una volta positivamente conclusa la realizzazione dell’opera commessa, è onere del committente fornire la prova dei vizi e difetti lamentati: al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l’art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 19 giugno 2018, n. 6926
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(…) S.P.A., CF/PI: (…), con gli avv.ti GA.MA. e ST.LA.;
– attore –
CONTRO
(…), CF/PI: (…), con l’avv. BO.GI.;
– Convenuto –
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Con comparsa regolarmente notificata, l’attore ha riassunto davanti a questo Tribunale le domande riconvenzionali già proposte davanti al Giudice di pace di Milano (R.G. 22164/2014), e da questi separate e rimesse al giudice competente ex art. 36 c.p.c.
L’attore in riassunzione, committente, ha dedotto di avere affidato al convenuto, appaltatore, i lavori di sostituzione del compressore di uno degli impianti di refrigerazione del proprio stabilimento, con installazione di nuovo elemento e verifica della funzionalità dell’impianto.
Ha allegato plurimi inadempimenti dell’appaltatore all’incarico affidatogli, culminati nel grave malfunzionamento del compressore installato, che, prelevato dall’appaltatore per verifiche, non è mai stato restituito al committente.
Ha concluso domandando (I) la riduzione del corrispettivo di appalto, in considerazione dei vizi e difetti dell’opera realizzata; (II) la condanna dell’appaltatore al risarcimento di tutti i danni causati; (III) la compensazione di eventuali debiti dell’attore nei confronti del convenuto (sub judice avanti il Giudice di pace di Milano) con le somme di cui alle superiori domande; (IV) la condanna dell’appaltatore alla restituzione del compressore di proprietà del committente, trattenuto senza titolo.
Il convenuto si è costituito in giudizio difendendosi nel merito e domandando che le domande dell’attore vengano respinte.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali della parti.
2. Sulla domanda di riduzione del corrispettivo d’appalto per vizi e difformità dell’opera.
In primo luogo, si condivide la qualificazione del contratto intercorso fra le partì in termini di contratto di appalto, qualificazione espressamente sostenuta dall’attore e non avversata dal convenuto.
Dal preventivo e dalla fattura redatti dal convenuto (doc. 2 e 3 attore), non contestati, si evince infatti che le prestazioni oggetto di accordo erano, oltre alla sostituzione del compressore di uno degli impianti di refrigerazione, anche la bonifica del circuito da acidità, la sostituzione dei filtri deidratori e del teleruttore: trattasi in sostanza di una ampia revisione dell’impianto e conseguente intervento manutentivo, in cui la prestazione dei pezzi di ricambio, sebbene economicamente rilevante, si pone in termini di strumentalità rispetto alla prestazione di facere dell’appaltatore (installazione, verifica, messa a punto e in funzione del refrigeratore revisionato e regolarmente operante). Le prestazioni sono state eseguite nel periodo maggio-giugno 2012.
Costituisce dato non contestato in causa quello per cui, a seguito di tale primo intervento di revisione, il compressore installato ha subito un malfunzionamento ed è rapidamente divenuto inservibile. L’appaltatore è quindi intervenuto installando un nuovo compressore (periodo giugno-luglio 2012), in garanzia e senza pretendere ulteriori corrispettivi.
Il committente ha riconosciuto che, a seguito di tale primo intervento, l’impianto ha funzionato regolarmente per tutta la residua parte dell’anno 2012, e sino al mese di aprile 2013, quanto vi è stato un secondo malfunzionamento. Nelle more, il committente aveva provveduto a pagare l’intero corrispettivo d’appalto di Euro 19.645,13 (doc. 3 attore).
Le posizioni delle parti differiscono vistosamente quanto alla valutazione delle cause di tale secondo malfunzionamento: l’attore allega che il guasto derivi da un vizio o difetto dell’opera del convenuto, e quindi in un inadempimento dell’appaltatore, che avrebbe fornito un compressore difettoso o che, comunque, avrebbe installato il secondo compressore omettendo di far precedere tale installazione dalle necessarie bonifiche dell’impianto. Il convenuto sostiene invece che il malfunzionamento non sarebbe a lui imputabile, derivando invece da difetti dell’impianto elettrico dello stabile del committente.
È d’uopo rilevare che, una volta positivamente conclusa la realizzazione dell’opera commessa, è onere del committente fornire la prova dei vizi e difetti lamentati: al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l’art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (cfr. Cass. sentenza n. 19146/2013).
Nel caso di specie, l’attore non ha adempiuto a tale onere probatorio: la documentazione agli atti, infatti, dà prova del dissenso fra le parti in relazione alla causa del malfunzionamento (doc. 4 e 6 attore), senza fornire elementi atti a scioglierlo in un senso o nell’altro.
La perizia di parte prodotta dall’attore (doc. 9), affatto generica nella descrizione dell’impianto e apodittica nelle conclusioni, è del tutto inidonea a costituire non solo un indizio, ma nemmeno una precisa allegazione di quale sia il vizio o difetto dell’opera prestata e imputabile all’appaltatore. Il perito di parte (…) (di cui, peraltro, non è indicata la qualifica) espone quali procedure l’appaltatore avrebbe dovuto a suo parere seguire nell’installazione del secondo compressore, ma non indica quali elementi della verifica in loco lo inducano eventualmente a ritenere (e per quale motivo) che tale procedura non sia stata in concreto seguita, e quale efficienza causale tali eventuali scostamenti abbiano avuto nel provocare i malfunzionamenti occorsi. Si noti anche che la consulenza di parte è stata redatta a distanza di quasi un anno dal momento del malfunzionamento.
L’attore non ha poi ritenuto di formulare alcun capitolo di prova orale a dimostrazione della sussistenza del vizio dell’opera manutentiva prestata, né ha promosso un procedimento di istruzione preventiva per verificare in contraddittorio lo stato dei luoghi e le cause del malfunzionamento, prima di incaricare terzi soggetti di intervenire in modo profondo sull’impianto (un’eventuale consulenza d’ufficio nel corso del presente giudizio, a causa del pacifico intervenuto mutamento dei luoghi, con realizzazione di nuovo impianto nel 2015, sarebbe evidentemente inutile a fini di causa).
Non vale a mutare tale quadro la circostanza – pacifica – per cui il compressore non funzionante è stato prelevato dall’appaltatore per verifiche e non più restituito.
Il committente non ha infatti allegato quale circostanze indispensabili ai fini del giudizio egli avrebbe potuto ricavare dall’esame di tale manufatto, né ne ha chiesto in alcun modo l’ispezione in corso di giudizio.
All’evidenza, dunque, il mero trattenimento di tale oggetto da parte dell’appaltatore non vale a giustificare una radicale inversione dell’onere della prova fra le parti, inversione che si risolverebbe, in sostanza, in un drastico esonero, a tutto favore del committente, dall’onus probandi su di lui gravante; a ciò si aggiunga che un’eventuale ispezione giudiziale d’ufficio di tale oggetto per ricavarne elementi di prova ai sensi dell’art. 118 c.p.c., stanti le deficienze attoree in termini di allegazione dei vizi, costituirebbe un’ingiustificata indagine esplorativa; difetta, inoltre, il requisito legale dell’indispensabilità di tale ispezione al fine di conoscere i fatti di causa, posto che non è stato allegato (né altrimenti risulta) che l’ispezione sia l’unico modo a disposizione dell’attore per dare la prova del vizio.
In definitiva, stante l’assenza di prova dei lamentati vizi dell’opera manutentiva prestata dall’appaltatore, la domanda di riduzione del corrispettivo avanzata dal committente deve essere respinta.
3. Sulla domanda di risarcimento del danno.
Dal mancato riscontro dei vizi e difetti lamentati, deriva anche che deve essere respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni, la quale, appuntandosi sulla sussistenza dei medesimi vizi sopra indicati, risulta parimenti infondata.
In definitiva, non è stata data prova che gli esborsi allegati dall’attore, per Euro 87.250,00, siano conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. di inadempimenti dell’appaltatore, i quali, come indicato supra al paragrafo 2, non sono stati dimostrati dal committente, su cui gravava il relativo onere.
A ciò deve peraltro aggiungersi che la pretesa dell’attore di addossare sul convenuto l’intero costo del rifacimento dell’impianto di refrigerazione appare comunque eccessiva, non avendo il committente chiaramente allegato -prima ancora che provato- quale sia il nesso di causa fra pretesi inadempimenti e necessità di ricostruzione dell’impianto.
4. Sulla domanda di restituzione del compressore.
La domanda di restituzione del compressore, di proprietà del committente, è fondata: l’appaltatore non ha infatti allegato alcun titolo idoneo sulla base del quale egli o terzi soggetti lo starebbero trattenendo, limitandosi invece a lamentare la pretestuosità della richiesta del committente, ovvero lo scarso valore del bene.
Per converso, la pretesa dell’appaltatore di ottenere somme in cambio della restituzione di tale compressore è del tutto arbitraria: l’appaltatore non ha infatti allegato che tali fossero gli accordi fra le parti al momento del prelievo del compressore per verifiche (doc. 8, 9, 10 convenuto).
Il convenuto deve quindi essere condannato a restituire all’attore il compressore Refcomp Mod. SRC-S-285 di sua proprietà, nello stato in cui si trova.
Ritenuto in conclusione che
Le domande di riduzione del corrispettivo d’appalto e di risarcimento dei danni devono essere respinte.
La domanda di restituzione del compressore modello Refcomp Mod SRC-S-285 deve essere accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (individuato in relazione al decisum, e non al disputatum), nonché dell’assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa riassunta, con comparsa notificata il 27 aprile 2015, da (…) S.p.A. nei confronti di (…), nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna il convenuto a restituire all’attore il compressore modello Refcomp Mod SRC-S-285, di proprietà dell’attore, nello stato in cui si trova;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore, che si liquidano in Euro 786,00 per spese esenti ed Euro 3.284,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 19 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2018.