in tema di appalto di opere pubbliche, la dichiarazione dell’impresa di aver esaminato la situazione dei luoghi e i suoi riflessi nell’esecuzione dell’opera si inserisce nell’ambito delle disposizioni introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, articolo 1 (che, per la sua natura normativa, non e’ consentito considerare di stile), del quale riproduce sostanzialmente il contenuto mediante una specifica clausola contrattuale: questa, dunque, traducendosi in un attestato di presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possano influire sull’esecuzione dell’opera e comportando un preciso dovere di conoscenza a carico dell’appaltatore dovere cui e’ correlata una altrettanto precisa responsabilita’ -, non puo’ a maggior ragione essere considerata superflua, come e’ peculiare delle clausole di stile, per cui, essa pone a carico dell’appaltatore un preciso dovere cognitivo cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilita’, determinando un allargamento del rischio, senza pero’ comportare un’alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22113
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12137/14, proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappres. e difesa, con procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di S. BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del legale rappres. p.t., in forza di determina del responsabile del servizio Opere Pubbliche, n. 620 del 6.6.2014, elett.te domic. in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappres. e difesa dall’avv. (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 681/2013 emessa dalla Corte d’appello di Ancona, depositata il 15.10.2013;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2018.
RILEVATO
CHE:
L’ (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il comune di S. Benedetto del Tronto per la relativa condanna al pagamento di somme relative ad un contratto d’appalto stipulato il 6.12.89 per la realizzazione di una strada di collegamento di una zona artigianale-industriale con una strada statale. In particolare, l’attrice esponeva di aver iscritto varie riserve in occasione dell’emissione dei s.a.l. riguardanti maggiori oneri e danni subiti per diversi impedimenti all’esecuzione dei lavori e per la protrazione dei relativi tempi contrattuali causati dalla sospensione per l’approvazione della prima perizia di variante che aveva contemplato opere non previste nell’originario progetto. Pertanto, l’impresa aveva firmato con riserva lo stato finale dei lavori; a seguito del certificato di collaudo, fu iscritta ulteriore riserva denunciando l’illegittimita’ della penale applicata per il ritardo nell’ultimazione dei lavori, causato invece dall’indisponibilita’ di aree sulle quali eseguire i lavori (come le interferenze degli impianti (OMISSIS)).
Il comune convenuto si costitui’, resistendo alla domanda.
Il Tribunale di Ascoli Piceno rigetto’ la domanda. Proposto appello da parte della societa’, la Corte d’appello di Ancona lo ha respinto.
Al riguardo, la Corte, confermando la motivazione del Tribunale, ha ritenuto che: non ricorreva un’ipotesi di ritardata consegna dei lavori; in applicazione dell’articolo 103, n. 35 del capitolato speciale dell’appalto, era fondata l’eccezione del comune; non era applicabile l’articolo 1229 c.c.; l’appaltatrice aveva apportato rilevanti modifiche al progetto redatto dal comune; era applicabile il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 30, comma 2, nel senso che non era stato provato che il comune convenuto fosse stato a conoscenza che la necessita’ della variante era necessitata da un vizio originario del progetto; la penale era stata applicata correttamente in conformita’ del capitolato speciale; l’attrice non aveva dimostrato i danni allegati (gli esborsi e i mancati guadagni); non erano dovuti gli interessi per ritardato pagamento dei s.a.l.; non era stato dimostrato l’esatto adempimento dell’impresa, a fronte dell’eccezione sollevata dal comune.
L’ (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrato con memoria. Si e’ costituito il comune di S. Benedetto con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo e’ stata denunziata violazione degli articoli 1229 e 1218 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 7 e ss. (con riguardo alla riserva n. 1), avendo la Corte d’appello erroneamente escluso l’applicabilita’ dell’articolo 1229 c.c. in quanto l’articolo 103, par. 35, del capitolato speciale contemplava un esonero da responsabilita’ e non un onere per la societa’ appaltante di verificare la situazione dei luoghi interessati dall’esecuzione dell’opera pubblica.
Con il secondo del ricorso e’ stata denunziata: la violazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 156 c.p.c., comma 2, con riguardo all’articolo 360 c.p.c., n. 4, poiche’ la Corte d’appello aveva affermato che la soluzione delle interferenze costituirebbe onere assunto dall’impresa, avendo essa apportato modifiche al progetto redatto dal comune; l’illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha assunto che la clausola di cui all’articolo 103 del capitolato speciale aveva comportato un accollo da parte dell’impresa delle responsabilita’ ex articolo 1218 c.c., in ordine alla soluzione delle interferenze che gravavano invece sull’ente committente.
Con il terzo del ricorso e’ stata dedotta violazione degli articoli 112, 342, 346, 115 e 116 c.p.c., nonche’ violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e in tema di disponibilita’ e valutazione delle prove (con riguardo alla riserva n. 2), avendo la Corte d’appello ritenuta tardiva la doglianza che ascriveva la causale della variante di perizia a lacune originarie del progetto redatto dal comune, trattandosi invece di motivo di gravame sviluppato nell’atto d’appello.
Con il quarto motivo e’ stata denunziata la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 30, comma 2, e degli articoli 2697, 1218, 1176 e 1375 c.c., criticando l’applicazione del suddetto articolo 30 in quanto la sospensione dei lavori era illegittima anche se riferita alla necessita’ di coordinare le opere con il progetto (OMISSIS), trattandosi di factum principis causato da colpa del committente per non aver tenuto conto di tale necessita’.
Con il quinto motivo e’ stata dedotta la violazione degli articoli 112, 342, 346, 115 e 116 c.p.c., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 30, comma 2, e degli articoli 2697 e 1218 c.c. (riguardo alla riserva n. 4), lamentando che la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di disapplicazione della penale disposta dal comune in ragione del ritardo nell’esecuzione dei lavori. Al riguardo, la ricorrente ha rinviato al primo motivo data la connessione con lo stesso.
Con il sesto motivo e’ stata denunziata la violazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 156c.p.c., comma 2, nonche’ vizio di motivazione (riguardo alla riserva n. 3), criticando la pronuncia del giudice d’appello che non aveva riconosciuto gli interessi per il tardivo pagamento dei s.a.l., del saldo dei lavori e dell’importo dovuto per la revisione dei prezzi, per il periodo anteriore alla comunicazione delle irregolarita’ contributive.
Il ricorso e’ infondato.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente poiche’ tra loro connessi, non hanno pregio. Anzitutto, va rilevato che l’articolo 103 del capitolato speciale non contempla un esonero di responsabilita’, bensi’ un onere a carico dell’impresa di chiedere preventivi per i lavori occorrenti per eliminare le interferenze e di prestare assistenza tecnica ed operativa, con l’espressa previsione che gli eventuali ritardi non avrebbero legittimato richieste di proroghe o indennizzi e compenso di sorta.
In particolare, la pronuncia impugnata non ha violato le norme richiamate e, segnatamente, l’articolo 1229 c.c., in quanto la Corte d’appello ha ritenuto che non sussisteva erroneita’ o incompletezza della progettazione dei lavori, da imputare all’ente committente, in quanto l’impresa ricorrente aveva apportato rilevanti modifiche al progetto redatto dal comune di S. Benedetto del Tronto, dichiarando di aver preso conoscenza dei luoghi ove dovevano eseguirsi i lavori e di tutte le circostanze, generali e particolari, idonee ad influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali sull’esecuzione dell’opera.
Al riguardo, occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, la dichiarazione dell’impresa di aver esaminato la situazione dei luoghi e i suoi riflessi nell’esecuzione dell’opera si inserisce nell’ambito delle disposizioni introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, articolo 1 (che, per la sua natura normativa, non e’ consentito considerare di stile), del quale riproduce sostanzialmente il contenuto mediante una specifica clausola contrattuale: questa, dunque, traducendosi in un attestato di presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possano influire sull’esecuzione dell’opera e comportando un preciso dovere di conoscenza a carico dell’appaltatore dovere cui e’ correlata una altrettanto precisa responsabilita’ -, non puo’ a maggior ragione essere considerata superflua, come e’ peculiare delle clausole di stile, per cui, essa pone a carico dell’appaltatore un preciso dovere cognitivo cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilita’, determinando un allargamento del rischio, senza pero’ comportare un’alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio (Cass. n. 3932/2008; n. 13734/2003; nn. 11469 e 5820/1996; n. 10074/15). Nel caso concreto, pertanto, tenuto conto di quanto esposto, non puo’ dirsi che l’articolo 103 del capitolato speciale configuri una clausola esonerativa dalla responsabilita’ contrattuale.
Inoltre, il secondo motivo e’ inammissibile nella parte relativa al vizio di motivazione poiche’ la critica espressa non e’ pertinente al testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis (denunziando illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione).
Il terzo motivo e’ infondato. Invero, la Corte d’appello non ha pronunciato in maniera difforme dalla domanda, ne’ ha valutato erroneamente gli elementi di prova acquisiti, avendo espressamente affermato che la difesa dell’impresa non aveva contestato nell’atto d’appello che la perizia di variante fosse stata resa necessaria da un concorrente progetto dell'(OMISSIS) che interferiva con l’opera appaltata, rilevando anzi che, in tal caso, sarebbe stato onere dello stesso comune richiedere al terzo responsabile il ristoro dei maggiori costi.
Il quarto motivo e’ da ritenere assorbito in quanto presuppone l’accoglimento del motivo precedente.
Il quinto motivo e’ parimenti da ritenere assorbito, poiche’ presuppone l’accoglimento del primo motivo.
Il sesto motivo e’ infondato in ordine alla critica di violazione di legge, poiche’ ai fini dell’esclusione degli interessi e’ irrilevante la data di comunicazione delle irregolarita’ contributive, non essendo quest’ultime state contestate; il motivo e’ invece inammissibile relativamente al vizio di motivazione poiche’ la relativa critica non e’ pertinente al testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 13.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.