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l’ammissione al passivo dei crediti tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 87, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. LAMORGESE ANTONIO Pietro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14718-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositato il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che (OMISSIS) S.P.A. ricorre con unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe con cui il Tribunale di Bari ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
che l’intimata procedura non ha svolto difese;
che il motivo di ricorso lamenta “Violazione del combinato disposto di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 93 – del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 33 – Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 87 e 88 e Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 18” deducendo l’erroneita’ del decreto impugnato per non aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti (tributari e previdenziali) azionati, la produzione degli estratti di ruolo in difetto di valida notifica delle cartelle esattoriali, ed avere ritenuto indispensabile l’avvenuto confezionamento delle cartelle stesse, onde consentire al curatore di prendere contezza della pretesa creditoria e svolgere le sue contestazioni dinanzi al G.D., ai fini di una eventuale ammissione con riserva;
ritenuto che il ricorso – limitatamente al rigetto della ammissione dei crediti tributari – va accolto alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente ribadito (cfr. Cass. 31/05/2011, n. 12019; Cass. 17/03/2014, n. 6126; Cass. 11/11/2016, n.23110; n. 12934/17), secondo cui l’ammissione al passivo dei crediti tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 87, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario;
che priva di fondamento e’ inoltre la ritenuta insufficienza del contenuto dell’estratto di ruolo, avendo questa Corte gia’ affermato che tale estratto e’ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicche’ esso costituisce prova idonea dell’entita’ e della natura del credito (cfr. ex multis: Cass. n. 15315/2017; n.11794/2016; n.11141/2015);
che si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di merito che provvedera’ a rinnovare il giudizio alla luce dei principi qui richiamati e regolera’ anche le spese della presente fase di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.