L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.
Tribunale|Tivoli|Civile|Sentenza|21 giugno 2023| n. 822
Data udienza 21 giugno 2023
TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione civile In composizione collegiale: D(…) L(…) Presidente Relatore Dottoressa R(…) M(…) B(…) Giudice Dottoressa A(…) M(…) Giudice Ha emesso la seguente
SENTENZA
D(…) Nella causa civile di primo grado iscritta 5138/2018 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2018, vertente
Tra I(…) M(…) e difeso dall’avv. L(…) C(…) e dall’avv. L(…) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec del primo;
ATTORE
E
A(…) G(…) G(…), nato a G(…) (A.), il (…), C.F. (…) T(…) D(…), nata a C(…) (T.), il (…), C.F. (…) e P(…) G(…), nata a M(…) (R.), il (…), C.F. (…), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. P(…) G(…) ed elettivamente domiciliati in …(Rm), Viale V(…) F(…)n. 10; CONVENUTI
OGGETTO: Azione impugnazione testamentaria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, I(…) M(…) evocava in giudizio i P(…) G(…), A(…) G(…) G(…) e T(…) D(…) , chiedendo “”Piaccia all’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, deduzione e richiesta, anche istruttoria:
– accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico della sig.ora A(…) B(…) datato 3 agosto 2016 e pubblicato con verbale del (…) (Rep.n. (…) e Racc.n. (…)) a rogito del Notaio R(…) C(…) con studio in G(…) M(…), Via N(…) 55 per i motivi esposti nel corpo del presente atto e per l’effetto
– accertare e dichiarare che:
1) la piena proprietà dell’appartamento sito in Comune di M. (R.), Via G(…) M(…)n. 37, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio Num. sub. ((…) Unica Cat (…) Cl (…) V(…) 6 RC Euro 914,13) assegnato a titolo di legato, in pari quote, ai sig.ori T(…) D(…) e A(…) G(…) G(…)
2) la quota di proprietà pari ad % dell’immobile sito in T. (L.), R(…) delle M(…), distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio Num. , S(…) e ((…) Unica Cat (…) Cl. (…) v(…) 3,5 RC Euro 225,95) assegnato a titolo di legato alla sig.ora G(…) P(…)
3) il denaro depositato sul libretto di risparmio n. (…) presso l’Ufficio Postale di M(…) e sul conto corrente n. presso U.S.p. a ed assegnato ai sig.ori G(…) e G(…) dovranno rientrare nella massa ereditaria della sig.ora A(…) B(…), ordinando ai convenuti di restituire tutto quanto avuto a titolo di legato; – accertare e dichiarare che il ripristinato asse ereditario della sig.ora A(…) B(…) sarà devoluto secondo pagina successione legittima ai sensi dell’art. 565 c.c. e ss…
Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, IVA e C(…) In merito alla dedotta nullità del testamento della de cuius, parte attrice ha osservato che la S(…) B(…) al momento della sottoscrizione dell’atto pubblico “non era in grado di comprendere ciò che faceva”, poiché la stessa “era affetta da una forma di organizzazione patologica di pensiero basata sull’identificazione proiettiva e la persecutorietà e da una condizione di funzionalità psicopatologica grave con la figlia superstite, oltre a ricorrenti episodi depressivi”.
Si costituivano in giudizio P(…) G(…), A(…) G(…) G(…) e T(…) D(…) le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa era istruita documentalmente e tramite CTU.
La causa era dunque trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di difetto di
procura del difensore di A(…) G(…) G(…) Ed invero la procura risulta regolarmente depositata dalla parte, a sanatoria dell’originario vizio.
Quanto al merito, le domande attoree sono infondate e vanno dunque rigettate.
E(…) infatti infondata la domanda di annullamento del testamento.
Ed invero, come noto, “L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (ex multis C(…) E(…) poi pacifico che un simile onere della prova incomba sull’attore (Cassazione del 19.3.2015 n. 5541).
Tanto premesso, la presente domanda non può che essere vagliata alla luce delle emergenze della CTU disposta, con le cui conclusioni in quanto diffusamente e logicamente spiegate, questo Collegio ritiene di dover convenire.
In particolare il perito ha escluso che, sulla base della documentazione medica in atti, si potesse affermare che alla data della redazione del testamento il de cuius non avesse coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.
Rileva in particolare il perito come nel certificato ospedaliero di dimissioni dell’ospedale di S(…) G(…) (di poco precedente il decesso) non si rilevano patologie neurologiche, mentre in quello di dimissioni dell’ospedale di M(…) sia presente una diagnosi di demenza, ma senza indicazione del grado e della eventuale compromissione delle capacità cognitive.
Sul punto è illuminante la sentenza del 28 gennaio 2015 n. 285 del Tribunale di Firenze (con il quale si ritiene di dover concordare) che ha stabilito che i primi sintomi di una demenza, quali “disorientamento” e “confusione mentale”, non sono elementi sufficienti per invalidare il testamento olografo affermando che il testatore sia in uno stato di incapacità naturale.
La sentenza invero rispecchia l’orientamento consolidato della Cassazione secondo la quale per annullare il testamento olografo non basta “una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius” occorre piuttosto dimostrare che per via di “un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi”.
Ebbene nel caso di specie non vi è prova che tale demenza alla data di redazione del testamento, fosse tale da compromettere la capacità di autodeterminazione del testatore.
Ne discende l’infondatezza anche tale domanda.
Vanno pertanto rigettate anche le altre domande, dipendenti dalla prima.
P.Q.M.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di P(…) G(…). A(…) G(…) G(…) e T(…) D(…) in solido ed a carico di I(…) M(…) in Euro 3809,00 per compensi, oltre iva, epa e spese generali.
Le spese di CT sono poste definitivamente a carico di I(…) M(…).
Così deciso in Tivoli, il 21 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2023.
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