in tema di appalto, qualora l’opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela. Tale principio può dirsi valido anche con riferimento al compenso dell’appaltatore, salvo quanto necessariamente dovrà essere detratto in caso di accertata sussistenza di vizi dell’opera prestata.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale|Forlì|Sezione 2|Civile|Sentenza|21 febbraio 2020| n. 168

Data udienza 14 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI’

SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4455/2014 promossa da:

CONDOMINIO PA. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LU.RI., elettivamente domiciliato in VIA (…) CESENA presso il difensore avv. LU.RI.

OPPONENTE

contro

SE. S.r.l. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MI.EL. e dell’avv. DA.AN., elettivamente domiciliato in BORGO (…) 35012 CAMPOSAMPIERO – PD presso il difensore avv. MI.EL.

OPPOSTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato, Condominio Pa. (di seguito anche solo Condominio o committente), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 986/2014, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di Se. s.r.l. (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o appaltatore), ingiungeva il pagamento della somma complessiva di Euro 46.651,07, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dei lavori edili di appalto eseguiti presso lo stesso immobile condominiale ed in particolare sui balconi dello stesso, azionando in sede monitoria due diverse fatture.

Nel merito, parte opponente deduceva a) la carenza di legittimazione passiva in capo al condominio e la mancanza di idonea prova scritta del credito vantato dall’appaltatore, rilevando in particolare la mancata messa in mora per iscritto da parte del creditore; b) di aver riscontrato irregolarità e gravi difetti dell’opera, tanto con riferimento a difformità di carattere architettonico funzionale tanto difformità strutturali dei parapetti; c) di aver appreso di tali gravi difetti a seguito della consulenza di parte realizzata dall’ing. Farolfi nel luglio 2014.

Pertanto, parte opponente, preliminarmente, si opponeva alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e, nel merito, chiedeva la revoca dello stesso e l’accertamento dei gravi difetti lamentati, con conseguente condanna dell’appaltatore al risarcimento dei danni subiti e al pagamento dei costi per l’eliminazione dei suddetti vizi e difetti; con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva Se., che contestava e respingeva il contenuto dell’atto di citazione avversario, ed in primo luogo rilevava che tra le parti era stato stipulato in data 10.12.2011 un contratto di appalto a misura e che a seguito del completamento dei lavori di appalto e della riconsegna del cantiere libero da attrezzi e pulito in ogni sua parte in data 19.07.2012, il direttore dei lavori incaricato dal Condominio aveva proceduto alla verifica contabile finale a consuntivo delle opere per un importo di Euro 177.515,15 e conseguentemente Se. aveva provveduto all’emissione delle relative fatture per un importo comunque inferiore e pari ad Euro 174.594,68, al netto di una nota di credito.

Parte opposta dava atto di un errore materiale nell’indicazione dell’importo insoluto richiesto in sede monitoria e dichiarava di essere creditrice della minor somma complessiva di Euro 21.491,48, IVA compresa, con cessazione della materia del contendere per la differenza, ed evidenziava come il preteso credito sia in ogni caso provato stante la documentazione proveniente ed imputabile al debitore come da consuntivo finale del direttore lavori oltre un anno dopo la consegna dei lavori terminati.

Parte opposta contestava poi puntualmente i singoli motivi di opposizione formulati dal Condominio per le ragioni meglio esposte nella propria comparsa di costituzione.

Parte opposta, pertanto, preliminarmente chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo ed in subordine l’emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell’opposizione; con vittoria di spese.

Con ordinanza del 17.06.2015, a scioglimento della riserva assunta, il giudice rigettava le istanze di concessione della provvisoria esecuzione parziale e di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c..

Con ordinanza del 25.02.2016, a scioglimento della riserva assunta, il giudice ammetteva consulenza tecnica d’ufficio, nominando l’ing. Bardi Enzo, in ordine alla verifica della sussistenza dei vizi e dei difetti dedotti da parte opponente, nonché all’eventuale quantificazione dei costi per l’eliminazione degli stessi.

All’udienza del 19.04.2017, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con provvedimento del 7.11.2017, il giudice rimetteva la causa sul ruolo e rilevava che il consulente tecnico d’ufficio non ha effettuato la prova di carico su tutti i balconi come richiesto da parte opposta, indagine quantificabile a livello di costo in Euro 20.000,00; formulava proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. e fissava udienza per sentire le determinazioni delle parti.

All’udienza del 30.11.2017, il giudice convocava il CTU per la successiva udienza e rettificava la proposta in precedenza formulata, anche alla luce della proposta di parte opposta formulata in udienza.

All’udienza del 1.02.2018 il consulente tecnico d’ufficio veniva sentito a chiarimenti alla presenza dei consulenti tecnici di parte e il giudice formulava in definitiva la proposta conciliativa ovvero una transazione con esecuzione in forma specifica da parte dell’appaltatore dei lavori di adeguamento dei balconi e dei parapetti secondo le relazioni di calcolo del consulente d’ufficio e sotto la sua supervisione, dietro pagamento del residuo ingiunto con spese compensate.

All’udienza del 23.05.2018, parte opponente dichiara di non accettare la proposta conciliativa, mentre parte opposta si dichiara disponibile; il giudice, pertanto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 5 del 21.03.2019, la causa veniva poi assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal 5.04.2019.

All’udienza del 12.09.2019, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalle parti.

Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese a tale decisione, è opportuno trattate le varie doglianze formulate dalle parti in distinte sezioni di motivazione.

In merito alla legittimazione del Condominio

Innanzitutto, è opportuno rilevare la generalizzata legittimazione, anche processuale, del Condominio, nella persona dell’amministratore di condominio, a stare autonomamente in giudizio rispetto ai singoli condomini dello stesso.

Come noto, orientamento di fatto ormai pacifico in giurisprudenza è che “la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio, ex art. 1131, comma 2, c.c. non incontra limiti e sussiste – anche in ordine all’interposizione d’ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario – in relazione a ogni tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa da terzi o da un singolo condomino nei confronti del condominio medesimo relativamente alle parti comuni dello stabile condominiale (tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all’uso comune di tutti i condòmini), trovando ragione nell’esigenza di facilitare l’evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini” (cfr. Cass. n. 22911 del 26.09.2018).

Nel caso di specie, dunque, correttamente l’appaltatore per il pagamento del compenso per l’opera svolta si è rivolto al committente ovvero al Condominio, fermo restando che la titolarità sostanziale del debito è posta in capo ai singoli condomini pro quota in relazione alla partecipazione in base ai millesimi di proprietà.

Oltre alla legittimazione passiva, il Condominio è certamente dotato anche di legittimazione attiva ad esempio con riferimento ai lamentati vizi attinenti all’edificio condominiale e, dunque, correttamente la relativa azione di accertamento dei vizi dell’immobile può essere esperita dallo stesso.

Quando i vizi riguardano un edificio in condominio, infatti, l’azione per i vizi del bene a causa dell’opera dell’appaltatore può considerarsi rientrante fra quegli atti conservativi di competenza dell’amministratore di condominio di cui all’art. 1130, numero 4, c.c., nonché in alternativa possono agire anche i singoli condomini.

Per completezza espositiva, si precisa, altresì, che avendo l’azione carattere personale la stessa può essere promossa da ciascun condomino senza la necessità che al giudizio partecipino gli altri condomini, sia nel caso in cui i vizi denunciati riguardino la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 17118 del 27.07.2006).

In merito al corrispettivo per le opere di appalto svolte.

Prova dell’an e del quantum del rapporto contrattuale

Innanzitutto, si rende necessario precisare che il credito pari al residuo del corrispettivo spettante all’appaltatore è stato azionato in sede monitoria per errore da Se., come riconosciuto da quest’ultima nella propria comparsa di costituzione e risposta (pag.

4) e come dedotto da parte opponente che ha fornito prova degli effettivi pagamenti non considerati e dunque non imputati alle due fatture fatte oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo nn. 120/2012 e 260/2012.

Pertanto, la somma di Euro 25.159,00 certamente non è dovuta da parte opponente e del relativo importo non si dovrà tenere conto nell’ambito della ricostruzione dei rapporti dare/avere tra l’appaltatore e il Condominio Pa., oggetto del presente giudizio.

Ciò doverosamente premesso, in merito alle restanti pretese creditorie avanzate dalla società appaltatrice, gli importi insoluti di cui alle predette fatture risultano dovuti.

A tal proposito, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all’inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell’alveo del contratto di appalto.

Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).

Dagli atti del presente giudizio emerge la prova dell’inadempimento di Condominio Pa. con riferimento all’obbligazione di pagare il corrispettivo dell’opere di appalto realizzate da Se., come indicato nelle fatture azionate in sede monitoria, a fronte della prova della sussistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti e dell’effettiva esecuzione dei relativi lavori da parte dell’appaltatore. Parte opponente, infatti, non ha provveduto a contestare specificamente l’effettiva esecuzione di tali opere, ad eccezione delle doglianze relative alla sussistenza di vizi e di difetti, che formeranno oggetto di analisi del successivo paragrafo di motivazione.

Peraltro, la realizzazione delle opere e i relativi importi richiesti sono stati adeguatamente documentati da parte opposta, che in particolare, ha offerto in comunicazione il verbale di verifica contabile finale a consultivo delle opere realizzato dal direttore lavori incaricato dal Condominio, geometra Ricci, e autorizzato a tale operazione dallo stesso regolamento contrattuale di appalto del 10.12.2011 (cfr. doc. n. 4 monitorio). In tale documento il tecnico della committenza ha provveduto a riconoscere l’importo di Euro 177.515,15 da corrispondere all’appaltatore in relazione alle opere effettivamente svolte (cfr. doc. n. 10 parte opposta). In atti peraltro, parte opposta ha fornito la prova di aver emesso varie fatture (cfr. doc. nn. da 12 a 18 parte opposta), tra cui quelle azionate in sede monitoria, per un importo inferiore pari ad Euro 174.594,68.

L’effettivo importo dovuto, al netto delle somme già effettivamente pagate, è pari ad Euro 21.491,48 di cui anche al partitario di Se. (cfr. doc. n. 19 parte opposta) e di fatto tale somma non appare contestata con riferimento al solo importo dalla stessa parte opponente (pag. 3 atto di citazione in opposizione).

Conseguentemente, la prova della sussistenza del credito dell’appaltatore, pertanto, risulta dunque sufficientemente fornita per le ragioni anzidette e costituisce il corrispettivo per le opere realizzate in relazione al contratto di appalto oggetto del presente giudizio.

Al contrario, si rileva invece che parte opponente non è stata in grado di fornire precisa e dettagliata contestazione in merito ai rapporti commerciali intercorsi all’epoca dei fatti.

In tal senso, come è noto, “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l’assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un’eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all’assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall’attore, si limiti a negare l’esistenza del rapporto con quest’ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa” (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017).

Parte opponente, convenuto in senso sostanziale nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha invece assolto al proprio onere probatorio in merito all’effettivo pagamento delle fatture, limitandosi di fatto a dedurre la sussistenza di vizi e difetti nelle opere svolte dall’appaltatore.

A tal proposito, occorre ricordare come “in tema di appalto, qualora l’opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (cfr. Cass. n. 29218 del 06.12.2017). Tale principio può dirsi valido anche con riferimento al compenso dell’appaltatore, salvo quanto necessariamente dovrà essere detratto in caso di accertata sussistenza di vizi dell’opera prestata (cfr. Cass. n. 5734 del 27.02.2019).

In merito alla sussistenza di vizi nell’opera prestata dall’appaltatore.

In relazione poi ai difetti lamentati dal Condominio tanto con riferimento a questioni di natura architettonico funzionale, quanto di carattere strutturale in relazione ai balconi presenti nell’edificio condominiale, l’attività dell’appaltatore non è esente da vizi come emerge dall’istruttoria condotta nel presente procedimento.

Il consulente tecnico d’ufficio ha, infatti, accertato (cfr. pag. 4 consulenza tecnica) le responsabilità riconducibili alla società appaltatrice Se. con riferimento ai lavori oggetto del contratto di appalto sia per quanto riguarda la pavimentazione dei balconi sia per quanto riguarda la fornitura e la messa in opera dei parapetti dei balconi stessi.

In particolare, il consulente tecnico d’ufficio ha evidenziato che il primo problema – ovvero quello legato alla difforme posa della pavimentazione a perpendicolo e non in diagonale come da relativo capitolato, nonché per la diversa altezza del battiscopa posato non oggetto di accettazione da parte del committente – è “risolvibile con un deprezzamento del costo dell’opera per diversa esecuzione rispetto al capitolato lavori” e ha quantificato il relativo minor prezzo in complessivi “Euro 1.546,00 di imponibile” (cfr. pag. 5 consulenza tecnica d’ufficio, che si richiama integralmente per l’individuazione dei singoli sotto importi riconosciuti).

Per quanto concerne la seconda problematica di carattere strutturale ovvero “la fornitura e la messa in opera dei parapetti dei balconi in cui si configura un problema di sicurezza dell’opera fornita” occorre precisare quanto segue.

Come condivisibilmente accertato dal consulente tecnico d’ufficio nominato in base alla normativa di riferimento per il calcolo strutturale tecnicamente applicabile nel caso di specie e ai sopralluoghi condotti, i balconi dell’edificio condominiale evidenziano “problematiche di sicurezza”, stante “l’esecuzione inadeguata e non a regola d’arte della parte superiore dei parapetti” (cfr. pag. 6 consulenza tecnica).

Rispondendo puntualmente al quesito affidatogli, il consulente tecnico d’ufficio ha provveduto ad indicare gli interventi necessari per l’emenda dei vizi individuati, quantificando i presumibili costi per lo svolgimento della pratica edilizia al fine di provvedere al nuovo calcolo strutturale conforme alla normativa di legge attualmente vigente e i costi dell’effettivo intervento sanante sui parapetti dei balconi. Pertanto, il consulente tecnico d’ufficio quantifica il relativo danno nella somma imponibile di Euro 50.260,00.

Infine, il consulente tecnico d’ufficio precisa che tutti i vizi sopra analizzati ed individuati sono emendabili e che lo stesso è riuscito a quantificarne i relativi costi di ripristino, non essendo dunque necessario un calcolo della diminuzione del valore dell’immobile posto dal quesito per il solo caso di impossibilità di emenda degli stessi.

Nel caso di specie, quindi, l’appaltatore non ha adeguatamente assolto al proprio onere della prova relativo all’esecuzione della propria prestazione a regola d’arte, essendo pertanto tenuto a corrispondere al committente i costi per il rispristino dei danni accertati, in forza del generale principio di autoresponsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori commissionati.

Per tali ragioni e in estrema sintesi, l’opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei termini di cui sopra. Pertanto, dal credito sussistente in capo all’appaltatore a titolo di corrispettivo per le opere svolte pari ad Euro 21.491,48 è necessario detrarre i costi di ripristino addebitali all’appaltatore medesimo che il consulente tecnico ha quantificato in totali Euro 51.806,00.

In conclusione, a seguito della rideterminazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e alla luce delle risultanze della consulenza tecnica emerge come le somme oggetto di ingiunzione in fase monitoria non siano ora dovute, essendo necessario dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Anzi, per quanto concerne la specifica quantificazione dei danni, il Condominio Pa. è creditore a titolo di risarcimento dei danni per i costi di ripristino dei vizi, al netto delle somme che deve corrispondere a titolo di corrispettivo per le opere in ogni caso eseguite da parte dell’appaltatore, per la somma di Euro 30.314,52, che dovrà essere corrisposta dall’opposta Se. s.r.l..

A tal proposito, si ricorda che l’obbligazione di risarcimento del danno, derivante dall’inadempimento di un’obbligazione, costituisce un debito di valore e conseguentemente deve essere liquidato tenendo conto dell’incidenza della svalutazione monetaria; tale somma viene, pertanto, liquidata oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in dispositivo.

In merito alle spese di lite, ai costi della consulenza tecnica d’ufficio e alla condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase. In ragione dell’accoglimento della domanda, il valore della controversia ai fini dell’applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014 va fissato sulla base del criterio del decisum.

La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto e l’essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

Nel caso di specie, il criterio della soccombenza, come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese in relazione ad un terzo, trattandosi di situazione eccezionale, che sicuramente può essere ricompresa entro il nuovo canone sancito dalla Corte Costituzionale nella propria pronuncia n. 77 del 2018.

Si ritiene, pertanto, equo compensare le spese di lite per un terzo e porle a carico per i restanti due terzi di parte opposta. Infatti, deve essere tenuto in debito conto che parte opposta ha visto comunque riconosciuto parte del credito oggetto della propria domanda in sede monitoria, al netto di una parte dello stesso a cui la medesima parte, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha rinunciato essendosi accorta di un proprio errore contabile (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta). Contrariamente poi parte opposta è risultata soccombente in relazione al riconoscimento della sussistenza di vizi nell’opera di appalto prestata ed è stata condannata al pagamento della somma integrante i costi per l’emenda di tali vizi, comunque superiore rispetto al proprio credito.

I costi della consulenza tecnica sono definitivamente posti a carico di parte opposta, anche in ragione delle risultanze della stessa.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna formulata da parte opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi e, in particolare, in atti manca la prova dell’effettiva esistenza di un danno in capo alla parte opponente, come richiesto pacificamente anche dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 9080 del 14.04.2013). Parimenti, non si ritiene di poter pervenire ad una valutazione di accertamento dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. ACCOGLIE parzialmente l’opposizione nei termini di cui in motivazione.

2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 986/2014.

3. CONDANNA Se. s.r.l. al pagamento a favore di Condominio Pa. della somma di Euro 34.000,11, oltre interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla sentenza all’effettivo saldo.

4. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo; conseguentemente,

5. CONDANNA Se. s.r.l. al pagamento a favore di Condominio Pa. dei due terzi delle spese di lite che si liquidano nell’intero (dunque dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso) in: Euro 7.254,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad Euro 286,00 per contributo unificato e relativi bolli; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.

6. PONE il costo di consulenza tecnica d’ufficio definitivamente a carico di parte opposta.

Così deciso in Forlì il 14 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2020.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.