In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l’ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) sulla genuinità del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l’istante. Né l’ammissibilità della querela è preclusa dall’affermazione del principio per cui le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., nè quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell’ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità.Vale sul punto piuttosto l’affermazione del principio per cui nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore.

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Tribunale|Latina|Sezione 1|Civile|Sentenza|28 giugno 2022| n. 1375

Data udienza 24 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

dott. Pierluigi De Cinti – Presidente

dott. Luca Venditto – Giudice rel./est.

dott.ssa Concetta Serino – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civie di primo grado iscritta al n. 4090 R.G. cont. 2016

TRA

(…) SPA – C.F. (…) in persona dell’amministratore delegato munito di poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliato in Via (…) – FONDI, presso l’avv. (…) dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. prof. (…) giusta procura apposta a margine dell’atto di citazione

PARTE ATTRICE

E

(…) – (…) elettivamente domiciliati in Via (…) presso lo studio dell’avv. (…) rappresentati e difesi dall’avv. (…) giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta

PARTE CONVENUTA

NONCHÉ

REGIONE LAZIO – P. IVA (…) – C.F. (…)

PARTE CONVENUTA contumace

E

PROCURATORE DELLA REPUBLICA presso il TRIBUNALE di LATINA

PARTE NECESSARIA

OGGETTO: querela di falso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato il (…) – (…) S.p.a., di seguito ad ordinanza della Corte d’appello di Roma del 15/6/2016 che ha autorizzato la proposizione di querela di falso nell’ambito di giudizio pendente tra le parti in sede di gravame, ha evocato in giudizio (…) (eredi di (…) per sentir dichiarare la falsità per riempimento abusivo dell’atto protocollo (…) del 9/12/1993 (doc. 1 del fascicolo di primo grado) e delle registrazioni nel libro protocollo del 26/2/1999 prot. (…), 24/2/2004 prot. (…), 12/11/2004 prot. (…), 21/2/2009 prot. (…), 5/4/2005 prot. (…), 21/10/1998 prot. (…), 24/2/2004 prot. (…).

La società querelante ha ripercorso le vicende processuali che hanno dato luogo al presente giudizio, deducendo:

che, con ricorso per ingiunzione, gli eredi di (…) odierni convenuti, hanno chiesto il pagamento della somma di Euro 80.412,34 quale integrazione retributiva spettante al predetto (…) che era stato dipendente della (…) S.p.A. dal 1/6/1994 al decesso avvenuto il 27/5/2005;

che il credito, secondo la prospettazione degli ingiungenti, sarebbe stato fondato su l’atto (oggetto di querela) del 9/12/1993, con cui il commissario regionale del (…) dott. (…) all’epoca gestore del mercato ortofrutticolo, aveva fissato il compenso del (…) in L. 9 milioni mensili per 14 mensilità a titolo di integrazione dei corrispettivi erogati al dipendente;

che, emesso dal tribunale di Latina il d.i. n. 636/2006 del 26/7/2006, la (…) S.p.A. ha proposto opposizione e già in quella sede ha chiesto l’accertamento della falsità dell’atto protocollo (…) del 9/12/1993 e delle registrazioni nel libro protocollo della società indicati nei punti da 1 a 9 del ricorso in opposizione;

che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si era costituita la Regione Lazio riconoscendo di aver pagato al dott. (…) emolumenti aggiuntivi non dovuti sul presupposto della falsità del predetto atto del 9/12/1993;

che, con sentenza n. 97/2014 del 9/6/2014, il tribunale di Latina, senza dar seguito alla proposta querela ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;

che gli eredi (…) hanno proposto appello avverso la predetta sentenza e la Corte d’appello, con la richiamata ordinanza del 15/6/2016, autorizzata la presentazione della querela di falso, ha sospeso il giudizio di gravame.

A sostegno della proposta querela, relativa non alla firma del commissario regionale apposta sul documento, ma al riempimento abusivo di foglio firmato in bianco, la società attrice ha dedotto che:

con deliberazione del commissario regionale del 30/4/1994 n. 19, avente ad oggetto “Atto ricognitivo di errate registrazioni nel protocollo in arrivo e partenza”, veniva accertato da 1 commissario (…) che il numero di protocollo (…) – quello nel quale risultava successivamente annotato l’atto querelato di falso (vale a dire la delibera di attribuzione di integrazione salariale) – risultava “non utilizzato”;

a distanza di oltre quattro mesi dall’asserita formazione dell’atto, non vi era stata alcuna annotazione del medesimo nel registro di protocollo, a dimostrazione del fatto che tale atto non era stato ancora formato e che solo successivamente, falsamente formato dal dott.(…) è stato annotato nello spazio vuoto del protocollo;

il commissario regionale, per l’adozione di qualunque atto anche di scarso rilievo adottava specifiche deliberazioni, numerate e trascritte su fogli continui numerati progressivamente; che, di contro, non esiste alcuna deliberazione riguardante l’atto querelato del 9/12/1993;

il commissario dott. (…) con lettera del 10/3/1994 prot. (…), aveva comunicato all’INPDAI l’assunzione del dott. (…) indicando la retribuzione di L. 11.008.000 mensili senza menzionare in alcun modo l’integrazione retributiva di ulteriori 9 milioni mensili attribuita con l’atto querelato di falso al medesimo dipendente;

il predetto atto sarebbe stato confezionato in modo da palesarne la falsità: esso consiste in una comunicazione che il commissario ha inviato al (…) scritta di pugno dallo stesso (…) con sottoscrizione del commissario collocata, in modo anomalo, sull’estremo margine destro del foglio e con una sottoscrizione resa in bianco verosimilmente per la concessione di una delega a difensore;

nei primi mesi del rapporto di lavoro presso il (…) il (…) aveva richiesto adeguamenti stipendiali che sarebbero stati irragionevoli se egli avesse ottenuto l’ingente integrazione di 9 milioni di L. mensili di cui all’atto ritenuto falso;

parimenti, sia nell’atto di conferma del rapporto del giugno del 1995 che nel nuovo contratto di lavoro del febbraio 2004, nessuna menzione veniva effettuata dell’incremento retributivo contenuto nell’atto falso del 1993;

le differenze retributive, fondate sull’atto ritenuto falso, sono state avanzate solo qualche giorno prima della imminente morte del dott.(…) commissario regionale del (…) e preteso autore dell’atto falsamente formato; in altri termini si sarebbe attesa la morte dell’autore dell’atto per esporne l’esistenza;

il Gravina, che gestiva la Direzione mercato del (…) nel 2005, pochi giorni prima che si assentasse per sottoporsi ad intervento chirurgico durante il quale era deceduto aveva provveduto, mediante la segretaria alle sue dipendenze, (…) ad effettuare l’annotazione di una serie di una serie di comunicazioni e diffide con le quali chiedeva l’integrazione stipendiale e ciò utilizzando una serie di spazi del registro protocollo che nel corso degli anni aveva ordinato fossero lasciati liberi per l’inserimento ex post dell’annotazione e protocollazione di atti;

nessuna delle comunicazioni e diffide inviate dal (…) anche ai fini della interruzione della prescrizione del credito poi azionato in via monitoria sulla scorta dell’atto querelato di falso, era mai pervenuta alla (…) S.p.A. nelle date indicate nelle comunicazioni medesime e nel libro protocollo, né sono risultate conservate negli archivi del (…) l’amministrazione del mercato ne era venuta a conoscenza solo con lettera raccomandata dell’ottobre 2005 a firma della vedova (…) mentre l’atto impugnato di falso veniva a conoscenza dell’amministrazione del (…) solo in sede di notifica del ricorso del decreto ingiuntivo;

assume da ultimo rilievo la circostanza che la Regione Lazio, cui faceva capo la gestione commissariale del (…) all’epoca dei fatti, aveva assunto iniziative volte a recuperare gli importi illegittimamente erogate in ragione dell’atto impugnato di falso.

Con comparsa depositata il 23/12/2016 (…) e (…) si sono costituiti nel presente giudizio, deducendo:

– che, in data 1/12/1993 il commissario regionale per la gestione del Mercato di Fondi, dott.(…) stipulato il dott.(…) già dirigente di ruolo della Regione Lazio, il contratto per lo svolgimento dell’incarico professionale di direttore del (…)

– che era stata stabilita la retribuzione mensile in L. 11.008.000 (pari a Euro 5.685,15); che, con il medesimo atto, era stato previsto che: “con separata integrazione contrattuale saranno fissate le voci retributive aggiuntive e di maggiorazione individuali previste dal CCNL per i dirigenti di Aziende Pubbliche di Servizi Enti Locali” e che e “il trattamento economico riconosciuto al dott. (…) l’incarico professionale di Direttore del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, è comunque equiparato a quello spettante ai Direttori delle Aziende Pubbliche di servizi operative in ambito regionali, quali ACEA, l’ATAC, l’AMNU ed il COTRAL”;

– che, con successivo atto prot. n. (…) del 9.12.1993 il commissario regionale, dr. I., aveva fissato in L. 9.000.000 (pari a Euro 4.648,11) l’ammontare dell’integrazione contrattuale, fissando così la definitiva retribuzione del direttore del Mercato in L. 20 milioni mensili, pari a Euro 10.329,13;

– che, in ottemperanza a tali determinazioni, con verbale del Consiglio di amministrazione del 5/6/1995 la (…) S.P.A. aveva ratificato e confermato la nomina di (…) quale direttore del mercato;

– che tuttavia l’obbligazione di pagamento della retribuzione differita non era stata adempiuta né dalla Regione Lazio, durante la gestione commissariale, né dal (…)

– che, con determina del Direttore del dipartimento economico e occupazionale, del 25/10/2004, la Regione Lazio, richiamato l’obbligo scaturente dal Regolamento di Mercato che fissa il trattamento economico del direttore del (…) aveva dato atto che al dott. (…) ancorché riconosciuti e quantificati gli emolumenti aggiuntivi, contrattualmente fissati in 9 milioni di vecchie L., gli stessi non erano stati corrisposti per mancanza di risorse disponibili ed ha erogato la complessiva somma di Euro 80.412,34 a carico della Regione per il periodo dal 28/2/1994 al 31/5/1995 per 14 mensilità annuali, restando a carico della (…) S.p.A. il pagamento degli emolumenti aggiuntivi di retribuzione per il periodo a decorrere dal 1.6.1995;

– che tale determina era stata inviata alla (…) S.p.A. con nota del 12/11/2004, inutilmente rinnovando la richiesta di pagamento delle differenze retributive non corrisposte a partire dal 1.6.1995;

– che data 17/5/2005 era deceduto in Roma il dott. (…)

Sulla scorta di tali premesse in fatto, i convenuti eredi di (…) hanno ripercorso l’oggetto del giudizio monitorio al fine di dimostrare che il credito azionato con decreto ingiuntivo non fosse basato (solo) sul documento querelato di falso (vale a dire l’atto del 9/12/1993 con cui il commissario del (…) avrebbe stabilito una integrazione retributiva di 9 milioni di L. mensili), ma sulla documentazione offerta in giudizio e legittimante la medesima retribuzione richiesta. Deriverebbe da ciò non solo la infondatezza degli assunti sulla base dei quali il tribunale di Latina ha revocato il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da essi eredi (…) ma anche la inammissibilità della querela di falso autorizzata dalla Corte d’appello. Ha chiesto dunque il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 12/1/2017 il fascicolo è stato trasmesso al PM presso il tribunale, il quale risulta averne preso visione il 21/3/2017.

Istruita documentalmente, la causa è stata posta in decisione all’udienza del 3/2/2022 tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020.

2. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 15/6/2016 ha autorizzato la presentazione della querela nell’ambito del giudizio d’impugnazione della sentenza n. 97/2014 con cui il tribunale di Latina ha revocato il decreto ingiuntivo chiesto dagli eredi di (…) per il pagamento di integrazioni retributive nei confronti di (…) S.p.A. sulla scorta di tali pur sintetiche motivazioni:

– che la querela di falso può essere proposta anche con riguardo all’abusivo riempimento di foglio in bianco, come prospettato nel caso di specie;

– che il documento oggetto di querela non poteva considerarsi proveniente da terzo, poiché al momento della sua apparente formazione il firmatario dello stesso era il legale rappresentante della società;

– che la genuinità del documento sarebbe comunque determinante ai fini della decisione, avuto riguardo alla domanda prospettata in decreto ingiuntivo.

Deduce parte convenuta nel presente giudizio che la querela di falso sarebbe inammissibile, profilo che dovrebbe essere valutato anche dal giudice che decide sulla querela, poiché il documento querelato del 9/12/1993 – prot. (…), più volte citato, non costituirebbe il fondamento della pretesa monitoria, cosicché il medesimo documento non inciderebbe sulla decisione (come erroneamente ritenuto, secondo la difesa di parte convenuta, dal giudice di primo grado e dalla stessa Corte d’appello).

Va richiamata sul punto la parte motiva del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dagli eredi (…) nella quale si legge che “Il credito vantato dalle parti ricorrenti sorge direttamente dal regolamento del (…) approvato con deliberazione della Giunta regionale dell’11/6/1991 n. 4764, dal contratto stipulato dall’allora Commissario regionale e dall’atto prot. (…) del 9/12/1993 che fissa in 9 milioni di vecchie L. l’ammontare delle voci retributive aggiuntive”.

Il ricorso per decreto ingiuntivo definisce l’oggetto del giudizio e senza dubbio la pretesa fatta valere è esattamente quella che discende dall’obbligazione che sarebbe stata assunta dal legale rappresentante dell’ente con la scrittura del 9/12/1993 querelata di falso.

Il decreto ingiuntivo è strumento processuale che non si presta a supportare domande che non siano definite in termini di liquidità e determinatezza della pretesa, cosicché lo stesso (sotto il profilo della causa petendi) non avrebbe potuto essere fondato sul solo generico richiamo al regolamento del (…) che si limita a prevedere, all’art. 11, comma 2, che al direttore del mercato spetta un trattamento minimo non inferiore a quello previsto per il direttore delle aziende municipalizzate di servizi.

Ne deriva che condivisibilmente la Corte d’appello ha ritenuto la rilevanza ed ammissibilità della proposta querela con riferimento al documento allegato come doc. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo: copia autentica atto prot. (…) del 9/12/1993.

Parte querelata richiama la giurisprudenza della Suprema Core per cui In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l’ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) sulla genuinità del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l’istante (Cass. civ., sez. I, 04/05/2012, n. 6793).

Ora, al di là del fatto che, dalla delibazione effettuata anche in questa sede, per quanto sopra rilevato, ricorrono i presupposti di ammissibilità indicati dalla giurisprudenza di legittimità, si dubita che al giudizio compiuto dalla della Corte d’appello circa la rilevanza della proposta querela per la decisione della controversia ivi pendente possa sovrapporsi una ulteriore valutazione del giudice di primo grado innanzi al quale è stato riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 355 c.p.c., norma che affida appunto al giudice d’appello la decisione sulla rilevanza del documento, essendo tale decisone strettamente inerente alle valutazioni di merito che il medesimo giudice è chiamato a fare in sede decisoria.

La giurisprudenza richiamata dal convenuto in comparsa riguarda i rapporti tra la valutazione di rilevanza compiuta dall’istruttore e quella compiuta dal collegio nell’ambito dello stesso giudizio.

Diversamente opinando si determinerebbe un contrasto di giudizi che implicherebbe un non previsto ed incoerente condizionamento della decisone della causa di merito in corte di appello (che ha ritenuto indispensabile l’accertamento devoluto al giudizio di querela di falso) ad opera di una delibazione incidentale di ammissibilità nel giudizio di primo grado.

Né l’ammissibilità della querela è preclusa dall’affermazione del principio affermato dalla Cassazione per cui le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., nè quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell’ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità (Cass. civile, sez. un., 23/06/2010, n. 15169, citata da parte convenuta con numeri non corrispondenti).

Il richiamo della predetta giurisprudenza non pare pertinente poiché, nel caso in decisione, la società (…) S.p.A. chiamata al pagamento di importi per integrazione retributiva dagli eredi del preteso creditore contestano l’autenticità del documento che fonda la medesima pretesa, documento che sarebbe stato falsamente formato dal dante causa delle parti convenute e attribuito falsamente al commissario regionale del (…) dotato di poteri di rappresentanza dell’ente stesso.

Vale sul punto piuttosto l’affermazione del principio per cui nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (Cass. dv., sez. VI, 19/01/2022, n. 1548).

Esattamente ciò che avviene nel caso in decisione, ove si contesta che il documento querelato provenga dal Commissario regionale del (…) e che sia stato compilato dal (…) in assenza di alcuna autorizzazione.

3. Rilevata l’ammissibilità della querela, ne va accertata la fondatezza.

 

(così Cass. dv., sez. III, 22/06/2020, n. 12118 e conformi Cass. dv. n. 6050 del 1998 e Cass. civ. n. 1691 del 2006)

Nel caso di specie, si assume dalla parte querelante che il documento prot. (…) del 9/12/1993, che sarebbe stato sottoscritto dal Commissario regionale del (…) dott. (…) e con i quale veniva riconosciuta una integrazione retributiva in favore del Direttore del mercato, (…) veniva in effetti riempito da quest’ultimo, utilizzando un foglio firmato in bianco dallo stesso (…) in assenza di alcuna autorizzazione o intesa sul punto.

Sussistono elementi tutti gravemente concordanti che inducono a ritenere la falsità del documento risultando assolto l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis.

Va richiamata la deposizione del teste (…) resa all’udienza del 10/3/2011 nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, oggi sospeso in appello per la proposta querela (v. verbali allegati da parte attrice alla seconda memoria istruttoria).

Si richiama la deposizione.

– Domanda capitolo c1): Con Delib. n. 19 del 30 aprile 1994 (doc. 2 pag. 3) ricognitiva di varie errate registrazioni nel protocollo (…) il Commissario (…) assistito dal segretario dott. (…) accertava che il numero di protocollo (…) (cioè quello dell’atto falso 9 dicembre 1993) risultava “non utilizzato”.

Risposta del teste: “Sì è vero, così quanto mi si legge. Riconosco la mia sottoscrizione, in qualità di segretario verbalizzante, in calce alla Delib. n. 19 del 30 aprile 1994 che mi viene mostrata”.

– Domanda capitolo c2): Il commissario dott.(…) per qualsiasi atto anche di poco rilievo (ad es. rimborsi spese) adottava sempre specifiche formali deliberazioni numerate e trascritte su fogli continui numerati (cfr. ad es. la trascrizione della delibera n. 71 di conferimento dell’incarico di Direttore Mercato al dott.(…) e la Delib. n. 72 di conferimento dell’incarico di Vice-Direttore al dott.(…) (doc. 3). Invece non esiste, nè risulta trascritta alcuna deliberazione inerente l’atto falso 9 dicembre 1993 prot. (…) (cfr. serie delibere 30/11/93 – 28/12/93 = doc. 3).

Risposta del teste: “Sì è vero, quanto mi si legge, compresa la circostanza che non esiste nè risulta trascritta alcuna deliberazione del commissario dott. (…) inerente l’atto 9.12.1993 prot. (…). Per trascrizione intendo che esisteva un registro con fogli pre-vidimati da un notaio, sui quali venivano trascritte tutte le decisioni, determinazioni, atti vari del Commissario dott.(…) Preciso che detto registro è quello di cui al precedente capitolo”.

– Domanda capitolo c5) Il Commissario (…) talvolta firmava fogli in bianco (cfr. ad es. doc. 5), come quello utilizzato per confezionare l’atto falso in questione.

Risposta del teste: “Sì, è vero, talvolta il dott.(…) firmava fogli in bianco, così come quello che mi viene mostrato allegato al n. 5 del fascicolo dell’opponente”.

– Domanda Capitolo c7): Nei primi mesi del rapporto con (…) s.p.a. iniziato nel giugno 1995 il dott. (…) chiese, senza ottenerlo perché non dovuto, un adeguamento della sua retribuzione di circa 3 milioni al mese, il che sarebbe stato assurdo se fosse davvero esistito l’atto falso prot. (…) del 9/12/93 che prevedeva un adeguamento di ben 9 milioni al mese.

Risposta del teste: è vero quanto mi si legge nel capitolo. Ciò posso dire in quanto il dott. (…) rivolse detta richiesta proprio a me, in quanto Direttore Amministrativo della (…) s.p.a. affinché io girassi tale richiesta al C.D.A. della (…) s.p.a. La richiesta non fu accolta dalla (…) s.p.a. in quanto non dovuta. Non ci fu una delibera del C.D.A. della (…) s.p.a. in argomento”.

Emerge dunque dalla predetta deposizione:

– che il Commissario regionale dott. (…) fosse solito firmare fogli in bianco, con apposizione della firma in modo del tutto analogo al documento oggetto di querela;

– che il medesimo commissario per qualunque atto, anche di poco rilievo, era solito adottare specifiche e formali deliberazioni, trascritte su fogli continui numerati ed inseriti nel protocollo (prenumerato e vidimato) con numerazione progressiva;

– che l’atto querelato, di estrema rilevanza, riconoscendo al direttore del mercato una retribuzione aggiuntiva di 9 milioni di L. mensili per 14 mensilità, non risulta recepito in alcuna deliberazione formale, né, all’epoca della redazione, risultava inserito nel cronologico che gli è stato attribuito ex post;

– che con Delib. n. 19 del 30 aprile 1994, ricognitiva di varie errate registrazioni nel protocollo (…) il Commissario regionale I., assistito dal teste (…) nelle vesti di segretario, accertava che il numero di protocollo (…) (cioè quello relativo all’atto falso 9 dicembre 1993) risultava non utilizzato (si veda pag. 3 della delibera in allegato 2 al fascicolo di parte attrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo);

– che nel giugno 1995 il dott.(…) aveva richiesto, rivolgendosi al teste (…) un adeguamento della sua retribuzione di circa 3 milioni al mese, dato incompatibile con l’eventuale avvenuto riconoscimento di una integrazione già precedentemente ottenuta di 9 milioni.

Al dato decisivo per cui il documento in questione non sia mai stato definito e formalizzato in una delibera del Commissario e che non sia stato neppure protocollato al momento della sua presunta formazione, unitamente alla circostanza che esso sia stato compilato di pugno dal beneficiario della rilevante elargizione utilizzando un foglio in bianco, depone in modo univoco nel senso che l’atto sia stato riempito da (…) senza alcun consenso da parte del Commissario(…)

Va ulteriormente considerato, ad integrare gli elementi presuntivi concordanti sopra richiamati, che negli atti con cui (…) ha intimato al (…) ed alla gestione commissariale il pagamento di spettanze retributive, con atti tutti successivi al 1993 (v. doc. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla stessa parte convenuta), in nessun caso ha fatto espresso riferimento al documento del 9/12/1993. Anche questo elemento depone per la formazione successiva, unilaterale e non concordata dell’atto.

Si richiama, al fine di definire ulteriormente il quadro in cui si è svolta la condotta del (…) il contenuto del verbale della riunione del 14 febbraio 2006 tenutasi presso la sala del consiglio della (…) S.p.A., alla presenza del presidente, dell’amministratore delegato, del presidente del collegio sindacale e del direttore amministrativo, avente ad oggetto la verifica della corretta tenuta dei registri di protocollo della società in relazione a documenti inviati dalla vedova del defunto direttore del Mercato, dott. (…) e non conosciuti dagli organi sociali e dagli uffici amministrativi dell’ente.

Sentita in quella sede la segretaria del dott.(…) sig.ra (…) la stessa, in quella sede ha dichiarato, che, nel corso degli anni, il (…) alle cui dipendenze ella lavorava, le avrebbe chiesto più volte di lasciare dei numeri di protocollo vuoti e disponibili e che proprio pochi giorni prima che egli si assentasse per sottoporsi ad intervento chirurgico nel corso del quale era posi deceduto, le aveva chiesto, senza tuttavia consegnare alcun documento, di riempire le caselle lasciate vuote nel protocollo con annotazioni che egli stesso le dettava.

Si delinea dunque un contesto di preordinazione dei presupposti volti a ricostruire fittiziamente una serie di attività di interlocuzione con il datore di lavoro finalizzati a formalizzare la richiesta di pretese retributive, nel cui piano si inserisce la stessa formazione dell’atto falso del dicembre 1993 attribuito al Commissario regionale del (…) e oggetto di querela.

Non da ultimo va osservato che le pretese retributive del (…) sono state azionate dai suoi eredi a distanza di oltre dieci anni dalla sottoscrizione del documento il cui contenuto è stato falsamente attribuito alla volontà del Commissario regionale (…) e nell’imminenza del decesso di costui.

4. Per le ragioni esposte va dichiarata la falsità per abusivo riempimento di foglio firmato in bianco della scrittura privata sottoscritta da (…) e, Per accettazione, da (…) recante la data del 9/12/1993 e contraddistinta con il n. 2152 del registro di protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita del (…) nonché la registrazione nel predetto protocollo al n. (…) del medesimo atto.

La domanda per la dichiarazione di falsità è stata estesa da parte attrice anche ad altre annotazioni sul registro protocollo. La pronuncia non può essere estesa che all’atto sopra indicato e alla sua registrazione poiché in tali limiti la Corte d’appello ha dichiarato ammissibile la querela.

Quanto all’esecuzione della sentenza, essa avviene a norma dell’art. 226, secondo comma, c.p.c. mediante la seguente duplice annotazione: 1) in calce al documento 3) allegato al fascicolo di parte opposta nel giudizio di primo grado n. 3561/2006 R.G. attualmente allegato al fascicolo del giudizio di appello n. 2761/2014 R.G e recante copia autentica dell’atto prot. (…) del 9/12/1993; 2) a margine della annotazione al numero cronologico 2152 del registro di protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita del (…) di cui al doc. 23 allegato al fascicolo di parte opponente nel giudizio di primo grado n. 3561/2006 R.G. attualmente nel fascicolo del presente giudizio.

Alle predette annotazioni, su istanza e a cura della parte interessata, provvederanno, al passaggio in giudicato della presente sentenza, le cancellerie depositarie dei rispettivi atti.

5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra Euro 26.000,00 ed Euro 260.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile, applicati i valori medi non essendovi ragioni per discostarsene ed esclusa la fase istruttoria non espletata), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

dichiara la falsità per abusivo riempimento di foglio firmato in bianco della scrittura privata sottoscritta da (…) e, per accettazione, da (…) recante la data del 9/12/1993 e contraddistinta con il n. 2152 del registro di protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita del (…) nonché la falsità della registrazione nel predetto protocollo al n. (…) del medesimo registro;

visti gli artt. 226, comma II, e 537 c.p.p., dispone le annotazioni della presente sentenza come previsto al punto 4 della motivazione;

condanna (…) alla rifusione delle spese di lite in favore di (…) S.p.A., che liquida in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 5.534,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Latina il 24 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.