Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell’oggetto fondata su criteri tecnici, l’opera deve certamente essere eseguita dall’impresa appaltatrice in conformita’ del medesimo progetto ed a regola d’arte. Cosi’, l’articolo 1659 c.c. inibisce all’appaltatore di apportare, senza l’autorizzazione del committente, variazioni non concordate del “progetto”, cioe’ delle modalita’ convenute dell’opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto. Cio’ significa che una clausola, secondo cui l’appaltatore deve procedere all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel Progetto esecutivo e illustrate nella documentazione di sviluppo” ed attenersi al computo metrico e alle tavole degli impianti, non e’ affatto eccentrica rispetto alla disciplina tipica del contratto d’appalto, ed anzi ne costituisce il proprium. La circostanza che l’appaltatore esegua l’opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per cio’ solo, al rango di “nudus minister”, poiche’ la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica. L’appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente puo’ non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all’articolo 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l’appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli e’ comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. L’appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed e’ percio’ tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale “nu-dus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore e’ tenuto, a titolo di responsabilita’ contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettist
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31273
Data udienza 11 ottobre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25253/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3437/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 3437/2017 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 24 luglio 2017.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.n.c.
2. Con sentenza del 9 ottobre 2014 il Tribunale di Monza respinse l’opposizione avanzata da (OMISSIS) contro il decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 12.138,91, oltre interessi, intimatole dalla (OMISSIS) s.n.c. a titolo di saldo del corrispettivo dell’appalto per la costruzione di un impianto di climatizzazione, come da contratto originario del maggio 2010 poi modificato con scrittura del 7 dicembre 2010.
Il giudice di primo grado respinse anche la domanda di risoluzione per inadempimento spiegata da (OMISSIS), per la difformita’ delle opere dalle prescrizioni del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione del L. n. 248 del 2005 articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici), considerando come, alla stregua della scrittura privata contrattuale del 7 dicembre 2010 e delle clausole contenute nel computo metrico, l’appaltatrice (OMISSIS) aveva cominciato ad operare in autonomia soltanto da agosto 2010, essendo stata in precedenza mera esecutrice materiale di un progetto realizzato da terzi (come emergente anche dalle conclusioni della espletata CTU) ed avendo realizzato le opere sotto la direzione dei lavori di un tecnico incaricato dalla (OMISSIS).
La Corte d’appello di Milano ha poi respinto l’appello avanzato da (OMISSIS), osservando che i termini dell’accordo del 7 dicembre 2010, concluso quando i lavori erano ancora in corso – fossero “di un’estrema chiarezza”, nel senso che “il secondo pagamento doveva intervenire alla fine del gennaio 2011 e a esso si sottrasse la committente”, non potendosi “ancorare quel pagamento alla fine dei lavori”, come preteso da (OMISSIS). Quanto alla riconvenzionale, la Corte d’appello ha ribadito che all’appaltatrice (OMISSIS) non poteva riconoscersi “una autonomia tale da intervenire sul progetto che le era stato chiesto di realizzare”.
La sentenza impugnata ribadisce anche sul punto che la scrittura del 7 dicembre 2010 era “di grande chiarezza”: l’appaltatrice doveva procedere all’esecuzione dei lavori “… nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel Progetto esecutivo e illustrate nella documentazione di sviluppo”, predisposta da due societa’ di progettazione.
L’appaltatrice doveva altresi’ attenersi al computo metrico e alle tavole degli impianti. La Corte d’appello faceva poi rinvio, quanto alla rilevabilita’ dei difetti progettuali, alla CTU, anche essa ritenuta di una chiarezza tale da non rendere necessari ulteriori commenti. In base a tali argomenti i giudici di secondo grado hanno concluso per la legittimita’ della sospensione delle opere e della loro mancata ultimazione, negando la configurabilita’ di un inadempimento della (OMISSIS) a fronte dell’omesso pagamento del prezzo dovuto dalla committente a gennaio 2011.
3. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375 c.p.c., comma 2, e 380 bis.1.
4. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla clausola n. 2 della scrittura del 7 dicembre 2010, dalla quale doveva desumersi che la (OMISSIS) non poteva considerarsi nudus minister nell’esecuzione dell’appalto, chiamando l’appaltatrice all’osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. e il superamento dei limiti della consulenza tecnica d’ufficio, avendo la Corte d’appello fatto rinvio all’elaborato peritale per la qualificazione giuridica della appaltatrice (OMISSIS) come nudus minister. Si richiamano ancora la clausola n. 2 della scrittura del 7 dicembre 2010 e gli obblighi gravanti sull’impresa di funzionalita’ e conformita’ tecnica e giuridica degli impianti, indipendentemente da omissioni, errori, imperfezioni, sviste o imprecisioni contenuti negli elaborati grafici e nei computi metrici.
Il terzo motivo del ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008, articoli 5 e 7.
5. E’ fondato, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, restando assorbito dall’accoglimento di tale censura l’esame del primo e del terzo motivo, i quali rimangono per l’effetto privi di immediata rilevanza decisoria.
5.1. Il secondo motivo critica l’interpretazione data dalla Corte d’appello al contratto concluso fra le parti per aver negato la responsabilita’ dell’appaltatrice (OMISSIS) in ordine ai vizi di funzionamento dell’impianto di climatizzazione, stante l’esistenza di errori progettuali imputabili alle due societa’ di progettazione incaricate dalla committente.
Invero, per la Corte d’appello di Milano, bastava a sorreggere questa conclusione quanto pattuito nel contratto del 7 dicembre 2010: l’appaltatrice doveva procedere all’esecuzione dei lavori “… nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel Progetto esecutivo e illustrate nella documentazione di sviluppo” ed attenersi al computo metrico e alle tavole degli impianti.
5.2. La motivazione della sentenza impugnata non ha tenuto conto dei consolidati principi piu’ volte ribaditi da questa Corte in materia.
Nel contratto di appalto privato di un’opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l’obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, ne’ indica lo stesso come indispensabile (Cass. Sez. 2, 27/02/2019, n. 5734); non e’ neppure necessario che l’opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali (Cass. Sez. 1, 30/03/1967, n. 683; Cass. Sez. 3, 25/08/1984, n. 4697).
Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell’oggetto fondata su criteri tecnici, l’opera deve certamente essere eseguita dall’impresa appaltatrice in conformita’ del medesimo progetto ed a regola d’arte. Cosi’, l’articolo 1659 c.c. inibisce all’appaltatore di apportare, senza l’autorizzazione del committente, variazioni non concordate del “progetto”, cioe’ delle modalita’ convenute dell’opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto.
Cio’ significa che una clausola, quale quella compresa nel contratto inter partes, secondo cui l’appaltatore deve procedere all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel Progetto esecutivo e illustrate nella documentazione di sviluppo” ed attenersi al computo metrico e alle tavole degli impianti, non e’ affatto eccentrica rispetto alla disciplina tipica del contratto d’appalto, ed anzi ne costituisce il proprium. La circostanza che l’appaltatore esegua l’opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per cio’ solo, al rango di “nudus minister”, poiche’ la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica (Cass. Sez. 2, 05/05/2003, n. 6754).
Qui deve allora ribadirsi il principio costantemente affermato in giurisprudenza, con il quale non si e’ confrontata la sentenza impugnata.
L’appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente puo’ non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all’articolo 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l’appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli e’ comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. L’appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed e’ percio’ tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale “nu-dus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore e’ tenuto, a titolo di responsabilita’ contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2, 8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016, n. 3651; Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n. 1981; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez. 1, 13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20294; Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2, 29/01/1983, n. 821).
La Corte d’appello, quanto alla rilevabilita’ dei riscontrati difetti progettuali da parte dell’appaltatore, ha fatto rinvio al punto 4.2. della consulenza tecnica d’ufficio. Tuttavia, l’insufficienza tecnica del giudice, che il perito puo’ essere chiamato a supplire, non concerne ne’ la qualificazione giuridica di fatti, ne’ la verifica della conformita’ alla legge di determinati comportamenti. La consulenza d’ufficio e’ funzionale alla risoluzione di questioni di fatto che presuppongano soltanto cognizioni di ordine tecnico, sicche’ non spetta all’ausiliare svolgere accertamenti o formulare valutazioni circa la legittimita’ di condotte umane, o di opere materiali, ne’ di ricostruire il contenuto e la portata di una norma o di un negozio (ad esempio, Cass. Sez. L, 22/01/2016, n. 1186). Qui si tratta di accertare in che limiti l’appaltatrice, tenuto conto della propria specifica organizzazione, fosse obbligata a controllare la bonta’ del progetto fatto predisporre dalla committente e delle istruzioni impartite dalla medesima, e cioe’ quali fossero le cognizioni tecniche esigibili da quel determinato imprenditore edile secondo la diligenza qualificata su di esso gravante, ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 2, 06/05/1987, n. 4204).
Alla stregua di tali principi deve essere valutato l’asserito inadempimento della (OMISSIS) s.n.c., che (OMISSIS) ha dedotto a fondamento sia della propria eccezione ex articolo 1460 c.c., quanto all’obbligazione di corrispondere il residuo corrispettivo, sia della propria domanda di risoluzione.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che procedera’ ad un nuovo esame sulla base degli indicati principi. Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto
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