l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Nell’applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti – corrisponderà l’amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all’interdizione quando si tratta di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno.
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Tribunale|Crotone|Civile|Sentenza|5 gennaio 2023| n. 12
Data udienza 7 dicembre 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Vittoria Marchianò – Presidente
dott.ssa Alessandra Angiuli – Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis – Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …./2021 tra:
R.S. (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’Avv. …ed ivi domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, alla via ..
RICORRENTE….
E
M.C. (C.F. (…))
RESISTENTE CONTUMACE
e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: interdizione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.12.2021, R.S. ha chiesto dichiararsi l’interdizione di M.C. rappresentando lo stato di abituale e persistente infermità mentale di quest’ultima, con conseguente incapacità di provvedere in autonomia agli atti quotidiani della vita.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, svolta l’istruttoria anche attraverso espletamento di CTU, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 7.12.2022.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di M.C., regolarmente evocata in giudizio e non costituita.
Nel merito, la domanda di interdizione deve essere rigettata.
La disciplina contenuta nella L. n. 6 del 2004, che ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno, affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria (Corte Cost. 440/2005).
L’interdizione è divenuta, dunque, nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un provvedimento di portata residuale, occorrendo perseguire, nella individuazione della misura più conforme alle esigenze dell’interessato, l’obiettivo della minore limitazione possibile della sua capacità di agire (cfr. Cass. 4866/2010).
In particolare, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Nell’applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti – corrisponderà l’amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all’interdizione quando si tratta di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno (cfr. Cass. 22332/11, 13584/06).
Nel caso di specie, non emerge dalle allegazioni della ricorrente, né dall’istruttoria espletata, che la convenuta possa trovarsi, a cagione della condizione psico-fisica in cui si trova, in situazioni pericolose per la propria persona, né per il proprio patrimonio (essendo ella percettrice della sola indennità di accompagnamento).
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l’interdizione, ben potendo la meno invasiva misura dell’amministrazione di sostegno rispondere alle esigenze di cura e di tutela di M.C..
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Gli atti devono essere trasmessi al giudice tutelare in sede affinché valuti l’opportunità di provvedere alla nomina di amministratore di sostegno in favore di M.C..
Nulla sulle spese (neppure su quelle di c.t.u., dal momento che non è pervenuta domanda di liquidazione nel termine – fissato dall’art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 – di cento giorni dal deposito della relazione peritale; in tal senso, Cass., sez. II Civile, sentenza n. 4373/15).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita così provvede:
– rigetta la domanda di interdizione;
– dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare in sede affinché valuti l’opportunità di provvedere alla nomina di amministratore di sostegno in favore di M.C. (C.F. (…)).
Conclusione
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.
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