nel chiedere l’ammissione al passivo di un fallimento credito derivante da saldo di segno negativo di conto corrente bancario, la banca ha l’onere (in applicazione dell’articolo 2697 c.c.) di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, fermo restando che nei confronti della curatela del fallimento non opera il precetto di cui all’articolo 1832 c.c.; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, e’ tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.
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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|23 novembre 2022| n. 34462
Data udienza 18 maggio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere
Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1092/2017 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., nella persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) in liquidazione s.p.a., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 4074/2016 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 24 novembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2022 dal Consigliere Vannucci Marco.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto emesso il 24 novembre 2016 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigetto’ l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. contro il decreto di esecutivita’ dello stato passivo del fallimento della (OMISSIS) in liquidazione s.p.a., nella parte in cui il giudice delegato a tale procedura ebbe a rigettare le sue domande di ammissione per i seguenti crediti: Euro 103.866,97, pari al saldo di segno negativo di rapporto derivato da contratto di conto corrente bancario; Euro 696.523,56, pari al saldo di segno negativo di rapporto derivato da contratto di anticipazioni su fatture; Euro 191.322,31, pari al saldo di segno negativo di rapporto derivato da altro contratto di anticipazioni su fatture; Euro 140.098,27, a titolo di restituzione di finanziamento di Euro 500.000 dalla banca concesso alla societa’ in bonis il 28 febbraio 2013.
1.1 La motivazione di tale decreto e’ nel senso che: le domande sono da rigettare, avendo la banca depositato solo documenti da lei formati, comunque privi di data certa e, come tali, non opponibili alla curatela del fallimento della societa’; quanto al rapporto di conto corrente bancario, l’opponente non ha depositato “la documentazione comprovante le singole operazioni di cui agli estratti conto che avrebbero determinato il saldo passivo oggetto del credito de quo”; lo stesso e’ da affermare quanto ai due rapporti derivanti da contratti di anticipazioni bancarie; la domanda relativa al credito da restituzione di finanziamento non e’ provata, non avendo la banca “allegato il relativo piano di ammortamento”, necessario “a consentire l’accertamento delle somme residue che sarebbero effettivamente dovute”; gli unici documenti depositati quanto a tale credito sono il contratto, gli estratti della posizione a sofferenza e la certificazione ex articolo 50 del t.u. delle legge in materia bancaria e “tali documenti da soli non risultano infatti idonei a comprovare, dal punto di vista quantitativo, la pretesa creditoria articolata dalla banca”; affatto insufficiente a dare prova di esistenza e consistenza dei crediti e’ il decreto ingiuntivo dalla banca ottenuto nei confronti dei fideiussori della societa’ fallita e il fatto che tali crediti “sarebbero stati precisati nel corso del concordato preventivo, a seguito del quale e’ stato poi dichiarato il fallimento della (OMISSIS) in liquidazione S.p.A.”; il decreto ingiuntivo “non e’ stato emesso nei confronti della societa’ fallita e comunque non e’ dato sapere se sia stato opposto” e l’accertamento dei crediti nella procedura di concordato preventivo e’ solo funzionale “ai fini della procedura e non puo’ estendersi anche alla verifica dello stato passivo da effettuarsi nell’eventuale successivo fallimento”.
2. La (OMISSIS) s.p.a. chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione, assistiti da memoria.
3. La curatela del fallimento della (OMISSIS) in liquidazione s.p.a. resiste con controricorso, assistito da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la banca ricorrente deduce che il decreto impugnato e’ caratterizzato da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, “con riguardo alla sussistenza della data certa, ai sensi dell’articolo 2704 c.c., sulla documentazione allegata al ricorso per opposizione allo stato passivo L.Fall., ex articolo 98”, dal momento che il Tribunale, nell’affermare che essa ricorrente aveva prodotto una documentazione “comunque priva di data certa”, non ha esaminato il contenuto dei documenti depositati nel giudizio di opposizione, tutti dimostrativi dell’anteriorita’ al fallimento dei rapporti contrattuali dai quali derivavano i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo, ovvero: a) il ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto, prima della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS), contro i fideiussori di della societa’ (OMISSIS) in forza dei saldi dei rapporti bancari intrattenuti da tale societa’ con essa banca, con particolare riferimento ai documenti a detto ricorso allegati (contratto di conto corrente e relativi estratti periodici; contratto di finanziamento; contratto di apertura di credito per anticipazioni su fatture e relativi estratti periodici) b) il contratto di conto corrente perfezionato mediante lo scambio di corrispondenza, con copia dell’avviso di lettera raccomandata; c) i contratti di concessione delle linee di credito per anticipazioni su fatture recanti la certificazione della data certa nella forma della “marca postale elettronica” rilasciata da (OMISSIS) s.p.a.; d) le singole anticipazioni su fatture, anch’esse munite di data certa attraverso la marca postale elettronica; e) le lettere di cessione notificate ai debitori ceduti; f) il contratto di finanziamento, con allegata “dichiarazione quietanzata della somma erogata”, del pari muniti di marca postale elettronica.
2. Con il secondo motivo il decreto impugnato e’ censurato per violazione ovvero erronea applicazione degli articoli 2697, 2727, 2729 e 1832 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., “riguardo alla ritenuta inidoneita’ della documentazione prodotta a comprovare dei crediti cosi’ come dedotti con la domanda”, in quanto: anche se non vi e’ prova del ricevimento da parte della fallita degli estratti periodici di conto corrente dall’inizio dei rapporti di conto corrente fino alla data della loro cessazione, la rendicontazione, ove completa, deve ritenersi idonea a fornire la prova del credito; quanto al credito per anticipazioni, l’esclusione e’ totalmente ingiustificata, avendo essa ricorrente prodotto i contratti-quadro di concessione, muniti di data certa, i moduli sottoscritti da ICET recanti la richiesta di anticipazione e l’elenco delle fatture, anch’essi muniti di data certa, che trovano riscontro negli accrediti delle somme sul conto corrente di cui tale societa’ era titolare; quanto al credito da residuo rimborso da finanziamento il contratto munito di data certa, la connessa quietanza e l’accredito e la mancata produzione del piano di ammortamento non poteva giustificare l’esclusione, atteso che spettava al curatore eccepire che il credito da rimborso non era quello vantato.
3. I due motivi, fra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono complessivamente fondati; anche perche’ il vizio di omesso esame dei documenti dal ricorrente specificamente indicati (il ricorso e’ sul punto autosufficiente) ridonda, almeno in parte, in motivazione meramente apparente), posto che il rilievo della mancanza di data certa dei documenti dalla ricorrente depositati nel giudizio di opposizione definito con il decreto impugnato si risolve in una mera asserzione, priva di qualsivoglia valutazione di forma e contenuto di tali documenti, ovvero conseguente a una valutazione affatto inconferente (e’ evidente che il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori di (OMISSIS), a suo tempo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, venne nel giudizio di opposizione al passivo dalla ricorrente depositato, unitamente ai documenti che al tempo a tale atto erano allegati, al solo scopo di provare la data, anteriore al fallimento, delle scritture private a tale ricorso allegate riferibili ai rapporti fra (OMISSIS) e (OMISSIS), con particolare riferimento ai contratti costituenti la fonte delle obbligazioni da detta banca dedotte, si’ che la motivazione sul punto caratterizzante il decreto non costituisce risposta alla deduzione e ha solo natura divagatoria).
Se e’ certamente vero che l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza e idoneita’ di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’articolo 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorita’ – o, eventualmente, la posteriorita’ – della formazione del documento, e’ compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non e’ sindacabile in sede di legittimita’, se correttamente motivata (in questo senso, cfr.: Cass. n. 4104 del 2017; Cass. n. 1694 del 1973), e’ altrettanto vero che nel caso di specie tale valutazione e’ nel decreto impugnato affidata a motivazione meramente apparente, dal momento che fra le parti anche di cio’ si discusse nel giudizio di merito.
E’ infatti appena il caso di ribadire che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’articolo 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata (nella specie, i contratti nel ricorso menzionati) deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto (che puo’ essere oggetto di prova per testi o per presunzioni), diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa (tra le varie, cfr.: Cass. n. 19656 del 2015; Cass. n. 1139 del 2015; Cass. n. 22430 del 2009).
Nel caso di specie tale accertamento, riferito ai documenti (dalla ricorrente depositati) costituiti da scritture private non autenticate contenenti i contratti sulla base dei quali la ricorrente vanta i crediti oggetto delle domande di ammissione al passivo (saldi di segno negativo degli estratti dei due conti correnti, ordinario e di anticipazione su fatture; contratto di finanziamento e relativa quietanza), e’ sostanzialmente omesso nel decreto impugnato che: afferma, in maniera incomprensibile, che la mancata allegazione del piano di ammortamento costituisce fatto impediente l’accertamento del credito alla restituzione del danaro dato a mutuo; sembra affermare che gli estratti di conto corrente bancario non abbiano data certa, obliando pero’ che tali documenti non sono stati depositati dalla ricorrente per inferire da essi la prova delle obbligazioni assunte per contratto dalla societa’ poi fallita, ma solo quella della esistenza e consistenza dei crediti; non chiarisce in quale modo la banca avrebbe dovuto dimostrare l’erogazione delle anticipazioni su presentazione di fatture.
Quanto poi al valore probatorio degli estratti di conto corrente bancario, la giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di precisare che, nel chiedere l’ammissione al passivo di un fallimento credito derivante da saldo di segno negativo di conto corrente bancario, la banca ha l’onere (in applicazione dell’articolo 2697 c.c.) di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, fermo restando che nei confronti della curatela del fallimento non opera il precetto di cui all’articolo 1832 c.c.; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, e’ tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio (in questo senso, cfr.: Cass. n. 22208 del 2018; Cass. n. 15219 del 2019).
A tale principio il decreto impugnato non si e’ conformato: pretendendo che la ricorrente avrebbe dovuto depositare “la documentazione comprovante le singole operazioni di cui agli estratti conto che avrebbero determinato il saldo passivo oggetto del credito de quo”; non dando inoltre alcun rilievo, neppure di natura indiziaria (in funzione dell’applicazione dell’articolo 2704 c.c.), al fatto che i crediti fatti valere dalla ricorrente con la domanda di ammissione al passivo risultavano fra quelli che, prima della dichiarazione di fallimento, erano indicati fra i componenti del passivo della societa’ nella domanda da lei presentata di ammissione al concordato preventivo.
Il decreto impugnato e’ dunque da cassare, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in diversa composizione, dovra’ esaminare, offrendo congrua motivazione sul punto, se, tenuti presenti i principi sopra richiamati: le scritture private contenenti i contratti sopra indicati, dalla ricorrente depositate nel giudizio di opposizione al passivo, abbiano data certa in applicazione dell’articolo 2704 c.c., comma 1, ultima proposizione; la ricorrente abbia depositato gli estratti conto integrali relativi ai rapporti di conto corrente bancario (dall’inizio di ogni rapporto fino alla sua cessazione).
Al giudice di rinvio e’ anche rimessa la pronuncia sulle spese processuali dalle parti rispettivamente anticipate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese processuali dalle parti rispettivamente anticipate nel giudizio di cassazione.
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