l’ammissione al passivo dei crediti tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 87, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22424

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE ANTONIO Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14718-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositato il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che (OMISSIS) S.P.A. ricorre con unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe con cui il Tribunale di Bari ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

che l’intimata procedura non ha svolto difese;

che il motivo di ricorso lamenta “Violazione del combinato disposto di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 93 – del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 33 – Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 87 e 88 e Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 18” deducendo l’erroneita’ del decreto impugnato per non aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti (tributari e previdenziali) azionati, la produzione degli estratti di ruolo in difetto di valida notifica delle cartelle esattoriali, ed avere ritenuto indispensabile l’avvenuto confezionamento delle cartelle stesse, onde consentire al curatore di prendere contezza della pretesa creditoria e svolgere le sue contestazioni dinanzi al G.D., ai fini di una eventuale ammissione con riserva;

ritenuto che il ricorso – limitatamente al rigetto della ammissione dei crediti tributari – va accolto alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente ribadito (cfr. Cass. 31/05/2011, n. 12019; Cass. 17/03/2014, n. 6126; Cass. 11/11/2016, n.23110; n. 12934/17), secondo cui l’ammissione al passivo dei crediti tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 87, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario;

che priva di fondamento e’ inoltre la ritenuta insufficienza del contenuto dell’estratto di ruolo, avendo questa Corte gia’ affermato che tale estratto e’ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicche’ esso costituisce prova idonea dell’entita’ e della natura del credito (cfr. ex multis: Cass. n. 15315/2017; n.11794/2016; n.11141/2015);

che si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di merito che provvedera’ a rinnovare il giudizio alla luce dei principi qui richiamati e regolera’ anche le spese della presente fase di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.