ai fini dell’acquisto per usucapione di un diritto di servitu’, l’elemento oggettivo del possesso protratto per l’arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte del proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio. Deve inoltre ritenersi opera visibile e permanente, idonea a integrare il requisito dell’apparenza della servitu’ di passaggio (come correttamente stimato dalla Corte d’Appello), necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (articolo 1061 c.c.), anche un cancello o un portone collocati in un androne, preteso fondo servente, e utilizzabili univocamente per l’accesso sia a quest’ultimo che al preteso fondo dominante, essendo irrilevante la circostanza che attraverso il fondo dominante si acceda, poi, ad altri fondi appartenenti al proprietario del fondo servente.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 15 gennaio 2018, n. 721
Integrale

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10699/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4269/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4269/2012, depositata il 12 settembre 2012. Resiste con controricorso (OMISSIS), mentre gli altri intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (eredi di (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (eredi di (OMISSIS)), nonche’ (OMISSIS), non hanno svolto attivita’ difensive.

Il giudizio ebbe inizio con citazione notificata il 7 giugno 2001 da (OMISSIS) a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condomini del Condominio (OMISSIS), per sentir accertare il diritto di servitu’ di passaggio in favore dell’area giardinata attigua al ristorante di proprieta’ (OMISSIS) ed a carico dell’androne condominiale, e per sentir rimuovere l’abusivo scolo delle acque reflue dall’edificio del Condominio (OMISSIS) sul giardino. Proposero riconvenzionale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere l’accertamento dell’usucapione della servitu’ di scolo delle acque. Con sentenza n. 242/2004, il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, respinse le domande di (OMISSIS) ed accolse la domanda riconvenzionale. Propose impugnazione (OMISSIS) e la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiaro’ l’acquisto per usucapione della servitu’ di passaggio a favore dell’area giardinata del (OMISSIS) ed a carico dell’androne del Condominio (OMISSIS). La Corte d’Appello confermo’ che gli atti di acquisto dell’area giardinata non erano stati conclusi con tutti i condomini del Condominio (OMISSIS) e quindi non potevano costituire alcuna servitu’ convenzionale a carico dell’androne comune. Era pero’ incontestato che fosse presente da oltre venti anni un cancello (opera apparente) che consentiva il transito dall’area giardinata all’androne del palazzo (OMISSIS), mentre risultava documentato da un contratto di locazione del 1972 che lo stesso giardino fosse stato concesso in locazione come “terreno incolto con accesso su (OMISSIS)”. La Corte d’Appello richiamava inoltre le testimonianze di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (cognato di (OMISSIS)), che avevano deposto sull’esercizio continuo del passaggio attraverso il cancello utilizzando le relative chiavi.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

1. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione/falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e la nullita’ della sentenza impugnata, per aver essa dichiarato costituita per usucapione ventennale la servitu’ di passaggio, mentre (OMISSIS) aveva domandato nella citazione di primo grado che venisse accertata l’esistenza della servitu’ di passaggio come costituita “in forza di atto pubblico del 30.11.83 e del 04.08.89”, ed aveva quindi richiesto nell’atto di appello di “accogliere le domande come proposte dalla parte attrice innanzi al primo giudice e per l’effetto sentir accertare e dichiarare la costituita servitu’ a carico della proprieta’ delle parti convenute”.

I.1. Il motivo e’ infondato. Come dedotto dal controricorrente, il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, nella sentenza n. 242/2004 pronunciata all’esito del giudizio di primo grado, aveva espressamente qualificato l’atto introduttivo di (OMISSIS) come domanda di accertamento del passaggio attraverso il civico di (OMISSIS), sia perche’ previsto negli atti di acquisto, sia per l’intervenuta usucapione della relativa servitu’. Nella citazione iniziale, (OMISSIS) aveva in effetti dedotto di aver usufruito del passaggio su (OMISSIS), ininterrottamente dal 1970. Tant’e’ che gli stessi appellati, costituiti davanti alla Corte di Roma, avevano in comparsa evidenziato come non fosse stato dimostrato l’esercizio continuato e senza interruzioni del passaggio per venti anni.

Ora, l’attore che agisce in “confessoria servitutis”, ai sensi dell’articolo 1079 c.c., ha certamente l’onere di provare l’esistenza del relativo diritto, presumendosi la liberta’ del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. Sez. 2, 08/09/2014, n. 18890). Avendo l’onere di provare il titolo su cui la servitu’ e’ fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l’usucapione, la destinazione del padre di famiglia), e’ evidente che l’attore in confessoria abbia quanto meno pure l’onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l’accertamento. Una cosa, quindi, e’ sostenere che l’allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto della servitu’ diverso da quello addotto in citazione non importa mutamento della domanda, altra cosa e’ ribadire che la deduzione dello stesso titolo, che costituisce la fonte della servitu’, non sia comunque necessaria ai fini della prova del vantato diritto. Va pero’ affermato che il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, aveva operato nella sentenza di primo grado una interpretazione della domanda dell’attore (OMISSIS) ed un apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto come comprensivi dell’accertamento dell’avvenuta costituzione della servitu’ per usucapione, pervenendo infatti ad un’espressa pronuncia su di essa, seppur reiettiva. L’appello proposto dal (OMISSIS), comunque soccombente in primo grado, non devolveva al giudice dell’impugnazione anche la cognizione circa l’ampiezza ed il contenuto della pretesa dell’attore, in maniera da rivalutare l’operato sul punto del Tribunale, sicche’ non sussiste vizio di ultrapetizione della sentenza di secondo grado, qui dedotto come motivo di ricorso per cassazione, ove la stessa abbia confermato l’interpretazione della domanda, raggiunta dal primo giudice, come estesa anche all’accertamento dell’avvenuta costituzione della servitu’ per usucapione.

2. Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e l’omesso esame di fatto pacifico fra le parti e decisivo per la pronuncia, quanto al dato, risultante da tutta l’istruttoria espletata, dell’esistenza di un portone sull’androne condominiale, che “indubbiamente costituisce interruzione del possesso utile all’usucapione”.

Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 1058, 1158 e 2697 c.c., circa la scelta degli elementi di prova operata dalla Corte d’Appello per ravvisare gli elementi costitutivi dell’usucapione e l’attribuzione al contratto di affitto del titolo non di detenzione, ma di possesso.

Il quarto motivo di ricorso assume la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’apparenza della motivazione della sentenza di secondo grado, a fronte della motivazione “solida, dettagliata e specifica” del giudice di primo grado.

2.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano integralmente infondati. Non sussiste, innanzitutto, nullita’ della sentenza per difetto di conformita’ della stessa al modello di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4, in quanto la motivazione della Corte d’Appello risulta del tutto idonea a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione. La sentenza impugnata ha tratto prova della maturata usucapione della servitu’ di passaggio in favore dell’area giardinata attigua al ristorante di proprieta’ (OMISSIS) ed a carico dell’androne condominiale dalla presenza ultraventennale di un cancello che consentiva il transito dal giardino all’androne del palazzo (OMISSIS), dalla descrizione del giardino, contenuta in un contratto di locazione del 1972, come “terreno incolto con accesso su (OMISSIS)”, e dalle testimonianze di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno confermato l’esercizio continuo del passaggio attraverso il cancello utilizzando le relative chiavi.

L’accertamento relativo al possesso ad usucapionem, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione e’ apprezzamento di fatto devoluto al giudice del merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’, se non per omesso esame di fatto storico decisivo (qui applicabile nella formulazione conseguente al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, in quanto la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 12 settembre 2012, ovvero oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della stessa L. n. 134) (Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9106; Cass. Sez. 3, 05/10/1978 n. 4454). Peraltro, ai fini dell’acquisto per usucapione di un diritto di servitu’, l’elemento oggettivo del possesso protratto per l’arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte del proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio. Deve inoltre ritenersi opera visibile e permanente, idonea a integrare il requisito dell’apparenza della servitu’ di passaggio (come correttamente stimato dalla Corte d’Appello), necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (articolo 1061 c.c.), anche un cancello o un portone collocati in un androne, preteso fondo servente, e utilizzabili univocamente per l’accesso sia a quest’ultimo che al preteso fondo dominante, essendo irrilevante la circostanza che attraverso il fondo dominante si acceda, poi, ad altri fondi appartenenti al proprietario del fondo servente (Cass. Sez. 2, 18/01/1980, n. 437; Cass. Sez. 2, 21/11/2014, n. 24856; Cass. Sez. 2, 04/04/2006, n. 7817; Cass. Sez. 2, 14/07/1997, n. 6357). Altresi’ l’apprezzamento del giudice del merito circa l’idoneita’, o meno, dei segni esteriori dedotti dalle parti a rilevare l’esistenza della servitu’ di passaggio, di cui sia stato allegato l’acquisto per usucapione, si risolve in un tipico accertamento di fatto, insindacabile in Cassazione sotto il profilo della violazione di legge (Cass. Sez. 2, 13/05/1980, n. 3148). Circa il contratto di locazione del 1972, esso, per come richiamato dalla sentenza impugnata, risulterebbe avere ad oggetto non la porzione dell’androne condominiale oggetto dell’accertata usucapione di servitu’, quanto l’area giardinata costituente rispetto ad essa il fondo preteso dominante, che gia’ nel 1972 si diceva, appunto, provvista di accesso su (OMISSIS). Di tale contratto i ricorrenti non indicano quale fosse il contenuto, e non adempiono quindi, al riguardo, all’onere di specificazione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Ne’ comunque quel contratto di locazione, per come viene menzionato in sentenza, poteva costituire argomento contrario all’operativita’ della presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, ex articolo 1141 c.c., in quanto esso risulterebbe regolare la detenzione dell’area giardinata, e non, piuttosto, la relazione con il bene (l’androne del palazzo (OMISSIS)) oggetto dell’attivita’ di passaggio ritenuta corrispondente all’esercizio di un diritto di servitu’.

Neppure possono condividersi le censure che i ricorrenti rivolgono quanto all’esame e alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale, al giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come alla scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

3. Il ricorso va percio’ rigettato e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati a rimborsare al controcorrente (OMISSIS) le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, mentre non occorre provvedere in proposito per gli altri intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali non hanno svolto attivita’ difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.