nelle controversie concernenti impugnativa ex articolo 1137 c.c. delle deliberazioni dell’assemblea relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, nelle quali e’ unico legittimato passivo l’amministratore di condominio, non e’ ammissibile il gravame avanzato dal singolo condomino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27416
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7702-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1688/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti condomini del Condominio (OMISSIS), hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1688/13 depositata il 17 settembre 2013, la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso in primo grado da (OMISSIS) davanti al Tribunale di Bologna, avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione assembleare approvata l’8 febbraio 2011 dal Condominio (OMISSIS).
Resiste con controricorso (OMISSIS), il quale ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1. c.p.c..
Il Tribunale di Bologna, con sentenza dell’i marzo 2012, rilevata la tardivita’ della convocazione del condomino (OMISSIS) all’assemblea indicata, ex articolo 66 disp. att. c.c., tardivita’ ritenuta come ammessa anche dal Condominio convenuto, dichiaro’ nulla la delibera impugnata.
Il Condominio propose appello, replicando innanzitutto di non aver affatto riconosciuto la tardivita’ della convocazione, e precisando che, in ogni caso, il vizio denunciato avrebbe comportato la mera annullabilita’ della delibera.
Inoltre, il Condominio appellante ribadi’ che le spese relative alla sostituzione delle finestre del vano scala – contestate da (OMISSIS) – erano state correttamente ripartite fra tutti i comproprietari del medesimo vano scala, in applicazione dell’articolo 1123 c.c., comma 1; peraltro, aggiunse che una successiva delibera dell’assemblea svoltasi in data 15 giugno 2011 aveva approvato tutte le decisioni assunte dall’assemblea dell’8 febbraio 2011, sicche’ poteva essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La Corte di Appello di Bologna prese atto della sostituzione della delibera impugnata e della conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla validita’ della stessa; peraltro, dovendo valutarsi la soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese processuali, sostenne che era il condomino (OMISSIS) “parte virtualmente vittoriosa”, in quanto, sussistendo comunque l’annullabilita’, e non la nullita’, della delibera dell’8 febbraio 2011 per mancato rispetto del termine ex articolo 66 disp. att. c.c., “la sentenza impugnata, previa riforma della motivazione, sarebbe stata confermata e l’appello sarebbe stato rigettato”, visto che l’impugnazione ex articolo 1137 c.c. era stata in ogni modo tempestiva (verbale della delibera notificato a mezzo servizio postale e spedizione dell’avviso L. n. 890 del 1982, ex articolo 8, comma 2, del 18 febbraio 2011; perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario per compiuta giacenza in data 28 febbraio 2011; notifica dell’atto di impugnazione il 28 marzo 2011).
Cosi’, la Corte di Bologna condanno’ l’appellante Condominio (OMISSIS), alla refusione delle spese processuali a favore dell’appellato, liquidate nell’importo di Euro 3.060,00, oltre accessori.
1.Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1335 c.c. e L. n. 890 del 1982, articolo 8, nonche’ dell’articolo 1137 c.c., comma 3 – ora comma 2 -. La Corte di Appello avrebbe errato nell’applicare la disciplina relativa alle notifiche degli atti giudiziari, invece che quella relativa agli atti recettizi, per stabilire il momento in cui all’attore erano stati consegnati sia l’avviso di convocazione che il relativo verbale assembleare.
I ricorrenti denunciano in subordine, come secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza virtuale conseguente alla cessazione della materia del contendere, per avere la Corte di appello fatto discendere la soccombenza virtuale dalla mera tempestivita’ dell’impugnazione, senza esaminarne il contenuto.
Quale terzo motivo, i ricorrenti denunciano la nullita’ della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto, ove si sostenesse che la Corte di Bologna abbia valutato il condomino appellato virtualmente vittorioso sulla base dell’implicito accoglimento delle sue contestazioni, si sarebbe in presenza di una totale mancanza di motivazione sul punto.
Si impone un rilievo pregiudiziale, che induce a ravvisare l’inammissibilita’ del ricorso.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), singoli condomini del Condominio (OMISSIS), laddove la sentenza oggetto di ricorso era stata pronunciata nei confronti dell’amministratore del medesimo Condominio (OMISSIS).
Il giudizio concerne un’impugnazione di deliberazione assembleare ex articolo 1137 c.c. in tema di ripartizione di spese. Per consolidato orientamento di questa Corte, spetta in via esclusiva all’amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l’annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379).
Nella specie, si tratta di impugnativa di deliberazione dell’assemblea condominiale relativa alla ripartizione di spese relative alla sostituzione delle finestre del vano scala.
L’impugnativa era fondata sull’assunta violazione dei criteri di suddivisione stabiliti dalla legge, ed era quindi volta ad ottenere una pronuncia di invalidita’ della deliberazione assembleare, per il cui accertamento sono legittimati, dal lato attivo, ciascun condomino, e, passivamente, come accennato, soltanto l’amministratore del condominio, senza necessita’ di partecipazione al giudizio dei singoli condomini (Cass. Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542).
La legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore del condominio nei giudizi relativi alla ripartizione delle spese per le cose ed i servizi collettivi promossi dal condomino dissenziente dalla relativa deliberazione assembleare discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorche’ in opposizione all’interesse particolare di uno di essi (Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
Da cio’ consegue, come ancora di recente ribadito da questa Corte, che, nelle controversie concernenti impugnativa ex articolo 1137 c.c. delle deliberazioni dell’assemblea relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, nelle quali e’ unico legittimato passivo l’amministratore di condominio, non e’ ammissibile il gravame avanzato dal singolo condomino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio.
Il potere di impugnazione del singolo condomino viene, infatti, generalmente riconosciuto nelle controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, o anche nelle azioni personali, ma se incidenti in maniera immediata e diretta sui diritti di ciascun partecipante.
Mentre (secondo l’orientamento del tutto prevalente di questa Corte, che il collegio intende qui ribadire) non va consentita l’impugnazione individuale relativamente alle controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensi’ la gestione di esso, intese, dunque, a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunita’ condominiale, nelle quali non v’e’ correlazione immediata con l’interesse esclusivo d’uno o piu’ condomini, quanto con un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, giacche’, nelle cause di quest’ultimo tipo, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all’amministratore, e la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo finisce per escludere la possibilita’ d’impugnazione da parte del singolo condomino (Cass. Sez. 2, 31/01/2018, n. 2411; Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n. 19223; Cass. Sez. 2, 04/05/2005, n. 9213; Cass. Sez. 2, 03/07/1998, n. 6480; Cass. Sez. 2, 12/03/1994, n. 2393).
Tale profilo non e’ direttamente coinvolto dalla decisione, rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 27101 del 2017, sulla piu’ generale questione di diritto concernente la permanente legittimazione del singolo condomino (non costituitosi autonomamente) all’impugnazione di qualsiasi sentenza di primo o di secondo grado resa nei confronti del condominio, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19663 del 2014.
Il ricorso va, percio’, dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.