la possibilità per le autorità abilitate dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, di stabilire la non necessità della forma scritta per “particolari contratti”, in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto, va intesa nel senso che l’agevolazione di particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio”.

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Corte d’Appello|Napoli|Sezione 9|Civile|Sentenza|4 ottobre 2022| n. 4060

Data udienza 30 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

NONA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

– dr.ssa Natalia Ceccarelli – Presidente –

– dr. Giuliano Tartaglione – Consigliere –

– dr. Sandro Figliozzi – Giudice Ausiliario relatore –

ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nel processo civile d’appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione VIII, pubblicata il 20 ottobre 2016 e contraddistinta dal n.11456/16, iscritto al n. 6529/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all’udienza del 05 aprile 2022 e pendente

tra

(…), codice fiscale (…),

(…), codice fiscale (…)

(…), codice fiscale (…)

rappresentati e difesi dall’Avv. Ge.Pa., codice fiscale (…), in virtù di procura in calce all’atto di citazione in appello, domiciliati in Napoli, Via (…)

-appellanti-

E

(…) S.p.A., codice fiscale (…), in persona del legale rappresentante p.t. , in nome e per conto di S.N. srl,, codice fiscale (…), rappresentata e difeso in virtù di procura alle liti in calce dell’atto di costituzione in appello, dall’avv. Fr.Fi., codice fiscale (…), non domiciliata in Napoli,

-appellata –

E

(…) S.p.A.,

-appellata contumace-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

I. (…), (…) e (…), con citazione notificata il 17.11.2017 proponevano appello per la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, non notificata, emessa nel procedimento n. 90715/2006 R.G., con la quale il Tribunale di Napoli, in giudizio avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo dalla banca in precedenza ottenuto per il pagamento del saldo del rapporto di conto corrente bancario garantito da (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), nato a V. il (…)), (…), (…), parzialmente accoglieva l’opposizione. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando comunque gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 137.552,45. Il giudice rigettava la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, avente ad oggetto la condanna dell’istituto di credito al risarcimento dei danni asseritamente patiti, compensando le spese di lite.

I. Il Tribunale addiveniva all’impugnata decisione all’esito dell’istruttoria, consistita nell’espletamento di una CTU contabile. Il consulente depurava dal saldo del conto quanto frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al 30 giugno 2000.

In sostituzione della capitalizzazione trimestrale applicava la capitalizzazione annuale e detraeva quanto anche conseguenza dell’applicazione degli addebiti per CMS. Il giudice non giudicava fondata l’eccezione proposta dagli opponenti, avente ad oggetto la mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, ritenendo regolarmente sottoscritto dal debitore principale il conto corrente, acceso in data 24.6.1994; disattendeva anche l’ulteriori eccezioni inerenti la natura usuraria degli interessi -non dimostrata- e la mancanza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, non giudicando sussistente l’obbligatorietà della forma scritta.

II. Gli appellanti ponevano all’attenzione della Corte i seguenti motivi di gravame:

a) Erroneità della decisione in punto di validità del contratto di apertura di credito in conto corrente, da stipularsi, per l’appellante, per iscritto a pena di nullità, dovendosi ritenere esclusa ogni accessorietà rispetto al conto corrente di corrispondenza. Per il Tribunale, di contro, l’obbligatorietà della forma scritta, per l’apertura di credito regolata nel conto corrente, verrebbe meno qualora, come nella fattispecie in esame, il patto risulti accessorio ad un contratto di conto corrente vigente tra le parti. Per gli appellanti era il conto corrente ad essere accessorio al fido e, oltretutto, non sarebbe rinvenibile per iscritto l’importo massimo della linea di credito concessa. La nullità del fido coinvolgerebbe la garanzia fideiussoria prestata dagli appellanti.

b) Erroneità della somma indicata dal CTU e riportata in sentenza, perché il Tribunale non considerava come, a seguito dell’eliminazione degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sino al 30.6.2000, conformemente alla nota giurisprudenza ormai ventennale, non poteva riconoscersi neppure la capitalizzazione annuale, giusta giurisprudenza ormai affermatasi sul punto.

Concludevano per la riforma dell’impugnata sentenza con dichiarazione dell’estinzione della garanzia fideiussoria prestata e, in subordine, previa rinnovazione della CTU, per il ricalcolo del saldo debitore del conto con esclusione della capitalizzazione sino al 30 giugno 2000.

III. (…) S.P.A. in nome e per conto di S.N. srl, dopo aver specificato le ragioni della legittimazione alla partecipazione al giudizio, in virtù dell’intervenuta cessione dei crediti, perorava la conferma della sentenza di primo grado, giudicata convincente e conforme alla giurisprudenza consolidata in materia. Il contratto di apertura di credito può ritenersi perfezionato per facta concludentia purché la forma scritta sia rispettata dal contratto di conto corrente, come avvenuto in questa fattispecie, che regolamenta il servizio. Lo stesso T.U.B., all’art. 117, prevede la possibilità da parte del CICR di identificare altre forme per particolari contratti e ciò era avvenuto con la Delib. del 4 marzo 2003. Il contratto di conto corrente perfezionato tra le parti prevedeva, all’art. 6, la facoltà della banca di concedere aperture di credito.

L’appellata, quanto alla questione della capitalizzazione degli interessi, nella consapevolezza dell’indirizzo giurisprudenziale sancito dalla S.C., riteneva sussistessero ancora “margini di opinabilità”.

Rilevava poi come l’appello dovesse essere rigettato non potendo gli appellanti formulare eccezioni in tema di quantificazione del credito perché la garanzia prestata non gli consentiva di sollevare eccezioni sul rapporto di conto corrente, di competenza del debitore principale perché il contratto perfezionato sarebbe da qualificarsi come autonomo di garanzia per il fatto di prevedere il pagamento a semplice richiesta, l’obbligo di pagare il dovuto, la deroga all’art. 1939 c.c.

Concludeva per il rigetto dell’appello con vittoria di spese.

IV. Nel corso del giudizio di appello la causa era trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per consentire l’espletamento dell’integrazione della CTU contabile.

V. All’udienza del 05 aprile 2022, tenutasi con le modalità della trattazione scritta da remoto, la causa era trattenuta nuovamente in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

VI. La Corte previamente dichiara la contumacia della (…) s.p.a., parte in primo grado. L’istituto di credito si costituiva in appello non in proprio – di qui la contumacia – ma nella diversa veste di mandataria della cessionaria del credito, quest’ultima comunque legittimata al giudizio ex art. 111 c.p.c..

VII. L’eccezione della banca, secondo la quale la garanzia prestata dalle parti opponenti non sarebbe da qualificarsi come fidejussione ma come contratto autonomo di garanzia, è inammissibile ex art. 345 c.p.c., essendo proposta per la prima volta in appello. Nel corso del primo grado, tra l’altro, l’istituto di credito costantemente disquisiva della garanzia prestata qualificandola come fideiussione.

VIII. Il primo motivo di gravame è infondato. La S.C., con la sentenza n. 27201/2019 del 23 ottobre 2019, conferma il proprio orientamento in merito alla forma del contratto ex art. 117 tub, ribadendo come non sia richiesto a pena di invalidità che il negozio di apertura di credito sia redatto per iscritto. Il contratto di apertura di credito, qualora già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della Del.CICR del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, dato che il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta (Cass. 7763/2017).

Ciò nonostante la possibilità per le autorità abilitate dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, di stabilire la non necessità della forma scritta per “particolari contratti”, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va intesa nel senso che l’agevolazione di particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio” (Cass. 27836/2017). Nel contratto di conto corrente di riferimento, perfezionato nell’ambito della fattispecie in esame, l’apertura di credito era disciplinata, essendovi la previsione – tra l’altro – dei “tassi debitori per sconfinamenti se autorizzati”.

IX. Il secondo motivo di appello è fondato. La necessità di eliminare ogni effetto, sul saldo del conto, derivante dall’applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nulla come costantemente sancito da oltre venti anni di costante giurisprudenza, doveva escludere l’applicazione anche della capitalizzazione annuale, contrariamente a quanto disposto con l’impugnata decisione.

L’art. 1283 c.c., difatti, vieta l’anatocismo in via generale (Cass. Civ. n. 4093/2005; n. 6187/2006) onde la Corte, per addivenire a tale risultato, convocava a chiarimenti il CTU che procedeva alla nuova ricostruzione dei rapporti dare-avere determinando il diverso importo debitorio, rispetto quello di cui alla sentenza di primo grado, di Euro. 136.396,40 (in luogo di Euro. 137.552,42)

X. Il Tribunale, in primo grado, dichiarava la compensazione delle spese di lite, in virtù della notevole riduzione della somma riconosciuta rispetto quella ingiunta. Analoga considerazione, stante l’esigua riduzione del dovuto rispetto a quanto indicato nell’impugnata sentenza, comporta eguale determinazione in appello.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…), (…) e (…), avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione VIII, pubblicata il 20 ottobre 2016 e contraddistinta dal n.11456/16, in parziale riforma del solo capo 2) dell’impugnata sentenza limitatamente agli attuali appellanti, fermo il resto, così provvede:

A) Condanna (…), (…), nato a (…) il 16.8.10960) e (…) a pagare alla (…) s.p.a., in solido tra loro e con gli altri condannati in primo grado, la somma di Euro 136.396,40 oltre interessi al tasso convenzionale come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla data di chiusura del conto (11.10.2005) e fino all’effettiva corresponsione.

B) Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.

C) Pone definitivamente le spese della CTU espletata in appello, come già liquidata con serata ordinanza, a carico della (…) S.p.a..

Così deciso in Napoli il 30 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.