Il controllo sull’esatta esecuzione dei lavori – che e’ previsto dall’articolo 1662 cod. civ. – e’ funzionale alla tutela degli interessi economici del contraente e ha nulla a che vedere con una posizione di garanzia nei confronti di terzi, a meno che obblighi di tale natura non siano ricavabili dalla particolarita’ delle pattuizioni contrattuali, come avviene nel c.d. “appalto a regia”, nel quale il committente riserva a se’ poteri – e conseguenti obblighi e responsabilita’ – rispetto all’esecuzione dei lavori. Insegna, in particolare, la giurisprudenza civilistica che “nel cosiddetto appalto “a regia”, il controllo esercitato dal committente sull’esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed e’ cosi’ penetrante da privare l’appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell’iniziativa del committente, si’ da giustificarne l’esonero da responsabilita’ per difetti dell’opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di “nudus minister” del committente” (Sez. 2 civ., n. 2752 del 11/02/2005, Rv. 579525, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile l’appalto a regia sulla base delle clausole contrattuali che prevedevano l’obbligo dell’appaltante di fornire tutte le attrezzature e i materiali d’uso, l’esecuzione sotto la direzione esclusiva dell’impresa appaltante e del personale da essa incaricato, la previsione, quale oggetto del contratto, soltanto di prestazioni di manodopera, con contabilizzazione a parte dei lavori a giornata, sfiorando la fattispecie delittuosa di cui alla L. n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione di lavoro).

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale Sentenza 28 marzo 2018, n. 14359

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/05/2016 della Corte d’appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PERELLI Simone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso richiamando le conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 maggio 2016, la Corte d’appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siena aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del delitto di cui agli articoli 434 e 449 cod. pen. per aver cagionato per colpa, in cooperazione con altri, il crollo di una paratia in costruzione, il cui appalto era stato commissionato da una societa’ di cui egli era legale rappresentante.

2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1.

3. Con il primo motivo si deduce il vizio di cui all’articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera b), per erronea applicazione dell’articolo 40 cod. pen., comma 2. Ci si duole, in particolare, del fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto in capo al ricorrente una posizione di garanzia rispetto all’omissione delle cautele specificamente contestategli in imputazione, benche’ queste non gravassero sul committente delle opere, ma soltanto sul direttore dei lavori e sull’appaltatore. Nei confronti del committente mancherebbero invece sia l’obbligo che il potere giuridico di impedire l’evento, difettandone la fonte, legale o contrattuale, e non potendo al proposito richiamarsi – come invece fatto dal giudice d’appello – le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio.

4. Con un secondo motivo – sostanzialmente connesso al primo – si deduce il vizio di mancanza di motivazione con riferimento all’attribuzione all’imputato di responsabilita’ e obblighi di vigilanza sull’operato altrui, senza appunto individuarne la fonte.

5. Con un terzo motivo si deduce contraddittorieta’ della motivazione in ordine all’asserito nesso di causalita’ tra la condotta omissiva che il ricorrente avrebbe tenuto ed il crollo dell’opera in costruzione, osservandosi come il giudice del rinvio non abbia esaminato un punto demandatogli dalla Corte di cassazione con riferimento al giudizio se gli errori di progettazione commessi dal redattore del progetto strutturale (OMISSIS) – che aveva patteggiato la pena per il reato in contestazione – fossero stati da soli determinanti a causare il crollo.

6. Con un quarto ed ultimo motivo si deduce vizio di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione agli articoli 132, 133 e 62 bis cod. pen. per essere stato confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado nonostante la responsabilita’ sia stata da ultimo ritenuta sul mero ruolo di committente piuttosto che in base a quello – in precedenza erroneamente ritenuto dai giudici di merito – di direttore dei lavori o appaltatore. La Corte territoriale avrebbe poi del tutto omesso di considerare la circostanza attenuante dell’intervenuto risarcimento del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente attinendo alla medesima questione – sono fondati.

A parte la carenza di motivazione sul punto infra considerato sub 3, la Corte territoriale ha logicamente motivato la rilevanza delle condotte omissive specificamente contestate all’imputato rispetto alla determinazione del crollo e la ritenuta consapevolezza, da parte sua, della situazione di pericolo che si era venuta a creare, ma la motivazione e’ carente, illogica ed a tratti contraddittoria rispetto all’individuazione dell’obbligo giuridico che avrebbe imposto l’intervento del (OMISSIS), essendo il giudice d’appello incorso anche in erronea interpretazione della legge penale.

1.1. Nell’esaminare il primo motivo d’appello, la sentenza impugnata appare innanzitutto contraddittoria – e comunque non fa corretta applicazione della legge penale – laddove svaluta la necessita’ di individuare una posizione di garanzia osservando dapprima che il delitto contestato e’ un reato comune di danno e che al (OMISSIS) e’ stato contestato di aver colposamente cooperato con altri a cagionare il disastro, affermando poi che sarebbe comunque ravvisabile nei suoi confronti un’omissione di vigilanza.

Ed invero, essendo il delitto di cui al combinato disposto degli articoli 434 e 449 cod. pen. un reato commissivo ed essendo state addebitate al ricorrente soltanto condotte omissive, la sua responsabilita’ penale e’ necessariamente ancorata all’applicazione del principio di cui all’articolo 40 cod. pen., comma 2, e – come correttamente si osserva in ricorso – occorre quindi individuare la posizione di garanzia che avrebbe fondato il suo obbligo giuridico di impedire il crollo.

1.2. La stessa motivazione della sentenza, come si accennava, riconosce piu’ oltre questa necessita’ e afferma che al committente dei lavori di costruzione di un’opera “incombe l’obbligo di vigilare sull’osservanza, da parte dell’esecutore dei lavori, della normativa edilizia, in particolare quella deputata ad assicurare la sicurezza dei lavoratori e della pubblica incolumita’”.

Contrariamente a quanto sembra desumersi dal postulato, le disposizioni normative volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori e la pubblica incolumita’ non sono, pero’, un sottoinsieme della normativa edilizia, attendendo a campi diversi. Che il committente rivesta una posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa edilizia da parte dell’esecutore dei lavori e’ affermazione – sia pur non giuridicamente argomentata – certamente esatta, rinvenendo la propria fonte nel disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 29, comma 1. Tenendo anche conto della sedes materiae, detta norma fonda la responsabilita’ primariamente per gli illeciti amministrativi e penali previsti dal testo unico in materia edilizia rispetto alla conformita’ delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire ed alle prescrizioni relative alle modalita’ esecutive nel medesimo contenute. Salvo che quest’ultimo preveda un obbligo di tutela della pubblica incolumita’ e dei lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera – profilo rispetto al quale la sentenza impugnata e’ pero’ del tutto silente – la disposizione non puo’ dunque essere utilizzata per fondare una posizione di garanzia rispetto alla protezione dei suddetti beni.

La fonte di tale obbligo, poi, non puo’ essere individuata – quantomeno nei generici termini indicati – nelle ulteriori prospettazioni che la sentenza impugnata descrive con riguardo al contratto d’appalto ed alla veste di proprietario del bene.

1.3. Quanto a quest’ultimo profilo, in disparte il rilievo che spingersi ad individuare un obbligo di intervento considerando la qualita’ del (OMISSIS) di proprietario dell’immobile sul quale era in costruzione la paratia crollata – qualita’ non specificamente contestata in imputazione e diversa da quella di committente, in quanto non necessariamente con questa coincidente integrerebbe un difetto di correlazione tra accusa e sentenza analogo a quello censurato nella sentenza di legittimita’ che ha disposto il rinvio, il principio solidaristico contenuto nell’articolo 41 Cost., comma 2, evocato in sentenza non si riferisce al proprietario, bensi’ all’imprenditore. E’ il successivo articolo 42 Cost., di fatti, che detta lo statuto costituzionale del diritto di proprieta’, ma le previsioni ivi contenute sono troppo generiche per potervi rinvenire un obbligo di garanzia come quello di cui qui si discute. La richiamata disposizione contenuta nell’articolo 41 Cost., comma 2 – nel prevedere che l’iniziativa economica privata non puo’ svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza umana – puo’ bensi’ essere richiamata, ma, salvo quanto immediatamente si osservera’ sub 1.4, essa non si attaglia al committente, operando di regola nei riguardi del solo appaltatore, vale a dire del soggetto che, nell’esercizio dell’impresa, ha assunto su di se’ l’obbligo di realizzare l’opera.

1.4. Ed invero, che la responsabilita’ del (OMISSIS) possa trovare “fondamento nell’omissione di vigilanza cui e’ tenuto, in considerazione del fatto che l’opera soddisfa un suo particolare interesse. E tale obbligo sorge innanzitutto dalla stipula del contratto di appalto, che non libera l’appaltante dal controllo sull’esatta esecuzione dei lavori”, e’ conclusione che, nei termini affermati, e’ errata, o comunque non sufficientemente motivata, perche’ confonde un diritto con un obbligo.

Il controllo sull’esatta esecuzione dei lavori – che e’ previsto dall’articolo 1662 cod. civ. – e’ funzionale alla tutela degli interessi economici del contraente e ha nulla a che vedere con una posizione di garanzia nei confronti di terzi, a meno che obblighi di tale natura non siano ricavabili dalla particolarita’ delle pattuizioni contrattuali, come avviene nel c.d. “appalto a regia”, nel quale il committente riserva a se’ poteri – e conseguenti obblighi e responsabilita’ – rispetto all’esecuzione dei lavori. Insegna, in particolare, la giurisprudenza civilistica che “nel cosiddetto appalto “a regia”, il controllo esercitato dal committente sull’esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed e’ cosi’ penetrante da privare l’appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell’iniziativa del committente, si’ da giustificarne l’esonero da responsabilita’ per difetti dell’opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di “nudus minister” del committente” (Sez. 2 civ., n. 2752 del 11/02/2005, Rv. 579525, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile l’appalto a regia sulla base delle clausole contrattuali che prevedevano l’obbligo dell’appaltante di fornire tutte le attrezzature e i materiali d’uso, l’esecuzione sotto la direzione esclusiva dell’impresa appaltante e del personale da essa incaricato, la previsione, quale oggetto del contratto, soltanto di prestazioni di manodopera, con contabilizzazione a parte dei lavori a giornata, sfiorando la fattispecie delittuosa di cui alla L. n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione di lavoro).

In simili casi, le particolari previsioni contrattuali ben potrebbero fondare in capo al committente quell’obbligo di protezione, altrimenti gravante sull’appaltatore, nei confronti dei lavoratori e dei terzi connesso all’esecuzione dei lavori cui il primo, appunto, non sarebbe estraneo. Nella sentenza impugnata, tuttavia, nulla si dice al riguardo.

2. Tutti i profili evocati nella sentenza impugnata, dunque, non valgono a sorreggere la conclusione circa l’individuazione in capo al committente (OMISSIS) di quella posizione di garanzia che l’avrebbe obbligato ad intervenire per evitare il crollo della paratia in costruzione. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza affinche’ il giudice d’appello approfondisca – in fatto, prima ancora che in diritto – i presupposti, soltanto genericamente indicati, che potrebbero fondare la responsabilita’ per omissione del committente (OMISSIS) per il disastro colposo al medesimo ascritto. Cio’ che dovra’ in particolare essere fatto, stando a quanto precisato in sentenza, con riguardo: ad eventuali prescrizioni concernenti la sicurezza contenute nel permesso di costruire e pertanto dirette anche al committente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 29, comma 1; ad eventuali poteri – e conseguenti obblighi e responsabilita’ – circa l’esecuzione delle opere che il committente abbia riservato a se’ nel contratto di appalto; agli ulteriori profili di responsabilita’ circa l’incolumita’ dei lavoratori e dei terzi gravanti sul committente ai sensi di legge.

Con particolare riguardo a quest’ultimo profilo – come si e’ visto, soltanto genericamente evocato nella sentenza impugnata, ma in alcun modo approfondito – occorrera’ valutare i profili di responsabilita’ che gravano sul committente alla luce della normativa di sicurezza ed igiene sul lavoro vigente all’epoca dei fatti con riguardo ai cantieri allestiti per lo svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile, compendiata nel Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (attuativo della c.d. “direttiva cantieri”), abrogato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 304, comma 1, lettera a), che tuttavia sostanzialmente ne riproduce le disposizioni. In particolare, occorrera’: verificare se nel cantiere de quo fosse stato o meno nominato un responsabile dei lavori che, a norma del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6, avrebbe, quantomeno in parte, esonerato il committente da responsabilita’; verificare se si trattava di uno di quei cantieri (ad es. perche’ comportavano i rischi di cui all’allegato II) che a norma del precedente articolo 3, comma 3, imponevano la nomina del coordinatore per la progettazione, e, in caso affermativo, se l’imputato (che a quanto si ricava dalle precedenti sentenze, probabilmente aveva i titoli di cui al successivo articolo 10, essendo ingegnere), lo aveva nominato o rivestiva lui stesso quel ruolo come quello di coordinatore per l’esecuzione dei lavori a norma dell’articolo 3, comma 5, con le conseguenti responsabilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, da cui potrebbe ricavarsi una posizione di garanzia come quella riconosciuta nella sentenza impugnata. E’ proprio con riguardo a tale disciplina, di fatti, che la giurisprudenza riconosce la possibilita’ di configurare in capo al committente obblighi di protezione, essendosi affermato che: al committente ed al responsabile dei lavori e’ attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicche’ ai medesimi spetta pure accertare che i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Zambelli, Rv. 263014); il committente, che e’ il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera, e’ titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e puo’ designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilita’, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilita’ per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla e aa., Rv. 256635).

3. E’ fondato anche il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata (pag. 2, in fine) rileva come, nel disporre il precedente annullamento con rinvio, la Corte di cassazione avesse ritenuto fondato anche l’ulteriore motivo di ricorso per cassazione con cui si lamentava non essere stato valutato se gli errori di progettazione commessi dal redattore del progetto strutturale (OMISSIS) fossero stati da soli determinanti a causare il crollo e se cio’ potesse essere incompatibile con l’affermazione di penale responsabilita’ del (OMISSIS). Anche quel punto, dunque, avrebbe dovuto formare oggetto di nuovo esame da parte del giudice del rinvio, cio’ che invece non e’ avvenuto, essendo dunque al proposito ravvisabile la totale carenza di motivazione.

4. Restando assorbito l’ultimo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo esame sui punti indicati supra, sub nn. 2 e 3.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.