 il Dipartimento di Salute Mentale presso il Centro di Salute Mentale – Distretto H2 aveva prescritto alla ragazza un ansiolitico al bisogno per una “sindrome ansiosa caratterizzata da insonnia, tremori, crisi di panico..patologia insorta in seguito ad evento stressante”);
f) le condizioni di salute dell’attrice erano, purtroppo, precipitate nel corso delle settimane successive all’evento;
g) a seguito di denuncia querela per i fatti esposti, la D. e la G. erano state rinviate a giudizio con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 21.3.2014 per il reato di cui all’art.113, 590 in relazione all’art. 583 c.p.; il Tribunale di Roma, però, con sentenza del 15.12.2014 aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti delle due Ispettrici in quanto la querela era stata sporta da C.E., che all’epoca difettava di interesse ad agire.
Ravvisando nella condotta descritta “una fonte di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o in subordine extracontrattuale”, la parte attrice conveniva in giudizio il “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, la “Direzione Territoriale del Lavoro di Roma, G.M. e D.A. formulando la seguente domanda:
“in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o in subordine extracontrattuale degli odierni convenuti, in solido od ognuno per quanto di ragione; per effetto, condannarli, in solido od ognuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte attrice, per la complessiva somma di Euro 26.000,00= o la somma maggiore o minore ritenuta giusta e/o equa”
Costituitisi in giudizio, il Ministero e °’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Sede Territoriale di Roma” contestavano in fatto e in diritto la domanda proposta dalla C..
In particolare, chiedevano che venisse accertata l’esistenza della preventiva autorizzazione all’azione giudiziaria da parte del giudice tutelare; nel merito, rilevavano, tra l’altro, che le operazioni poste in essere dagli ispettori e i fatti verificatisi in loro presenza facevano piena prova fino a querela di falso (Cass. n.25707/2013) e che nessuna condotta dolosa o colposa era imputabile ai sensi e per gli effetti di qualsivoglia titolo di responsabilità.
Costituitesi a loro volta in giudizio, la D. e la G. chiedevano il rigetto della domanda proposta dalla C.
In particolare, le convenute evidenziavano che:
– il 10.10.2012, erano entrate nel negozio A. di E.C. identificandosi, mostrando perciò il loro tesserino di riconoscimento;
– l’ispezione era stata effettuata su segnalazione della A.R., a seguito di due precedenti ispezioni nelle quali era emerso, tra l’altro, il reiterato impiego irregolare del cittadino extracomunitario S.R.
– gli organi amministrativi deputati a valutare le ragioni rappresentate da C.E., prima attraverso le controdeduzioni presentate al medesimo all’Ufficio accertatore poi con il ricorso presso il Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro avevano confermato il ruolo di prestatori di lavoro di S.R. e di F.C.;
– le interviste di entrambi i lavoratori erano state condotte nel rispetto delle persone, seguendo le normali regole di civiltà ed educazione, senza l’utilizzo di alcun tono aggressivo o violento e senza aver condizionato gli intervistati. Ciò era provato dai verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori, che, al contrario di quanto asserito nell’atto di citazione, non si presentavano come risposte a monosillabi, viceversa erano molto ben articolate, comprensibili e ben dettagliate. Nelle risposte di entrambi i lavoratori si potevano leggere particolari e circostanze che non potevano essere note in alcun modo alle ispettrici e che non rispondevano alla tecnica delle risposte chiuse;
– durante tutta l’intervista la C. era apparsa del tutto serena.
Su istanza della convenuta G., veniva chiamata in causa la “A.L.”, società che si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda proposta dalla parte attrice e, in ogni caso, la domanda di garanzia proposta dalla G..
All’udienza del 6 giugno 2019 il Giudice, ritenuto preliminare “l’accertamento sulla legittimazione della persona che ha agito, C.E.”, invitava la parte stessa “a depositare per la prossima udienza i seguenti dati: 1) eventuale decreto di nomina quale amministratore di sostegno della Sig.ra C.F.; 2) eventuale provvedimento di autorizzazione ad intraprendere il presente giudizio”.
Alla successiva udienza del 16 luglio 2019 il procuratore di parte attrice depositava “copia di cortesia della nomina del Sig. E.C. quale amministratore di sostegno della Sig.ra F.C. nonché copia dell’autorizzazione ad azione legale già depositate telematicamente rispettivamente nell’atto di citazione e nella memoria 183 n.2”.
Preso atto di quanto sopra, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 – Come è noto, l’amministratore di sostegno, nell’ipotesi in cui si tratti di intraprendere “ex novo” un giudizio per conto dell’amministrato, comporta il preventivo rilascio della relativa autorizzazione da parte del giudice tutelare, vista la necessità di compiere una valutazione giudiziale in ordine all’interesse ed al rischio economico per lo stesso amministrato (v. artt. 411 e 374 c.c.).
Nel caso in esame, la parte attrice C.E. ha agito quale amministratore di sostegno, in nome e per conto dell’amministrata C.F..
Con l’atto di citazione, il C. ha prodotto in giudizio una certificazione attestante l’avvenuta emissione del provvedimento di nomina ad Amministratore di sostegno, provvedimento emesso il 22 settembre 2015.
Con la memoria ex art.183, 6 co. c.p.c., la stessa parte attrice ha depositato copia di una “richiesta di autorizzazione legale” riguardante i fatti dedotti in questa sede, con in calce un provvedimento di autorizzazione emesso in data 21 gennaio 2016.
Quest’ultimo documento, però, risulta assolutamente incompleto mancando di una o più pagine intermedie della “richiesta di autorizzazione” e, in particolare, proprio di quelle in cui avrebbe dovuto essere specificate ed esplicitata la richiesta.
Come rilevato in premessa, in corso di causa tale incompletezza è stata rilevata sia dalle controparti che dal Giudice; nonostante l’espresso invito formulato all’udienza del 6 giugno 2019, il procuratore di parte attrice si è limitato a depositare copie cartacee dei documenti già depositati in via telematica.
Tutto ciò premesso, appare del tutto evidente che in assenza di una produzione integrale della richiesta di autorizzazione, con in calce il relativo provvedimento del Giudice tutelare (oltre che del decreto di nomina ad amministratore di sostegno) non si può ritenere provata la legittimazione ad agire di C.E., nella predetta qualità.
Di conseguenza, deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda, come proposta dalla parte attrice.
Il particolare svolgimento del giudizio, concluso senza entrare nel merito, può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.E., nella qualità di Amministratore di Sostegno di C.F. nei confronti dei convenuti G.M., D.A., “MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI” e “ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – SEDE TERRITORIALE DI ROMA” nonché sulla domanda proposta nei confronti della chiamata in causa “A.L.”, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità della domanda proposta dalla parte attrice;
2) dichiara l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 2 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2023.
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