l’appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l’onere di inserire, nella contabilita’, formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all’insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e cio’ anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialita’ dannosa delle quali si presenti, peraltro, gia’ dall’inizio obbiettivamente apprezzabile -secondo criteri di media diligenza e di buona fede – e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare, conseguentemente, alla parte committente il presumibile, maggiore esborso da affrontare (salvo poi a precisarne la relativa entita’ nelle registrazioni successive – o in sede di chiusura del conto finale – se la quantificazione sia, al momento, impossibile).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28801

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26960/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso o studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ULSS di Pescara Gestione Liquidatoria, in persona commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Artero Stefano, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 925/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/09/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 925/2013, pronunciata in un giudizio promosso dalla (OMISSIS) srl, affidataria dell’esecuzione di lavori di ampliamento e ristrutturazione dello stabilimento ospedaliero di (OMISSIS), nei confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta ULSS di Pescara, al fine di ottenere la condanna della convenuta, quale committente dell’appalto, al pagamento di maggiori oneri conseguenti dal ritardo nell’esecuzione degli stessi, ad essa esclusivamente addebitabile, dei compensi per ulteriori lavori in economia, contabilizzati e non pagati, e dei costi sostenuti durante il periodo di sospensione di diciotto mesi, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto tutte le domande attrici.

In particolare, la Corte territoriale ha confermato, quanto alla domanda relativa ai maggiori oneri per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, la tardivita’ della iscrizione della relativa riserva, effettuata, per la prima volta, in contabilita’ nel luglio 1995, a fronte della risalente percezione del fatto generativo del danno (nella specie, la contemporanea prosecuzione dell’attivita’ ospedaliera) da parte dell’impresa appaltatrice, gia’ nell’ottobre 1992 (data di inoltro di una missiva, da parte della stessa societa’, nella quale la stessa lamentava “notevoli disguidi”); quanto alle restanti domande, ha affermato che le stesse risultavano non provate o generiche.

Avverso la suddetta sentenza la (OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della ULSS di Pescara Gestione Liquidatoria (che resiste con controricorso). La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta:

1) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, Regio Decreto n. 350 del 1985, articoli 53, 54 e 64 e degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione alla ritenuta tardivita’ della iscrizione delle riserve in contabilita’, in quanto, laddove, come nella specie, i maggiori oneri dipendano da fatto “continuativo”, la riserva puo’ essere iscritta, dall’appaltatore con la quantificazione della pretesa, solo allorche’ cessi la causa generatrice degli aggravi, il che era avvenuto, nella specie, nell’aprile 1994, in occasione della sottoscrizione del 6 SAL con riserva (poi reiterata nel luglio 1995, in sede di sottoscrizione del 7 SAL), sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;

2) con il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 115 e 116 c.p.c., sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ai maggiori compensi per lavori in economia non pagati, avendo la Corte d’appello trascurato di considerare che la ULSS, successivamente al certificato di collaudo, con “nota 411/G.P. del 18/03/2003”, aveva ammesso l’esistenza di un credito dell’impresa appaltatrice per oltre L. 30.000,00, IVA inclusa;

3) con il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 115 e 116 c.p.c., sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla richiesta di interessi per ritardato pagamento di tutti i SAL, dovendo la domanda ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non generica e non essendo stata motivata la reiezione delle istanze istruttorie, in particolare di CTU contabile;

4) con il quarto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 30, comma 2, sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla richiesta di indennizzo (spese di guardiania e generali) per il periodo di sospensione determinata dalla necessita’ di predisporre una perizia di variante, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che fosse onere dell’appaltatrice dire “quali fossero le lavorazioni non previste nel progetto originario”, laddove invece, a fronte dell’allegazione dell’illegittimita’ della sospensione dei lavori, pur in presenza di un atto di sottomissione, era onere della Stazione appaltante dimostrare che la perizia di variante era conseguenza non di originarie carenze del progetto ma di cause sopravvenute ed imprevedibili.

2. La prima censura, quanto al vizio di violazione di legge, e’ infondata.

Questa Corte ha da tempo chiarito che “nei pubblici appalti, e’ obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilita’ contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” puo’ essere successivamente indicato.

Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessita’ di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, e’ tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo” (Cass. 10949/2014; Cass. 23670/2006; Cass. 5540/2004).

Gia’ in precedenza (Cass. 13399/1999; Cass. 12863/1993) si era distinta l’iscrizione della riserva dalla specifica nel dettaglio dei maggiori oneri correlati: “l’appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l’onere di inserire, nella contabilita’, formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all’insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e cio’ anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialita’ dannosa delle quali si presenti, peraltro, gia’ dall’inizio obbiettivamente apprezzabile -secondo criteri di media diligenza e di buona fede – e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare, conseguentemente, alla parte committente il presumibile, maggiore esborso da affrontare (salvo poi a precisarne la relativa entita’ nelle registrazioni successive – o in sede di chiusura del conto finale – se la quantificazione sia, al momento, impossibile)”.

In sostanza, nell’appalto di lavori pubblici, ove l’appaltatore non abbia la necessita’ di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dannoso comporta, ove iscritta, come nella specie, successivamente ai termine di 15 gg. dall’insorgenza della conoscenza della “potenzialita’ dannosa” (collocata dalla Corte territoriale nel 1992, in quanto l’appaltatrice in una missiva gia’ lamentava i notevoli disguidi conseguenti alla prosecuzione dell’attivita’ ospedaliera nonostante i lavori in corso), ed addirittura dopo la sottoscrizione di un atto di sottomissione a perizia di variante, senza contestazioni, a riserva risulta tardiva; tanto piu’ ove si consideri che “l’onere di cui al Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350, articolo 53 (applicabile “ratione temporis”) ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all’imprenditore assolvendo una funzione a tutela della P.A. appaltante, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l’esistenza, o meno, di una propria obbligazione” (Cass. 16367/2014).

3. Il secondo motivo e’ inammissibile, in quanto tendente a sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia.

La Corte d’appello, con riguardo al credito per lavori svolti in economia, ha accertato, in fatto, che, dal certificato di collaudo, risultava provata l’iscrizione in contabilita’ senza riserve dell’importo di Lire 38.011.063 ed il relativo pagamento, anche quanto al residuo di Lire 6.713.588 milioni (doc.ti 7 e 8). Inoltre, la ricorrente avrebbe dovuto indicare (oltre alla ritrascrizione dell’all.to 15 dell’atto di citazione) in quale sede, in primo grado ed in appello, era stata avanzata e reiterata la specifica domanda giudiziale. In ogni caso, il documento in questione non risulta rilevante e decisivo, non rappresentando un atto ricognitivo da parte della ULSS, costituendo al piu’ l’espressione di una trattativa stragiudiziale per chiudere la vertenza.

4. Il terzo motivo e’ inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, avendo la Corte d’appello (e prima il Tribunale) anzitutto ritenuto generica la domanda relativa agli interessi per il ritardo nel pagamento dei SAL, non essendo stati indicati la sorte capitale e la decorrenza, senza specificazione neppure in grado di appello, oltre poi rilevare che tali elementi non potevano essere ricavati dalla documentazione prodotta.

Ora, questa Corte ha chiarito che “la certificazione allegata ad una domanda giudiziale ha la funzione di consentire al giudice di verificare la fondatezza di determinate e specifiche affermazioni contenute nella domanda stessa, ma non obbliga il giudice – allorche’ tale domanda e’ incompleta o generica – a trarre dalle allegate certificazioni determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione ma non specificate nella domanda” (Cass. 1419/1994; in termini, Cass. 22342/2007).

5. Il quarto motivo e’ infondato, avendo la Corte territoriale ritenuto legittima la sospensione, in difetto di elementi di segno contrario, avendo, anzi, la (OMISSIS) firmato ben due atti di sottomissione, rinunciando espressamente a sollevare eccezioni.

6. I vizi motivazionali, formulati in relazione a tutti i motivi, sono inammissibili, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per mancata individuazione degli specifici fatti storici decisivi, oggetto di discussione tra le parti, non esaminati dalla Corte d’appello.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso,delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.