L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo (…) in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|19 gennaio 2020| n. 160

Data udienza 19 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Marisa Gisella Nardo Presidente rel.

Dott. Mery De Luca Consigliere

Dott. Lucia Trigilio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2561/2018 promossa in grado d’appello

DA

SO. S.p.A. (C.F. (…)), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Le.Pa. (C.F. (…)) e Al.Ru. (C.F. (…)), presso il cui studio in Milano, Piazza (…), è elettivamente domiciliata.

appellante

CONTRO

Ab. S.p.A. (C.F. (…)), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti El.Ca. (C.F. (…)), Do.Ca. (C.F. (…)) e Gi.Qu. (C.F. (…)) presso il cui studio in Milano, via (…), è elettivamente domiciliata.

appellata

Ax. S.r.l. (C.F. (…)), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.Co., presso il cui studio in Milano, piazza (…), è elettivamente domiciliato.

appellata

Oggetto: Appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l’azione ex 1669 c.c.).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 26/06/2014, su ricorso di Td. s.p.a, oggi So. s.p.a, il Tribunale di Milano ingiungeva, con decreto n. 31228/2014, ad Ab. S.p.a. Po. il pagamento della somma di Euro 60.015,21, a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti presso Ab. sul sistema di videosorveglianza di un impianto fotovoltaico, oltre interessi per ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali dalla scadenza al saldo effettivo e spese legali.

Contro tale provvedimento proponeva opposizione la Ab. chiedendone la revoca in quanto nullo e/o inefficace; in via riconvenzionale chiedeva inoltre che, accertato l’inadempimento della società opposta e conseguentemente, la non debenza di quanto preteso ex adverso a titolo di corrispettivo per gli interventi di ripristino del sistema di videosorveglianza, controparte venisse condannata alla restituzione in favore della Ab. della somma già versata di Euro 12,461,82 e al risarcimento del danno per un totale di Euro 249.026,09.

Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale dell’opponente che contestava integralmente. L’opposta chiedeva, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Ax. S.r.l. in quanto fornitrice delle telecamere installate nell’impianto commissionato, al fine di essere tenuta indenne sino alla concorrenza di quanto eventualmente venisse condannata a pagare a controparte. Il Giudice, rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, autorizzava la chiamata in causa del terzo, che si costituiva e sosteneva la sua estraneità al giudizio oltre alla nullità dell’atto di citazione del terzo.

Il Giudice, ritenuta l’infondatezza dell’esperita eccezione di nullità dell’atto di citazione di terzo, ammetteva le prove orali dedotte dalle parti e, successivamente, disponeva CTU.

Con sentenza n. 4644/2018 il Tribunale di Milano accertava, per i motivi di cui infra, il diritto di parte opponente di percepire a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 91.208,95 e il diritto di parte opposta al pagamento della somma di Euro 7.078,97 a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti presso la società opponente; revocava il D.I ed, operata la compensazione tra le somme reciprocamente dovute dalle parti, condannava Td. S.p.A. al pagamento in favore di Ab. S.p.A. della somma di Euro 84.129,98, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, oltre alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di lite.

Contro la suddetta sentenza ha proposto appello So. s.p.a, già Td., chiedendo, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in riforma dell’impugnata decisione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, la condanna di Ab. S.p.A. al pagamento di Euro 60.015,21 a titolo di corrispettivo dei lavori svolti; in via ulteriormente subordinata, la condanna di Ax. a tenerla dalle pretese di Ab. nel caso di ritenuta responsabilità di essa appellante.

Si sono costituite le appellate chiedendo entrambe il rigetto dell’appello e, per l’effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.

Con ordinanza in data 13.12.2018 la Corte d’Appello ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata condannando, ex art. 283, 2 comma, c.p.c., l’appellante alla pena pecuniaria di Euro 1.000,00.

All’udienza del 19.09.2019, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe ed, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 4644/2018, il Giudice di primo grado rilevato che le fatture azionate da Td. e poste alla base del decreto ingiuntivo riguardavano il corrispettivo per gli interventi tecnici eseguiti dalla opposta a seguito dei guasti segnalati da Ab. nel periodo tra aprile e agosto 2013, ha così motivato:

– nonostante lo stato dei luoghi fosse stato modificato rispetto alla data di collaudo degli impianti, sia per i successivi interventi di Td., sia per gli interventi di Da., la documentazione prodotta dalle parti (le relazioni della stessa Td. e le lettere di segnalazione di Ab.) aveva consentito al CTU di ricostruire la tipologia di guasti riscontrata dall’attrice e la cronologia degli interventi di modifica sull’impianto oggetto di causa;

– sulla base di tale CTU era emerso che i guasti e i malfunzionamenti delle telecamere dell’impianto di sorveglianza lamentanti da Ab. si erano verificati a causa di sovratensioni di origine atmosferica che avevano determinato la fulminazione degli apparecchi, stante l’assenza di validi dispositivi di protezione, di un collegamento a terra dei cavi, del mancato uso di connettori schermati e della scorretta installazione di sette SPD nei quadri elettrici; senza tali gravi negligenze i danni si sarebbero ridotti del 30-40 %; se l’impianto fosse stato realizzato con un maggiore livello di protezione, come quello successivamente realizzato da Da., i danni si sarebbero ridotti del 70-80%;

– da tale accertamento appariva provata l’ascrivibilità della maggior parte dei fenomeni di guasto all’inesatto adempimento di Td. alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto;

– le scelte progettuali adottate dalla committente non facevano venir meno la responsabilità dell’appaltatrice opposta, stante il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la responsabilità per i vizi e difetti dell’opera va imputata di norma all’appaltatore, in considerazione dell’autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell’esecuzione del contratto e dell’obbligo di controllare la correttezza tecnica del progetto e delle istruzioni impartite dalla committenza e dal direttore dei lavori; responsabilità insussistente solo ove dimostri di avere manifestato il proprio dissenso, ma di essere stato indotto a seguirle quale nudus minister; nel caso di specie non erano nemmeno stati

formulati capitoli di prova da parte della convenuta opposta volti a dimostrare segnalazioni in tal senso. Il Giudice ha inoltre rigettato l’eccezione di parte convenuta circa l’inoperatività della garanzia ex art. 1667 c.c. in quanto “il fatto che l’impianto fosse stato collaudato con esito positivo non fa venire meno la garanzia invocata dalla committente poiché in base all’art. 1667 cod. civ. l’appaltatore non è liberato dalla responsabilità per vizi occulti. Nella specie non è possibile affermare chi i guasti manifestati nel tempo fosser prevedibili, né che fossero palesi o riconoscibili le cause del problema” Per quanto riguarda i danni lamentati da Ab. il Giudice del Tribunale ha condiviso le valutazioni del CTU sui costi da ritenersi necessari all’eliminazione dei guasti e sulla percentuale da attribuire all’appaltatrice rilevando:

– che i costi sostenuti da Ab. per gli interventi svolti da Da. in riparazione ammontavano a Euro 114.011,19; importo da decurtarsi del 20% (percentuale riferibile ai danni che si sarebbero verificati indipendentemente dalla corretta esecuzione dei lavori); conseguentemente a titolo di risarcimento dei danni a favore di Ab. andava liquidato l’importo ridotto di Euro 91.208,95;

– i corrispettivi fatturati da Td. per gli interventi svolti presso Ab., per l’eliminazione dei malfunzionamenti denunciati da quest’ultima, ammontavano a Euro 66.170,30; tenuto conto della percentuale del 20% dei guasti che comunque si sarebbero verificati (anche in caso di interventi corretti), andava riconosciuta a titolo di corrispettivo il 20% della somma di Euro 66.170,30 e, dunque, Euro 13.234,06;

– a favore di Td. andava riconosciuta anche la somma di Euro 6.306,73 relativa ad interventi volti a rimuovere problemi diversi quelli sopra indicati; complessivamente era, pertanto, dovuto a favore di Td. l’importi di Euro 19,540,70, di cui Euro 12.461,82 già versati e dunque residuava a favore dell’opposta l’importo di Euro 7.078,97.

– operata la compensazione tra i reciproci crediti So. S.p.A. andava condannata al pagamento a favore di Ab. S.p.A. di Euro 84.129,98, oltre a rivalutazione ed interessi legali con decorrenza dalla data della domanda al saldo. Il Tribunale, infine, ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta da Td. nei confronti del terzo chiamato Ax. s.r.l poiché “l’esito della consulenza espletata ne evidenzia la infondatezza in quanto si è escluso, sulla base di motivazioni integralmente condivisibili, che il verificarsi dei guasti stia conseguenza di difetti nelle telecamere installate”.

So. ha impugnato la decisione di primo grado lamentando, con primo motivo d’appello, la falsa applicazione dell’art. 1667 c.c sotto tre diversi profili: la responsabilità dell’appaltatore per vizi occulti, la qualificazione del concetto di vizio operato nella sentenza e il ruolo dei difetti contenuti nelle istruzioni fornite da controparte ed eseguite pedissequamente da Td..

In primo luogo l’appellante ha rilevato che, in applicazione dell’art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera o, comunque, le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il Giudice di primo grado non ha tenuto conto, secondo l’appellante, “della circostanza che dall’esito dell’attività istruttoria è emerso che i pretesi vizi lamentati in primo grado dalla Ab. S.p.A. non potessero non essere conosciuti o, quanto meno, conoscibili dal committente stesso (la Ab. S.p.A.), in virtù della tipologia del collaudo che venne svolto dalla committente stessa, nonché dal grado di perizia degli incaricati della Ab. S.p.A. che svolsero il suddetto collaudo”. L’appellante ha sottolineato che il collaudo in questione era stato eseguito da Ab., società leader nel settore, alla presenza del proprio personale incaricato, della committente generale dei lavori (la società Ph. nella persona dell’Ing. Fe.Ro.) e del personale incaricato della Td. S.p.A. ed era stato preceduto da un pre-collaudo sempre alla presenza del personale tecnico e amministrativo della

Ab. S.p.A. e della Td. S.p.A., il quale aveva anch’esso dato esito positivo. Dato l’esito positivo del predetto collaudo, dunque, l’opera era stata accettata integralmente sia da Ab. S.p.A. sia dalla Ph. S.r.l. committente principale, con la conseguenza – secondo parte appellante – che non poteva ritenersi che i vizi rilevati da Ab., successivamente al collaudo, fossero da lei non conosciuti ovvero quanto meno riconoscibili.

In secondo luogo, So. ha contestato la qualificazione del concetto di vizio operata nella sentenza impugnata sostenendo che:

– la garanzia prevista dall’art. 1667 c.c non era operante in quanto il committente avrebbe potuto avvalersene in presenza di difformità e vizi dell’opera ma, nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto che Td. non avesse definito un livello di protezione dalle sovratensioni, senza però definire quale sarebbe stato il livello di protezione tale per cui l’opera eseguita avrebbe potuto essere considerata esente da vizi;

– il Giudice si era discostato da quanto affermato dalla consulenza tecnica d’ufficio senza fornire alcuna motivazione; nell’applicare la percentuale di riduzione del danno, infatti, il Giudice aveva ridotto del 20% la somma posta a carico di So. a titolo di risarcimento del danno, nonostante la CTU avesse specificato che i danni sarebbero stati ridotti del 30-40% se l’appaltatrice avesse collegato correttamente a terra gli schermi dei cavi elettrici ed avesse correttamente collegato e installato i 7 spd previsti, mentre, se fosse stato realizzato un livello maggiore e più adeguato di protezione, i danni si sarebbero potuti ridurre del 70-80%;

– il maggior livello di protezione dai danni, in seguito realizzato da Da. e atto a ridurre i danni del 70-80%, non era mai stato commissionato a Td. dall’appellata;

– anche volendo ritenere che la percentuale di danni riscontrati sull’impianto che si sarebbe verificata comunque fosse del 20-30%, il Giudice avrebbe dovuto ridurre gli importi indicati applicando, prima, tale percentuale e successivamente un’ulteriore riduzione del 20% per danni dovuti alla manutenzione ordinaria.

In terzo luogo So. ha rilevato che la garanzia ex art. 1667 c.c non era dovuta anche perché quello intercorso tra le parti non era un semplice contratto d’appalto ma la Td. aveva assunto il ruolo di sub-appaltatrice e mera esecutrice delle opere svolte attenendosi, senza possibilità di compiere scelte autonome, alle istruzioni scritte ricevute dalla committenza, azienda specializzata nella costruzione di impianti e quindi sicuramente più competente in quel campo dell’appaltatrice Td.. Per questi motivi So. ha ritenuto imputabile esclusivamente ad Ab. l’inadeguatezza del sistema di protezione oggetto di giudizio. Il motivo è infondato sotto tutti e tre gli aspetti richiamati.

Gli interventi di Td. per i guasti verificatesi sull’impianto sono iniziati nell’aprile 2013, mentre il collaudo è stato eseguito alla fine dei lavori, nel giugno 2011. L’inizio dei malfunzionamenti va, quindi, collocato quasi due anni dopo il collaudo, né gli stessi possono rappresentare vizi manifesti dell’opera. La causa delle fulminazioni delle telecamere è stata, infatti, individuata dal CTU nell’inadeguato livello di protezione dalle sovratensioni dell’impianto. Proprio il fatto che Ab. abbia eseguito, come ammette la stessa parte appellante, un accurato collaudo alla presenza di personale altamente specializzato, suggerisce che i vizi in questione non fossero facilmente riconoscibili.

Parte appellata, nella propria comparsa di costituzione in appello, fa inoltre notare che il collaudo è avvenuto con prove a campione sul 10% degli apparati e non era possibile, trattandosi di un collaudo e non di un’analisi tecnica, svolgere prove di funzionamento così approfondite da individuare i vizi che avrebbero causato dei danni due anni dopo. In questa situazione è da escludersi che, con l’adesione di Ab. al collaudo e l’accettazione del risultato dello stesso, quest’ultima abbia esonerato la committente Td. dalla responsabilità per i vizi, manifestatisi successivamente, conseguenti all’inadeguato livello di protezione dalle sovratensioni dell’impianto, che l’appellata non aveva ragione di sospettare al momento del collaudo medesimo.

Non esiste poi alcuna prova del fatto che la Td. abbia agito come nudus minister. L’appellante ha sostenuto che tale circostanza risulta provata sia dai testi Pi., Fr., Ca. e Li., sia dalle specifiche tecniche fornite dalla committenza alle quali l’appaltatrice si è sempre attenuta.

Va innanzitutto rilevato che i testi sopra citati hanno solo confermato che i lavori eseguiti da So. corrispondevano a quanto previsto dalle specifiche tecniche, senza nulla riferire riguardo eventuali osservazioni mosse dall’appaltatrice per avvisare la committente di eventuali difetti del progetto.

Le specifiche tecniche fornite da Ab. a Td. non impedivano a quest’ultima di eseguire a regola d’arte l’opera commissionata, dal momento che è responsabilità dell’appaltatore decidere come eseguire le opere richieste e indicate dalla committenza. A tal proposito, anche la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio: “L’autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all’appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l’appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di nudus minister” (Cassazione, Sez. III, 17 gennaio 2012 n. 538).

“L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo (…) in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori’ (Cassazione n. 21959/2017).

Del tutto irrilevante, in questo contesto, è anche l’asserita mancata previsione, nel rapporto contrattuale, di un maggior livello di protezione dalle sovratensioni. Td., infatti, era tenuta alla realizzazione di un impianto a regola d’arte e, dunque, di un impianto adeguato al funzionamento, salvo incidenze fisiologiche, anche in presenza di sollecitazioni atmosferiche. La mancata previsione di un sistema di protezione adeguato avrebbe dovuto essere segnalata dall’appaltatore alla committenza al fine di informare che, in assenza dei correttivi adeguati, potevano verificarsi le problematiche poi, in effetti, emerse. Solo a seguito di tale informazione e dell’ordine specifico di proseguire ugualmente nella realizzazione dell’opera così come concordato, l’appaltatore avrebbe potuto andare esente da responsabilità.

Nel caso in esame, si ribadisce, nessuna prova è stata fornita, da parte dell’appellante, di aver avvertito la committente di errori del progetto o delle istruzioni impartite tali da incidere sul risultato dell’opera, né sussiste prova di una ingerenza da parte della committente nella fase esecutiva dell’opera con imposizione di regole tecniche inadeguate e della cui inadeguatezza l’appaltatore aveva reso edotta la committenza. Deve, perciò, escludersi che l’appellante abbia agito quale nudus minister con esclusione di sua responsabilità per i vizi dell’opera riscontrati.

Si esclude, poi, che il Giudice di primo grado si sia discostato dalla CTU nella determinazione della percentuale di danno non addebitabile all’appellante. Il C.T.U. ha, infatti, accertato: che i guasti all’impianto oggetto di causa sono stati causati dalle scariche atmosferiche che, producendo sovratensioni contro le quali l’impianto non era protetto, avevano determinato fulminazioni delle telecamere; che alla Td. poteva essere contestato di non aver correttamente collegato a terra gli schermi dei cavi elettrici, non aver correttamente collegato e installato i 7 SPD previsti e di non aver definito con Ab. un livello di protezione dalle sovratensioni; che sebbene nessun sistema possa proteggere l’impianto al 100% dalle sovratensioni atmosferiche, senza l’installazione dei 7 SPD in modo corretto, non vi era alcuna protezione dalle sovratensioni, se fossero stati installati in modo corretto e gli schemi a terra fossero stati idoneamente collegati, vi sarebbe stata una riduzione dei danni di circa il 30/40% mentre, con un livello maggiore di protezione (come quello realizzato dalla Da. che prevedeva, oltre che il collegamento corretto degli schermi dei cavi a terra, l’impiego degli SPD di tipo corretto nei 7 quadri QEP e l’installazione anche degli SPD nelle 36 cassette di campo) i danni si sarebbero ridotti del 70-80%; che una parte dei risarcimenti chiesti in via riconvenzionale da Ab. non erano pertinenti perché riguardavano migliorie non ricomprese nel contratto di appalto e non attribuibili a Td.. Indubbiamente l’appellante, che non ha neppure operato un livello minimo di protezione, avrebbe dovuto attuare il livello di protezione più ampio al fine di ottenere che l’impianto fosse realizzato a regola d’arte. Si condivide, in proposito, l’affermazione del CTU secondo cui:

“Era quindi compito di Td. fornire un impianto a ‘regola d’arte’ che comprendesse non solo quanto necessario affinché l’impianto svolgesse le sue funzioni ordinarie di funzionamento ma, come per qualunque impianto, fossero previsti anche dei dispositivi di protezione nel caso di condizioni diverse dall’ordinario, come ad esempio delle sovratensioni. Inoltre era a carico del fornitore dell’impianto, cioè Td. definire con il cliente un livello adeguato di protezione, considerando il valore dell’impianto da sorvegliare ed i costi del sistema di protezione da prevedere”.

Ciò che l’appellante non ha fatto, proseguendo nell’esecuzione dell’opera commissionata senza avvertire del risultato negativo che si prospettava anche nel caso avesse seguito correttamente le specifiche tecniche fornite.

Di conseguenza è corretto porre a carico dell’appellante la responsabilità per i danni subiti da Ab. con una riduzione del 20%, e non di una percentuale maggiore, atteso che, con un impianto eseguito a regola d’arte, tale è la percentuale di danni che comunque, con ragionevole certezza, si sarebbe verificata.

Con secondo motivo d’appello, So. ha lamentato la nullità della sentenza di primo grado in quanto fondata su consulenza tecnica nulla.

A dire dell’appellante il consulente tecnico avrebbe redatto la relazione senza poter analizzare le telecamere che si erano guastate ed erano state oggetto di interventi da parte di So. dato che erano state sostituite da altre. Il CTU stesso ha infatti affermato che erano stati installati UPS e trasformatori di isolamento di marca e modello diversi da quelli originari e che non erano più presenti sette Spd (cioè scaricatori di sovratensione) installati dalla convenuta, ma quelli nuovi installati da Da. successivamente; il CTU, pertanto, si sarebbe espresso senza esaminare gli strumenti tecnici considerati causa principale dei guasti all’impianto. A dire dell’appellante, inoltre, dalla CTU risulta che il consulente ha assunto documentazione (tre fascicoli) non precedentemente prodotta, ma esibita a lui direttamente da Ab. (nello specifico, il verbale del secondo incontro relativo alle operazioni peritali). Il motivo d’appello in esame è ugualmente infondato.

Il CTU ha svolto la sua indagine peritale, nonostante i mutamenti dell’impianto determinati da nuovi interventi, a cui l’appellante è rimasta estranea, avvalendosi, oltre che della documentazione prodotta dall’appellata e richiamata in sentenza (docc. 2-4 fasc. opponente), anche degli elementi forniti dai Consulenti di parte, a richiesta del CTU, nell’ampio contraddittorio tecnico nel corso del quale, peraltro, su molti elementi di fatto le parti hanno concordato.

Dal verbale delle operazioni peritali (allegato n. 2 alla CTU), poi, si apprende che l’ing. Pr. non ha acquisito i documenti esibiti nel corso dell’incontro 9/02/2017 dal consulente di Ab. e, comunque, in nessun punto della relazione peritale il CTU fa riferimento a tale documentazione, di cui evidentemente non si è avvalso. Con terzo motivo d’appello So. lamenta, inoltre, la violazione degli articoli 1223 c.c e 2697 c.c in quanto controparte non avrebbe assolto al proprio onere di provare il danno subito.

A tal riguardo l’appellante ha affermato che “Ab. S.p.A. non produce alcun documento, né alcuna ulteriore prova in grado di dimostrare l’effettivo esborso economico che la stessa dice di avere subito in relazione all’impianto di videosorveglianza. Nello specifico, non è stata data alcuna prova dell’acquisto del materiale che l stessa afferma avere montato nel suddetto impianto, né di avere effettuato esborsi in relazione alla pretese opere che la Ab. S.p.A. avrebbe fatto eseguire a terzi” Il motivo d’appello non merita miglior sorte dei precedenti.

Ab. ha prodotto in giudizio gli ordini di acquisto (documenti da 32 a 42) emessi verso terzi incaricati di eseguire lavori di riparazione del sistema di videosorveglianza. Inoltre, è presente nel fascicolo di parte appellata la relazione tecnica (doc. 30 del fascicolo Ab.) redatta dalla società Da. che descrive i vari problemi dell’impianto come creato da Td. e i vari interventi necessari a risolverli e la relazione di fine lavori di Da. (doc. 31 del fascicolo Ab.).

E’ opportuno ricordare che anche il CTU ha calcolato i costi sostenuti da Ab. per eliminare le parti guaste dell’impianto, i costi per l’acquisto di prodotti volti a riparare i guasti ed aumentare il livello di protezione dell’impianto e che ha escluso (tabella n. 7 della relazione) i costi relativi ad attività interna di Ab. perché non fondati su dati oggettivi.

Con quarto motivo d’appello So. ha censurato la sentenza del Tribunale di Milano con riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale da essa svolta nei confronti del terzo chiamato Ax. s.r.l. ed alla conseguente condanna al pagamento delle spese di lite a favore della stessa parte. In particolare l’appellante ha rilevato:

a) di aver montato le suddette telecamere applicando pedissequamente il manuale di istruzioni e di utilizzo dei materiali fornito dalla Ax. S.r.l. stessa, manuale che, come affermato dallo stesso CTU, non prevedeva protezioni da sovratensione per le telecamere;

b) la consulenza d’ufficio aveva accertato che un primo lotto di 65 telecamere risultava affetto da difetto di protezione; detta consulenza, peraltro, non era condivisibile nel punto in cui aveva escluso come causa del malfunzionamento dell’impianto il difetto di produzione delle telecamere;

c) il Giudice non aveva tenuto conto del fatto che la CTU ha evidenziato che ogni anno tra il 3 e il 5% delle telecamere si sarebbe comunque guastato per motivi naturali; nell’arco di tre anni (2011-2013), pertanto, l’incidenza della fulminazione naturale delle telecamere sarebbe di circa il 12-15% e, di conseguenza, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto ridurre di ulteriori Euro 18.595,55 l’importo indicato come risarcimento del danno in favore di Ab. S.p.A.;

d) si sarebbe dovuta ridurre del 20% anche la somma di Euro 12.461,82 che Ab. ha sostenuto di aver già pagato a So. e che il Tribunale di Milano ha sottratto da quanto ancora dovuto dall’appellata a So..

Anche quest’ultimo motivo d’appello è infondato.

Premesso che il CTU ha chiaramente escluso che i guasti possano essersi verificati a causa di vizi intrinsechi delle telecamere, né l’appellante ha fornito alcuna prova del contrario, la circostanza, asserita dalla medesima parte, che le istruzioni di installazione delle telecamere non fornissero indicazioni in merito alla protezione da sovraesposizione non esime da responsabilità l’appaltatore che ben avrebbe dovuto conoscere come l’esecuzione a regola d’arte del tipo di impianto commissionato imponesse di provvedere alla necessaria protezione.

So., poi, neppure in questa sede chiarisce in cosa consisterebbe l’asserito e diffuso difetto di funzionamento delle telecamere causa delle costanti fulminazione. In ogni caso, e solo per completezza, si rileva come Ax. abbia contestato, sin dal primo grado, di aver mai intrattenuto rapporti di compravendita con So. e di essere fornitrice e produttrice delle suddette telecamere. A tale eccezione So. ha contrapposto i docc. da 27 a 31 da essa prodotti, dal cui esame, tuttavia, non si evince con certezza la riferibilità all’attuale appellata della produzione, distribuzione o vendita all’appellante delle telecamere da quest’ultima indicate come viziate.

Quanto, infine, ai punti c) e d) non se ne comprende la rilevanza con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti della terza chiamata in primo grado e, conseguentemente, il collegamento con il motivo d’appello avente ad oggetto il rigetto di detta riconvenzionale.

Infine appare del tutto consequenziale e logica la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite a favore della terza chiamata stante la soccombenza in relazione alla domanda riconvenzionale proposta contro tale parte.

L’appello è, pertanto inaccoglibile, e l’appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite e delle tariffe professionali vigenti.

Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24.10.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto contro la sentenza n. 4644/2018 resa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, così dispone:

1. Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;

2. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado a favore delle appellate, che liquida per ciascuna di esse in Euro 9515,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge;

3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art.13 comma 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24.10.2012 n. 228.

Così deciso in Milano il 19 dicembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.