ove contrapposte ragioni di debito e credito derivano dal medesimo rapporto contrattuale, come proprio in ipotesi del diritto al compenso spettante all’appaltatore e del reciproco diritto del committente al rimborso delle spese sostenute o da sostenere per effetto dell’inadempimento del primo (senza che osti la natura risarcitoria dell’ultimo credito a ravvisare l’unicita’ del rapporto), non opera la compensazione di cui all’articolo 1241 c.c., ma si da’ luogo alla cosiddetta compensazione impropria, sicche’ il calcolo delle somme a credito e a debito, ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare – avere, deve essere compiuto dal giudice anche d’ufficio (e quindi pur senza eccezione di parte o apposita domanda riconvenzionale), in sede di accertamento della fondatezza della pretesa, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilita’ delle relative domande o eccezioni.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 30 gennaio 2017, n. 2305
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6710/2012 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO GHIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1137/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata i105/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, pronunciava in data 17 novembre 2004 decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. su domanda della (OMISSIS), per la somma di Euro 23.939,54, oltre interessi e spese, in relazione all’esecuzione di opere edili di cui alla fattura n. (OMISSIS). La (OMISSIS) s.r.l. proponeva opposizione avverso tale decreto, affermando che le prestazioni indicate in fattura non corrispondevano agli effettivi lavori eseguiti e che i prezzi erano superlori rispetto a quelli pattuiti. Esponeva l’opponente di aver gia’ contestato l’azionata fattura con lettera del 27.4.2004 nella quale aveva altresi’ evidenziato: 1) di aver gia’ totalmente pagato fatture relative a lavori non eseguiti o eseguiti non a regola d’arte; 2) di aver pagato fatture (OMISSIS) relative al cantiere; 3) di aver dovuto versare una nuova cauzione all'(OMISSIS) per la voltura del contatore; 4) di aver constatato che era stato manomesso il nuovo contatore, interrompendosi la fornitura di energia elettrica e mandandosi cosi’ in “tilt” sia il forno di ricottura che i computer della societa’; 5) di dover affidare ad altra impresa i lavori non ultimati dalla (OMISSIS) o da questa male eseguiti, con conseguenti esborsi; 6) di aver emesso, con riferimento alla fattura n. (OMISSIS) contestata, una nota di addebito per Euro 13.526,40, ritenendo tale somma non dovuta, nonche’ nota di addebito per l’IVA delle fatture (OMISSIS) e della cauzione. La (OMISSIS) s.r.l. chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, l’accertamento dei lavori effettivamente eseguiti dalla (OMISSIS) nei limiti della differenza fra quanto richiesto con la domanda monitoria e la nota di addebito rivolta alla (OMISSIS); la condanna della (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 1.249,46 (come da nota di addebito n. (OMISSIS)) corrispondente all’IVA relativa alle fatture dell'(OMISSIS) e alla cauzione; la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dalla (OMISSIS) a causa della manomissione del contatore (OMISSIS) e a causa dell’inadempimento della (OMISSIS).
Si costituiva l’opposta (OMISSIS) facendo presente dl aver eseguito i lavori di cui chiedeva il pagamento, che gli stessi erano stati approvati dalla direzione lavori e che aveva applicato i prezzi pattuiti. Evidenziava l’opposta di non aver mai ricevuto contestazioni per i lavori svolti e che la lettera del 27.4.2004 della (OMISSIS) non costituiva valida denuncia dei vizi in ragione della genericita’ della stessa, sicche’ eccepiva la decadenza ex articolo 1667 c.c.. La (OMISSIS) ammetteva che i lavori non erano stati terminati in quanta la (OMISSIS) non aveva provveduto al pagamento delle opere eseguite.
Con sentenza del 29.12.2009 il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa: 1) rigettava l’eccezione di decadenza ex articolo 1667 c.c., formulata dalla (OMISSIS) s.r.l., essendo stato accertato che i lavori non erano terminati; 2) negava che la verifica periodica dei lavori effettuata dalla direzione lavori integrasse l’accettazione dell’opera ex articolo 1665 c.c.; 3) accertava l’avvenuto pagamento della somma globale di Euro 133.037,78; 4) accertava che il valore delle opere effettivamente eseguite dalla (OMISSIS) ammontava a Euro 140.547,59; 5) accertava il valore dei lavori non eseguiti o non ultimati in Euro 4.380,00; 6) accertava il costo per il ripristino di vizi e difetti in Euro 3.096,00; 7) disposta la compensazione fra i reciproci debiti e crediti, accertava l’insussistenza del credito della (OMISSIS); 8) rigettava le ulteriori domande di risarcimento dei danni della societa’ (OMISSIS) riferite al costo di riappalto delle opere ed alla fornitura dell’energia elettrica.
Proponeva appello la (OMISSIS) e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1137/2011 del 5 agosto 2011, in parziale accoglimento del gravame, 1) accertava il credito della (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. nella somma di Euro 21.425,54, IVA compresa; 2) operata la compensazione fra il suddetto credito di (OMISSIS) e il credito di (OMISSIS) s.r.l. di Euro 3.096,00, condannava la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento a favore della (OMISSIS) della somma di Euro 18.329,54, oltre agli interessi legali dal 3.1.2005. In particolare, la sentenza della Corte di Torino riteneva fondato il motivo di appello che censurava la pronuncia del Tribunale per ultrapetizione, avendo essa ricalcolato per intero il valore dei lavori svolti mentre la contestazione della committente (OMISSIS) s.r.l., operata nella citazione per opposizione a decreto ingiuntivo e nelle conclusioni, era riferita alla sola fattura n. (OMISSIS) (avente ad oggetto l’ultima frazione dei lavori), rimanendo percio’ sottratta al tema di lite (se non ai fini dei vizi e dei conseguenti danni) l’avvenuta esecuzione delle altre opere gia’ in precedenza fatturate dall’appaltatrice e pagate. Pertanto, secondo i giudici d’appello, l’indagine di causa doveva limitarsi al valore delle opere oggetto della fattura n. (OMISSIS). Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso la (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso della (OMISSIS) s.r.l., che si sviluppa da pagina 22 a pagina 70 dell’atto introduttivo, denuncia la motivazione insufficiente e contraddittoria da parte della Corte d’Appello in relazione alla ritenuta sussistenza del vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado. La ricorrente evidenzia come la fattura n. (OMISSIS), azionata in sede monitoria della (OMISSIS), costitutiva l’ultima richiesta di pagamento per l’esecuzione di un’unica opera commissionata dalla (OMISSIS) s.r.l., ed era percio’ riferita alla residua somma di denaro da porre a carico della committente a titolo di corrispettivo, avendo questa gia’ corrisposto nel corso dei lavori acconti per Euro 133.037,78. Sennonche’, al momento della ricezione di tale ultima fattura a saldo, la (OMISSIS) s.r.l. si avvide che molti dei lavori gia’ contabilizzati non erano stati realizzati, oppure erano incompleti o recavano vizi e difformita’; dal che la lettera di contestazione del 27 aprile 2004. Nella citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, cosi’, la (OMISSIS) s.r.l. concludeva: “accertata la entita’ e la qualita’ dei lavori effettivamente svolti dalla (OMISSIS), dichiarare la (OMISSIS) debitrice nei confronti della medesima della sola somma totale derivante dalla differenza fra la somma azionata con il decreto ingiuntivo ed il totale della somma di cui alla nota di addebito n. (OMISSIS) o di altra meglio vista in corso di causa”. Si univano contestazioni sull’adempimento esatto e puntuale da parte di (OMISSIS) a fondamento della domanda di risarcimento. In sostanza, secondo la ricorrente, la domanda spiegata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo era quella di accertare qualita’ e quantita’ dei lavori svolti dalla (OMISSIS), di quantificare i danni da inadempimento da essa cagionati alla committente (OMISSIS) s.r.l. e di verificare, cosi’, se quest’ultima fosse ancora debitrice della somma di Euro 23.934,00 portata nella fattura n. (OMISSIS) e del provvedimento monitorio opposto. La limitazione del thema decidendum ai lavori oggetto della fattura n. (OMISSIS) (ritenuta dalla Corte d’Appello per censurare il vizio di ultrapetizione del Tribunale consistente nell’aver calcolato il valore complessivo delle opere eseguite dalla (OMISSIS), e non soltanto quelle oggetto dell’ultima fattura) contrastava, peraltro, a dire della ricorrente, con quanto in sentenza comunque affermato circa l’esperibilita’ dell’azione risarcitoria e la tempestivita’ dell’azione di garanzia per i vizi delle opere proprio perche’ non ancora ultimate.
Il secondo motivo di ricorso (da pagina 70 a pagina 75) denuncia l’omessa motivazione da parte del giudice d’appello, nel valutare l’ampiezza del tema di lite, sulla domanda formulata al punto 6 dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con cui la (OMISSIS) chiedeva alla (OMISSIS) di rimborsarle le somme che essa avrebbe dovuto corrispondere a terzi per far ultimare i lavori ineseguiti dall’appaltatrice opposta.
Il terzo motivo di ricorso (da pagina 75 a pagina 84) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., compiuta dalla Corte d’Appello nell’affermare erroneamente l’ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale.
Il quarto motivo di ricorso (da pagina 84 a pagina 91) censura la violazione degli articoli 1668 e 1453 c.c. e il vizio di motivazione in relazione alla identificazione e qualificazione della domanda di risarcimento formulata ai punto 5 e 6 della citazione in opposizione.
2. I quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e per la ripetitivita’ dei relativi assunti, sono fondati nei limiti indicati di seguito in motivazione.
Va premesso che l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti, come anche l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale dei contendenti, essenziale ai fini della delimitazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, rientrano fra le funzioni inespropriabili del giudice di merito, in quanto si risolvono in un giudizio di fatto e sono sindacabili in sede di legittimita’ solo per vizio di motivazione, qui peraltro denunciabile, catione temporis, ancora sulla base della formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, antecedente alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012.
Cio’ non di meno, poiche’ il ricorrente assume che l’interpretazione delle proprie domande, formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia determinato l’erronea individuazione, da parte della Corte d’Appello, di un vizio della prima sentenza riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, e’ attribuito alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.
Ora, la Corte d’appello di Torino, a fronte di una domanda della (OMISSIS) s.r.l. che concludeva: “accertata la entita’ e la qualita’ dei lavori effettivamente svolti dalla (OMISSIS), dichiarare la (OMISSIS) debitrice nei confronti della medesima della sola somma totale derivante dalla differenza fra la somma azionata con il decreto ingiuntivo ed il totale della somma di cui alla nota di addebito n. (OMISSIS) o di altra meglio vista in corso di causa”, e che comunque deduceva l’esistenza di “lavori non finiti”, o “non eseguiti a regola d’arte”, ha ritenuto che fosse oggetto di lite soltanto il valore delle opere appaltate indicate nella fattura n. (OMISSIS), posta a base del decreto ingiuntivo opposto, e non anche il complessivo valore delle opere eseguite dalla appaltatrice (OMISSIS) nell’ambito del medesimo rapporto d’appalto. La prospettazione contenuta nell’atto di opposizione, invece, doveva indurre la Corte d’Appello a ravvisare la necessita’ di un unitario accertamento di dare ed avere nei rapporti tra committente ed appaltatrice, accertamento diretto a determinare il saldo attivo per una parte e quello passivo per l’altra. Questa Corte ha piu’ volte affermato che, ove contrapposte ragioni di debito e credito derivano dal medesimo rapporto contrattuale, come proprio in ipotesi del diritto al compenso spettante all’appaltatore e del reciproco diritto del committente al rimborso delle spese sostenute o da sostenere per effetto dell’inadempimento del primo (senza che osti la natura risarcitoria dell’ultimo credito a ravvisare l’unicita’ del rapporto), non opera la compensazione di cui all’articolo 1241 c.c., ma si da’ luogo alla cosiddetta compensazione impropria, sicche’ il calcolo delle somme a credito e a debito, ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare – avere, deve essere compiuto dal giudice anche d’ufficio (e quindi pur senza eccezione di parte o apposita domanda riconvenzionale), in sede di accertamento della fondatezza della pretesa, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilita’ delle relative domande o eccezioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17390 del 08/08/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11943 del 08/08/2002; si vedano anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8971 del 19/04/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14688 del 29/08/2012).
3. Il ricorso va percio’ accolto e va cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, che riesaminera’ la causa attenendosi al principio di diritto richiamato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.