ai fini dei riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c., n. 5, occorre la preminenza dei “fattore lavoro” sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell’impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell’impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso” (e tale preminenza e’ stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell’attivita’ d panificazione svolta dal titolare dell’impresa, il quale preparava l’impasto, nonche’ della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell’imprenditore, dell’esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili).

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28795

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25497/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso a sig.ra (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto n. 363/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositato 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma Sez. Fall., con decreto n. 363/2013, ha respinto l’opposizione, L. Fall., ex articolo 98, proposta dalla (OMISSIS) srl, avverso lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) in liq. Spa, dichiarato esecutivo con decreto del 23/9/2009, con il quale il credito della opponente, di Euro 338.465,00 per opere edili, installazioni elettroniche ed ulteriori lavori eseguiti, negli anni 2004, 2006 e 2007, presso i cantieri di (OMISSIS), e’ stato ammesso, non in via privilegiata, ma in via chirografaria. In particolare, il Tribunale ha precisato che, quanto ai periodo anteriore all’entrata in vigore della novella di cui al Decreto Legge n. 5 del 2012, conv. in L. n. 35 del 2012, che ha modificato l’articolo 2751 bis c.c., l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, L. n. 443 del 1985, ex articolo 5, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresa artigiana dai criteri generali dettati dall’articolo 2083 c.c., cosicche’ occorre verificare la circostanza che risultato dell’attivita’, espresso come volume di ricavi, sia imputabile prevalentemente, rispetto agli altri fattori della produzione, all’apporto personale del titolare e dei soci, nella specie non provata (emergendo anzi, dai bilanci relativi a quegli anni, un’incidenza molto rilevante, rispetto al fattore lavoro e quindi alla “professionalita’” ed alle “attitudini del proprio legale rappresentante”, del costo delle materie prime e dei servizi).

Avverso il suddetto decreto, la (OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, notificato il 18/11/2013, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) in liq. spa (che non svolge attivita’ difensiva).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta:

1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2083 c.c., non avendo il Tribunale valutato la ricorrenza o meno della prevalenza della componente lavoro, intesa non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo e funzionale, sugli altri fattori produttivi nel suo complesso, ricomprendendo, oltre al lavoro del titolare, anche quello dei dipendenti;

2) con il secondo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo il Tribunale revocando pregressa ordinanza ammissiva della prova orale richiesta da (OMISSIS), impedito alla ricorrente di dimostrare la prevalenza dei lavoro personale del titolare, in quanto direttore tecnico della societa’, anche dal punto di vista qualitativo;

3) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo controverso, rappresentato dall’ammissione, con domanda tardiva, al passivo nei medesimo fallimento, per altri crediti, sorti nello stesso periodo, con il riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis c.c..

2. La prima censura e’ infondata.

Questa Corte ha gia’ affermato (cfr. Cass., sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685) che, ai fini dell’operativita’ dell’articolo 2751 bis c.c., come modificato dal Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 36, conv. in L. n. 35 del 2012 (in base al quale, ai fini dell’attribuzione del privilegio, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane costituisce un presupposto indispensabile, anche se non sufficiente, dovendosi accertare la coesistenza degli altri elementi indicati nella c.d. Legge quadro artigianato n.443/1985), occorre fare riferimento al momento in cui il credito sorge, non a quello in cui esso viene fatto valere.

Le Sezioni unite hanno, quindi, enunciando seguente principio di diritto: “In tema di privilegio generale sui mobili, l’articolo 2751 bis c.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 36, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l’espressa previsione nel senso dell’interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l’adozione, sicche’, riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella, resta fermo che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane L. 3 agosto 1985, n. 443, ex articolo 5, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresa artigiana dai criteri generali di cui all’articolo 2083 c.c.”.

Il Tribunale ha dunque correttamente fatto applicazione del disposto di cui all’articolo 2083 c.c., vertendosi in tema di ammissione al passivo d crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore della Novella 2012 (conf., di recente, Cass. 13887/2017).

Ora, l’articolo 2083 c.c., definisce piccolo imprenditore l’artigiano che eserciti una attivita’ professionale, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, occorrendo valutare dunque l’attivita’ svolta, il capitale impiegato, l’entita’ dell’impresa, numero dei lavoratori, l’entita’ e la qualita’ della produzione, finanziamenti ottenuti (Cass. S.U. 5685/2015).

Pertanto, l’artigiano, va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto alle procedure concorsuali, allorche’ abbia organizzato la sua attivita’ in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un’autonoma capacita produttiva, sicche’ l’opera di esso titolare non sia piu’ ne’ essenziale ne’ principale (cfr. Cass. 22 dicembre 2000, n. 16157; ord. 31 maggio 2011, n. 12013; 4 luglio 2012, n. 11154; 6 ottobre 2005, n. 19508).

Questa Corte (Cass. 17996/2011; Cass. 9340/1997; Cass. 6221/1995), gia’ da tempo, aveva chiarito che “ai fini dei riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c., n. 5, occorre la preminenza dei “fattore lavoro” sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell’impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell’impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso” (e tale preminenza e’ stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell’attivita’ d panificazione svolta dal titolare dell’impresa, il quale preparava l’impasto, nonche’ della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell’imprenditore, dell’esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili).

L’art.2083 c.c., a differenza della L. n. 443 del 1985, articolo 3, comma 2, ne porre quale requisito dell’impresa artigiana anche quello della preminenza del fattore “lavoro” sul “capitale”, non fa riferimento all’intera componente della “forza lavoro” e, quindi, anche all’attivita’ dei dipendenti, ovvero al lavoro altrui, ma soltanto all’attivita’ dei titolare dell’impresa e dei componenti della sua famiglia (Cass. 5980/2005).

Peraltro, quand’anche possa essere ricompreso, ai fini della prevalenza del fattore lavoro su quello capitale, il lavoro altrui, dei dipendenti dell’imprenditore, si deve trattare di un numero esiguo di dispendenti (Cass. 17996/2011).

3. Il secondo motivo e’ inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, essendo il controllo sulla motivazione limitato all’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. In ogni caso, il motivo e’ altresi’ infondato, in quanto il fatto lamentato (vale a dire il fatto storico oggetto della prova testimoniale inizialmente ammessa, con ordinanza poi revocata) non era decisivo, alla luce di quanto esposto al par. 2.

4. Il terzo motivo e’ improcedibile. Con esso, al di la’ dell’improprio riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5, si deduce, in sostanza, la violazione dei principi sul giudicato, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare e trascurato di rilevare che, per altri crediti, sorti nello stesso periodo, alla medesima societa’, in sede di ammissione al passivo su domanda tardiva, era stato riconosciuto privilegio come richiesto ai sensi dell’articolo 2751 bis; ma la ricorrente, in violazione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha prodotto copia degli atti da cui risulterebbe l’ammissione privilegiata di tali altri crediti e non ne ha neppure richiamato il contenuto in ricorso.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.