l’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientri tra gli obblighi dell’appaltatore, dipendendo l’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dall’adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le fondazioni. L’appaltatore è pertanto responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell’appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l’esecuzione a regola d’arte dipende dall’adeguatezza dell’uno alle altre.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale|Roma|Sezione 8|Civile|Sentenza|28 gennaio 2020| n. 1762

Data udienza 22 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE OTTAVA CIVILE

In persona del giudice unico, d.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43312 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2015, posta in decisione all’udienza del 30.9.2019 e vertente

TRA

Condominio denominato “(…)” di Largo (…) in Roma, in persona dell’amministratore p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Ro.Bo. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Viale (…), giusta procura rilasciata a margine dell’atto di citazione;

attore

E

Ic. s.r.l., in persona del legale rappresentante pt.,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Lo.Vi. e Gi.Bl., elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via (…), per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;

convenuta

Oggetto: Appalto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio denominato “(…)” sito in Roma, deduceva che la soc. convenuta IC. aveva eseguito l’edificazione dell’immobile di proprietà del condominio attore, costituito da quattro costruzioni di cui due pluriplano con destinazione residenziale e due monopiano con destinazione commerciale; che, sin dall’ottobre 2011, i condomini avevano lamentato gravi difetti riguardanti le parti comuni, quali recinzioni, camminamenti, superfici a servizio dei piani terra, aree di accesso, zona sosta e rimessaggio autoveicoli, nonché fenomeni di umidità provenienti dalle parti condominiali; che attesa l’inerzia della società a fronte delle segnalazioni inoltrate, veniva introdotto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. presso la sede distaccata di Ostia, poi spostato a Roma, nel quale il CTU nominato riscontrava la fondatezza di quanto lamentato.

Concludeva quindi chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro 197.365,85, occorrente alla eliminazione dei vizi ed il rimborso delle spese di ATP.

Si costituiva Ic. s.r.l. deducendo l’infondatezza della domanda per aver eseguito le opere nel rispetto delle regole dell’arte, mentre ogni eventuale responsabilità andava addebitata all’incaricato di progettazione architettonica arch. An.Gi. e al direttore dei lavori arch. Gi.De., nonché al Comune di Roma che aveva realizzato successive opere causa di parte dei danni riscontrati.

Chiedeva quindi, in via preliminare, la chiamata in causa dei suindicati professionisti, nonché, nel merito, il rigetto della domanda e, in subordine dichiarare la responsabilità degli arch. An.Gi. e Gi.De. in solido con il Comune di Roma, condannandoli altresì a tenerla indenne da quanto tenuta a corrispondere in dipendenza del presente giudizio.

Disposto lo spostamento di udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo; respinta la richiesta di altro termine per la detta chiamata in difetto di notifica alcuna nel termine originariamente assegnato; disposta CTU integrativa a quella eseguita in sede di ATP, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all’udienza del 30.9.2019 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

Preliminarmente deve evidenziarsi che, a seguito dello spostamento di udienza disposto ai sensi dell’art. 269 c.p.c., la convenuta non ha proceduto alla chiamata in casa dei professionisti arch. De. e arch. Gi. da cui ha chiesto di essere manlevata, né ha chiesto la chiamata in causa del Comune di Roma che pure ritiene responsabile dei vizi lamentati per opere successivamente realizzate e verso il quale ha analogamente svolto domanda di condanna, così da doversi ritenere inammissibile in questa sede ogni accertamento di responsabilità terze come anche le relative domande di condanna svolte dalla convenuta.

Nel merito, non è contestato che la convenuta abbia realizzato le costruzioni di cui si lamentano i vizi, né che siano stati incaricati della progettazione architettonica e della direzione dei lavori i professionisti indicati, non citati nel presente giudizio.

Ciò posto, l’accertamento tecnico preventivo espletato ha confermato i danni lamentati da parte attrice, avendo il CTU così concluso “Si è constatato un generale degrado statico di elementi murari di confine, sottoposti a fenomeni di rotazione fondale e delle pavimentazioni, alterate nella complanarità da gravi fessurazioni. Il degrado rilevato, seppure riguardante elementi strutturalmente non sottoposti a redazione di progettazione esecutiva, può essere riconducibile a carenti approfondimenti tecnici in fase di edificazione e all’odierno, certamente non eseguiti a perfetta regola d’arte”.

Nel corpo della consulenza il CTU evidenzia altresì che i danni riguardano principalmente “le opere di recinzione e i camminamenti oltre le superfici a servizio dei piani terra fra cui i giardini privati, aree di accesso alle proprietà residenziali o commerciali, zona di sosta e rimessaggio autoveicoli. Il tutto rientrante in un generale disallineamento verticale e di carenza di complanarità delle pavimentazioni” (pag. 3 della CTU nella quale il consulente ha poi ulteriormente i dettagliato i danni).

Il CTU ricollega i danni alla “pessima natura idrogeologica del terreno” evidenziando altresì come le dette evidenze fossero note anche in epoca risalente, mentre, in risposta alle osservazioni delle parti, indica come meramente potenziale l’incidenza sulla stabilità delle opere di eventuali opere realizzate successivamente, di cui comunque non vi è la prova in atti.

Infine ,le opere occorrenti al ripristino sono state dettagliatamente descritte con una quantificazione complessiva del costo di Euro 197.365,85.

La consulenza integrativa disposta in corso di causa ha chiarito in via generale il riparto di ruoli e compiti tra progettista, direttore dei lavori e appaltatore, senza tuttavia mutare le conclusioni di cui all’atp quanto ai danni accertati.

In relazione ai danni accertati, la dedotta responsabilità dell’appaltatore è da inquadrare nell’ambito della previsione di cui all’art. 1669 c.c., ribadendosi come eventuali responsabilità di terzi, non citati nell’odierno giudizio, potrebbero rilevare solo ove provata una eventuale corresponsabilità nella causazione degli stessi ed ai fini di determinare la misura di responsabilità della convenuta.

La Suprema Corte, ha ripetutamente affermato, con pronunce costanti e risalenti nel tempo, che l’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientri tra gli obblighi dell’appaltatore, dipendendo l’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dall’adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le fondazioni (Cfr. Cass. n. 6931 del 18 febbraio 2008).

L’appaltatore è pertanto responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell’appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l’esecuzione a regola d’arte dipende dall’adeguatezza dell’uno alle altre” (Cass. n. 11783 del 07/09/2000; Cass. n. 5632 del 18/04/2002; Cass. n. 6931 del 18 febbraio 2008; Cass. 3932/2008; Cass. n. 14650/2012; Cass. n. 23655 del 21 novembre 2016; Cass. n. 15321 del 12/06/2018 ).

Con riferimento a danni scaturiti da dissesto idreogeologico, la Cassazione esclude inoltre la responsabilità del direttore dei lavori, ritenendo esclusivo responsabile proprio l’appaltatore.

“L’indagine sulla natura e consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato un fabbricato non rientra nell’attività di direzione dei lavori, che consiste nella verifica – concretantesi in un’attività intellettuale esplicata mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e nella emanazione delle disposizioni necessarie alla esecuzione dell’opera – della conformità dell’opera stessa al progetto e alle indicazioni del committente. La predetta indagine, implicante una specifica attività conoscitiva da svolgersi con l’uso di particolari mezzi tecnici, spetta all’appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l’opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione, e che, pertanto, risponde dei vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo. In solido con l’appaltatore risponderà, ove risulti che i predetti vizi dipendano da una progettazione inadeguata alle predette condizioni geologiche del terreno, anche il progettista” (Cass. n. 11783 del 07/09/2000).

Alla luce quindi di giurisprudenza risalente e consolidata, deve ritenersi che l’appaltatore, quale esecutore delle opere, sia sempre e comunque tenuto a verificare la natura e la consistenza del suolo, nonché la realizzabilità delle opere appaltate secondo il progetto sottoposto, segnalando eventuali problematiche che ne possano pregiudicare la riuscita.

Nel caso in questione, la convenuta neppure deduce di aver verificato la natura del terreno e l’adeguatezza delle opere da realizzare in ragione delle caratteristiche del suolo, né peraltro allega prima ancora di provare che le condizioni del terreno e il dissesto idrogeologico fossero condizioni insussistenti all’epoca di realizzazione del fabbricato o comunque non verificabili, limitandosi semplicemente a sostenere di aver eseguito il progetto, senza verifica alcuna.

Emerge quindi chiara la responsabilità dell’appaltatore per non aver effettuato verifica alcuna sulla natura del suolo e per aver realizzato opere inadeguate alla tipologia di suolo.

Non viene inoltre fornita prova alcuna di eventuali altre corresponsabilità, lì dove, con riferimento a direttore dei lavori e progettista architettonico, non viene allegata prima ancora che provata l’eventuale commissione agli stessi della verifica del terreno, rientrante invece nei compiti dell’appaltatore.

Quanto invece al Comune di Roma, parte convenuta ne chiede la condanna, pur omettendo di chiamarlo in causa, sul presupposto dell’avvenuta realizzazione successiva di ulteriori costruzioni che avrebbero pregiudicato la stabilità degli immobili. La circostanza tuttavia è rimasta del tutto indimostrata, neppure risultando dedotto prima ancora che provato quando e quali opere sarebbero state realizzate né l’incidenza che possano aver avuto sui danni accertati nel presente giudizio.

Né un tale collegamento lo si rinviene dalla CTU, lì dove il consulente, a fronte delle osservazioni della parte, si è limitato ad evidenziare di non poter lui rilevare le dette opere e che se realizzate in tempi successivi e senza il dovuto riguardo potrebbero aver comportato lo smottamento/compattamento dei terreni limitrofi. Si tratta tuttavia di mere presunzioni in assenza di verifica alcuna che il CTU non ha nè avrebbe potuto eseguire e, comunque, in difetto di contraddittorio alcuno instaurato verso il Comune e di allegazione e prova nel giudizio dei fatti che avrebbero potuto fondare una tale responsabilità.

Accertata quindi la sussistenza dei danni (su cui non c’è specifica contestazione), e la responsabilità dell’appaltatore, ed in difetto di prova di eventuali altre corresponsabilità che possano ridurre quelle dell’appaltatore, la società convenuta deve essere condannata all’integrale risarcimento dei danni nella misura corrispondente ai costi occorrenti al ripristino (anch’essi non contestati), quantificati in Euro 197.365,85.

La fondatezza della domanda giustifica la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese della consulenza espletata in fase di ATP e delle spese in favore di parte attrice come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle spese vive risultanti dagli atti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

– In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Ic. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore del Condominio attore nella misura di Euro 197.365,85, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

– Condanna Ic. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di CTU liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;

– Condanna Ic. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese in favore di parte attrice che liquida in Euro 796,28 per spese e Euro 10.000,00 per compensi relativi al procedimento di ATP e al presente giudizio, da maggiorare del 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.