In tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l’art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale|Rovigo|Civile|Sentenza|2 luglio 2019| n. 477

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Barbara Vicario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile in primo grado, iscritta al n. 2082/2011 R.A.C.C., vertente

TRA

(…), rappresentata e difesa dall’avv. Pa.Li. e dall’avv. Si.Do., ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi in Adria (RO) Località Bettola 2/C, giusta procura a margine dell’atto di citazione in opposizione

Attrice/opponente

CONTRO

(…), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lo.Pa. ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in Rovigo, Corso (…), come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuta/opposto

e

(…) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fr.Br. ed elettivamente domiciliata nello studio della stessa Padova, Via (…), come da procura a margine della comparsa di costituzione

Terza chiamata

FALLIMENTO (…) S.R.L., in persona del curatore pro-tempore

(…), impresa individuale

Terzi chiamati contumaci

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per corrispettivo appalto

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009. Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e cassa 3636/2007).

Per consolidata giurisprudenza del (…) il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Con atto di citazione notificato il 26.9.2011, (…) ha proposto opposizione (con domanda riconvenzionale di pagamento di somme per vizi e difetti) avverso il D.I. n. 460 del 2011 del 21 giugno 2011 con cui le veniva ingiunto di pagare, in favore dell’impresa edile opposta (…), la somma di Euro 28.534,48 per l’esecuzione di presunti lavori edili “in variante”, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, alle spese ed alle competenze legali.

L’opponente ha esposto che, con rogito in data 25.11.2009, aveva acquistato dalla società opposta una porzione di bifamiliare realizzata dalla venditrice per l’importo di Euro 300.000; che il predetto immobile era stato già oggetto di contratto preliminare di vendita “a corpo” “nello stato in cui si trova (art. 4) in data 30.07.2008, contratto preliminare poi ceduto alla opponente il giorno prima del rogito notarile; che prima del rogito i lavori erano terminati e venivano consegnate le chiavi dell’immobile completo in ogni sua parte, finito e immediatamente abitabile come indicato nell’art. 6 del rogito; che successivamente all’acquisto invitava la ditta opposta ad effettuare un sopralluogo congiunto per valutare la sussistenza di problematiche costruttive insorte (invito rifiutato dalla società opposta tanto che la opponente si vedeva costretta a ricorrere ad un tecnico specializzato per valutare lo stato di fatto e la presenza di eventuali difetti costruttivi poi riscontrati e denunciati con missiva cui non seguiva alcun riscontro da parte della (…)).

Tanto premesso, l’opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto, e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma necessaria per l’eliminazione dei vizi, oltre al risarcimento dei danni.

Si è costituita parte opposta depositando la comparsa di costituzione e risposta ed il fascicolo di parte con documenti allegati; ha contestato tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e prodotto dall’opponente nonché la spiegata domanda riconvenzionale, deducendone la totale infondatezza in fatto ed in diritto ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, richiesta che, però, il giudice rigettava.

Ha dedotto di aver concordato con la committente e in data successiva alla stipula del rogito l’esecuzione di varianti rispetto al progetto originario; ha eccepito la decadenza dell’azione ex art. 1669 comma 1 c.c. contestando la sussistenza dei vizi denunciati nella perizia di parte allegata.

La (…) ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di (…) S.r.l. per avere la stessa eseguito lavori di intonacatura presso l’immobile in questione, la (…) S.r.l. per aver posato i massetti del sottopavimento nell’immobile di cui è causa) e la Ditta (…) per aver posato pavimenti e rivestimenti nell’immobile.

Si è costituita in giudizio la (…) s.r.l. eccependo la decadenza ex art. 1670 c.c. e contestando la domanda di manleva nel merito in quanto generica, indeterminata e comunque infondata.

Si è costituita altresì la terza chiamata (…) s.r.l., eccependo la decadenza dell’azione ex art. 1667 c.c. e 1670 c.c. nonché la infondatezza in fatto e in diritto della domanda di manleva.

In data 11.3.2015, il giudizio si è interrotto per intervenuto fallimento della terza chiamata (…) S.r.l.; il precedente giudicante, con ordinanza del 24.3.2015, invitava il CTU ad interrompere le operazioni peritali.

A seguito di riassunzione, si è costituta la terza chiamata, (…) S.r.l., mentre il Fallimento (…) s.r.l. e la Ditta (…) sono rimasti contumaci.

La causa, istruita mediante ctu e prova orale (interpello e testi) è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19.12.2018, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memoria di replica.

Eccezioni di decadenza

Preliminarmente, deve essere disattesa la eccezione di prescrizione formulata da parte opposta con riguardo alla domanda riconvenzionale di parte opponente in quanto asseritamente proposta tardivamente dopo un anno dalla denuncia dei vizi (cfr art. 1669 c.c.).

Invero, ai fini della responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti dell’edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.).

(” cfr Cass., sent. n. 10218 del 1994: I gravi difetti dell’edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell’acquirente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., sono configurabili, al di fuori dell’ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell’opera, pregiudichino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità della medesima. (Nella specie, la (…) ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto gravi i difetti dell’edificio, consistenti in infiltrazioni di acqua piovana nel pianerottolo dell’ingresso e nella presenza di un “velo d’acqua” con forte odore di muffa in molti appartamenti).

Ciò premesso, vi è evidenza documentale del fatto che solo a seguito della perizia eseguita dall’ingegner M. del 4.7.2011 parte opponente ha acquisito la conoscibilità oggettiva a partire dal quale la parte avrebbe dovuto attivarsi per impedire prescrizione e decadenza. Nessuna prova vi è in atti di un atto di denuncia da considerare come dies a quo proveniente da (…) o da (…) che aveva alla stessa ceduto il preliminare di vendita riguardante l’immobile acquistato dalla opposta.

La denuncia di vizi datata 24.1.2009 cui fa riferimento parte opposta per individuare il dies a quo per la denuncia dei vizi risulta proveniente da altri soggetti non evocati nel presente giudizio e attiene ad altra porzione dell’immobile non di proprietà della opponente.

L’eccezione di prescrizione è dunque infondata.

Sono invece fondate la eccezioni di decadenza sollevate dalle terze chiamate (…) s.r.l. e dalla società (…)

Dall’esame della documentazione prodotta si evidenzia infatti che solo in data 14.11.2011 la ditta opposta (…) informava la ditta S. dell’azione svolta dalla opponente mentre il fax inviato dai legali della opponente in nome e per conto di quest’ultima risale al 29.07.2011 (cfr doc. 10 fasc. opponente) seguita da raccomandata ricevuta il 2.8.2011.

Tra la data di invio del fax o anche della raccomandata e la notifica della citazione alla predette terze chiamate non risultano essere stati compiuti atti impeditivi della decadenza di cui all’art. 1670 c.c. applicabile anche ai casi di cui all’art. 1669 c.c. (cfr. Cass., n. 11947/2002; Cass. 8109/1997), non potendo operare nemmeno la sospensione feriale dei termini (cfr Cass., n. 18058/2012).

L’eccezione delle terze chiamate sono pertanto da accogliersi.

Domanda di opposizione

Passando al merito, l’opposizione va accolta per le ragioni che seguono.

L’impresa appaltatrice ha agito per ottenere il pagamento della fattura n. (…) del 26.5.2011 ad oggetto il corrispettivo per lavori in variante che avrebbe eseguito presso la abitazione venduta dopo la data del rogito avvenuta il 25.11.2009.

In diritto, in via preliminare, va ricordato che “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento devo solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr Casso, 15659 del 2011; che ripete i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001).

Inoltre, quanto all’efficacia probatoria della fattura proveniente e diretta tra le parti in giudizio e laddove il destinatario ne abbia contestato e ne contesti (anche parzialmente) il contenuto, essa, in quanto atto unilaterale, non può costituire prova a favore dell’emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione. In sostanza allora, nel giudizio di opposizione, l’onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente per ingiunzione, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta.

Trattandosi poi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena, in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, ben può accadere che un documento, elevato a prova scritta dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e come tale posto legittimamente a fondamento del decreto d’ingiunzione, perda in seguito all’opposizione la sua speciale efficacia probatoria; con la conseguenza che, se il creditore non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso adempimento, la sua domanda non potrà che essere rigettata in applicazione dell’art. 2697 c.c.

Inoltre, occorre evidenziare come il regime probatorio delle variazioni dell’opera appaltata muti a seconda che queste ultime siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o a quella del committente.

Nel primo caso, infatti, l’art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam”; nel secondo caso, invece, l’art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. II nn. 7242/01 e 3040/95; App. Roma II n. 645/07).

Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte dell’iniziale allegazione attorea fondata sulla produzione di fattura commerciale per corrispettivo di lavori eseguiti in variante parte opponente ha sostanzialmente negato che successivamente alla data del rogito fossero stati commissionati lavori in variante e che fossero intercorsi accordi in tal senso con la (…).

Parte opposta non ha fornito la prova dei propri assunti ossia che fossero stati concordati con la committenza ed eseguiti dopo il rogito del (…) i lavori di cui alla fattura azionata e tale considerazione assume carattere assorbente ai fini dell’accoglimento della opposizione.

Ad ogni buon conto, vi sono più elementi che confermano la fondatezza delle allegazioni di parte opponente.

È opportuno in proposito ricordare che la vendita immobiliare può essere ricondotta a due schemi fondamentali: la vendita c.d. a misura, nella quale la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione, e la vendita c.d. a corpo, caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura.

Nel caso in esame non è in discussione che le parti abbiano inteso concludere una vendita “a corpo”, come risulta dall’esame del contratto di compravendita del 25.11.2009 ma già dal preliminare precedente ceduto alla (…) (cfr doc. in atti).

Del pari all’esito della istruttoria e dall’analisi dei documenti prodotti è emerso che le opere di cui si chiede il pagamento preesistevano e che l’immobile era stato consegnato al momento del rogito già ultimato.

Depongono in tal senso in primo luogo i documenti prodotti: la cantina e il posto auto coperto vengono indicati anche nella planimetria allegata al rogito notarile nonché le certificazioni di conformità degli impianti rilasciate (cfr docc. docc. 11 e 12 di parte opponente). Inoltre, anche i testi escussi e non solo familiari della opponente hanno confermato tale circostanza.

In particolare i testi (…), (…), (…), (…), Ing. (…) e (…), (…) hanno confermato i capitoli di prova indicati da parte opponente confermando la circostanza che nel mese di ottobre 2009 la (…) aveva terminato la realizzazione della porzione di bifamiliare di (…) e che la stessa vi andò subito ad abitare, e che le opere elencate al doc. 4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e classificate dalla (…) come “extra capitolato” erano già esistenti nell’abitazione (…) alla data del rogito (novembre 2009).

In sede di interrogatorio formale lo stesso (…), legale rappresentante della (…) S.a.s., ha confermato che i lavori erano finiti nel 2009 (verbale ud. 19.3.2013).

Non consente di giungere a conclusioni diverse le risultanze della ctu che conferma quanto già emerge documentalmente e dalla istruttoria orale.

Infatti, dall’espletata perizia, le cui conclusioni, anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte (Cass. III n. 10123/09), devono essere ampiamente condivise, è rimasto accertato che le opere indicate come varianti erano esistenti (” Il posto auto esterno, era previsto dal progetto approvato, sia in planimetria che in sezione. Però, nella planimetria di progetto, non è indicato come posto auto coperto bensì come zona di servizio e/o manovra. Si precisa che tale diversa precisazione non incide sulla realizzazione o meno di tale superficie. Il vano cantina, indicato nel progetto approvato, viene utilizzato come lavanderia, ma tale variazione non ha alcuna rilevanza dal punto di vista della conformità urbanistica e catastale”).

Quanto al richiamo alla disciplina dell’art. 1538 c.c. da parte della opposta a parte la tardività della allegazione di parte fondata su tale norma, comunque dalla ctu è emersa la realizzazione di due vani cantina al piano interrato tra le strutture di fondazione del vano ingresso-soggiorno-pranzo, del piano terra, non indicati nel progetto approvato, aventi una superficie di circa 43,50 mq.

Tali vani, ha rilevato il ctu, risultano privi di illuminazione naturale ed aereazione, le murature non sono intonacate ed è stato realizzato l’impianto elettrico fuori traccia il cui valore è stato valutato pari ad Euro 14.763,09 (senza considerare la riduzione di valore stimata pari al 25% relativo a eventuali spese di regolarizzazione catastali e urbanistiche).

Pur facendosi riferimento al criterio stabilito dall’art. 1538 c.c. secondo il quale, anche nell’ipotesi in cui la fattispecie sia riconducibile alla vendita immobiliare “a corpo”, è ammessa la rettifica del prezzo di vendita, purché la misura reale dell’immobile compravenduto sia, rispettivamente, superiore o inferiore di un ventesimo a quella indicata nel contratto, nel caso di specie non sembra ricorrere il presupposto oggettivo del divario, richiesto dalla norma appena citata.

In ogni caso trattasi di vani non contemplati nei titoli edilizi per cui il contratto e i patti sarebbero nulli nella parte de qua (cfr Cass., 8890/2014) e, come già evidenziato, parte opposta non ha fornito la prova che i lavori indicati nella fattura azionata in via monitoria erano stati realizzati in virtù di accordi e successivamente alla stipula del rogito.

Domanda riconvenzionale

Da accogliersi è la domanda riconvenzionale di parte opponente per vizi successivi alla sottoscrizione del rogito notarile del 25.11.2009 e tempestivamente denunciati alla opposta.

Come noto, in tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l’art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cassazione civile, sez. II, 09/08/2013, n. 19146; Cass. 80/2018).

In proposito, si tiene conto dei rilievi effettuati dal consulente d’ufficio – le cui considerazioni vengono da questo giudice fatte integralmente proprie in considerazione della correttezza del ragionamento logico così svolto e della congruità delle risposte rese dal consulente d’ufficio alle osservazioni svolte dai consulenti di parte (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).

Il ctu ha confermato, in sede di sopralluogo, la presenza di vizi dedotti da parte opponente anche nella propria perizia di parte allegata e riconducibili all’operato della parte convenuta opposta e, in particolare, ha rilevato la presenza di infiltrazioni (“Al lato della porta del garage, del piano interrato, il muro esterno risulta rovinato dalla presenza di acqua, proveniente da un vano tecnico di fondazione non accessibile, posto in adiacenza al muro ammalo rato.

In fase di sopralluogo, grazie ad un foro effettuato dai proprietari sulla muratura, è stato possibile rilevare la presenza dell’acqua freatica che, attraverso la risalita della falda, ristagna all’interno del suddetto vano tecnico.

La presenza della stessa fa presupporre che l’impermeabilizzazione delle murature del piano interrato non sia stata realizzata a regola d’arte), macchie di muffa “nella adiacente parete interna della casa, precisamente nel vano lavanderia (indicato cantina in progetto) al piano interrato”; ampie ed evidenti fessure tra il battiscopa e i pavimenti, “che in alcuni tratti risultano stuccate con silicone la cui causa è da attribuirsi dalla diminuzione della quota del pavimento causata dal cedimento del sottofono, non eseguito a perfetta regola d’arte”; fessure e crepe nel muro di contenimento esterno a ovest dove si trova il posto auto esterno; macchie di umidità nei locali sottostanti i camminamenti esterni a ovest, presumibilmente dovute a infiltrazioni d’acqua dai camminamenti stessi (cfr ctu pagg. 7-11).

Con riguardo invece ai vizi lamentati relativi alla propagazione dei rumore tra le due unità abitative e della presenza di ponti termici all’interno dell’unità abitativa, il ctu non ha potuto verificarne le cause e l’entità in assenza di approfondimenti di carattere fonometrico che non sono stati richiesti dalle parti in modo specifico e sul punto nemmeno vi sono delle contestazioni specifiche.

Da quanto emerge dalla CTU, dunque, le problematiche denunziate dalla attrice/opponente relative all’immobile realizzato dalla (…) (venditrice/appaltatrice) sono a quest’ultima imputabili e i costi per la eliminazione delle stesse vengono quantificati in Euro 24.762,50;

Dunque le somme da risarcire per rimediare ai vizi accertati, congrue e motivate alla luce dei criteri indicati in ctu, è pari a quella indicata su cui vanno calcolati gli interessi compensativi. Sulla somma devalutata alla data della denuncia (ossia al 29.7.2911) deve essere aggiunto il lucro cessante secondo i noti principi indicati dalla s.c. n. 1712/1995 applicando il saggio degli interessi determinabile equitativamente nel 3% anno a decorrere dalla data della data della predetta denuncia.

Dal deposito della sentenza fino al saldo sono poi dovuti gli interessi legali.

Le ragioni della decisione includono la già espressa valutazione di superfluità delle istanze istruttorie, che non avrebbero apportato, ove accolte, elementi utili alla decisione, alla quale si è potuti pervenire sulla scorta di quanto già presente e valutabile in atti. In particolare, risulta superflua l’istanza di rinnovazione della stessa – la cui consulenza è stata esauriente nelle risposte a tutti i quesiti e alla tenuto conto di tutti gli ulteriori elementi in atti.

La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla terza chiamata (…) s.r.l. deve essere rigettata, poiché non risulta fornita la prova della coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero del difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza.

Domande di manleva

Deve essere, infine, esaminato il contenuto delle domande di manleva formulate da (…) nei confronti delle terze chiamate.

La domanda svolta nei confronti di (…) s.r.l., deve essere rigettata per il motivo assorbente della fondatezza della eccezione di decadenza come già motivato.

Del pari rigettata è la domanda di manleva proposta nei confronti di (…) e del Fallimento (…) rimasti contumaci.

Premesso che costituisce principio consolidato quello per cui la contumacia non esime la parte dal provare i fatti costitutivi della domanda, nel caso di specie nessuna prova è stata fornita dalla (…) circa l’esistenza del rapporto intercorrente con le terze chiamate e i termini dello stesso.

Per queste ragioni, le domande di manleva proposte da (…) devono essere tutte rigettate.

Spese di lite

Con riferimento ai rapporti opponente/opposta le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 1994. Del pari devono essere rimborsate alla parte opponente le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrando le stesse tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cfr Cass. n. 10173/2015).

In virtù del rigetto delle domande di manleva parte opposta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite a favore di (…) s.r.l. liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi (fase studio, introduttiva, istruttoria e conclusiva) e del Fallimento (il debito o l’eventuale versamento nei confronti del difensore della società in bonis è voce passiva da rifondere nell’interesse della massa dei creditori) facendo applicazione dei parametri medi (fase studio e fase introduttiva).

Nulla con riferimento a (…) rimasto contumace.

Per le stesse ragioni le spese di ctu cosi, come già liquidate nel corso del giudizio, sono poste a carico di parte opposta (…) s.r.l.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

accoglie l’opposizione proposta da (…) nei confronti di (…) s.r.l. in persona del l.r.p.t. e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

rigetta l’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia proposta da (…) nei confronti di (…) s.r.l.,

accoglie la domanda riconvenzionale di (…) nella misura e nei termini indicati in motivazione e condanna parte convenuta opposta (…) s.r.l. .al risarcimento del danno patrimoniale in favore di (…) per la somma di Euro 24.762,50. A tale somma, devalutata alla data del 27.07.2011, dovrà essere applicato un saggio interessi pari al 3% annuo a decorrere dalla predetta data fino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma complessiva cosi ottenuta sono dovuti gli interessi legali nella misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo;

rigetta la domande di manleva di parte opposta (…) s.r.l. nei confronti dei terzi chiamati;

rigetta la domanda di danni ex art. 96 c.p.c. di (…) s.r.l.;

condanna (…) s.r.l. a rimborsare a (…) le spese processuali liquidate complessivamente in Euro 7.254 per compenso professionale, oltre al rimborso del 15% spese generali, iva e cpa come per legge, oltre alle spese documentate inerente il proprio ctp ingegnere (…) (Euro 1.847,37);

condanna (…) a rimborsare le spese processuali a Fallimento (…) che liquida complessivamente in Euro 2.767; oltre al 15% spese generali e accessori di legge;

condanna (…) s.r.l. al pagamento delle spese processuali a favore di (…) s.r.l. che si liquida complessivamente in Euro 7.254 per compenso professionale, oltre al 15% spese generali, iva e cpa come per legge;

nulla sulle spese tra (…) s.r.l. e le restanti terze chiamate;

pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate nel corso di giudizio, a carico di (…) s.r.l.

Così deciso in Rovigo il 29 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.