Ne consegue che deve darsi risposta positiva – in conformita’ ad un consolidato indirizzo di questa Corte (ex plurimis sentenze 5.5.2003, n. 6754; 30.5.2003, n. 8813), alla questione , se l’appaltatore, il quale nella realizzazione dell’opera si e’ attenuto alle previsioni del progetto, sia o meno responsabile per i vizi che presenti l’opera medesima: invero, come esattamente osservato da Cass. sez 3, n. 7915/2005, “…sebbene l’obbligazione dell’appaltatore sia di risultato, la responsabilita’ del medesimo non e’ oggettiva, dovendosi il suo inadempimento valutare alla stregua della diligenza e del grado di perizia necessari nel caso concreto, anche se in base al criterio piu’ restrittivo e specifico della diligenza qualificata ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2; nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell’opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l’appaltatore deve segnalarne al committente le carenze e gli errori, essendo egli tenuto ad eseguire il progetto a regola d’arte e controllare, con la dovuta diligenza e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruita’ e completezza del progetto e delle indicazioni fornitegli; se non li abbia segnalati, e’ responsabile dei vizi dell’opera, ancorche’ abbia dato fedele esecuzione al progetto ed alle indicazioni; in una sola ipotesi va esente da responsabilita’ e, cioe’, se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l’appaltatore al rango di nudm minister”.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– s.r.l. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso l’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– Ricorrente –
contro
Condominio sito in (OMISSIS);
– Intimato –
contro la sentenza n. 5101/2005 della Corte di Appello di Roma, depositata il 24/11/2005 e notificata il 22/03/2006;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 07/06/2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parte riformando la decisione del Tribunale di Roma, aveva ritenuto sussistente una responsabilita’ concorrente, pur se non paritaria, tra essa esponente ed il Condominio sito in (OMISSIS) in ordine alla difettosa esecuzione di lavori di rifacimento della facciata condominiale, appaltati alla stessa dall’ente di gestione, in particolare deducendo la contraddittorieta’ della motivazione; il Condominio non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con unico motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur assumendo la condivisibilita’ della consulenza tecnica – che aveva accertato l’esecuzione a regola d’arte delle opere oggetto di appalto ed aveva rilevato che il difettoso risultato finale era dovuto a cause preesistenti (infiltrazioni di acqua in vari punti della facciata) ed a non felici scelte progettuali – aveva pero’ contraddittoriamente ritenuto che di cio’ dovesse rispondere nella misura del 55% essa appaltatrice, non considerando dunque che l’esponente era mera esecutrice materiale (c.d. nudus minister) di disposizioni del direttore dei lavori – progettista e che solo quest’ultimo avrebbe potuto prevedere l’insorgenza di altre situazioni di rischio.
2 – Il dedotto vizio logico nel ragionamento del giudico del merito non e sussistente. Per la ricorrenza della lamentata aporia logica sarebbe stato necessario rinvenire, nelle argomentazioni poste a base della decisione, una insanabile cesura tra le premesse del ragionamento giudiziale e le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte distrettuale: nella fattispecie invece il giudico dell’appello ha interpretato i dati di causa ed ha dato ai medesimi una coerente sistemazione logica nell’ambito del proprio ragionamento: invero la Corte del merito ha messo in evidenza che la ritenuta – e prevalente – corresponsabilita’ della societa’ appaltatrice risiedeva nella non oculata scelta dei materiali e nell’esecuzione di lavorazioni non idonee per il tipo di costruzione, ritenendo per converso addebitabile all’ente di gestione il non aver messo in evidenza uno stato dei luoghi preesistente – e non agevolmente percepibile dall’appaltatore – rappresentato da difetti progettuali che avevano in passato determinato infiltrazioni d’acqua.
3- Da alcun punto della sentenza poi emerge il fatto che la societa’ esecutrice delle opere fosse completamente assoggettata alle direttive del direttore dei lavori – ponendosi, secondo l’assunto, quale nudus minister delle disposizioni di costui.
3/a – Ne consegue che deve darsi risposta positiva – in conformita’ ad un consolidato indirizzo di questa Corte (ex plurimis sentenze 5.5.2003, n. 6754; 30.5.2003, n. 8813), alla questione , se l’appaltatore, il quale nella realizzazione dell’opera si e’ attenuto alle previsioni del progetto, sia o meno responsabile per i vizi che presenti l’opera medesima: invero, come esattamente osservato da Cass. sez 3, n. 7915/2005, “…sebbene l’obbligazione dell’appaltatore sia di risultato, la responsabilita’ del medesimo non e’ oggettiva, dovendosi il suo inadempimento valutare alla stregua della diligenza e del grado di perizia necessari nel caso concreto, anche se in base al criterio piu’ restrittivo e specifico della diligenza qualificata ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2; nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell’opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l’appaltatore deve segnalarne al committente le carenze e gli errori, essendo egli tenuto ad eseguire il progetto a regola d’arte e controllare, con la dovuta diligenza e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruita’ e completezza del progetto e delle indicazioni fornitegli; se non li abbia segnalati, e’ responsabile dei vizi dell’opera, ancorche’ abbia dato fedele esecuzione al progetto ed alle indicazioni; in una sola ipotesi va esente da responsabilita’ e, cioe’, se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l’appaltatore al rango di nudm minister”.
3/b – Il ricorso va dunque rigettato , senza addebito di spese, non avendo svolto difese il Condominio.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso.