l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.
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Eredità e successione ereditaria
Tribunale Larino, civile Sentenza 11 giugno 2018, n. 186
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
Il Tribunale di Larino composto dai Magistrati:
Dr. Michele Russo – Presidente
Dr.ssa Veronica D’Agnone – Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Nino – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 100260 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2007 e fissata per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 13/12/2017 alla quale sono stati concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(…), (…) e (…), elettivamente domiciliati in (…), alla Via (…), presso lo studio dell’Avv.to Va.Re. che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell’atto introduttivo del giudizio;
ATTORI
E
(…), elettivamente domiciliata in Larino, alla Piazza (…), presso lo studio dell’Avv.to Ma.Ci. e rappresentata e difesa dall’Avv.to An.D’E. come da procura a margine dell’atto di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(…), elettivamente domiciliata in (…), alla Via (…), presso lo studio dell’Avv.to Va.Re. che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
(…), residente in (…),
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione di testamento olografo.
IN FATTO
Con atto di citazione (…), (…) e (…) hanno convenuto in giudizio (…), in qualità di eredi legittimi di (…), al fine di veder dichiarato invalido il testamento olografo datato 1/08/2005 in quanto il de cuius non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha redatto perché affetto da gravi patologie tra le quali il progressivo decadimento cognitivo e il morbo di Parkinson, e non era in grado, pertanto, di disporre del proprio patrimonio. Gli attori hanno eccepito, inoltre, che detta scheda testamentaria, con la quale il (…) ha nominato erede universale la nipote (…), è affetta anche da mancanza di autografia ex art. 602-606 c.c., non essendo la firma apposta a lui riconducibile. Hanno chiesto nelle conclusioni: a) in via preliminare di dichiarare che il testamento è invalido per vizio di forma e per la totale mancanza di volontà del testatore, e per l’effetto: b) di dichiarare aperta la successione di (…) disponendo la divisione ope legis dell’asse ereditario tra gli attori e la convenuta ordinando agli eventuali possessori dei beni di porli in collazione e di rendere il conto dei frutti percepiti; c) di ordinare alla convenuta il conferimento nell’asse ereditario di tutte le somme di denaro a qualsiasi titolo percepite da (…) dall’anno 2004, quando cioè questi non era più in grado di disporre del proprio patrimonio per assoluta incapacità di intendere e di volere; d) ordinare, altresì, alla convenuta di far confluire nell’asse ereditario l’eventuale prezzo ricavato dalla alienazione dei beni immobili indicati nel testamento impugnato; e) assegnare ed attribuire ad ogni singolo erede i beni ricadenti nelle singole quote da predisporsi a mezzo c.t.u.; f) qualora sia accertata la non comoda divisione degli immobili, disporre la vendita all’incanto degli stessi, ordinando la ripartizione del ricavato secondo le quote spettanti a ciascun erede; g) la vittoria delle spese processuali di lite.
Si è costituita (…) contestando le ricostruzioni in fatto svolte dagli attori e rappresentando che (…) prima di rientrare in Italia è stato sottoposto a diverse visite mediche e che quando ha redatto la scheda testamentaria era capace di intendere e di volere e che, comunque, ella stessa si è sempre presa cura di lui, tanto da essersi recata in America per favorire il suo rientro in Italia.
La convenuta ha chiesto nelle conclusioni: in via principale di rigettare la domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto; b) di dichiarare che il testamento datato 1/08/2005 è valido ed efficace e che ella sia confermata, quindi, erede universale del de cuius; c) di condannare gli attori al pagamento delle spese processuali di lite.
A seguito di integrazione del contraddittorio si è costituita (…) rappresentando che (…) nel corso del 2005 è stato ricoverato più volte presso diversi ospedali e che già all’atto del primo ricovero, nel mese di aprile 2005, è stato dato atto, nella cartella clinica, che lo stesso si mostrava “a tratti disorientato nel tempo e nello spazio, deficitaria l’attenzione e la concentrazione…involuzione senile”. Ha evidenziato che la scheda testamentaria è stata redatta proprio durante una delle dette degenze ospedaliere e che essa, a riprova della invalidità, indica, ad esempio, erroneamente come luogo di redazione (…) allorquando in data 1/08/2005 il (…) si trovava presso il nosocomio di Larino, e che le frasi ivi inserite e la grafia non sono riconducibili al de cuius il quale, nel firmare, anteponeva sempre il proprio nome al cognome. Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare l’invalidità del testamento olografo di cui è causa; a) di dichiarare aperta la successione legittima di (…); 2) di condannare (…) alla restituzione di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte dell’asse ereditario e, in caso di avvenuta alienazione degli stessi, alla corresponsione del loro esatto valore patrimoniale ovvero al pagamento nella misura di giustizia, dei frutti percepiti e percipiendi; 3) ordinare alla Conservatoria la cancellazione delle eventuali trascrizioni relative ai beni mobili o immobili facenti parte dell’eredità registrati a favore di (…); 4) previa formazione della massa ereditaria, disporre la divisione della medesima assegnando a ciascun erede legittimo quanto di sua spettanza; 5) ordinare, altresì, ai competenti uffici comunali e provinciali la regolarizzazione amministrativa delle distinte posizioni ereditarie; 6) con vittoria delle spese processuali di lite.
A seguito di integrazione del contraddittorio è stata citata altresì (…) la quale non si è costituita ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante la allegazione di documenti agli atti introduttivi del giudizio, mediante l’esperimento dell’interrogatorio formale delle parti, l’escussione di testimoni e l’espletamento di due consulenze tecniche d’ufficio, una medico – legale al fine di accertare la capacità di intendere e di volere del de cuius alla data dell’1/08/2005 e l’altra al fine di verificare l’entità dell’asse ereditario e per la formazione delle singole quote. Al termine dell’attività istruttoria la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, vista anche la anzianità della stessa, ed è stata trattenuta a decisione all’udienza del 6/07/2016 con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Con successivo e motivato Provv. del 18 febbraio 2017 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di esperire una perizia grafologica sulla scheda testamentaria e all’udienza del 13/12/2017 la causa è stata nuovamente trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio decidendo ha ad oggetto l’accertamento della validità di una scheda testamentaria in relazione alla capacità di intendere e di volere del testatore e alla autografia della stessa.
Occorre preliminarmente dare atto degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari sul tema evidenziando che è consolidato il principio per cui “l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (Cass. Civ., 15 aprile 2010, n. 9081; Cass. Civ., 13 dicembre 2014, n. 27351).
Invero, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo” (Cass. Civ., 18 aprile 2005, n. 8079; Cass. Civ., 6 maggio 2005, n. 9508).
Il Tribunale, alla luce dei disposti normativi e delle coordinate giurisprudenziali richiamate, ritiene di dover rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo per incapacità naturale del testatore, (…), per le seguenti motivazioni.
Occorre verificare, ai fini del decidere, se la diagnosi di demenza senile, in uno con documenti medici in atti che attestano che anche prima della redazione della scheda testamentaria il testatore presentava una sintomatologia tale da manifestare una certa patologia – cioè egli era “a tratti disorientato nel tempo e nello spazio, deficitaria l’attenzione e la concentrazione …involuzione senile” – siano idonei e sufficienti ad attestare lo stato di incapacità naturale assoluto e a determinare quell’inversione dell’onere della prova, come su precisato.
Dagli atti processuali complessivamente considerati non emerge, invero, l’incapacità totale e permanente del testatore per cui verte sugli attori, sulla scorta della giurisprudenza citata, l’onere di provare che all’atto della redazione della scheda testamentaria il (…) fosse incapace, prova che non può dirsi raggiunta in giudizio per più ragioni. Il consulente tecnico d’ufficio nominato, dr. (…), ha concluso il proprio elaborato valorizzando la diagnosi del 25.08.2005 e facendola retroagire alla data dell’1.08.2005 ritenendo, in tal modo, che il de cuius all’atto della stesura della scheda testamentaria “presentava una grave compromissione del proprio stato di salute con notevole pregiudizio delle capacità cognitive e di giudizio tali da non poter aver espresso una consapevole volontà nella stesura del testamento olografo”.
Tale conclusione, tuttavia, costituisce null’altro che una presunzione non confortata da dati clinici che attestino che effettivamente alla data dell’1.08.2005 quegli elementi valorizzati nell’elaborato, cioè la mancata ossigenazione e nutrizione dei tessuti più importanti, quali l’encefalo e il cuore, e la demenza senile diagnosticata anch’essa solo il 25.08.2005, fossero già presenti a quella data atteso che, in particolare, la mancata ossigenazione dei tessuti si sviluppa nell’arco di poco tempo e quindi ben può essere sopravvenuta alla data dell’1.08.2005.
Le presunzioni a cui è giunto il c.t.u. non comportano seco, pertanto, la declaratoria di incapacità assoluta e permanente del de cuius a quella data, incapacità necessaria e che deve risultare certa, alla data di redazione della scheda, ai fini della declaratoria di invalidità del testamento olografo. La documentazione medica, d’altra parte, appare essenziale ai fini della decisione del presente giudizio in quanto le prove testimoniali, pur avendo dato conto di alcune circostanze di fatto pur rilevanti, non hanno avuto ad oggetto la capacità di intendere del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria, come si dirà infra.
Gli elementi di dubbio indicati dagli attori (apposizione del cognome prima del nome anziché il contrario, come il de cuius era solito fare; errata indicazione del luogo di stesura della scheda) sono sintomatici, a tutto concedere, di un affievolimento della lucidità del disponente ma non anche di una incapacità piena ed assoluta come richiesto ai fini della invalidità del testamento.
Attese tali risultanze di fatto, non può dirsi raggiunta in giudizio, in definitiva, la prova della incapacità assoluta del (…) all’atto della redazione del testamento, avendo tra l’altro il consulente tecnico d’ufficio nominato, dr.ssa Va.No., ritenuto che tanto la scheda testamentaria quanto la firma del (…) sono autografe, nonostante l’errore nell’indicazione del luogo, e che la grafia è compatibile con le patologie di cui lo stesso soffriva (si veda la relazione del c.t.u., sebbene non si ritengano rilevanti le valutazioni svolte dalla stessa in relazione agli aspetti medico – legali, vista l’eccezione di nullità della perizia formulata in atti).
Come già debitamente evidenziato, conclusivamente, la giurisprudenza, anche ultima, è pacifica nel ritenere che: “È onere di colui che impugna il testamento fornire la prova dell’incapacità di testare del de cuius, al momento della redazione del testamento stesso. Nel caso in cui il testatore sia affetto da incapacità totale e permanente, spetta, invece, a colui che intende avvalersi del testamento provare che il documento sia stato redatto in un momento di lucidità del de cuius” (Cass. Civ., 30 novembre 2017, n. 28758) e non vi è prova certa nel giudizio decidendo di detta incapacità assoluta e permanente del de cuius alla data dell’1.08.2005; anzi, lo stesso c.t.u. nella propria consulenza tecnica si esprime con formule dubitative e deduzioni rappresentando, a suo parere, il notevole pregiudizio delle capacità cognitive e di giudizio, ma non escludendo completamente la capacità dello stesso, e quest’ultima non è esclusa da alcun documento medico tra i tanti depositati agli atti, nonostante che il paziente fosse stato ricoverato e visitato molteplici volte, e in una di queste da uno specialista psichiatra in costanza di ricovero a Vasto, tanto è vero che nei ricoveri presso l’ospedale di Larino il paziente è stato indicato quale vigile e collaborante (come evidenziato nella stessa relazione del c.t.u.).
In conclusione, quindi, non può ritenersi che determinati tipici segni di vecchiaia, quali anche l’apparire a volte un po’ confuso e disorientato, siano sintomatici di una incapacità del testatore; si tratta dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile, sintomi che da soli, di per sé, non consentono di ritenere – in carenza di altri chiari ed univoci elementi – che si sia concretizzato uno stato di totale incapacità mentale tale da determinare quell’inversione dell’onere della prova di cui si è detto, per cui spetterebbe alla convenuta provare che all’atto della redazione della scheda testamentaria il de cuius era capace. Infatti, la incapacità naturale che determina l’invalidità del testamento, non consiste in una generica alterazione del normale processo di formazione e manifestazione della volontà, ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto sia, all’atto della redazione del testamento, assolutamente privo di coscienza circa il significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, altrimenti l’atto deve ritenersi valido.
La prova dell’incapacità naturale deve essere fornita, pertanto, con specifico riferimento al momento della redazione dell’atto, e non è possibile avvalersi di una presunzione fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un periodo precedente affetto da una patologia relativamente alla quale non è stato determinato clinicamente la concomitanza di una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva. Solo in presenza di un’infermità psichica permanente o abituale si determina invece l’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che solo in tal caso occorre provare che nel momento della redazione dell’atto il testatore fosse in un momento di lucidità (Cass. Civ., 14 giugno 2012, n. 14655; Trib. Firenze, 28 gennaio 2015, n. 285).
In relazione alla prova testimoniale, come già evidenziato, si ritiene che la stessa non sia decisiva al fine di accertare la incapacità naturale del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria. Infatti, i testi escussi hanno riferito su molteplici circostanze, ma non hanno riferito circa la capacità di intendere e di volere di (…) alla data dell’1 agosto 2005, epoca in cui la scheda è stata redatta – o in quei giorni -. Alcuni testi hanno sottolineato il particolare rapporto che intercorreva tra (…) e (…): hanno riferito, infatti, che (…) si è recata in America per andare a prendere lo zio e che lo ha ospitato a (…) prima che lui acquistasse la propria abitazione. Gli stessi hanno rappresentato, altresì, conoscendo il (…) di persona, che lo stesso avrebbe voluto fare testamento in favore della sola nipote convenuta (si vedano le dichiarazioni di (…) e (…)). Tale circostanza, pur non decisiva da sola ai fini della validità del testamento redatto in data 1.08.2005, assume il valore di un indizio congruente con il contenuto della scheda testamentaria e ne conferma, perciò, la validità se valutato nel contesto degli altri elementi sopra considerati. Nello stesso senso può essere valorizzata la deposizione del teste (…), medico curante che visitò il de cuius fino a circa tre mesi prima della data di redazione del testamento constatandone la capacità di relazionarsi adeguatamente con gli altri.
Deve essere rigettata, pertanto, sulla scorta di tale motivazione la domanda degli attori e della terza chiamata in causa di declaratoria di invalidità del testamento olografo redatto in data 1/08/2005.
Si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare le spese processuali di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta all'(…) n. 100260/07 e vertente tra (…), (…), (…) (attori) e (…) (convenuta) e (…) e (…) (litisconsorte necessari), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1) rigetta le domande degli attori;
2) rigetta le domande della terza chiamata in causa; dichiara invalido il testamento olografo di (…) datato 1/08/2005;
3) pone le spese delle tre consulenze tecniche d’ufficio, già liquidate con decreti del 10/03/2010, del 27/05/2015 e dell’8/11/2017 a carico di tutte le parti in solido tra loro;
4) compensa tra le parti le spese processuali di lite.
Così deciso in Larino il 6 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2018.