Di fronte alla domanda con la quale venga chiesta la condanna dell’appaltatore a risarcire o eliminare i vizi dell’opera, allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto ove le circostanze lo richiedano a qualificare la domanda, in via alternativa o concorrente, di risarcimento in forma generica o specifica da responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., rispetto alle corrispondenti richieste di adempimento contrattuale o riduzione del prezzo e risoluzione ex art. 1667 c.c..
Tribunale|Benevento|Civile|Sentenza|21 maggio 2021| n. 1052
Data udienza 22 aprile 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Claudia Lignelli, in funzione di G.O.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Reg. Gen. Cont. al n. 1680/2014, vertente
TRA
(…) nato a S. il (…) e (…), nato a S. il (…), rappr.ti e difesi, giusta mandato in atti, dagli Avv. Ma.Di. e An.Fr. e con questi elett.te dom.ti in Benevento alla Via (…),
-attori –
E
(…) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall’Avv. Gi.Sa., elett.te dom.ta presso lo studio dello stesso in Torrecuso alla via (…),
– convenuta –
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In fatto: Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) e (…) evocavano in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, la società (…) srl per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti e patendi ammontanti a complessivi Euro 50.000 oppure alla somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo ctu; in via alternativa e/o gradata condannare la medesima società al pagamento della somma di denaro di Euro 50.000 corrispondente al costo delle opere a sostenersi per l’eliminazione dei vizi lamentanti.
A sostegno della domanda deducevano di aver commissionato alla società (…) s.r.l. la fornitura di “binder” per lavori di pavimentazione di un piazzale di loro proprietà lungo la SS 372 Benevento-Caianello, nel Comune di Solopaca, che la convenuta aveva fornito e posato in opera nel mese di luglio 2013. Alcuni mesi dopo il manto di asfalto bituminoso era stato, però, interessato da un progressivo sgretolamento, dovuto a vizi e mancanza di qualità essenziali, per cui chiedevano condannarsi la società (…) s.r.l. a risarcire i relativi danni.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta, la quale eccepiva preliminarmente l’intervenuta prescrizione in ordine all’azione di garanzia per vizi proposta dall’attrice, chiedendo, comunque, il rigetto integrale della domanda perché inammissibile, illegittima ed infondata.
La causa veniva istruita con escussione di testi, interrogatorio formale, produzione di documenti ed espletamento di c.t.u..
All’udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
In diritto: la domanda attorea si è rivelata fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Innanzitutto va rigettata la eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Nell’esercizio del potere d’interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta.
Di fronte alla domanda con la quale venga chiesta la condanna dell’appaltatore a risarcire o eliminare i vizi dell’opera, allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto ove le circostanze lo richiedano a qualificare la domanda, in via alternativa o concorrente, di risarcimento in forma generica o specifica da responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., rispetto alle corrispondenti richieste di adempimento contrattuale o riduzione del prezzo e risoluzione ex art. 1667 c.c.. (cfr. Cass. n. 20184/2019).
Non è revocabile in dubbio che i lavori appaltati alla società convenuta, riguardanti la pavimentazione in asfalto di un grosso piazzale posto a servizio di una attività commerciale, ricadano nel concetto di costruzione definita dall’art. 1669 c.c. e che configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell’opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima (cfr. Cassazione civile, sentenza del 29.3.2006, n. 7254), come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, ecc.), purché tali da comprometterne la funzionalità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, rinnovamento e sostituzione.
L’art. 1669 c.c. recita “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Nel caso in esame gli attori hanno contestato i vizi con Racc. A.R. ricevuta dalla convenuta in data 20.12.2013 e l’atto di citazione risulta pervenuto alla convenuta il 26.03.2014, per cui appaiono rispettati i termini previsti per la proposizione della domanda entro l’anno dalla denuncia.
In ordine al termine annuale per la denuncia vi è a da dire che lo stesso decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei fatti e della loro derivazione causale dell’imperfetta esecuzione dell’opera (C. Cass. 24486/17; 4249/10; 1463/08).
Deve evidenziarsi che la perizia di parte che afferma la inidoneità del materiale e la consequenzialità dei vizi riscontrati, a firma del Dott. M., è datata 21.10.2014.
Passando al merito della vicenda, la C.T.U. disposta nel corso del giudizio ha evidenziato che “causa certa dell’ammaloramento della pavimentazione del piazzale è la ridotta quantità di bitume, insufficiente ad esercitare l’azione legante tra gli inerti utilizzati per confezionare il conglomerato bituminoso per strati BINDER. La ditta (…) è responsabile di tale fornitura.” Tale giudizio è stato confermato, con adeguata e condivisibile argomentazione, anche a seguito delle integrazioni disposte dall’ufficio giudicante e l’esame delle controdeduzioni espresse dalle parti.
Una volta assolto da parte del committente l’onere di provare l’esistenza dei difetti, sorge a carico dell’appaltatore l’onere di provare che la cattiva esecuzione dell’opera è stata determinata dall’impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile. La colpa dell’appaltatore è infatti presunta, in aderenza alla regola generale di cui all’art. 1218 c.c..
Tra l’altro va detto che l’appaltatore sarebbe comunque responsabile per i cedimenti del suolo, atteso che aveva l’onere di verificarne l’idoneità prima della posa in opera della pavimentazione e, ove l’avesse riscontrato non adeguato, avrebbe dovuto segnalarlo al committente e rifiutare di eseguire la prestazione, nel caso lo stesso non si fosse assunto l’onere di ovviare all’inconveniente.
L’importo del risarcimento può essere commisurato alla spesa effettuata dal committente per corrispettivo delle opere poi risultate difettose, il cui ammontare richiesto è di Euro 50.000,00 rispetto agli Euro 53.336,11 portati in fattura.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta (…) S.r.l..
Le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, vanno parimenti poste a carico della convenuta (…) S.r.l..
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.O.T. Avv. Claudia Lignelli, definitivamente pronunciando nella causa (…) e (…), contro la (…) srl in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza, difesa, eccezione, deduzione e conclusione disattesa così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la società (…) S.r.l., al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori della somma di Euro.50.000,00;
2) Condanna la società (…) S.r.l., alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in Euro 7.254,00 per onorari ed Euro 487,00 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15% Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell’avv. An.Fr., dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto a definitivo carico della società
Così deciso in Benevento il 22 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2021.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto