Secondo l’indirizzo ora accolto anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalita’ globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. Come noto, in edilizia il rivestimento (verticale o murale e orizzontale, quest’ultimo se sottostante definito pavimento – v. per l’utilizzo delle nozioni ad es. articolo 1125 c.c.) e’ applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalita’ di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche; in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilita’ di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse – pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali – sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da cio’, peraltro, quand’anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (Cass. n. 1164 del 1995 e n. 1393 del 1998), esse – in quanto incidenti sull’elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l’intonaco) – debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalita’ globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex articolo 1669 c.c. (cosi’ Cassazione Sezioni Unite n. 7756/20172017). In tal senso, deve ritenersi superato, all’esito dell’arresto nomofilattico richiamato, il precedente indirizzo – cui si e’ invece ispirata la sentenza impugnata – per cui lesioni – anche sottoforma di microfessurazioni – ai rivestimenti (pur se d’intonaco) possano considerarsi irrilevanti in quanto incidenti solo dal punto di vista estetico (v. ad es. Cass. n. 13268 del 2004 e n. 26965 del 2011, ma in senso contrario v. gia’ n. 12792 del 1992). Cio’, del resto, e’ coerente anche con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilita’ secondo l’evoluzione sociale.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 24 aprile 2018, n. 10048
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15936/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) – DECEDUTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1142/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del Condominio (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti, ha rilevato la tardivita’ del deposito dell’integrazione del contraddittorio ed ha chiesto l’improcedibilita’ del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza depositata in data 22 settembre 2008 il tribunale di Milano ha accolto, a carico di tutti i convenuti in solido, la domanda proposta con atto di citazione notificato il 16 maggio 2003, dopo una fase di accertamento tecnico preventivo, dal condominio (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., quale venditrice, della (OMISSIS) s.r.l., quale appaltatrice, dell’ing. (OMISSIS), quale progettista, e dell’arch. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, volta ad ottenere il risarcimento per gravi difetti e vizi dell’immobile. Il giudizio e’ stato dichiarato interrotto e riassunto prima nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi del deceduto ing. (OMISSIS), indi nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), quali soci, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della (OMISSIS) s.r.l..
– Con sentenza depositata il 27 marzo 2012 la corte d’appello di Milano, adita con impugnazioni principale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e incidentali degli eredi (OMISSIS) e di (OMISSIS), ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda del condominio nei confronti degli eredi del progettista ing. (OMISSIS) e confermando la condanna in solido al risarcimento delle altre parti, riducendo tuttavia il quantum risarcitorio a euro 43.114, oltre accessori e spese processuali.
2.1. – Esaminando le doglianze svolte dagli appellanti, la corte d’appello, ritenuto che l’unico titolo di domanda coltivato e comunque non colpito da decadenza fosse quello dei gravi vizi ex articolo 1669 c.c., ha reputato non rientrare tra gli stessi le accertate diffuse cavillature superficiali, cio’ che ha condotto alla riduzione della somma risarcitoria.
2.2. – La corte territoriale ha altresi’ escluso una responsabilita’ del progettista ing. (OMISSIS); ha invece ritenuto la responsabilita’, oltre che dell’esecutrice (OMISSIS) s.r.l., dell’arch. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, e della (OMISSIS) s.r.l. (e oggi dei soci ex articolo 2945 c.c.), avendo questa curato la progettazione e nominato il direttore dei lavori, mantenendo anche durante l’esecuzione la riferibilita’ a se’ dell’opera, cio’ che consentirebbe la responsabilita’ anche del venditore-committente ex articolo 1669 c.c..
2.3. – La corte d’appello ha poi ritenuto ritualmente dichiarata in udienza di prime cure solo il 10 ottobre 2006 la cancellazione della (OMISSIS) s.r.l. dal registro delle imprese, con la conseguente interruzione e successiva tempestiva riassunzione.
– Per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Milano (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. (OMISSIS) ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale su quattro motivi. Il condominio ha anch’esso resistito con controricorso con ricorso incidentale affidato a un motivo.
3.1. – Con ordinanza all’udienza pubblica del 21/02/2017 e’ stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), altro socio della (OMISSIS) s.r.l., mediante notificazione del ricorso principale e del ricorso incidentale di (OMISSIS) (essendo gia’ notificato il ricorso del condominio).
3.2. – Gli atti predetti sono stati notificati a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), deceduto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo del ricorso principale (violazione dell’articolo 2945 c.c., articoli 300, 303, 305 c.p.c. e articoli 3 e 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (OMISSIS) lamenta che la corte d’appello non abbia, disattendendo anch’essa l’eccezione gia’ respinta dal tribunale, considerato che – essendo stata la (OMISSIS) s.r.l. cancellata dal registro delle imprese fin dal 10 settembre 2001 e quindi da allora operando l’estinzione della societa’, essendo la causa in corso al momento dell’entrata in vigore in data 1 gennaio 2004 del nuovo testo dell’articolo 2495 c.c., introdotto dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, da detta entrata in vigore (cfr. Cass. sez. U. nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010) – erano state molteplici le manifestazioni di volonta’ tese ad ottenere la declaratoria di interruzione, operata ad avviso del ricorrente dal giudice istruttore di primo grado solo tardivamente con ordinanza del 12 ottobre 2006, senza che – diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito – all’udienza del 10 ottobre 2006 intervenisse alcuna dichiarazione di cancellazione da parte del difensore. Ne sarebbe derivata – secondo il ricorrente principale l’estinzione del processo, erroneamente non precedentemente dichiarata dal tribunale, e la tardivita’ della riassunzione a seguito di detta ordinanza. Ove si ritenesse, poi, non sussistente alcuna dichiarazione di parte relativa alla cancellazione, essa – secondo il ricorrente principale – sarebbe insita nella proposizione dell’appello da (OMISSIS) e (OMISSIS), con ritenuta caducazione del procedimento di appello.
1.1. – Il motivo, dedotto in riferimento al parametro dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ inammissibile.
1.2. – In primo luogo, l’inammissibilita’ discende dal fatto che il motivo e’ carente della trascrizione dell’eccezione sul tema quale svolta in primo grado, nonche’ del motivo di appello con cui la stessa e’ stata coltivata, cio’ che mette la corte nell’impossibilita’ – sia che si tratti di deduzione di violazione di legge sostanziale che di legge processuale (v. ad es. Cass. n. 2771 del 2017) – di esaminare la doglianza che, per il principio di autosufficienza del ricorso, deve contenere tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione; cio’ senza che sia necessario esaminare se lo stesso criterio debba applicarsi in riferimento all’ordinanza del g.i. del 12.10.2006 (trascritta da altra parte del ricorso).
1.3. – Cio’ esime la corte dall’esaminare se conseguirebbe inammissibilita’, altresi’, dal fatto che il lamentato vizio sia stato prospettato come violazione di legge sostanziale. Infatti (v. Cass. n. 13683 del 2012) chi, come nel caso di specie, in via implicita o esplicita, lamenta in sede di legittimita’ l’erroneo rigetto, da parte del giudice di merito, dell’eccezione di estinzione del processo, invoca un vizio consistente in una nullita’ del procedimento (di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4), e non in una violazione di legge (di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3).
1.4. – In tale situazione, senza che sia necessario e comunque possibile esaminare gli atti stante la mancanza di indicazioni in ricorso pur a fronte di violazione processuale (v. ad es. Cass. n. 2771 del 2017, cit.), solo per completezza puo’ richiamarsi che, sia che nel verbale di udienza non esista dichiarazione di cancellazione ai fini interruttivi (e il giudice nell’ordinanza, con lo scioglimento della riserva, la abbia invece erroneamente supposta), sia che invece esista (e dunque la dichiarazione di intererruzione sia stata rituale e la riassunzione tempestiva), comunque non si sarebbe verificata l’estinzione supposta dalla parte ricorrente. Invero, secondo la giurisprudenza di questa corte (v. ad es. Cass. n. 1329 del 2000 e 8494 del 2012), al di fuori dei casi di c.d. interruzione automatica, l’articolo 300 c.p.c., subordina l’effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall’evento previsto come causa d’interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne e’ colpita. Pertanto, qualora manchi uno dei due elementi, l’interruzione, se ugualmente pronunciata, configura un provvedimento nullo e insussistente l’onere di osservanza del termine, con la conseguenza che il processo puo’ utilmente essere riassunto anche dopo il decorso di esso (cfr. Cass. n. 17913 del 2009).
1.5. – La necessita’ della dichiarazione dell’evento interruttivo ad opera del difensore costituito e’ stata affermata da questa corte anche quando l’evento consista nella cancellazione della societa’ dal registro dell’imprese (v. Cass. n. 23141 del 2014 e Cassazione Sezioni Unite n. 6070/2013). Peculiarmente la parte ricorrente, ipotizzando essere stata comunque implicita una dichiarazione dell’evento con la proposizione dell’appello da parte dei soci della societa’ cancellata, vorrebbe da tale costruzione far discendere ad ogni modo un venir meno del procedimento di appello; ma cosi’ non e’ in quanto, non ammettendo la dichiarazione ai fini interruttivi equipollenti, la proposizione dell’appello al contrario implica prosecuzione che tiene luogo e impedisce la dichiarazione di interruzione (cfr. articolo 300 c.p.c., che esplicitamente prevede che “dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e’ interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria…”).
1.6. – L’eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 300 c.p.c., interpretato nel senso per cui il deposito di documenti da cui risulti la cancellazione non equivale a notifica alle controparti di una dichiarazione di cancellazione ai fini interruttivi, per violazione degli articoli 3 e 24 Cost., appare manifestamente infondata. La giurisprudenza costituzionale ha a piu’ riprese e sotto diversi angoli visuali esaminato la compatibilita’ della norma processuale con i due parametri della Carta, ritenendo conforme a costituzione il nostro regime processuale che rimette, salvi i casi di interruzione c.d. automatica, alla dichiarazione del difensore costituito, conferendogli un diritto potestativo processuale, la valutazione dell’effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo, atteso che detta valutazione “puo’ essere utilmente compiuta solo dal procuratore di detta parte, cui percio’ e’ logicamente rimesso il potere di decidere se provocare o meno l’interruzione, e non potrebbe invece essere attribuita ad altri, ne’ tanto-meno al giudice, che altrimenti si sostituirebbe alla parte nell’esercizio di un diritto potestativo processuale” (cosi’ Corte cost., ordinanza n. 349 del 2003; v. anche ordd. nn. 252 del 2005 e 91 del 2006).
– Con il secondo mezzo del ricorso principale (articolato in effetti su due censure atte a costituire separati motivi, il primo per violazione di legge in rapporto all’articolo 1669 c.c., il secondo per vizio della motivazione) il ricorrente principale si duole che la corte territoriale abbia ritenuto avvenuta la scoperta dei vizi – ai fini della decorrenza dei termini per la denuncia e l’azione ex articolo 1669 c.c. – al momento del deposito della relazione peritale nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, in luogo che in uno dei momenti anteriori quali la redazione della relazione del consulente tecnico di parte, cio’ che avrebbe imposto di ritenere tardive denuncia e azione.
2.1. – La censura, in entrambe le articolazioni, e’ infondata. Invero, con motivazione congrua rispetto al parametro di cui del cit. articolo 360, comma 1, n. 5 (p. 6 della sentenza), la corte d’appello ha dato atto delle ragioni per le quali si dovesse ritenere che il condominio avesse avuto una conoscenza imperfetta dei vizi e dell’impatto di essi sulla complessiva struttura sino al completamento dell’accertamento tecnico preventivo all’uopo richiesto, non essendo a tanto idonea la parziale consapevolezza prima acquisita, a livello ancora di sospetto.
2.2. – Tanto, dall’altro punto di vista della conformita’ al diritto del cit. articolo 360, comma 1, ex n. 3, e’ in linea con l’orientamento di questa corte (v. ad es. Cass. n. 9966 del 2014) secondo cui il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’articolo 1669 c.c., a pena di decadenza dall’azione di responsabilita’ contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine puo’ essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravita’ dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. L’importanza a tal fine di accertamenti tecnici e’ stata sottolineata anche (da Cass. n. 1463 del 2008) per il fatto che, ai fini del decorso del termine, e’ necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.
– Per le medesime ragioni e’ parimenti infondato il primo mezzo del ricorso incidentale spiegato da (OMISSIS), che ha dedotto le medesime plurime censure.
3.1. – (OMISSIS) ha, nell’ambito di detto mezzo, introdotto un’ulteriore doglianza, avente natura di autonomo motivo, con cui lamenta violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione al parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Tale ultima censura e’ inammissibile. Al di la’ riferimento al n. 3 anziche’ al n. 4 dell’articolo 360 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. n. 22759 del 2014), la doglianza non si sviluppa su uno specifico contenuto argomentativo, per cui l’inammissibilita’ discende dalla sua genericita’.
– Con il terzo mezzo del ricorso principale, sempre articolato su piu’ censure (per violazione della norma di diritto sostanziale dell’articolo 1669 c.c. e per vizio della motivazione), (OMISSIS) si duole dell’avere la corte territoriale ritenuto la responsabilita’ anche della s.r.l. venditrice-committente, per avere essa mantenuto autonomia decisionale e sorvegliato i lavori, come desumibile dalla sua posizione di responsabile della complessiva operazione urbanistica, dalla nomina di un direttore dei lavori non esterno ma appartenente al nucleo familiare di (OMISSIS) quale socio di maggioranza-amministratore, nonche’ dal coinvolgimento di questi per individuare e tentare di risolvere le problematiche denunciate senza interessare l’appaltatrice, ricevendosi le contestazioni senza eccezioni come soggetto capace di emendare l’opera. Deduce (OMISSIS) non sussistere alcuna prova dell’essere stata dalla (OMISSIS) s.r.l. l’appaltatrice ridotta a nudus minister e non essere comunque probanti i detti elementi sintomatici.
4.1. – La censura va complessivamente disattesa. Da un primo punto di vista, ai fini di entrambe le censure per violazione di legge e per vizio di motivazione, non risultano chiaramente indicate le statuizioni oggetto di critica, ne’ – quanto alla violazione di legge -appare sottolineata una differenziazione tra la regula iuris che si assume applicata in sentenza e quella, invece, auspicata, e neppure – quanto al vizio di motivazione – sono specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente. Da tale punto di vista, il motivo presenta profili di inammissibilita’.
4.2. – Quanto alla critica di violazione di legge, poi, puo’ rilevarsi che la parte ricorrente pare attribuire alla sentenza impugnata l’affermazione dell’applicabilita’ dell’articolo 1669 c.c., per disciplinare la responsabilita’ della venditrice, sulla base del riconoscimento all’appaltatrice di un ruolo di nudus minister che, nella sentenza impugnata, non trova riscontro. In questa, piuttosto, si afferma che la s.r.l. venditrice-committente, per avere essa mantenuto autonomia decisionale e sorvegliato i lavori, dovesse ritenersi costruttrice a fianco dell’appaltatrice ai fini dell’articolo 1669 c.c. e in base a tale ingerenza responsabile. Da tale punto di vista, dunque, il motivo appare non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
4.3. – Ove la parte ricorrente principale abbia, invece, inteso contestare l’applicazione di tale regula iuris, quale innanzi ricostruita, essa peraltro non e’ difforme dall’orientamento applicativo di questa corte, che in piu’ pronunce – anche richiamate dalla corte di merito – ha affermato che la responsabilita’ ex articolo 1669 c.c., trova applicazione, anche in via concorrente, quando il venditore-costruttore abbia realizzato l’edificio servendosi dell’opera di terzi, se la costruzione sia a esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attivita’ altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riportabili alla sua sfera di esercizio e controllo (cosi’ ad es. Cass. n. 16202 del 2007), accogliendo in tal senso una nozione di riferibilita’ piu’ ampia rispetto a quella tra committente dominante e nudus minister; in tal senso l’articolo 1669 c.c., mirando a finalita’ di ordine pubblico, e’ applicabile non solo nei casi in cui il venditore abbia con propria gestione di uomini e mezzi provveduto alla costruzione, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l’opera di soggetti professionalmente qualificati, come l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attivita’, sicche’ anche in tali casi la costruzione dell’opera e’ a lui riferibile (cosi’ Cass. n. 567 del 2005). La nozione di riferibilita’ dell’opera e’ stata, dunque, rettamente impiegata nella sentenza impugnata.
4.4. – Quanto, ancora, alla censura per vizio di motivazione, i fatti controversi oggetto del mezzo – benche’ come detto non chiaramente indicati sembrano coincidere con i riscontri probatori dianzi sintetizzati dai quali sarebbe desumibile la riferibilita’ dell’opera (anche) alla venditrice, che il ricorrente nega, risolvendosi la censura nell’attribuire a detti fatti altri significati. Da tanto deriverebbe l’inammissibilita’ parziale del mezzo, in quanto esso, lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicita’ nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti e insanabile contrasto tra essi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dal ricorrente stesso, proponendo un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sicche’ il motivo in esame si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perche’ estranea alla natura ed alla finalita’ del giudizio di legittimita’. Conclusivamente, il motivo – presentante profili di infondatezza e di inammissibilita’ – va rigettato nel suo complesso.
– Soprassedendosi per il momento dall’esame del quarto (e ultimo) motivo del ricorso principale, e’ opportuno passare all’esame del secondo mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS), sempre articolato su piu’ censure (per violazione della norma di diritto sostanziale dell’articolo 1669 c.c. e per vizio della motivazione) mediante il quale egli lamenta, in sostanza, che la corte d’appello abbia – rivisitando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio – fatto erroneo governo della nozione di gravi difetti accolta dalla norma in questione, includendo tra essi anche i danni all’impianto di adduzione del gas non considerati dal consulente e quelli da dilavamenti e percolazioni sulle testate, assimilabili alle cavillature invece non considerate dalla corte come rilevanti (tema su cui si ritornera’ in relazione al ricorso incidentale del condominio).
5.1. – Il motivo e’ infondato. Non si rinviene anzitutto nella sentenza impugnata – quanto all’asserita violazione di legge – alcuna statuizione, implicita o implicita, che confonda il concetto di vizi costruttivi che incidano sulla conservazione e funzionalita’ dell’edificio ex articolo 1669 c.c., con la diversa nozione di vizi dell’opera ex articolo 1667 c.c..
5.2. – Anche dal punto di vista della motivazione, ribadendo quanto in precedenza affermato sul punto, le critiche ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non colgono i profili rilevanti, risolvendosi nella proposta di una diversa soluzione fattuale nel governo degli elementi di causa, non sottoponibile alla corte di legittimita’.
5.3. – Solo per completezza, puo’ richiamarsi, quanto all’inclusione tra i danni risarcibili di quelli all’impianto di adduzione del gas, che non rileva a fini risarcitori l’assetto proprietario di un bene, quanto la circostanza che l’utilita’ data da quel bene sia persa per l’utilizzatore, per cui rettamente la corte di merito ha considerato priva di rilievo l’opinione del c.t.u., su cui si impernia un’argomentazione di (OMISSIS), secondo cui il risarcimento idoneo a ricostruire tubazioni da realizzarsi dal costruttore sarebbe incompatibile con l’eventuale ricadere in proprieta’ delle stesse (per accessione o altrimenti) in capo all’ente erogatore (e senza che il c.t.u. si sia posto il problema del se dette opere, pur accedute in proprieta’ altrui, fossero state realizzate dall’appaltatrice). Quanto alle dilavazioni e ai percolamenti, poi, con congrua motivazione la corte d’appello ha posto in luce che essi, lungi dall’essere un dato secondario, rivelavano il grave difetto della mancanza di protezioni di copertura sulle murature, con imbibizione delle strutture sottostanti (p. 15 della sentenza).
– Con il terzo mezzo del proprio ricorso incidentale (ancora una volta articolato su piu’ censure, per violazione delle norme di diritto sostanziale degli articoli 1669, 2043 e 2697 c.c. e per vizio della motivazione) (OMISSIS) contesta poi l’affermazione di sua responsabilita’ quale direttore dei lavori contenuta nella sentenza impugnata, e tanto con copia di massime giurisprudenziali in ordine al riparto dell’onere della prova in tema di danno extracontrattuale quale quello ex articolo 1669 c.c., all’ambito di controllo sui lavori edili lasciato al professionista officiato quale direttore di essi, nonche’ all’esigenza che – anche per completezza della motivazione – sussistano elementi che facciano emergere scelte tecniche erronee o mancato controllo sull’esecuzione. Contesta, in particolare, la natura a suo dire meramente presuntiva delle affermazioni contenute in sentenza.
6.1. – La sentenza impugnata sfugge alle mosse censure. Essa (p. 9) si diffonde adeguatamente sulla figura e sul ruolo dell’arch. (OMISSIS), figlio del legale rappresentante e socio di maggioranza della (OMISSIS) s.r.l., “con studio nello stesso stabile ove questa aveva sede”; afferma come altamente verosimile quindi che questi svolgesse non solo l’alta sorveglianza sui lavori, ma anche “ulteriori e piu’ pregnanti controlli e piu’ specifiche e ingerenti direttive per realizzare l’interesse della societa’ e del genitore”, ponendo anche in luce il nesso tra il suo legame e la tutela interessi della (OMISSIS) s.r.l., che egli “rappresentava a tutti gli effetti” nelle “assemblee di condominio ove si trattava dei vizi e difetti, proponendo soluzioni tecniche, interventi riparatori o anche proposte conciliative” (pp. 9-10). La corte locale, poi, integrando sul punto la decisione del tribunale, si e’ rettamente posta il problema – al di la’ del richiamo del principio di corresponsabilita’ del direttore dei lavori – di individuare “la prova, quantomeno presuntiva, del contributo causale in concreto ascrivibile” (p. 13); nel cio’ fare, ha richiamato ampiamente le considerazioni gia’ svolte circa il ruolo dell’architetto eccedente “l’espletamento dei compiti istituzionali del direttore dei lavori” (che venivano citati), con lo svolgimento di “ulteriori e piu’ incisive ingerenze sotto il profilo della sorveglianza e delle direttive alla ditta appaltatrice” (p. 14). La sentenza e’ poi passata a considerare “la tipologia, la consistenza e la natura dei vizi e difetti” oggetto di lite, e ha categoria per categoria di opere (pp. 14 e 15) – diffusamente giustificato l’affermazione di responsabilita’ di un professionista non avvedutosi che nessuna impermeabilizzazione era stata adottata, che mancavano le protezioni di copertura, che sussistevano disfunzioni dell’impianto fognario e di adduzione del gas con utilizzo di tubazioni non appropriate e scorretta collocazione di pozzetti e connessioni. Ha concluso dunque reputando che la responsabilita’ non fosse “affermata in modo automatico, come sostiene nei suoi atti difensivi” l’arch. (OMISSIS) (p. 15).
6.2. – Quanto teste’ evidenziato da’ conto non solo della congruita’ della motivazione, ma anche dell’aderenza dei principi giuridici applicati a quelli correttamente invocabili ed evocati erroneamente come violati, dovendosi in particolare specificare – quanto alla critica per cui la responsabilita’ sarebbe affermata sulla base di mere presunzioni – che trattasi di presunzioni invece evidentemente gravi, precise e concordanti, e quindi con i requisiti di legge per formare prova piena (articolo 2729 c.c.), che la corte d’appello stessa precisa essere desunte dalla “collocazione, tipologia e caratteristiche” dei vizi “in relazione ai compiti concretamente svolti dal professionista in ragione vuoi dell’incarico formalmente ricevuto, vuoi dei rapporti personali che lo legavano al committente” (p. 15).
– Soprassedendosi, ora, dall’esame del quarto mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS), puo’ passarsi all’esame della censura sollevata con l’unico motivo di ricorso incidentale del condominio, che – articolato sui medesimi parametri normativi del secondo mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS), ma in una prospettiva inversa – lamenta che la corte d’appello abbia falsamente applicato la disciplina dei gravi vizi ex articolo 1669 c.c., non facendovi rientrare le diffuse cavillature accertate. Secondo il condominio (che richiama l’opinione del proprio consulente di parte) dette fessurazioni sulle facciate sarebbero suscettibili anche in relazione ai fenomeni di dilavamento di causare rigonfiamenti di intonaci e infiltrazioni, e sarebbero da qualificarsi come gravi vizi.
7.1. – Il motivo e’ fondato e va accolto. Fermo restando che compete al giudice del merito, con accertamento in fatto insuscettibile di riesame in sede di legittimita’, qualificare in concreto una determinata anomalia costruttiva di edificio, va richiamato che al fine di distinguere dal punto di vista giuridico il concetto di vizi che incidano sulla conservazione e funzionalita’ dell’edificio ex articolo 1669 c.c., dalla diversa nozione di vizi dell’opera ex articolo 1667 c.c., questa corte e’ di recente intervenuta a sezioni unite (Cassazione Sezioni Unite n. 7756/2017) chiarendo che sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’articolo 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purche’ tali da comprometterne la funzionalita’ globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
7.2. Cio’ posto, va considerato che, al fine di pervenire all’esclusione delle cavillature in concreto accertate dal novero delle poste risarcibili, la corte milanese – dopo aver ricordato che il c.t.u. aveva distinto due tipologie di cavillature “entrambe non… dovute a debolezza della struttura” e non tali da provocare “infiltrazioni all’interno delle abitazioni” – ha affermato, con valutazione che, come si dira’, concreta error in iudicando pur se costituente citazione di precedenti (ora superati) di questa corte, che “l’articolo 1669 c.c., non trova applicazione per quei vizi che non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali… e, quindi, sulla… solidita’, efficienza e durata, ma solamente sul(l’)… aspetto decorativo ed estetico” del manufatto (p. 4 della sentenza impugnata).
7.3. Tale affermazione contrasta con la linea interpretativa fatta propria dalle sezioni unite (alla cui pronuncia Cassazione Sezioni Unite n. 7756/20172017 cit. si rinvia per i richiami, tra i quali, ad es., quello a Cass. n. 22553 del 2015 concernente fessurazioni incidenti pero’ in maniera infiltrativa). Secondo l’indirizzo ora accolto anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalita’ globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. Come noto, in edilizia il rivestimento (verticale o murale e orizzontale, quest’ultimo se sottostante definito pavimento – v. per l’utilizzo delle nozioni ad es. articolo 1125 c.c.) e’ applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalita’ di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche; in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilita’ di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse – pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali – sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da cio’, peraltro, quand’anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (Cass. n. 1164 del 1995 e n. 1393 del 1998), esse – in quanto incidenti sull’elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l’intonaco) – debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalita’ globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex articolo 1669 c.c. (cosi’ Cassazione Sezioni Unite n. 7756/20172017). In tal senso, deve ritenersi superato, all’esito dell’arresto nomofilattico richiamato, il precedente indirizzo – cui si e’ invece ispirata la sentenza impugnata – per cui lesioni – anche sottoforma di microfessurazioni – ai rivestimenti (pur se d’intonaco) possano considerarsi irrilevanti in quanto incidenti solo dal punto di vista estetico (v. ad es. Cass. n. 13268 del 2004 e n. 26965 del 2011, ma in senso contrario v. gia’ n. 12792 del 1992). Cio’, del resto, e’ coerente anche con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilita’ secondo l’evoluzione sociale.
7.4. – Ne discende che il motivo di ricorso incidentale del condominio va accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione a esso e rinvio alla corte d’appello di Milano, in diversa sezione, affinche’ – applicati i principi di diritto di cui ai paragrafi 7.1 e 7.3 – proceda a rinnovato esame.
– Non sono stati sopra esaminati il quarto mezzo del ricorso principale e il quarto mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS). Con quest’ultimo, articolando piu’ censure per violazione delle norme di diritto sostanziale degli articoli 91 e 92 c.p.c. e per vizio della motivazione, (OMISSIS) lamenta che, nonostante la riduzione da parte del tribunale dell’accordato rispetto al domandato in termini di liquidazione dei danni e l’ulteriore riduzione da parte della corte d’appello, la corte d’appello abbia ritenuto il condominio vittorioso e non parzialmente soccombente. Con il primo, svolgendo censure analoghe a quelle appena riepilogate, (OMISSIS) lamenta che la sentenza non abbia in alcun modo motivato la decisione sulle spese nonostante la forte riduzione apportata dai giudici alle pretese del condominio, e deduce in particolare l’illegittimita’ dell’essere stata lasciata in vita, nonostante detta riduzione, la liquidazione delle spese di prime cure, effettuata sulla base dell’accordato in tale grado, poi oggetto di riduzione in appello, a fronte della disposizione della tariffa forense (il riferimento operato dalla parte e’ al Decreto Ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, articolo 6, comma 1, parte 2) che prevede il doversi aver riguardo alla somma attribuita.
8.1. – Le censure anzidette, che vanno esaminate congiuntamente per la loro stretta interrelazione, devono dichiararsi assorbite.
8.2. – Esse si appuntano invero sul governo delle spese processuali, destinato a esse integralmente rinnovato secundum eventum litis all’esito del giudizio di rinvio a disporsi.
– Alla corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio, e’ rimessa anche la pronuncia sulle spese processuali relative al presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte rigetta i primi tre motivi del ricorso principale nonche’ i primi tre motivi del ricorso incidentale di (OMISSIS), assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale del Condominio, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a diversa sezione della corte d’appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimita’.