Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, della prevista dichiarazione non e’ dunque opponibile al fallimento e pertanto non giustifica la collocazione del credito in grado ipotecario.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 30 novembre 2018, n. 31102
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. LAMORGESI Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1987-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F.(OMISSIS), in persona dell’ Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F.(OMISSIS), in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 1444/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
CHE:
1. – Con decreto del 13 dicembre 2016 il Tribunale di Brescia ha respinto l’opposizione proposta da (OMISSIS) S.p.A. allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione al fine di ottenere la collocazione in grado ipotecario di un proprio credito di Euro 195.434,22 che il giudice delegato aveva invece ammesso in chirografo giacche’ fondato su un decreto ingiuntivo privo, al momento della dichiarazione di fallimento, dell’attestazione di cui all’articolo 647 c.p.c..
2. – Per la cassazione del decreto (OMISSIS) S.p.A ha proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.
Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto a seguito di erronea interlineatura del giudice delegato del verbale di verifica dei crediti del 28 ottobre 2014 in violazione dei requisiti di cui all’articolo 46 disp. att. c.p.c..
Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli articoli 641, 642, 647 e 655 c.p.c. per mancato riconoscimento di credito con privilegio ipotecario portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ritualmente notificato e non opposto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalita’ di motivazione semplificata.
5. – Il ricorso e’ inammissibile.
5.1. E’ palesemente inammissibile il primo motivo, il quale non ha evidentemente nulla a che vedere con la denuncia di un vizio di violazione di legge, siccome invece prospettato dalla societa’ ricorrente, giacche’ non pone affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, essendo viceversa volto a ribaltare l’affermazione in fatto svolta dal giudice del merito, il quale, a seguito di un giudizio, per l’appunto di fatto, non sindacabile in questa sede, ha affermato che: “gli importi e le descrizioni inizialmente proposte dal curatore risultano totalmente sostituiti mediante la loro integrale sottolineatura con la chiara indicazione dell’importo ammesso e l’aggiunta, tramite nota di richiamo (XX) in calce all’atto della motivazione adottata dal G.D.”.
A tale affermazione la ricorrente non ha dunque fatto altro che contrapporre la propria opinione, secondo cui “si contesta che tali interlineature siano pienamente intelligibili”.
5.2. – Il secondo motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c..
La ricorrente riconosce che l’attestazione di cui all’articolo 647 c.p.c. e’ stata rilasciata dopo che il fallimento era gia’ stato dichiarato.
A fronte di cio’ essa si sforza di sostenere che il gia’ avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per mancato opposizione, nonostante la mancata emissione del provvedimento previsto dall’articolo 647 c.p.c., sarebbe sufficiente al riconoscimento del grado ipotecario: ma, cosi’ facendo, essa si disinteressa totalmente di una consolidatissima giurisprudenza di questa Corte, che non v’e’ ragione di riconsiderare, secondo cui:
“In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c..
Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’articolo 124 o dall’articolo 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attivita’ giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non puo’ surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorieta’ non e’ passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non e’ opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex articolo 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’articolo 52 L. fall.” (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; in precedenza tra le tante Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198). Solo nel corso del 2017 il principio e’ stato ribadito, senza pretesa di completezza, dalle ordinanze n. 23775, n. 25191, n. 20886, n. 18733, n. 17865, n. 16322, n. 16177, n. 16176, n. 15953, n. 13542, n. 14692, n. 14691, n. 14690, n. 13755, n. 13542, n. 12936, n. 12935, n. 10821, n. 10208, n. 6595, n. 6524, n. 684.
Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, della prevista dichiarazione non e’ dunque opponibile al fallimento e pertanto non giustifica la collocazione del credito in grado ipotecario.
6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate, in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.