In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all’appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l’opera a regola d’arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, onde soddisfare l’interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l’appaltatore a proprio mero “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5159-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Nonche’ da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorso incidentale –
Nonche’ da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 490/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2015 dal Consigliere Dott. MANNA Felice;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore di (OMISSIS) che si riporta agli atti depositati e deposita sei cartoline di ricevimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso principale, l’accoglimento dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) e i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di rispettivi immobili ad uso commerciale posti al piano terra e al piano ammezzato di un fabbricato di maggiori dimensioni sito in (OMISSIS), con separati atti di citazione convenivano in giudizio, innanzi al locale Tribunale, (OMISSIS), proprietario del piano soprastante. Esponevano che tale piano, danneggiato dagli eventi sismici del 1978, era stato lasciato in stato d’abbandono dal (OMISSIS), benche’ questi fosse stato ripetutamente diffidato affinche’ intervenisse per rimuovere la situazione di pericolo; che dopo laboriose trattative il (OMISSIS) si era obbligato verso il (OMISSIS), in base ad un contratto d’appalto stipulato con lui il 30.6.1985, all’esecuzione dei lavori necessari; che tuttavia la cattiva esecuzione degli stessi aveva cagionato il crollo del piano ammezzato, di proprieta’ dei (OMISSIS) – (OMISSIS), e l’impossibilita’ per il (OMISSIS) di usare del proprio fondo per l’esercizio della sua attivita’ commerciale. Pertanto, chiedevano la condanna del (OMISSIS) al risarcimento dei rispettivi danni e alla restituzione degli acconti ricevuti.
Resistendo in entrambi i casi (OMISSIS), che domandava in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle opere e delle demolizioni, i due giudizi erano riuniti e decisi dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza del 28.6.2000, che rigettava tutte le domande, compensando le spese.
Tale decisione era ribaltata dalla Corte d’appello di Messina che, adita da tutte le parti, con sentenza del 23.9.2010 condannava (OMISSIS) a corrispondere a (OMISSIS) la somma di euro 107.423,04, e ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) la somma di euro 90.000,00, oltre accessori, compensando per un terzo le spese e ponendo la restante frazione a carico di (OMISSIS).
Osservava la Corte territoriale che erroneamente il giudice di primo grado aveva rilevato d’ufficio la nullita’ del contratto d’appalto, in quanto elusivo della normativa in materia sismica, pronunciandosi cosi’ ultra petita; che tale contratto era ad ogni modo da ritenere valido, avendo esso ad oggetto lavori regolarmente autorizzati dall’autorita’ amministrativa; che la consulenza tecnica di primo grado aveva evidenziato la cattiva esecuzione delle opere e, in particolare, la mancata puntellatura interna ed esterna, quale fattore predominante del crollo; che per di piu’ l’appaltatore aveva ribassato i muri di prospetto, cioe’ aveva demolito la muratura al di sotto della linea di gronda, demolizione non prevista dal contratto, in maniera da neutralizzare la funzione delle catene di ferro e delle cinture impiegate per frenare la rotazione dei muri in caso di loro sollecitazione; che dalla consulenza tecnica espletata in secondo grado era emerso, altresi’, che le condizioni dell’immobile prima dei lavori erano accettabili e le opere erano oltre che fattibili anche conformi alla normativa antisismica vigente al momento del provvedimento amministrativo d’assenso; che per i danni subiti dal (OMISSIS) per la locazione di altro immobile e per le nuove strutture e merci acquistate doveva liquidarsi la somma, rispettivamente, di lire 30.000.000 e di lire 28.000.000; che il valore della proprieta’ (OMISSIS), attualizzata alla pronuncia, doveva quantificarsi in lire 100.000.000; che per la perdita della scaffalatura e della merce esistente nel negozio nonche’ per la perdita dell’avviamento commerciale andava liquidata equitativamente la somma di lire 50.000.000; che in totale il risarcimento spettante al (OMISSIS) era di lire 208.000.000, pari a euro 107.423,04; che in favore dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) il risarcimento doveva essere liquidato in euro 50.000,00 per il valore, attualizzato, dell’immobile, ed in euro 40.000,00 per la perdita dell’avviamento commerciale e per danni alle merci e all’arredo; e cosi’ in totale in euro 90.000,00.
Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso, affidato a diciassette motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con rispettivi controricorsi, proponendo altresi’ ricorso incidentale.
(OMISSIS) resiste, a sua volta, con controricorso a ciascuno dei ricorsi incidentali.
(OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno, altresi’, depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo del ricorso principale deduce la violazione dell’articolo 112 codice procedura civile e articoli 1344 e 1421 codice civile, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3, nel senso che l’illiceita’ della causa, ritenuta dal Tribunale per la violazione della normativa antisismica, era rilevabile d’ufficio, sicche’ non ricorre la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
2. – Il secondo mezzo deduce il vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 5, sul diniego di rinnovazione della c.t.u. disposta in appello (rinnovazione chiesta in base alla perizia di parte, ritrascritta a sostegno, ed avente ad oggetto la possibilita’ o meno di eseguire i lavori appaltati in conformita’ alla disciplina antisismica); e richiama Cass. n. 10668/08 sull’obbligo del giudice di merito di motivare su contestazioni tecniche specifiche e puntuali. Deduce che su tali contestazioni non e’ stato sentito il c.t.u., il quale non ne e’ venuto a conoscenza.
3. – Il terzo motivo deduce, ancora, un vizio di motivazione in rapporto all’articolo 360 codice procedura civile, n. 5, sulla ritenuta conformita’ del contratto d’appalto alla disciplina antisismica, lamentando parte ricorrente che la Corte territoriale non abbia motivato sulle ragioni per cui non ha condiviso le critiche all’operato del c.t.u. mosse dal consulente di parte.
4. – Il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione della Legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 18, articoli 1418, 1343, 1344 e 1421 codice civile, del Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, punto C.5.a, Regio Decreto n. 2105 del 1937, articolo 19, punto b), Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, punto C.3, Regio Decreto n. 2105 del 1937, articolo 19, punto d), Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, punto C.5.n, Legge n. 64 del 1974, articolo 28 in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la conformita’ delle opere previste nel contratto d’appalto rispetto a quelle assistite dall’autorizzazione comunale n. 1330 del 1985, ed accertare se le opere difformi previste nel predetto contratto fossero assistite dall’autorizzazione antisismica rilasciata dal Genio Civile, ai sensi della Legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 18. Difettando tale autorizzazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ del contratto ai sensi degli articoli 1418 e 1343 c.c.
5. – Il quinto motivo lamenta, ai sensi dell’articolo 360 codice procedura civile, n. 5 l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto, controverso e decisivo, della conformita’ delle opere previste alle norme antisismiche richiamate nei motivi precedenti, nel senso che la Corte distrettuale ha omesso detta verifica ovvero ha motivato in relazione ad essa in modo insufficiente e contraddittorio, facendo riferimento a quanto osservato dal c.t.u.
6. – Anche il sesto motivo enuncia un vizio di motivazione consistente in cio’, che la Corte messinese ha omesso l’esame di un documento esistente agli atti del giudizio, vale a dire della relazione tecnica redatta dall’ing. (OMISSIS) il 21.1.1985, indirizzata al comune di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere la variante all’autorizzazione comunale n. 1330 del 1985, gia’ ottenuta per realizzare la struttura in cemento armato. Detto documento, attestante la situazione di fatto dell’immobile alla data dell’esecuzione dei lavori in questione, e’ rilevante e decisivo, sostiene il ricorrente, ai fini del giudizio perche’ attesta che la condizione dell’edificio non ne consentiva la ristrutturazione in osservanza della disciplina antisismica.
7. – Il settimo motivo allega la violazione della Legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 18 e degli articoli 1418 e 1343 codice civile, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3 sostenendo che il contratto era nullo perche’ carente dell’autorizzazione del Genio civile, relativa all’approvazione dei calcoli di stabilita’ delle opere.
8. – Con l’ottavo motivo parte ricorrente denuncia, ancora in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 5 l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto, controverso e decisivo, della mancata autorizzazione del Genio civile e sul fatto che questa fosse surrogata dall’assenso dell’autorita’ comunale all’esecuzione delle opere.
9. – Col nono motivo e’ ancora dedotto, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 5 il vizio di motivazione sul mancato esame di una nota che dimostrerebbe che la demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato non era stata assentita dal sindaco perche’ importava un aumento di volumetria, e non per difformita’ alla legge antisismica.
10. – Il decimo motivo toma ad esporre la violazione o falsa applicazione degli articoli 1418, 1343 e 1421 codice civile, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale ha errato nel far scaturire effetti giuridici dal contratto d’appalto stipulato dalle parti. In particolare, quest’ultimo era nullo sia perche’ contemplava lavorazioni non previste nell’autorizzazione comunale n. 1330 del 1985, sia perche’ le lavorazioni in esso previste non erano conformi alla normativa antisismica. Di conseguenza, la Corte d’appello non avrebbe dovuto far scaturire alcun effetto da tale contratto, rilevandone la nullita’.
11. – L’undicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 codice procedura civile, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa le cause del crollo del fabbricato e l’addebito fattone al (OMISSIS). Parte ricorrente deduce che delle tre cause del crollo indicate dal c.t.u. (insufficienza statica della struttura, sollecitazioni inevitabili derivanti dai lavori e mancanza di complesse puntellature interne ed esterne, previo sgombero totale dell’edificio) le prime due sono del tutto estranee all’attivita’ del (OMISSIS), mentre la terza (derivante dalla pretesa “assurda”, secondo il c.t.u., dei tre proprietari del fabbricato di far continuare l’attivita’ nei locali commerciali di esso, come previsto nello stesso contratto d’appalto) esclude o comunque riduce grandemente la responsabilita’ del (OMISSIS), questa concorrendo con quella delle altre parti contrattuali.
12. – Il dodicesimo motivo replica le medesime censure dell’undicesimo mezzo, ma sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 codice procedura civile, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3 (rectius, semmai, 4).
13. – Il tredicesimo motivo, torna a replicare la censura svolta con l’undicesimo motivo e deduce, in via subordinata, la violazione dell’articolo 1227 codice civile, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile,n. 3 poiche’ si configurerebbe una responsabilita’ quanto meno concorrente dei (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS), i quali avrebbero dovuto sgomberare i locali di loro proprieta’ al fine di consentirne le puntellature interne ed esterne. Per contro, lo stesso contratto aveva previsto che le loro attivita’ commerciali dovessero proseguire nonostante i lavori di ristrutturazione.
14. – Col quattordicesimo mezzo d’annullamento, anch’esso subordinato, e’ dedotta la violazione degli articoli 2697 e 1226 codice civile, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3 perche’ ne’ (OMISSIS) ne’ i (OMISSIS) – (OMISSIS) hanno provato i danni alle merci, agli arredi e all’avviamento, sicche’ la Corte d’appello non poteva neppure ricorrere al criterio equitativo di liquidazione.
15. – Il quindicesimo motivo deduce la violazione dell’articolo 1223 codice civile, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 codice procedura civile La Corte territoriale ha calcolato per la proprieta’ immobiliare (OMISSIS) un valore di lire 48.000.000, attualizzandolo al momento della decisione in lire 100.000.000; e per la proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS) un valore di lire 60.000.000, attualizzato in euro 50.000,00. Nell’un caso come nell’altro, il danno subito e’ pari al costo di ricostruzione del solaio crollato e non gia’ alla perdita definitiva del diritto di proprieta’ immobiliare.
16. – Il sedicesimo mezzo, subordinato, lamenta in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 5 l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sull’attualizzazione del danno stimato, poiche’ la corte territoriale non ne ha esplicitato ne’ i criteri logici ne’ quelli fattuali.
17. – Il diciassettesimo motivo deduce la violazione degli articoli 91 e 92 codice procedura civile, perche’ la Corte d’appello avrebbe dovuto rigettare l’appello e, conseguentemente, condannare (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese.
18. – Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1223 codice civile in connessione col vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, nn. 3 e 5.
La liquidazione operata dalla Corte territoriale, si sostiene, non tiene conto del danno emergente e del lucro cessante. Solo per il canone d’affitto il (OMISSIS) ha versato dal 1.10.1985 fino al 1994 la somma di lire 500.000 al mese, per un totale fino al luglio 1994 di lire 54.000.000. La Corte d’appello, invece, ha riconosciuto a tale titolo un forfait di lire 30.000.000 a fronte di un dato documentale maggiore, e facendo cosi’ ricadere sul danneggiato la mancata percezione del risarcimento in tempo utile per la ricostruzione dell’immobile e per la prosecuzione della sua attivita’, interrotta nel 1994. Per le nuove strutture e per la merce, prosegue la censura, la sentenza impugnata ha riconosciuto l’importo di lire 28.000.000 e per il valore immobiliare quello di lire 48.000.000. Pertanto, il totale che andrebbe attualizzato e’ di lire 130.000.000 (54.000.000. + 28.000.000 + 48.000.000).
Inoltre, la Corte distrettuale non ha riconosciuto ne’ gli interessi legali ne’ la rivalutazione monetaria, riconoscendo soltanto gli interessi dalla sentenza.
19. – Il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta, poi, la violazione degli articoli 91 e 92 codice procedura civile nonche’ il vizio di motivazione quanto alla parziale compensazione delle spese.
20. – Col primo motivo di ricorso incidentale i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) deducono la “violazione di legge e di principi di diritto”, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla liquidazione dei danni. Questi ultimi sono stati attualizzati in maniera diversa tra il (OMISSIS) e i (OMISSIS) – (OMISSIS), nel senso che applicato per i secondi il medesimo criterio adottato per il primo la somma ottenuta sarebbe stata di lire 125.000.000. Inoltre, detta attualizzazione e’ stata effettuata senza esplicitare alcun criterio in merito.
21. – Il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) – (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 112 codice procedura civile, poiche’ la Corte d’appello di Messina non si e’ pronunciata sul punto 5) dell’appello, avente ad oggetto la condanna del (OMISSIS) alla restituzione della somma di lire 1.500.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, versata dagli odierni controricorrenti all’inizio dei lavori.
22. – I motivi da uno a tredici del ricorso principale vanno esaminati e rigettati congiuntamente, anche se per ragioni diverse da quelle esplicitate dalla sentenza impugnata, la cui motivazione va corretta ai sensi dell’articolo 384 codice procedura civile, u.c.
Detti motivi, infatti, riposano sul comune ed errato presupposto di considerare come vizio genetico del contratto d’appalto stipulato tra le parti cio’ che, in realta’, costituisce un inadempimento imputabile all’appaltatore.
22.1. – La nullita’ virtuale prevista dall’articolo 1418 codice civile, comma 1 per la violazione di norme imperative si configura allorche’ il contratto miri a uno scambio o ad un oggetto illecito. Nell’un caso come nell’altro, cioe’, ove sia diretto a realizzare effetti illeciti intenzionalmente perseguiti.
Cosi’, questa Corte afferma in maniera costante che il contratto d’appalto diretto alla costruzione di un’opera edilizia senza la prescritta licenza o concessione (ora, permesso) e’ nullo per illiceita’ dell’oggetto, e che da tale invalidita’ discende l’inesistenza del diritto dell’appaltatore al corrispettivo pattuito (v. Cass. nn. 20301/12, 2187/11, 2884/02 e 9508/99). Del tutto analoga la nullita’ che vulnera la vendita di edificio abusivo, ai sensi del TestoUnico n. 380 del 2001, articolo 46.
Diverso, invece, e’ il caso d’inosservanza della normativa antisismica nell’attivita’ edilizia. In particolare, ai sensi della Legge n. 64 del 1974, articolo 18, comma 1, fermo restando l’obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle localita’ sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita’, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti. Autorizzazione che, a sua volta, e’ comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza (articolo 18, comma 3 Legge cit). Ed ancora, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 78 dispone che l’esecuzione non conforme alla normativa richiamata all’articolo 94, comma 1 (relativo, appunto, alle norme antisismiche) cit. decreto preclude il collaudo delle opere realizzate. Il che ribadisce che la non conformita’ tra il costruito e le norme antisismiche incide unicamente a livello attuativo del rapporto contrattuale.
Coerentemente, la giurisprudenza di questa Corte afferma che le violazioni delle prescrizioni dettate, in base alla Legge n. 64 del 1974 (ed attualmente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l’appaltatore e’ responsabile nei confronti del committente ai sensi dell’articolo 1669 codice civile, incidendo esse sulla sostanza e stabilita’ degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative anzidette, in quanto recanti delle presunzioni assolute, una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni simiche e dei loro effetti (Cass. n. 14812/08; conforme, Cass. n. 9796/11).
Ed ancora, i limiti posti dalla legislazione speciale relativa alle costruzioni in zone sismiche contenuti nella Legge 25 novembre 1962, n. 1684 – che prevede come ipotesi normale la costruzione in appalto – e quelli posti dalla disciplina dei manufatti complessi di metallo fabbricati in serie, che assolvono funzioni statiche, contenuta nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – che pone particolari prescrizioni nei confronti del costruttore – valgono solo sul piano degli obblighi di carattere amministrativo e, in genere, pubblicistico, ma non influenzano la sfera dei rapporti privatistici. Ne consegue che nulla vieta, tra privati, la stipulazione di un contratto di compravendita, con obbligazioni accessorie di fare, il quale abbia ad oggetto elementi metallici prefabbricati per l’edilizia, prodotti in serie dal venditore (nella specie trattavasi della copertura di un capannone, costituita da elementi metallici prefabbricati, prodotti in serie) (Cass. n. 4723/80).
Infine, in relazione all’attivita’ edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all’obbligo di risarcimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dall’articolo 873 codice civile e ss., ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all’integrita’ materiale del bene; ne consegue che dall’inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilita’ e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio (Cass. n. 10325/08).
Anche da tali precedenti, pertanto, si ricava agevolmente che non e’ il contratto d’appalto, ma l’opera eseguita in forza di esso a dover essere conforme alle prescrizioni legislative concernenti le costruzioni in zone sismiche. Opera della cui conformita’ risponde unicamente l’appaltatore in virtu’ sia del principio cardine del relativo tipo contrattuale, che pone a suo carico l’organizzazione dei mezzi necessari e il rischio gestionale (articolo 1655 c.c.), sia della diligenza speciale ex articolo 1176 cpv. codice civile cui egli e’ tenuto nella sua qualita’ di insider nel settore produttivo di sua spettanza, rispetto alla posizione di outsider rivestita dal committente privato che non sia imprenditore nel medesimo settore.
22.1.1. – Nella specie, nessun pregio hanno le argomentazioni difensive della parte ricorrente volte a dimostrare che le opere previste nel contratto sarebbero state in contrasto con (o comunque non conformi al)la disciplina antisismica; che l’unica via per rimediare ai danni derivati dagli eventi sismici sarebbe stata la completa demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato; che le opere in cemento armato non erano state assentite dal Genio civile; e che vi sarebbe stato quanto meno un concorso di colpa dei committenti, avendo essi preteso di mantenere aperti i rispettivi esercizi commerciali durante l’esecuzione dei lavori.
Assolutamente costante e’ l’orientamento di questa Corte per cui in tema di contratto di appalto, l’appaltatore e’ tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’articolo 1176 codice civile, comma 2, quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attivita’ esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonche’ ad evitare possibili eventi dannosi. Anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, l’appaltatore puo’ comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacche’ la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilita’ laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l’appaltatore stesso ridotto a mero nudus minister, cioe’ passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilita’ di iniziativa o vaglio critico (Cass. n. 12995/06; conformi su fattispecie analoghe, Cass. nn. 3462/07, 7515/05, 8813/03 e 8075/99).
Quanto alle opere in cemento armato, deve rilevarsi che nel contratto di appalto, qualora debbano essere realizzate opere contenenti cemento armato, l’obbligo di denunciare all’ufficio del Genio civile competente per territorio le relative opere corredate dai calcoli, grava sull’appaltatore, ai sensi della Legge n. 1086 del 1971, articolo 4 e non sul committente; ne consegue che costituisce inadempimento di non scarsa importanza, ai fini dell’accoglimento dell’azione di risoluzione contrattuale, il comportamento dell’appaltatore, che inizi i lavori relativi alle opere in cemento armato senza aver provveduto al previo deposito dei calcoli presso il Genio civile e senza fornire alcuna apprezzabile giustificazione in proposito (Cass. n. 4433/07).
Ne’ differenza alcuna deriva dal fatto che le opere appaltate derivino da un progetto redatto ex uno latere o da un terzo ovvero ancora specificamente negoziato da entrambi i contraenti. In ogni caso, infatti, proprio per la diligenza speciale da cui e’ gravato, l’appaltatore ha l’obbligo di segnalare al committente tanto le criticita’ progettuali quanto quelle esecutive, e di astenersi dal compimento della prestazione ove i lavori non possano essere condotti e portati a termine nel rispetto sia della disciplina edilizio – urbanistica, sia delle norme sulla sicurezza presente e futura del manufatto edilizio.
Di conseguenza, e’ da escludere anche un concorso di colpa del committente ove il contratto preveda modalita’ attuative – nella specie il mantenimento delle condizioni d’uso di una parte dell’edificio durante i lavori – che l’appaltatore reputi o debba reputare, per l’anzi detto obbligo di diligenza, contrarie a regole giuridiche o tecniche.
23. – Il quattordicesimo motivo e’ in parte inammissibile per la genericita’ della censura mossa e in parte infondato.
Occorre premettere che la denunciata violazione degli articoli 2697 e 1226 codice civile e’ configurabile, rispettivamente, solo se il giudice di merito abbia invertito gli oneri probatori o esercitato la potesta’ di liquidazione equitativa del danno nella dichiarata assenza della prova sull’an debeatur; o ancora ove egli, pur ritenendo possibile e agevole ma non fornita la dimostrazione del quantum, abbia supplito alla carente allegazione probatoria della parte con la liquidazione officiosa. Non integra la violazione delle norme anzi dette, invece, il fatto che, a giudizio del ricorrente, sia erroneo il convincimento che il giudice abbia espresso sugli elementi di prova in suo possesso.
Nel caso in esame la sentenza impugnata trae dalle ricevute prodotte la prova del canone pagato dal (OMISSIS) per i nuovi locali. Quanto al danno per doversi dotare di nuove strutture e di altra merce, e per la perdita dell’avviamento commerciale e della merce esistente nell’esercizio commerciale, invece, la liquidazione equitativa effettuata dalla Corte distrettuale presuppone l’accertamento implicito dell’an debeatur. Quest’ultimo non e’ direttamente aggredito ne’ del resto e’ aggredibile nella sua logicita’ ove si consideri la natura del fatto dannoso (crollo del piano ammezzato), e l’espressa considerazione, che si legge in sentenza, dell’estrema difficolta’ di pervenire ad una valutazione analitica dei danni, sia per il tempo trascorso, sia perche’ il (OMISSIS) non aveva fornito elementi per una piu’ precisa determinazione.
24. – Il quindicesimo ed il sedicesimo motivo, da esaminare insieme per la loro connessione, sono fondati.
Enunciato in rapporto a varie fattispecie, e’ pacifico il principio generale per cui il risarcimento del danno, effettuato attualizzando l’equivalente monetario al valore del bene al momento della decisione, deve essere assistito da un idoneo supporto motivazionale sui criteri di calcolo prescelti (cfr. fra le tante, Cass. nn. 5671/10, 19305/05, 10875/05, 15411/04).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha in alcun modo esplicitato ne’ il valore immobiliare risarcito, se cioe’ quello d’uso e/o quello di scambio, ne’ tanto meno il criterio di attualizzazione seguito, sicche’ la stima dei danni arrecati alle proprieta’ immobiliari del (OMISSIS) e dei (OMISSIS) – (OMISSIS) appare sostanzialmente apodittica nel risultato cui e’ pervenuta.
25. – Per ragioni almeno in parte sostanzialmente speculari, sono fondati anche i primi motivi dei ricorsi incidentali.
Va premesso che la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. n. 26374/14).
Nello specifico, l’apodittica liquidazione del danno che affligge la motivazione della sentenza impugnata non da conto neppure di tale aspetto della questione, nel senso che non consente di stabilire se ed in qual modo nella somma finale attualizzata debbano comprendersi o non anche gli interessi dovuti sull’equivalente monetario. Ne’ e’ chiaro se l’attualizzazione del valore del bene risarcito sia stata operata attraverso la rivalutazione del credito o in base ad un altro, succedaneo criterio che compete al giudice di merito adottare ed esternare.
25.1. – Quanto, poi, al risarcimento del danno per il canone d’affitto versato dal (OMISSIS) dall’1.10.1985 fino al 1994, la motivazione della sentenza impugnata, che rinvia alle ricevute in atti, appare carente poiche’ non specifica come, a fronte di un canone mensile di lire 500.000, si pervenga alla somma liquidata (lire 30.000.000). Non e’ chiaro, in altri termini, se quest’ultima dipenda dall’aver la Corte d’appello considerato un diverso lasso temporale o se piu’ semplicemente le ricevute di pagamento prodotte non siano sequenziali, cosi’ da giustificare la somma inferiore riconosciuta.
26. – E’ fondato anche il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) – (OMISSIS).
Dalla narrativa della stessa sentenza impugnata si ricava che questi ultimi ebbero ad impugnare la decisione di primo grado anche con riguardo alla domanda di restituzione della somma di lire 1.500.000, su cui pero’ la sentenza della Corte territoriale omette ogni pronuncia.
27. – L’accoglimento dei suddetti motivi, implicando un nuovo giudizio di merito, assorbe l’esame del diciassettesimo motivo (peraltro apparente) del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), entrambi relativi al regolamento delle spese.
28. – Per le considerazioni fin qui svolte, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, che nei limiti dei motivi accolti provvedera’ ad un rinnovato esame di merito, statuendo anche sulle spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quindicesimo ed il sedicesimo motivo del ricorso principale, nonche’ il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) ed entrambi i motivi del ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS), assorbiti il diciassettesimo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), e respinti tutti gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, che provvedera’ anche sulle spese di cassazione.