il diritto di recesso del committente di cui all’articolo 1671 c.c., e’ esercitabile, a differenza del recesso ex articolo 1373 c.c., in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo; quale facolta’ della parte di sciogliere unilateralmente il contratto, esso prescinde pertanto, in se’, da eventuali inadempienze dell’altro contraente alle obbligazioni assunte. Il recesso unilaterale attribuito dalla legge al committente puo’, in realta’, anche essere giustificato dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, ma, poiche’ costituisce esercizio di un diritto potestativo e non esige, percio’, che ricorra una giusta causa, mediante esso il contratto si scioglie senza necessita’ di indagini sull’importanza e gravita’ dell’inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando, come nel caso in esame, il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse gia’ incorso al momento del recesso.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26515

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25727/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 383/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 383/2013 della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 21 settembre 2013. Resiste con controricorso (OMISSIS).

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c., chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

Con citazione del 15 ottobre 2003 (OMISSIS) convenne (OMISSIS), titolare di un cantiere navale a (OMISSIS), chiedendo di accertare l’inadempimento del convenuto nell’esecuzione di un contratto d’appalto per la riparazione di un’imbarcazione danneggiata da un incendio e di condannare lo stesso al risarcimento dei danni, nonche’ di dichiarare la legittimita’ del proprio recesso. (OMISSIS) espose che (OMISSIS) non aveva adempiuto alla sua prestazione nel termine stabilito, o comunque utile, e percio’ egli aveva inteso recedere dal contratto. (OMISSIS) replico’ che il contratto d’appalto era stato concluso il 22 febbraio 2003, senza fissarsi un termine di adempimento, in quanto la data del 16 maggio 2003 era stata aggiunta arbitrariamente dal (OMISSIS) sulla copia del documento in suo possesso; il convenuto contesto’ altresi’ che il recesso del committente non fosse giustificato.

Il Tribunale di Taranto condanno’ (OMISSIS) al risarcimento dei danni per Euro 22.000,00, ma respinse la domanda intesa al recesso.

La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigetto’ il gravame di (OMISSIS).

1. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia “errore di fatto nella lettura degli atti e omessa pronuncia”, “omesso esame su un fatto decisivo”, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 2723 c.c.”.

La Corte d’Appello ha ritenuto infondata la censura inerente alle ordinanze istruttorie, non avendo il (OMISSIS) reiterato le sue istanze di prova al momento della precisazione delle conclusioni.

Il ricorrente deduce di aver proposto motivo di appello per omessa pronuncia imputabile al Tribunale sulla sua richiesta di revoca delle ordinanze istruttorie del 20 novembre 2004 e del 9 aprile 2005, che avevano negato l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal convenuto.

Espone la censura che il Giudice istruttore con la seconda di dette ordinanze aveva provveduto sulle istanze di revoca formulate alle udienze del 14 gennaio 2005 e del 1 aprile 2005, definendole “non fondate”, senza pero’ poi provvedere sull’istanza di revoca ulteriormente reiterata all’udienza del 20 maggio 2005.

Il ricorrente evidenzia pure come all’udienza di precisazione delle conclusioni del 7 marzo 2008 egli avesse insistito per l’accoglimento “delle proprie richieste… sotto il profilo istruttorio”.

Il ricorrente illustra quindi il contenuto della richiesta di prova disattesa dal giudice istruttore.

1.1. Questo primo motivo e’ inammissibile. Non vi e’ ragione di lamentare in sede di legittimita’ l’omessa pronuncia o l’omesso esame circa un fatto con riguardo ad un motivo d’appello (collegato, nella specie, alla mancata revoca di un’ordinanza istruttoria), sul quale invece la sentenza impugnata ha comunque in qualche modo espressamente deciso, sia pur in modo contrario alle aspettative del ricorrente.

E’ peraltro inammissibile in radice il ricorso per cassazione, benche’ proposto formalmente contro una sentenza, che tenda nella sostanza ad ottenere l’annullamento di un’ordinanza di (mancata) ammissione di una prova.

Un tale provvedimento, infatti, non e’ in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilita’ di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che in quest’ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria.

Peraltro, una volta che il mezzo di prova non sia stato ammesso (e su una prima istanza di revoca di tale diniego, come nella specie, il giudice si sia per di piu’ gia’ pronunciato negativamente con ulteriore provvedimento ordinatorio), ogni critica o censura concernente quella valutazione non puo’ che dirigersi contro la motivazione della sentenza, investendo il giudizio sulla rilevanza e decisivita’ delle deduzioni probatorie disattese e quindi l’apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalla sentenza (cfr. Cass. Sez. 2, 22/02/2001, n. 2602; Cass. Sez. 1, 17/07/1965, n. 1576).

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1183, 1218 c.c. e l’illogica e insufficiente motivazione. Si censura che la Corte d’appello, a causa della mancata ammissione delle prove richieste dal convenuto, avrebbe fissato il termine implicito di adempimento senza aver tenuto conto dell’oggetto concreto del rapporto contrattuale, avendo il committente (OMISSIS) richiesto anche opere aggiuntive rispetto a quelle indicate nel documento del 22 febbraio 2003.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1183, 1218 c.c. e l’illogica e insufficiente motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza di un giustificato motivo di recesso del committente, che comunque non avrebbe tenuto conto di quale fosse il reale oggetto del contratto intercorso fra le parti.

2.1. I motivi secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano in parte inammissibili e per il resto palesemente infondati. Innanzitutto, in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono piu’ ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di illogicita’ o insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata.

La Corte d’Appello ha comunque ravvisato l’inadempimento del (OMISSIS) valutandone la condotta alla stregua della prestazione indicata nel documento contrattuale allegato e dei tempi di esecuzione stimati congrui dal ctu nominato, considerando che l’appalto fosse comunque relativo ad un mezzo di diporto marittimo da utilizzare nella imminente stagione estiva, sicche’ questa rappresentava il limite di utilita’ dell’obbligazione dell’appaltatore.

Sul recesso ex articolo 1671 c.c., operato dal committente (questione oggetto peraltro di riproposizione con appello incidentale da parte del (OMISSIS)), i giudici di secondo grado hanno ritenuto lo stesso giustificato dall’inadempimento colpevole dell’appaltatore e dalla lesione all’interesse del committente, il quale rimase privato della sua barca da diporto per piu’ tempo nella stagione estiva.

La soluzione della Corte di Lecce, sezione di Taranto, e’ uniforme alla consolidata interpretazione secondo cui, in tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, ma cio’ non gli impone l’obbligo di costituire in mora la controparte ex articolo 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’articolo 1183 c.c..

In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, infatti, puo’ essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente e congruamente motivata (Cass. Sez. 6-3, 11/09/2010, n. 19414; Cass. Sez. 3, 06/07/2009, n. 15796).

Il ricorrente intende dimostrare, peraltro invocando a parametro il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 (il quale non investe mai la ricostruzione della fattispecie concreta, mediata dalle risultanze probatorie), che, rispetto al documento del contratto di appalto, furono concordate variazioni al progetto su richiesta del committente, le quali avrebbero reso inesigibile l’adempimento nell’originario termine, e quindi assumerebbero rilievo come causa di ritardo non imputabile all’appaltatore e di giustificazione della inosservanza rispetto ad un’eventuale scadenza di consegna dei lavori espressamente stabilita nel contratto (cfr. Cass. Sez. 2, 27/02/1995, n. 2290).

Viceversa, la sentenza impugnata ha ragionato nel senso che l’accordo concluso fra le parti, per come ricostruito dai giudici di merito con accertamento in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimita’ se non nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, non avesse determinato il tempo in cui la prestazione doveva essere eseguita, stimando lo stesso esclusivamente in rapporto al contenuto del programma obbligatorio oggetto dell’accordo documentato e dedotto in lite dall’attore.

Peraltro, il diritto di recesso del committente di cui all’articolo 1671 c.c., e’ esercitabile, a differenza del recesso ex articolo 1373 c.c., in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo; quale facolta’ della parte di sciogliere unilateralmente il contratto, esso prescinde pertanto, in se’, da eventuali inadempienze dell’altro contraente alle obbligazioni assunte (Cass. Sez. 2, 31/07/2006, n. 17294).

Il recesso unilaterale attribuito dalla legge al committente puo’, in realta’, anche essere giustificato dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, ma, poiche’ costituisce esercizio di un diritto potestativo e non esige, percio’, che ricorra una giusta causa, mediante esso il contratto si scioglie senza necessita’ di indagini sull’importanza e gravita’ dell’inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando, come nel caso in esame, il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse gia’ incorso al momento del recesso (Cass. Sez. 2, 22/04/2008, n. 10400; Cass. Sez. 2, 27/01/2017, n. 2130; Cass. Sez. 2, 02/05/2011, n. 9645; Cass. Sez. 2, 29/07/2003, n. 11642).

La valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, ovvero, in particolare, dell’inadempimento dell’appaltatore, come piu’ volte ribadito, costituisce comunque un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimita’ se non per il vizio di omesso esame ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Il quarto motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 112, 251, 253 e 257 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sulla nullita’ o inutilizzabilita’ della deposizione del teste (OMISSIS), escusso sia all’udienza 1 aprile 2005 che all’udienza del 23 settembre 2005, senza provvedimenti autorizzativi del giudice.

3.1. Anche questo motivo va rigettato.

Perche’ l’omesso esame di una questione o di punto dedotto nel giudizio di appello sia correttamente denunciato come omessa pronuncia, e dunque come violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, occorre che tale questione sia stata oggetto di uno specifico motivo di appello e che la conseguente censura per cassazione rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione (arg. da Cass. Sez. U, 24/07/2013, n. 17931).

In ogni caso, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’articolo 111 Cost., comma 2, nonche’ di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale articolo 384 c.p.c., ispirata a tali principi, pur verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte puo’ omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. Sez. 5, 28/06/2017, n. 16171).

Ora, qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullita’ della prova testimoniale, il ricorrente ha l’onere, anche in virtu’ dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione e’ stata sollevata tempestivamente, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., comma 2, subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex articolo 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullita’, avendo la stessa carattere relativo (Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23896).

5. Il quinto motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., l’omessa, illogica e insufficiente motivazione sulla valutazione dei danni in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5. Si afferma che il ricorrente aveva contestato con l’atto di appello che sussistesse prova dell’esistenza dei danni.

Viene cosi’ riprodotto il motivo 8 di appello, per concludere che la motivazione della Corte di Lecce, sezione di Taranto, sia stata al riguardo “scarna e lacunosa”.

La sentenza impugnata ha considerato che i danni liquidati dal Tribunale fossero stati ridotti rispetto agli importi ipotizzati dal CTU, ed ha percio’ ritenuto privo di fondamento il punto 8 dell’appello.

Ora, la quinta censura denuncia vizi di “insufficiente”, “illogica” oppure “omessa motivazione”, senza conformarsi al parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. in L. n. 134 del 2012, il quale ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Il ricorrente, invero, espone censure di assunta illogica, generica, contraddittoria ed insufficiente motivazione, che sono estranee al nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che neppure sopravvivono come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo articolo 360 c.p.c..

L’ottavo motivo di appello, che si assume trascurato dalla Corte di Lecce, sezione di Taranto, deduceva, in realta’, l’omesso esame di elementi istruttori, il che nemmeno integra, di per se’, in sede di legittimita’ il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Ne’ puo’ chiedersi a questa Corte di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, di individuare fonti di convincimento diverse da quelle prescelte dai giudici di secondo grado, di rivalutare le prove e ricontrollarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute dalla ricorrente maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, compiti tutti esulanti dal proprium del giudizio di legittimita’.

Quanto poi alle dedotte violazioni dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 116 c.p.c., esse sono comunque prive di consistenza, atteso che la violazione dell’articolo 115 c.p.c., puo’ essere ipotizzata come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’articolo 116 c.p.c., e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

6. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.