l’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di “neminem laedere”, ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale Trento, civile Sentenza 21 settembre 2018, n. 846

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 314 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014, trattenuta in decisione all’udienza del 18.4.2018 e vertente

TRA

(…) (cod. fisc. (…)) rappresentato e difeso dall’Avv. Se.Ca. (cod. fisc. (…)) del foro di Pisa, giusta procura a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Pa.Fe. (cod. fisc. (…)) del foro di Trento sito in Via (…)

Attore

E

(…) S.r.l. (cod. fisc. – p. iva (…)) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Em.Ba. (cod. fisc. (…)) del foro di Rovereto giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento Via (…)

Convenuta

E

(…) in qualità di titolare della omonima ditta individuale (p. iva (…)) rappresentato e difeso dall’Avv. En.Fr. (cod. fisc. (…)) coma da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pergine Valsugana (TN) Via (…)

Terza chiamata

E

(…) (cod. fisc. (…)) rappresentato e difeso dall’Avv. En.Te. del foro di Milano con studio in Via (…) come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Terzo chiamato

E

(…) (p. iva (…)) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ro.An. (cod. fisc. (…)) ed elettivamente domiciliata in Trento Via (…)

Terza chiamata

E

(…) s.a.s. (cod. fisc. – p. iva (…)) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. Matteo Pallanch ((…)) del foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento Via Manci n.54 giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Terza chiamata

OGGETTO: Risarcimento danni da attività sportiva

FATTO-DIRITTO

Motivi della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, (…) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento, l'(…) S.r.l., chiedendo che l’albergo convenuto fosse condannato a risarcirgli tutti i danni non patrimoniali subiti, a seguito dei fatti avvenuti in data 12.12.2010, nella misura che sarebbe stata accertata in corso di giudizio, anche all’esito di richiesta di consulenza tecnica di ufficio, oltre a richiedere il risarcimento per le relative spese mediche sostenute, per l’importo di Euro 1.118,80, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A fondamento della sua domanda risarcitoria, l’attore esponeva di essersi recato presso l'(…) S.r.l., per un periodo di vacanza e che lì decideva di fare una prova di arrampicata, su una parete allo scopo attrezzata, sita nella palestra dell’albergo, dichiarando di essersi rivolto, per effettuare la detta attività, all’istruttore lì presente (…), chiedendo al medesimo, come essere tutelato nella salita sulla parete e di essere imbracato, riferendo che il detto istruttore non lo accontentò, considerato che la parete non era molto alta e che per preservare la caduta vi erano dei materassi, poggiati sul pavimento adiacenti alla parete.

(…) narrava, così, di essere caduto dalla parete, perdendo l’equilibrio, andando a finire con il piede destro, non direttamente su uno dei materassi, bensì, nella congiunzione esistente tra un materasso e l’altro, riportando lesioni gravi, tanto da essere trasportato presso l’ospedale provinciale di Cavalese, ove gli veniva diagnosticata la frattura scomposta del calcagno destro.

Riferiva, quindi, l’attore di essere dovuto tornare in Toscana ove presso l’ospedale di Pontedera era sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di ricostruzione del calcagno, con successivo periodo riabilitativo ed il naturale decorso clinico.

A detta del (…) sussistevano, pertanto, gli estremi per ritenere responsabile l'(…) S.r.l. del sinistro avvenuto ai suoi danni ex art. 2050 cod. civ. chiedendo il risarcimento dei danni patiti.

Si costituiva in giudizio l'(…) S.r.l. contestando la sussistenza della relativa responsabilità, rilevando come fosse non veritiera la circostanza che il (…) aveva chiesto di essere imbracato, prima di effettuare l’arrampicata sulla parete rocciosa, nonché che l’attore non aveva rispettato, in alcun modo, le istruzioni che l’istruttore ivi presente (…) aveva dato.

Il (…), infatti, aveva detto all’attore che la caduta a terra doveva essere effettuata di schiena e non cadendo verticalmente a candela, deducendo, inoltre, che l’albergo aveva fatto firmate al (…) una liberatoria esonerativa della responsabilità civile e penale, per l’utilizzo della parete di roccia, chiedendo, in particolare, anche la chiamata in causa di (…), quale titolare dell’omonima ditta individuale, che aveva provveduto al montaggio della parete da arrampicata e dei materassi, della (…) s.a.s., società alla quale aveva conferito l’incarico di intrattenimento animazione ed accompagnamento sportivo, nonché di (…) nella sua qualità di istruttore sportivo.

L'(…) S.r.l. concludeva, perciò, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, che fosse valutato il concorso di colpa dell’attore nella causazione del danno ex art. 1227 cod. civ., dichiarando la responsabilità esclusiva, nella causazione del sinistro di (…), nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, nonché della (…), chiedendo che le medesime fossero condannate a manlevare l'(…) S.r.l., di quanto il medesimo sarebbe stato tenuto a pagare, il tutto con vittoria di compensi e spese di causa.

Costituendosi (…) chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell’atto di citazione per la sua chiamata in causa, ex art. 163 n.7 c.p.c., dichiarando l’inammissibilità di ogni domanda effettuata nei suoi confronti, per indeterminatezza di petitum e causa petendi, chiedendo, nel merito, che fosse accertata l’intervenuta decadenza degli attori, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1669 cod. civ. ovvero ex art. 1495 cod. civ., chiedendo in ogni caso l’estromissione dal giudizio ed il rigetto, in ogni caso, delle domande svolte nei suoi confronti, chiedendo in subordine che fosse accertata e dichiarata la corresponsabilità anche degli altri chiamati in causa, chiedendo anche la chiamata in causa del terzo (…) s.a.s., nella sua qualità di fornitrice della parete di arrampicata e dei relativi materassi, previo rituale spostamento della relativa udienza.

La (…) s.a.s. si costituiva in giudizio, evidenziando la sussistenza di un contratto concluso con l'(…) S.r.l. che aveva dato alla società convenuta un responsabile con funzione di assistente bagnante e di accompagnatore sci, con piena consapevolezza, pertanto, di non avere alcun oggetto che fosse idoneo alla qualifica di istruttore per la parete attrezzata.

La terza chiamata concludeva, perciò, chiedendo che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva di (…) S.r.l., anche ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., quale committente di (…), qualora quest’ultimo fosse stato dichiarato responsabile del relativo sinistro avvenuto ai danni dell’attore, con conseguente domanda di estromissione dal giudizio e rigetto della domanda di manleva avanzata da parte dell'(…) S.r.l.

Si costituiva in giudizio (…), contestando la sussistenza di una qualsivoglia sua responsabilità, per il sinistro avvenuto ai danni dell’attore, rilevando che il (…) non aveva mai chiesto di essere imbracato e che egli si era lanciato volontariamente dalla parete attrezzata cadendo sui materassi, esponendo di avere accettato l’incarico di supervisione della palestra, per la somma di Euro 200,00 mensili, unitamente alle mansioni di animatore sportivo.

Il terzo chiamato concludeva, dunque, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile la sua domanda per carenza di legittimazione passiva essendo esclusivamente responsabile del sinistro l'(…) S.r.l., quale committente di (…) con richiesta di estromissione dal presente giudizio del medesimo e richiesta di rigetto della domanda di manleva avanzata da parte dell’albergo convenuto in giudizio.

Si costituiva in giudizio anche l’ulteriore società terza chiamata (…), la quale deduceva di avere fornito ad (…), materiale perfettamente a norma, rilevando che era comunque necessario un quotidiano controllo del posizionamento delle patelle di congiunzione dei relativi materassi e che, in ogni caso, si era verificata la decadenza della (…), dalla relativa garanzia ex art. 1495 cod. civ., nonché ex art. 1667 cod. civ., considerato che la compravendita era avvenuta nel 2010 e che la relativa contestazione effettuata nei confronti della (…) s.a.s. era avvenuta nel 2014.

La (…) s.a.s. chiedeva pertanto che fosse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti da parte della (…) accertando la sussistenza della decadenza ex art. 1495 cod. civ. ed ex art. 1667 cod. civ. con richiesta di rigetto della chiamata in causa.

La causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e tramite due consulenze tecniche di ufficio una di natura medica e l’altra medica per l’accertamento delle lesioni patite da parte dell’attore per essere all’esito rinviata all’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.4.2018.

La domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l’infondatezza della deduzione di parte convenuta (…) S.r.l., in merito alla novità della domanda, asseritamente effettuata da parte attrice, in corso di giudizio ex art. 2043 cod. civ., in comparsa conclusionale.

Per vero, (…), in atto di citazione, nel corpo della narrativa del relativo atto deduce una responsabilità ex art. 2050 cod. civ., per poi chiedere, nelle conclusioni, ribadite in prima memoria ex art. 183 comma VI n.1) c.p.c. l’accertamento della responsabilità civile dell’albergo convenuto per tutti i danni non patrimoniali subiti e delle relative spese mediche effettuate.

Il titolo che viene fatto valere da parte dell’attore è da ritenersi, pertanto, una responsabilità ex art. 2050 cod. civ. ed anche ex art. 2043 cod. civ., non essendoci stato, quindi, un mutamento della domanda in corso di giudizio che, ad ogni buon conto, deve ritenersi insussistente.

Non è più conforme all’arresto rappresentato da Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310 quanto in passato affermato a proposito della novità della domanda ai sensi dell’art. 2050 cod. civ.

E’ stato in particolare affermato, che la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose implica l’accertamento di presupposti di fatto diversi, quantomeno parzialmente, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito, prevista dalla norma generale dell’art. 2043 c.c., onde la domanda che ha per oggetto l’accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova, rispetto a quella che ha per oggetto la responsabilità ordinaria per fatto illecito (Cass. 6 aprile 2006, n. 8095, Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516).

La diversità di fatto costitutivo non comporta novità della domanda, se unica è la situazione giuridica sostanziale generata dal fatto.

Il giudicante osserva, sotto questo profilo che ha affermato Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310 che: “il criterio di discernimento della novità della domanda (vietata) non risiede nell’incidenza della modifica sugli elementi identificativi della domanda, ma nel fatto che la domanda “nuova” non si pone come ulteriore o aggiuntiva rispetto a quella iniziale, ma come sostitutiva ed in rapporto di alternatività, in quanto riferentesi alla medesima situazione sostanziale per la quale è stato promosso il giudizio. Il concorso fra le fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2050 è di norme, e non di diritti, in quanto applicabili in via alternativa al medesimo bene della vita, e come l’una può essere modificata mediante l’introduzione dell’altra in corso di causa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183 c.p., così anche la pronuncia sull’una comporta pronuncia pure sull’altra”.

Ciò posto, passando ad analizzare la domanda svolta da parte attrice si deve osservare che non può ritenersi sussistente l’ipotesi di responsabilità ex art. 2050 cod. civ., considerato che l’attività di arrampicata effettata su una parete di una palestra attrezzata, non ha la natura in sé di attività di carattere pericoloso, dovendosi distinguere tra pericolosità della relativa attività in sé e pericolosità della relativa condotta.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che: “in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, o di fatti imputabili a fattori sopravvenuti fortuiti ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’art. 2050 cod. civ. La distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività comporta un accertamento di fatto, perché, nel primo caso, si tratta di verificare il grado di diligenza o di perizia dell’operatore e, nel secondo caso, la natura dell’attività o il grado di efficienza dei mezzi utilizzati” (Cass. 21.10.2005 n. 20357).

La nozione di attività pericolosa, di cui all’art. 2050 cod. civ., postula che l’attività presenti, di per sé, una notevole potenzialità di danno a terzi, mentre un’attività normalmente innocua, ove diventi pericolosa per la condotta di chi la esercita, comporta soltanto la responsabilità secondo la regola generale dell’art. 2043 (in questo senso Cass. 21.12.1992 n.13530).

Si deve ritenere, pertanto, che l’attività di arrampicata di per sé esercitata in una palestra allo scopo dedicata, non può essere ritenuta pericolosa ex se, visto che è attività innocua, se esercitata conformemente alle regole del normale esercizio ginnico e fisico, potendo divenire pericolosa qualora chi la esercita non si conformi a tali prassi, ma tenga un comportamento ultroneo o sopravvengono fattori esterni che alterino il suo normale svolgimento.

La domanda di parte attrice deve, quindi, essere inquadrata nell’ambito dell’art. 2043 cod. civ., dovendo verificarsi la sussistenza di una colpa dell’albergo convenuto ed il nesso causale tra fatto ed il danno, con relativa verifica della imputabilità del fatto all'(…) S.r.l. ed alle altre parti terze chiamate, vista l’estensione della domanda effettuata da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 comma VI n.1) c.p.c.

Sotto tale profilo, è emerso nel corso della relativa istruttoria effettuata, che il sinistro avvenuto ai danni dell’attore, è stato causato dalla caduta del medesimo dall’altezza di circa due metri dalla parete attrezzata, per la relativa arrampicata e dal conseguente posizionamento del piede dell’attore tra i due materassi, che gli causava la frattura scomposta del calcagno.

La circostanza della mancanza di un adeguato posizionamento dei materassi, con relativa congiunzione degli stessi, effettuata in maniera corretta, onde evitare che chi cadeva dalla parete attrezzata rimanesse con il piede incastrato tra gli stessi, è poi emersa nel corso della istruttoria effettuata, che ha dimostrato come l'(…) non fosse consapevole della detta situazione, posto che il montaggio effettuato da parte della ditta individuale (…) avrebbe dovuto garantirgli un bene conforme e sicuro per l’utilizzo da parte di terzi.

Non è risultato, in questo senso, provato che la ditta individuale (…) avesse dato istruzioni, anche orali, in merito alla necessaria congiunzione tra i materassi, non potendo, però, ritenersi conosciuta la relativa circostanza da parte della società convenuta, in presenza, peraltro, di una certificazione della (…), che dichiarava la conformità della struttura fornita alla ditta (…) alle regole di sicurezza (vedi doc.2 allegato al fascicolo di parte convenuta).

La consulenza tecnica di ufficio, disposta in corso di giudizio, ha, infatti, rilevato che il sistema di posizionamento delle patelle tra i rispettivi materassi era la struttura, che doveva certamente funzionare, per evitare che l’atleta effettuasse una caduta, con rischio di lesioni per l’errata perfetta congiunzione tra i materassi, posto che l’assemblaggio effettuato rendeva la palestra per l’arrampicata presente nell’albergo a norma di legge, a condizione che vi fossero le patelle posizionate in modo corretto, come riconosciuto dalla perizia disposta(pag. 13 consulenza Ing. (…)).

La ditta (…) avrebbe, di conseguenza, dovuto provvedere quantomeno a segnalare la necessità che doveva essere verificata la congiunzione perfetta e continua tra i materassi, onde evitare che chi usufruiva della palestra potesse rimanere impigliato, con parti del corpo, nella congiunzione esistente tra gli stessi, non perfettamente congrua per l’uso che doveva essere fatto dei materassi.

Sulla ditta individuale (…) grava, quindi, una presunzione di imputabilità del relativo inadempimento contrattuale, ex art. 1218 cod. civ., nei confronti della (…), non supportata da alcun altro elemento documentale o probatorio, acquisito a discarico della medesima, che dimostri la non imputabilità del fatto, o l’impossibilità della relativa prestazione da rendere per fatto non imputabile alla stessa.

Peraltro la ditta individuale (…) è chiamata in giudizio, da parte dell'(…), a titolo di responsabile del sinistro, per vizi derivanti dalla struttura dalla medesima montata, con estensione della relativa domanda risarcitoria anche alla stessa da parte dell’attore, quale appaltatrice dell’opera, sicché appare evidente che è in linea generale la medesima a dover rispondere del danno, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha statuito, al riguardo, che: “l’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di “neminem laedere”, ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici” (Cass. 21.6.2004 n. 11478).

In difetto di rigorosa prova contraria, da parte della ditta, non può dunque essere addebitato all’albergo la conoscenza approfondita del funzionamento del sistema di congiunzione tra materassi nella palestra montata da parte della ditta (…), che avrebbe dovuto fornire attrezzatura resistente all’impatto di caduta di atleti sui materassi.

E’ massima di comune esperienza, infatti, che saltando dall’alto su un materasso congiunto ad un altro si produce il maturale effetto che gli stessi si gonfiano nelle parti ove non cade il corpo dell’atleta, sprofondando, invece, quelle ove lo stesso ricade, dovendo, perciò, naturalmente il sistema essere configurato in maniera tale da evitare che nella congiuntura di confine tra i materassi, parti del corpo dell’utilizzatore possano rimanere impigliate e danneggiate da movimenti non naturali.

Non a caso è emerso, poi, che dopo l’instaurazione della causa, la società convenuta ha provveduto a modificare l’originario assetto dei materassi e delle patelle originarie di congiunzione tra gli stessi, in modo da rendere sicuro che la caduta evitasse che gli atleti rimassero impigliati nella congiuntura instabile presente tra i materassi.

La responsabilità dell’albergo è però escludibile, considerato che l’incarico di gestione della palestra era stato affidato a soggetto, che ben sapeva quale attività doveva essere effettuata all’interno della struttura attrezzata, considerato che (…) ha dichiarato di controllare al momento del suo accesso in palestra che tutto fosse a posto per l’utilizzo della parete di arrampicata e di ben conoscere il meccanismo di funzionamento della congiuntura tra i rispettivi materassi, descrivendo il detto meccanismo al momento di essere sentito con l’interrogatorio formale deferitogli.

Queste circostanze inducono a ritenere che si fosse in presenza di animatore che, in virtù del contratto sottoscritto con l’albergo convenuto, avesse la relativa esperienza necessaria a neutralizzare possibili rischi, connessi con l’attività sportiva ivi esercitata, dimostrando quindi l'(…) di avere predisposto le cautele idonee ad evitare possibili danni in capo ai fruitori della parete attrezzata.

Un istruttore di arrampicata sarebbe, infatti, sicuramente risultato ultroneo, avendo la professionalità necessaria anche il (…), al fine di verificare che prima della relativa arrampicata fosse tutto regolarmente sistemato, per la gestione della detta attività in condizioni di sicurezza, come la rilegatura stretta dei due materassi, posti alla base della parete di arrampicata, circostanza, peraltro, come visto, perfettamente conosciuta da parte del (…).

Tale aspetto rende senza dubbio insussistente una colpa dell'(…), nella gestione della palestra, rendendo invece responsabile (…), in virtù della mansione svolta dal medesimo, in virtù del contratto che legava l'(…) e la (…) s.a.s. e dalla pacifica presenza del medesimo il giorno del sinistro nella palestra.

Egli era, infatti, ben consapevole dell’importanza di avere ben legati i due materassi, avendo il medesimo altresì riferito in sede di risposta all’interrogatorio formale deferitogli che ogni volta che entrava in palestra controllava che era tutto in ordine, ricordando che gli occhielli erano collegati dalla corda messa a zigzag e che sopra la stessa era posizionata la patella, riferendo che la giuntura tra i materassi era messa a spirale.

Dall’affermata responsabilità del (…), discende anche la sussistenza della imputabilità del danno, anche alla (…) s.a.s., ex art. 2049 cod. civ., posto che il dipendente della società ha svolto una attività lavorativa in ambito sportivo, quale è quella rientrante nell’ambito del relativo negozio, sottoscritto con la società alberghiera convenuta.

Il compito svolto da parte del (…) è rientrante, dunque, nella c.d. occasionalità necessaria, richiesta ex art. 2049 cod. civ., al fine di far ritenere sussistente la responsabilità della (…) s.a.s.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito, con indirizzo consolidato, che: “la responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente, postula l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo” (Cass. 25.3.2013 n. 7403).

(…), la (…) e la ditta individuale (…) devono, pertanto, essere ritenuti responsabili del sinistro avvenuto ai danni di (…), dovendo valutarsi il concorso di colpa del medesimo, nella causazione del sinistro, considerato che è emerso nel corso della istruttoria orale che il (…) aveva dato istruzioni per l’arrampicata, chiedendo a coloro che si arrampicavano di lasciarsi cadere di schiena sui materassi e non verticalmente a candela.

In tal senso, riferiva la teste escussa all’udienza del 21.6.2016 (…) la quale riferiva che anche il giorno prima il medesimo (…) aveva dato istruzioni in tal senso, mentre l’attore per le modalità di effettuazione della caduta risulta essere saltato giù dalla parete attrezzata in posizione verticale, non potendo altrimenti il piede conficcarsi tra i due materassi.

La circostanza del salto giù dalla parete emerge, peraltro, anche dal verbale di pronto soccorso, ove il medico curante certifica che l’attore riferisce di essere saltato da tre metri e non caduto giù dalla parete, dovendo quindi ritenersi sussistente un concorso di colpa del 30% dell’attore nella causazione del danno ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.

Ciò detto deve essere esaminata la posizione della (…) con riferimento alla chiamata in causa da parte della ditta individuale (…).

La relativa domanda si fonda sulla manleva richiesta da parte della (…) in caso di accertata responsabilità della medesima nella causazione del sinistro avvenuto ai danni di (…).

La posizione della terza chiamata è però quella di soggetto che si è limitato a fornire solamente la parete attrezzata alla ditta individuale (…), la quale ha poi provveduto ad installare la stessa presso l'(…).

Risulta infatti pacifico che nel 2009 fu (…) a rivolgersi a (…) s.a.s. per l’acquisto della suddetta attrezzatura e che la medesima (…) s.a.s. rilasciò certificazione di conformità della relativa struttura fornita, dovendo, semmai, imputarsi alla ditta (…) la mancanza di apposite indicazioni di utilizzo precauzionale della palestra, con i relativi materassi, considerato che è il soggetto che provvedeva ad installare e montare il tutto in qualità di soggetto appaltatore del relativo lavoro su commessa dell'(…).

Nessun vizio nella fornitura è peraltro risultato provato, se non quello attinente alla corretta posizione dei materassi, posti alla base della parete di arrampicata che però non risulta vizio imputabile alla (…) s.a.s., ma semmai alla ditta (…) che in qualità di appaltatrice avrebbe dovuto provvedere alla messa in sicurezza dei materassi o ad indicare all'(…) le modalità corrette di posizionamento degli stessi onde evitare sinistri.

Passando alla liquidazione del danno, si osserva che (…), nato il (…) e di anni 40 e mesi 11, in seguito al sinistro avvenuto in data 12 dicembre 2010, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 9%; l’invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 45; l’invalidità temporanea parziale è stata al 75% per giorni 45, al 50% per giorni 60, al 25% per giorni 50.

Il concorso di colpa del danneggiato è pari al 30%, per cui i calcoli che seguono tengono conto delle cifre, che sarebbero attribuite, se non vi fosse concorso di colpa, mentre la cifra definitiva liquidata, viene direttamente calcolata al 70% senza ulteriori specificazioni.

Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2018, che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’et? del danneggiato al momento del sinistro.

Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l’importo di Euro 2.069,22 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l’età del danneggiato (pari a 0,800). Tale danno va liquidato nell’importo complessivo di Euro 13.036,10

Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di Euro 122,50.

Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 45 che va liquidata in Euro 3.858,75.

Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.

La invalidità temporanea parziale di giorni 45 al 75% va liquidata in Euro 2.894,06, quella di giorni 60 al 50% va liquidata in Euro 2.572,50, quella di giorni 50 al 25% va liquidata in Euro 1.071,88.

A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l’importo complessivo di Euro 10.397,19.

In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l’importo complessivo di Euro 23.433,29.

Nel caso in esame va escluso, in concreto, che possa essere liquidato il danno non patrimoniale inteso come danno morale subito da parte dell’attore non essendo risultato provato alcun ulteriore pregiudizio rilevante in capo all’attore per il sinistro.

I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:

Danno biologico da invalidità permanente: Euro 13.036,10. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2018 e la liquidazione è rapportata all’epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2018).

Poiché l’evento lesivo è precedente alla data in cui Ë stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.

Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (12-12-2010) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 200 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 30-06-2011.

La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 5,62% ed il danno alla data del 30-06-2011 è pari ad Euro 12.303,80.

Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di Euro 10.397,19.

Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di Euro 9.640,97.

Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 17-09-2018.

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).

Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa, attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.

Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.

Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l’intero periodo.

La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).

In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:

A) Danno liquidato al 12-12-2010 (c.d. “aestimatio”): Euro 21.944,77

B1) Interessi maturati al 17-09-2018: Euro 1.866,36

B2) Rivalutazione maturata al 17-09-2018: Euro 1.440,93

B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): Euro 3.307,29

Totale A + B: Euro 25.252,06

C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 0 movimenti): Euro 0,00

Importo totale (A + B – C) dovuto al 17-09-2018 (c.d. “taxatio”): Euro 25.252,06 di cui: Capitale = Euro 21.944,77 — Rivalutazione = 1.440,93 – Interessi = 1.866,36

A tale importo, va aggiunto il danno patrimoniale costituito dalle spese sopportate da parte dell’attore quantificate dal c.t.u. nominato in complessivi Euro 609,15.

Le spese seguono la soccombenza della (…), di (…) e della ditta individuale (…) che vengono condannate al pagamento delle spese processuali ognuna per l’importo di Euro 4.835,00, Euro 170 per spese ognuna, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, nonché la soccombenza della ditta (…) nei confronti della (…) s.a.s.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, in persona del Giudice Unico Dott. Marco Tamburrino, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:

– Accerta e dichiara la responsabilità di (…), di (…) e della Ditta individuale (…) nella causazione del sinistro avvenuto ai danni di (…) in data 12.12.2010, nella misura del 70%, con concorso di colpa dell’attore nella misura del restante 30%;

– Condanna (…), (…) e la Ditta individuale (…) al pagamento nei confronti di (…) della somma di Euro 25.252,06 a titolo di danno biologico subito, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo effettivo;

– Condanna (…), (…) e la Ditta individuale (…) al pagamento nei confronti di (…) della somma di Euro 609,15 a titolo di danno patrimoniale subito, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo effettivo;

– Rigetta la domanda risarcitoria svolta da parte di (…) nei confronti dell'(…) S.r.l.;

– Rigetta la domanda di manleva svolta da parte della ditta individuale (…) nei confronti di (…);

– Condanna (…) al pagamento delle spese processuali nei confronti di (…) che liquida in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, Euro 170,00 per spese, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

– Condanna (…) al pagamento delle spese processuali nei confronti di (…) che liquida in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, Euro 170,00 per spese, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

– Condanna la ditta individuale (…) al pagamento delle spese processuali nei confronti di (…) che liquida in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, Euro 170,00 per spese, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

– Condanna (…) al pagamento delle spese processuali nei confronti di (…) S.r.l. che liquida in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

– Condanna la ditta individuale (…) al pagamento delle spese processuali nei confronti di (…), che liquida in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

– Pone le spese delle consulenze tecniche di ufficio a carico di parte attrice nella misura del 30% e del restante 70% a carico di (…), di (…) e della Ditta individuale (…);

Così deciso in Trento il 17 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2018.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.