la responsabilità concorrente del progettista con quella dell’appaltatore sussiste solo nella ipotesi ex art. 1669 c.c. L’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 18 aprile 2019, n. 3973
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CONDOMINIO (…), CF/PI: (…), con l’avv. Ca.Ma.
-attore-
CONTRO
(…) S.R.L., CF/PI: (…), e (…), CF/PI: (…), con l’avv. Ma.Ch.
-convenuti-
FATTO-DIRITTO
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Il Condominio attore ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido e/o per i rispettivi profili di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti in relazione ai gravi vizi e difetti asseritamente emersi nello stabile condominiale sito in (…), L. R., nn. 2/4/6/8; segnatamente, quanto ad (…) s.r.l. in qualità costruttrice dello stabile e di (…) in qualità di (…) e (…).
Parte attrice in particolar modo ha asserito che nell’edificio condominiale -realizzato nel luglio 2006 da (…) s.r.l. per conto della committente la (…) Coop. Ed. a r.l. e con la progettazione e direzione dei lavori dell’architetto (…) (cfr. doc. 1 atto di citazione)- sono emersi numerosi vizi e difetti contestati all’appaltatore a far data dal 2010 mediante scambio di corrispondenza tra le parti (cfr. docc. 3, 3bis e 3ter atto di citazione).
Nonostante (…) s.r.l. si fosse dichiarata disponibile ad intervenire ad un accordo quanto ad alcune delle problematiche evidenziate dal Condominio (cfr. doc. 4 citazione e doc. 9 comparsa), le parti non sono addivenute ad una transazione bonaria e pertanto l’attore ha depositato ricorso per ATP in data 31 maggio 2011 che è stato tuttavia successivamente abbandonato. Ed infatti, in data 27 luglio 2011 il Condominio e (…) s.r.l. hanno sottoscritto una scrittura privata con la quale l’impresa convenuta si è impegnata a:
– “ripristino delle crepe più significative nel passaggio pedonale del retro, anche tramite l’installazione di cartelle;
– sistemazione del tratto di intonaco adiacente all’ingresso;
– fissazione completa delle griglie alla pavimentazione, anche tramite il rifacimento del rinfianco in calcestruzzo in corrispondenza delle griglie;
– ripristino della tinteggiatura e della verniciatura della ringhiera;
– sistemazione dell’infiltrazione adiacente alla rampa d’ingresso (locale deposito);
– sistemazione delle perdite vicino ai box 47 e 21, così come sul pilastro vicino al box 43;
– apertura del controsoffitto nel piano piloty per verificare le tubazioni esistenti;
– ripristino della tinteggiatura zoccolino scala 8 sotto armadio a protezione del cavedio rifacimento intonaco e tinteggiatura sul lucernario scala 4, 6 e 8, con apposizione di lattoniera parapioggia;
– scala del quarto piano rialzato, sistemazione spalla sinistra ascensore;
– verifica e sistemazione dell’umidità presente nella scala 6, tra i piani zero e primo” (cfr. doc.9 atto di citazione).
Parte attrice ha tuttavia eccepito che gli interventi della (…) s.r.l. non hanno risolto le problematiche afferenti il complesso immobiliare e, nonostante lo scambio di corrispondenza volto a raggiungere un’ulteriore soluzione condivisa tra le parti (cfr. docc. 10 – 17 citazione), si è vista costretta ad incaricare l’architetto (…) per la redazione di una relazione tecnica a seguito della quale ha depositato l’odierno atto di citazione con cui ha chiesto nei confronti di (…) s.r.l e di (…) ai sensi dell’art. 1669 c.c. o, alternativamente, ai sensi dell’art. 2043 c.c. la condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione ai gravi vizi e difetti asseritamente emersi nello stabile del Condominio sia con riferimento alle parti comuni sia alle parti private, per poi espressamente escludere questi ultimi dall’oggetto del presente giudizio in sede di memoria n.1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. nonché in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. (cfr. pag. 5 memoria n.1 e pag. 16 comparsa conclusionale parte attrice).
(…) s.r.l e (…) si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva del Condominio in relazione a tutti i difetti asseritamente afferenti le parti private, nonché l’intervenuta decadenza e/o prescrizione ex artt. 1667 e 1669 c.c.; hanno poi contestato nel merito la domanda attorea eccependo l’inesistenza dei vizi e difetti ed evidenziando l’avvenuto corretto adempimento degli interventi oggetto della scrittura privata sottoscritta in data 27 luglio 2011 da (…) s.r.l e dalla parte attrice.
L’istruttoria si è svolta mediante CTU terminata la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Sulla qualificazione dei vizi ex art. 1669 c.c..
L’istruttoria della causa si è svolta mediante CTU, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l’elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- “esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
A nulla peraltro rilevando l’istanza ex art. 196 c.p.c. del 12.12.2017 avanzata da parte attrice che si considera infondata, attesi i puntuali chiarimenti e le approfondite argomentazioni rese dal CTU con nota peritale integrativa del 23.1.2018.
Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all’intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.
Nel dettaglio è sufficiente osservare che la relazione del CTU ha rilevato come “La dimensione dei vizi e difetti accertati consente di affermare che in generale il normale godimento del bene non ha subito significative limitazioni. Se si escludono i modesti fenomeni di infiltrazione in 4 box privati causati dal malfunzionamento localizzato della impermeabilizzazione e se si escludono i fenomeni di umidità di risalita al piede dei tamponamenti di due unità immobiliari a livello del primo piano, i rimanenti difetti rimangono inconvenienti che possono essere classificati come minori” (cfr. pag. 76 della relazione peritale).
La fattispecie in esame non appare dunque sussumibile in quella dei gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c..
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, “I gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (cfr. Cass.Ord. n. 24230/2018).
In particolare, la compressione del godimento del bene deve intendersi come pregiudizio alla “normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (cfr. Cass. sent. n. 19868/2009), di talché è grave il vizio che incide sugli elementi essenziali del bene, in assenza dei quali l’opera è sfornita dell’utilità -economica e pratica-che normalmente dovrebbe offrire ai suoi fruitori.
Orbene, anche dall’analisi delle risultanze peritali risulta evidente che nessuno dei vizi accertati -né quelli inerenti la scrittura privata del 27.7.2011 (categoria (…) della relazione peritale), né quelli inerenti “i vizi estranei alla scrittura privata” (categorie C e D della relazione peritale)- sia grave.
Ed invero, il CTU espressamente rileva come “in generale il normale godimento del bene non ha subito significative limitazioni”. Peraltro, anche i pochi vizi accertati come sussistenti sono dallo stesso CTU qualificati come “modesti” ed in ogni caso “non vi è di conseguenza alcuna limitazione significativa del godimento del bene” (cfr. pagg. 76 e 77 della relazione peritale).
Ed al riguardo il Condominio attore non ha nemmeno provato che detti vizi abbiano limitato in modo considerevole il godimento dell’unità immobiliare acquistata, pregiudicandone la normale utilizzazione.
Nulla è stato dedotto nella narrativa dell’atto di citazione in merito a come, in concreto, i vizi in esame abbiano alterato in modo apprezzabile il normale godimento dell’immobile da parte dei condomini. Né alcun capitolo di prova è stato articolato al riguardo.
A ciò si aggiunga che il Condominio è stato realizzato nel luglio dell’anno 2006 (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione e risposta) e da allora è stato ininterrottamente abitato, senza alcuna seria limitazione del suo godimento, circostanza che conferma l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 1669 c.c..
3. Sulla responsabilità dei vizi e difetti lamentati da parte attrice.
Ritenuta la natura “non grave” ai sensi dell’art. 1669 c.c. dei vizi e difetti lamentati da parte attrice, occorre comunque distinguere tra: (i) i vizi e i difetti per i quali (…) s.r.l. si è impegnata come da scrittura privata del 27.7.2011; (ii) i vizi e i difetti lamentati in atto di citazione diversi da quelli oggetto della predetta scrittura privata.
3.1 Sulle obbligazioni assunte da (…) s.r.l. con la scrittura privata del 27.7.2011.
Con riferimento ai vizi e i difetti inerenti la scrittura privata (categoria (…) della classificazione peritale), occorre rilevare l’inapplicabilità della disciplina della prescrizione e decadenza di cui all’art. 1669 c.c..
Ed invero, “in tema di appalto, l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell’opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un’autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo; tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale” (cfr. Cass. sent. n. 62/2018).
Pertanto, con riferimento a tali vizi si applicano i principi generali del contratto, posto che l’obbligazione assunta da (…) s.r.l. -derivante dal riconoscimento dei vizi dell’opera- mediante la sottoscrizione della scrittura privata del 27.7.2011 comporta il sorgere di una nuova ed autonoma obbligazione di fare, avente specificamente ad oggetto:
“ripristino delle crepe più significative nel passaggio pedonale del retro, anche tramite l’installazione di cartelle;
sistemazione del tratto di intonaco adiacente all’ingresso;
fissazione completa delle griglie alla pavimentazione, anche tramite il rifacimento del rinfianco in calcestruzzo in corrispondenza delle griglie;
ripristino della tinteggiatura e della verniciatura della ringhiera;
sistemazione dell’infiltrazione adiacente alla rampa d’ingresso (locale deposito);
sistemazione delle perdite vicino ai box 47 e 21, così come sul pilastro vicino al box 43;
apertura del controsoffitto nel piano piloty per verificare le tubazioni esistenti;
ripristino della tinteggiatura zoccolino scala 8 sotto armadio a protezione del cavedio rifacimento intonaco e tinteggiatura sul lucernario scala 4, 6 e 8, con apposizione di lattoniera parapioggia;
scala del quarto piano rialzato, sistemazione spalla sinistra ascensore;
verifica e sistemazione dell’umidità presente nella scala 6, tra i piani zero e primo” (cfr. doc.9 atto di citazione).
Ebbene, è evidente che il termine ordinario di prescrizione decennale nel caso di specie non sia decorso; posto che la scrittura privata è stata sottoscritta dalle parti in data 27 luglio 2011 e che parte attrice – introducendo l’odierno giudizio con atto di citazione depositato in data 1 luglio 2016-ha interrotto il decorrere della prescrizione esercitando tempestivamente il proprio diritto.
Orbene, con riferimento al merito e quindi sull’asserita esistenza di vizi e difetti inerenti la predetta scrittura privata, la CTU ne ha esclusa la sussistenza (cfr. pagg. 47 -52 della relazione peritale), fatti salvi due specifici interventi di cui alle categorie (…) e (…) della relazione peritale.
Per il resto, può affermarsi che (…) s.r.l. ha provveduto -conformemente alle obbligazioni contrattualmente assunte- ad effettuare gli interventi necessari all’eliminazione dei vizi e difetti oggetto della predetta scrittura privata.
L’inadempimento di (…) s.r.l. può così limitarsi a due specifiche obbligazioni ed in particolare:
(i) rispetto al “ripristino della tinteggiatura zoccolino scala 8 sotto armadio a protezione del cavedio”; l’intervento della convenuta non è stato risolutivo di talché i difetti lamentati -benché modesti- tuttora sussistono (cfr. pagg. 50 e 51 della relazione peritale – categoria (…)); (ii) rispetto alla “verifica e sistemazione dell’umidità presente nella scala 6, tra i piani zero e primo”, viene rilevato come “l’intervento è stato eseguito ma il difetto successivamente si è ripresentato sia pure in maniera modesta” (cfr. pag. 51 della relazione peritale – categoria (…)).
Tali difetti sono peraltro ripresi dal CTU nell’analisi dei vizi estranei alla scrittura privata di cui alla categoria (…) della relazione peritale, laddove il perito -rilevando che “gli episodi di umidità di risalita presenti nella scala 6 a piano 0 sono accertati e sussistono ancora anche dopo interventi eseguiti a seguito della scrittura privata, come sussistono quelli relative al piede dell’armadio del gruppo scala 8. Si tratta di fenomeni modesti, anche se fastidiosi e purtroppo persistenti”- indica come possibile risoluzione “l’applicazione di malte speciali e di materiali idroresistenti in controspina” (cfr. pag. 68 relazione peritale).
Pertanto, esclusivamente rispetto a tali difetti sussiste la responsabilità della (…) s.r.l., così come rilevato dal CTU allorché evidenzia che “nell’intorno del 85% – 95% la responsabilità degli eventi sia da addebitare ad omissioni esecutive da parte di (…), restando per quanto nell’intorno del 15% – 5% l’attribuzione a carenze di controllo in sede di Direzione Lavori” (cfr. pagg. 51 e 52 della relazione peritale).
Erroneamente, parte attrice nella propria comparsa conclusionale asserisce che “il C.T.U. ha riconosciuto la permanenza dei seguenti vizi oggetto della scrittura in esame (vd. tabelle A e B del volume 1 della CTU):
1) crepe nel passaggio pedonale del retro;
2) ripristino della tinteggiatura e della verniciatura della ringhiera;
3) infiltrazione adiacente alla rampa d’ingresso;
4) difetto zoccolino scala 8 sotto armadio a protezione del cavedio;
5) rifacimento intonaco e tinteggiatura sul lucernario scala 4, 6 e 8, con apposizione di lattoniera parapioggia;
6) umidità presente nella scala 6, tra i piani zero e primo;
7)permanenza di infiltrazioni nei seguenti box: 40,20, 6” (cfr. pagg. 3 e 4 comparsa conclusionale di parte attrice).
Orbene, preme rilevare come in realtà il CTU ha riconosciuto come esistenti i soli vizi di cui ai nn. 4 e 6 della predetta elencazione, escludendo le restanti voci, per le quali occorre inoltre distinguere: i difetti afferenti alle parti comuni (nn. 1, 2, 3 e 5) da quelli attinenti alle parti private (n. 7).
Infatti, mentre per quel che concerne i primi, essi costituiscono oggetto del presente giudizio; i secondi, invece, non vi rientrano per espressa esclusione della stessa parte attrice che in sede di memoria n.1 ex art. 183 sesto comma c.p.c. ha evidenziato che “la presente azione attiene alle parti comuni del fabbricato.
I vizi rilevati nelle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini sono stati allegati con l’unico scopo di evidenziare la gravità dei vizi di costruzione denunciati nonché la negligenza del costruttore nell’esecuzione delle opere” (cfr. pag. 5 memoria n.1 parte attrice; circostanza confermata da parte attrice anche in sede di comparsa conclusionale pag. 16).
Per quanto concerne i vizi e difetti inerenti alle parti comuni del Condominio, che parte attrice ha asseritamente ritenuto come riconosciuti esistenti dal CTU (nn. 1, 2, 3 e 5), gli stessi corrispondono ai difetti che nella nomenclatura della relazione peritale sono individuati come categorie (…), (…), (…) e (…).
In particolare, con riferimento al difetto lamentato di “crepe nel passaggio pedonale del retro” (n. 1 – categoria (…)) il CTU espressamente evidenzia che “l’attuale condizione della finitura attesta che i lavori previsti dalla scrittura privata sono stati eseguiti, e quindi che quei precisi difetti non sussistono. Peraltro se ne accertano altri e diversi, dovuti alla mancanza di un’adeguata manutenzione soprattutto dei giunti fra le lastre di copertura dei muretti, oltre che al tempo trascorso dagli interventi eseguiti” (cfr. pag. 48 relazione peritale).
Quanto al difetto lamentato di “ripristino della tinteggiatura e della verniciatura della ringhiera” (n. 2 – categoria (…)) il CTU afferma che “acclarato che la verniciatura è stata eseguita, al momento attuale la condizione delle nuove verniciature non è brillante, anche se, dato il periodo trascorso esse richiederebbero una ulteriore manutenzione. Il difetto accertato all’epoca quindi ad oggi non esiste più” (cfr. pag. 49 relazione peritale).
In entrambi i casi i successivi “ammaloramenti” non sono imputabili agli interventi eseguiti da (…) s.r.l. in ottemperanza della scrittura privata ma all’inevitabile usura determinata dal trascorrere del tempo.
Quanto al difetto lamentato di “infiltrazione adiacente alla rampa d’ingresso” (n. 3 – categoria (…)), il CTU afferma che i fenomeni infiltrativi “sono stati rimediati con la messa in opera di una cassetta metallica in grado di drenare le infiltrazioni e di convogliare verso uno scarico a terra. Il difetto quindi ad oggi non sussiste più” (cfr. pag. 49 relazione peritale).
Infine, quanto al rilevato difetto inerente al “rifacimento intonaco e tinteggiatura sul lucernario scala 4, 6 e 8, con apposizione di lattoniera parapioggia” (n. 5 – categoria (…)) il CTU evidenzia come “l’attuale condizione dei lucernari posti unità dei gruppi scala 4, 6 ed 8 attesta la esecuzione delle opere richieste dalla scrittura privata e la conseguenza non sussistenza dei predetti vizi”, così escludendo in assoluto la sussistenza dei lamentati difetti.
Occorre infine rilevare che l’inoperatività della disciplina di cui all’art. 1669 c.c. alla fattispecie de qua comporta l’esclusione della responsabilità di (…).
Ed invero, nella specie va applicato il seguente principio giurisprudenziale:
“quando l’opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l’appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in appalto” (cfr. Cass. sent. n. 8016/2012).
Pertanto, la responsabilità concorrente del (…)/progettista con quella dell’appaltatore sussiste solo nella ipotesi ex art. 1669 c.c.: “l’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione” (cfr. Cass. sent. n. 17874/2013).
Da ultimo, va evidenziato che (…) nemmeno può essere ritenuto responsabile per i difetti di cui alle categorie (…) e (…) della relazione peritale in quanto.
Si badi infatti che il professionista convenuto non risponde delle obbligazioni dedotte nella scrittura privata del 27.7.2011, in quanto tale accordo non è stato dallo stesso sottoscritto e non gli è pertanto opponibile (essendo terzo ed estraneo all’accordo sottoscritto dall’attrice e da (…) s.r.l.).
3.2 Sui vizi e i difetti estranei alla scrittura privata.
Con riferimento ai vizi e i difetti estranei alla scrittura privata (ad essa antecedenti e lamentati in citazione) occorre rilevare che dall’esclusione degli stessi dal novero dei “vizi gravi” ai sensi dell’art. 1669 c.c. deriva la carenza di legittimazione attiva del Condominio a proporre azione nei confronti dell’appaltatore non essendo il Condominio committente dell’opera.
Orbene, come emerge dall’analisi delle risultanze peritali con particolare riferimento alla categoria (…) (relativa alle parti comuni “parte edile” – cfr. pag. 45 della relazione peritale) ed alla categoria (…) (relativa alle parti comuni “impianto elettrico” – cfr. pag. 45 della relazione peritale) anche in questo caso si tratta di difetti marginali che non hanno determinato alcuna limitazione significativa del godimento del bene e “rimangono inconvenienti che possono essere classificati come minori” (cfr. pag. 76 relazione peritale), posto che non solo non determinano la rovina dell’immobile, ma non possono neppure essere considerati come gravi in quanto non costituiscono “alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (cfr. Cass. sent. n. 19868/2009).
In particolare si evidenzia che si tratta di difetti, quelli accertati anche mediante la CTU, che non presentano alcuna incidenza strutturale bensì una mera rilevanza estetica (come peraltro sembra poter altresì dedursi a contrario dall’affermazione di parte attrice che in sede di memoria conclusionale -cfr. pag. 9- evidenzia come criticità del condominio il suo “aspetto di un immobile con il doppio dell’età”).
A nulla peraltro rilevando le singole foto allegate nella comparsa conclusionale di replica di parte attrice (pagg. 2-5) che, anche laddove fossero veritiere ed effettivamente attinenti alle parti comuni del Condominio di cui è causa, non sono comunque tali da pregiudicare la stabilità strutturale dell’edificio; né dimostrano ex se la seria limitazione del normale godimento del bene.
Pertanto i predetti vizi e difetti accertati potrebbero al più configurarsi come vizi e difetti rilevanti ai sensi dell’art. 1667 c.c., per i quali tuttavia il Condominio (non committente) è privo di legittimazione attiva né nei confronti dell’appaltatore e del direttore dei lavori convenuti.
Ed invero, la giurisprudenza è costante nell’affermare che: “in tema di responsabilità dell’appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, se tali difetti determinano un’alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile, la relativa azione – prevista dall’art. 1669 cod. civ. ed avente natura extracontrattuale – può essere proposta anche dall’amministratore; diversamente, se i difetti sono riconducibili alla categoria delle difformità e dei vizi di cui all’art. 1667 cod. civ., la relativa azione – di natura contrattuale – spetta soltanto al committente” (cfr. Cass. sent. n. 3040/2009).
Dall’esclusione dell’operatività della disciplina di cui all’art. 1669 c.c. deriva, anche rispetto ai vizi antecedenti la scrittura privata del 27.7.2011, l’assenza di responsabilità in capo a (…), per le medesime argomentazioni ut supra che qui si richiamano.
4. Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c..
Parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno alternativamente ai sensi dell’art. 1669 c.c. o dell’art. 2043 c.c..
Se è pur vero che per consolidato orientamento giurisprudenziale le due azioni possono cumularsi, è altrettanto vero che le due azioni risarcitorie sono contraddistinte da un diverso regime probatorio: nella prima ipotesi (art. 1669 c.c.) l’appaltatore deve fornire la prova liberatoria, mentre nella seconda ipotesi (art. 2043 c.c.) è onere del soggetto danneggiato dimostrare gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (danno, colpa del costruttore e del DL/(…) e nesso causale) con un’inversione dell’onere probatorio rispetto alla disciplina di cui all’art. 1669 c.c..
Ed infatti “la previsione dell’art. 1669 cod. civ. concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 cod. civ., fermo restando che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale – ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera) può farsi luogo all’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall’art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore” (cfr. Cass. S.U. 2284/2014).
Nella specie, parte attrice si è limitata -con una mera formula di stile- a chiedere la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. senza tuttavia in concreto assolvere ai propri oneri probatori, non avendo né dedotto né allegato gli eventuali profili di colpa delle parti convenute né tanto meno il nesso causale tra il presunto danno ed il predetto elemento soggettivo, tanto che il profilo di responsabilità ex art. 2043 c.c. non è nemmeno genericamente trattato nelle difese conclusionali.
5. Sulla quantificazione del danno
La domanda attorea merita accoglimento pertanto per i due soli vizi attinenti al “ripristino tinteggiatura zoccolino scala 8 sotto armadio relativi a risalita di umidità” e alla “sistemazione dell’umidità presente nella scala 6, tra i piani zero e primo” (categoria (…) e (…) della relazione; cfr. 3.1 in narrativa), la cui esclusiva responsabilità è da addebitarsi alla impresa appaltatrice.
Il CTU afferma che la soluzione al problema accertato di umidità di risalita consiste nella “applicazione di malte speciali e di materiali idroresistenti in contro spinta” (cfr. pag. 68 della relazione).
I costi per tale intervento vengono complessivamente stimati in Euro 1.716,70 oltre IVA.
A tale somma vanno aggiunte le voci relative alla rivalutazione monetaria e interessi legali.
Invero, “in tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell’opera -a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all’art. 1668 cod. civ.- ha ad oggetto un debito di valore dell’appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d’acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta” (cfr. Cass. sentenza n. 11594/04).
Pertanto, sulla somma sopra liquidata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell’equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell’evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell’interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a decorrere dalla data della domanda, non avendo parte attrice indicato un diverso dies a quo al saldo effettivo. 6. Conclusioni.
La domanda di parte attrice può trovare parziale accoglimento solo nei confronti di (…) s.r.l..
(…) s.r.l. va ritenuta responsabile dei soli vizi dei quali si è più ampiamente argomentato in motivazione (cfr. 3.1 motivazione) e per l’effetto va condannata a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Euro 1.716,70 oltre Iva, rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dalla data della domanda al saldo effettivo.
La domanda di parte attrice va rigettata nei confronti di (…) il quale va esente da responsabilità per le ragioni meglio argomentate in motivazione.
Con riferimento alle spese processuali è necessario distinguere tra le posizioni dei due diversi convenuti.
Per quanto riguarda la posizione di (…), le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia Euro 387.340,00 e della riduzione del 30% ex art. 4, comma 4, D.M. n. 55 del 2014.
Per quanto riguarda la posizione di (…) s.r.l. le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. (…)) anche in considerazione della significativa riduzione della originaria pretesa attorea, circostanza che comporta la compensazione per metà delle spese di lite inerenti il rapporto processuale tra parte attrice ed (…) s.r.l..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice nei confronti di (…) s.r.l.;
2) condanna (…) s.r.l. a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Euro 1.716,70 oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla data della domanda al saldo effettivo, secondo le modalità di conteggio meglio indicate in motivazione;
3) rigetta la domanda di parte attrice nei confronti di (…);
4) pone a carico di parte attrice ed (…) s.r.l. le spese della CTU, nella misura del 50% ciascuno;
5) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di (…), che si liquidano in Euro 14.970,90 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna (…) s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore, che, già compensate per metà, si liquidano in Euro 125,00 per spese esenti ed Euro 1.215,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 17 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2019.