in tema di appalto, quando sia richiesta l’eliminazione dei vizi per le opere gia’ eseguite, ma non ancora ultimate, e’ esclusa la speciale garanzia ex articoli 1667 e 1668 c.c., la quale presuppone il totale compimento della res, mentre puo’ essere fatta valere la comune responsabilita’ contrattuale ex articoli 1453 e 1455 c.c. Ne consegue il ricorso ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale nei casi in cui l’opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o ove l’appaltatore abbia realizzato l’opera con ritardo o, pur avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla. Nell’ipotesi di avvenuto completamento della res, al contrario, e’ applicabile l’articolo 1667 c.c., comma 2, che stabilisce, con riferimento ai vizi non conosciuti o non riconoscibili, che “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformita’ o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”, senza dare rilievo all’accettazione.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14815

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26036-2013 proposto da:

(OMISSIS) SAS, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SNC (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di TORINO n. 1014 del 14 maggio 2013, notificata il 13 settembre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2018 dal Dott. DARIO CAVALLARI.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2006, la (OMISSIS) sas (OMISSIS) ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 501/06 emesso dal Tribunale di Pinerolo del 5 agosto 2006 su istanza della (OMISSIS) snc, con il quale era stato ordinato il pagamento della somma di Euro 36.850,00 a saldo di quanto concordato per la costruzione di una villa bifamiliare e l’ampliamento di un magazzino interrato in (OMISSIS).

Il Tribunale di Pinerolo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza non definitiva n. 72/2009, ha revocato il decreto ingiuntivo e quantificato i danni subiti in relazione ai vizi elencati in citazione in Euro 8.306,00, rimettendo la causa sul ruolo per verificare la sussistenza degli ulteriori vizi menzionati nella memoria ex articolo 183 c.p.c. e determinare le spese del ripristino.

In seguito a supplemento di Ctu, il Tribunale di Pinerolo, con sentenza definitiva n. 1038/2009, ha condannato la parte convenuta opposta a pagare in favore dell’opponente la somma di Euro 18.300,00.

La (OMISSIS) snc (OMISSIS), con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2010, ha proposto appello contro le menzionate sentenze.

La Corte di Appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1014/2013, ha accolto l’appello e rigettato l’opposizione presentata in primo grado, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la (OMISSIS) snc (OMISSIS) a corrispondere a controparte Euro 1.206,00, oltre rivalutazione ed interessi.

La (OMISSIS) sas (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La (OMISSIS) snc (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 bis c.p.c.

1. Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c., nonche’ degli articoli 99, 112 e 183 c.p.c. poiche’ la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che non fosse stata fornita prova della tempestiva denuncia dei vizi individuati ed esaminati dal Ctu e denunciati con l’Atp del 15 febbraio 2007.

Sostiene la societa’ ricorrente che il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che la societa’ costruttrice era intervenuta, prima della chiusura del cantiere, per riparare i vizi in origine da essa committente denunciati, cosi’ riconoscendone la sussistenza e svincolando l’azione proposta dal termine di decadenza previsto dal codice civile.

Pertanto, la Corte di Appello di Torino avrebbe inesattamente considerato “i profili di vizi aggiunti” con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, non una mera precisazione di vizi gia’ allegati in citazione, ma “profili di doglianza ulteriori non scaturiti dalle difese avversarie ed evidenziati solo in seguito a sopralluogo effettuato da consulente in corso di causa”, con conseguente novita’ ed inammissibilita’ della relativa deduzione.

La doglianza e’ priva di pregio.

In primo luogo, si osserva che, dall’esame del ricorso e della sentenza impugnata, non emerge che la questione dell’avvenuto riconoscimento dei vizi in esame ad opera dell’appaltatore sia stata eccepita nei precedenti gradi di giudizio, in particolare davanti alla corte territoriale, ne’ la (OMISSIS) sas (OMISSIS) ha cio’ dedotto.

Inoltre, si rileva che la stessa societa’ ricorrente sostiene che tale riconoscimento sarebbe avvenuto prima della chiusura del cantiere, mentre le problematiche de quibus sarebbero state scoperte da essa solo in epoca successiva.

Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che non puo’ affermarsi tecnicamente l’esistenza di un vero “riconoscimento dei vizi” anteriormente alla consegna della res al committente.

Volendo, pero’, prescindere da questa considerazione e seguire la prospettazione della societa’ ricorrente, si sottolinea che l’appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che, senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore, ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’articolo 1667 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 6263 del 20 aprile 2012), poiche’ costituisce fonte di un’autonoma obbligazione di facere che si affianca alla preesistente obbligazione legale di garanzia (Cass., Sez. 2, n. 13613 del 30 maggio 2013).

Ne consegue, percio’, che detta obbligazione di facere puo’ concernere i soli difetti contestati dal committente, ma non puo’ estendersi ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all’oggetto dell’appalto. Infatti, ove si accogliesse la tesi opposta, avverrebbe che, sostanzialmente, l’iniziale obbligazione di garanzia, lungi dal coesistere con quella nata in virtu’ del menzionato riconoscimento, si sostituirebbe alla stessa estinguendola del tutto.

Nella specie, e’ evidente che, se il committente sostiene di avere scoperto alcuni vizi dopo la fine dei lavori, l’impegno a rimuovere i difetti della res assunto prima dell’ultimazione dell’incarico non poteva riferirsi a problematiche ulteriori con riferimento alle quali tale impegno non si estendeva.

Una volta rilevata, pero’, l’infondatezza della doglianza, occorre, comunque, correggere la motivazione della corte territoriale, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., nella parte in cui ha affermato che “i profili di vizi aggiunti” con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, non sarebbero stati una mera precisazione di vizi gia’ allegati in citazione, ma “profili di doglianza ulteriori non scaturiti dalle difese avversarie ed evidenziati solo in seguito a sopralluogo effettuato da consulente in corso di causa”, con conseguente novita’ ed inammissibilita’ della relativa deduzione.

Infatti, alla luce del piu’ recente orientamento della giurisprudenza, la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass., Sez. U, n. 12310 del 15 giugno 2015).

Se ne ricava che la mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non puo’ ormai integrare una modifica inammissibile del petitum o della causa petendi, ove dedotta nel termine dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere.

2. Con il terzo motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c. poiche’ la corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere che, in ragione dei vizi denunciati, l’opera presentava dei gravi difetti strutturali.

La doglianza e’ inammissibile, non avendo colto la (OMISSIS) sas (OMISSIS) la ratio della decisione.

Infatti, la Corte di Appello di Torino, dopo avere elencato i vari difetti oggetto del contendere, ha espressamente rilevato che la societa’ ricorrente aveva omesso la “allegazione e trattazione dei requisiti fondanti una simile azione” e la (OMISSIS) sas (OMISSIS) non ha specificamente ed adeguatamente contestato tale conclusione.

La corte territoriale, comunque, ha ritenuto che la relativa denunzia fosse avvenuta tardivamente pure ex articolo 1669 c.c., trattandosi di difetti immediatamente percepibili.

3. Con il quarto motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1665 c.c. poiche’ la corte territoriale non avrebbe considerato che non era stata fornita prova alcuna della sua accettazione dell’opera.

L’assunto e’ infondato.

In primo luogo, dall’esame della sentenza e del ricorso emerge che la societa’ ricorrente aveva contestato nei precedenti gradi di giudizio non la mancata accettazione dell’opera, ma il suo omesso completamento.

La Corte di Appello di Torino ha chiarito, poi, che, nella specie, l’azione esercitata era soggetta all’eccezione di decadenza ex articolo 1667 c.c., essendo le opere in questione state terminate, come si evinceva dall’istruttoria svolta, le cui risultanze sul punto sono state specificamente riportate e valutate nella decisione impugnata (soprattutto, le deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e le conclusioni del Ctu).

Infatti, in tema di appalto, quando sia richiesta l’eliminazione dei vizi per le opere gia’ eseguite, ma non ancora ultimate, e’ esclusa la speciale garanzia ex articoli 1667 e 1668 c.c., la quale presuppone il totale compimento della res, mentre puo’ essere fatta valere la comune responsabilita’ contrattuale ex articoli 1453 e 1455 c.c. Ne consegue il ricorso ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale nei casi in cui l’opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o ove l’appaltatore abbia realizzato l’opera con ritardo o, pur avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla (Cass., Sez. 3, n. 8103 del 6 aprile 2006).

Nell’ipotesi di avvenuto completamento della res, al contrario, e’ applicabile l’articolo 1667 c.c., comma 2, che stabilisce, con riferimento ai vizi non conosciuti o non riconoscibili, che “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformita’ o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”, senza dare rilievo all’accettazione.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi de4lla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 dell’obbligo di versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si e’ perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di quella controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori ex lege e spese generali nella misura del 15%;

– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.