in tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l’esistenza o la validita’ di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario puo’ avere luogo, non e’ suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilita’ di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’articolo 819 ter c.p.c.
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 10 settembre 2018, n. 21942
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22572/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2396/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositala il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che, in accoglimento del ricorso, chiede affermarsi la competenza del Tribunale di Brescia.
FATTI DI CAUSA
Con decreto 10-6-2014 il Tribunale di Brescia, su istanza di (OMISSIS) srl, ha ingiunto a (OMISSIS) SpA il pagamento, in favore dell’istante, della somma di Euro 35.028,15 a titolo di corrispettivo per fornitura di latte. (OMISSIS) SpA ha proposto opposizione, eccependo, in via pregiudiziale, la competenza a decidere del Collegio Arbitrale previsto ex articolo 9 del contratto inter partes, e, nel merito, deducendo l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Con sentenza 3-8-2017 l’adito Tribunale di Brescia, in accoglimento dell’opposizione, ha revocato il d.i. opposto; in particolare il Tribunale, rilevata la presenza in contratto di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, ha ritenuto improponibile la domanda; al riguardo ha osservato che la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria e’ richiesta dall’articolo 1341 c.c., comma 2, solo nel caso di contratto “per adesione”, e cioe’ di contratto destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, predisposto unilateralmente da un contraente; nel caso di specie, invece, il contratto era stato concluso mediante trattative tra le parti al fine di regolare un solo rapporto e non era stato predisposto su moduli o formulari.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) srl propone regolamento di competenza.
(OMISSIS) Spa resiste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sostiene la (OMISSIS) che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto il contratto in questione concluso mediante trattativa individuale, quando invece costituiva circostanza pacifica (in quanto non specificamente contestata), e comunque desumibile dall’allegata documentazione, che il detto contratto (cosi’ come gli altri stipulati dalla (OMISSIS) con altri fornitori di latte) era stato stipulato mediante modulo e/o formulario predisposto in via integrale ed esclusiva dalla (OMISSIS) SpA.
Sostiene, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la detta clausola compromissoria prevedeva un arbitrato rituale e non irrituale.
Il regolamento e’ ammissibile e, nel merito, fondato.
Va preliminarmente affrontata la questione concernente la natura (rituale o irrituale) dell’arbitrato di cui alla clausola compromissoria in esame.
Siffatta questione e’ rilevante atteso che, come gia’ precisato da questa S.C. “in tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l’esistenza o la validita’ di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario puo’ avere luogo, non e’ suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilita’ di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’articolo 819 ter c.p.c.” (Cass. 19060/2017; conf. 10300/2014; v. anche Cass. 7525/2007, secondo cui “l’eccezione con la quale si deduca l’esistenza (o si discuta dell’ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell’autorita’ giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilita’ della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale”).
Contrariamente a quanto affermato, peraltro senza alcuna motivazione, dal Tribunale, non vi e’ dubbio, che la clausola compromissoria in questione preveda un arbitrato rituale, con conseguente ammissibilita’ del presente regolamento.
Non risulta, invero, che le parti abbiano stabilito, con disposizione espressa per iscritto, che, in deroga a guanto disposto dall’articolo 824 bis c.p.c., la controversia dovesse essere definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale; ne consegue, in ragione del disposto di cui all’articolo 808 ter c.p.c., l’applicazione delle norme di cui al titolo 8 del libro 4 del c.p.c., concernenti l’arbitrato rituale.
Nel merito il regolamento e’ (come detto) fondato.
Risulta evidente dalla allegata documentazione agli atti (e, in particolare, dai contratti n. 34, in questione, e n. 33, stipulato con altro fornitore di latte, (OMISSIS) srl, di analogo contenuto e presentanti identica impaginazione, margini e caratteri) che il contratto in esame e’ stato concluso mediante moduli o formulari, predisposti unilateralmente dalla (OMISSIS) Spa e da utilizzare in tutti i rapporti con i suoi fornitori di latte; siffatta circostanza, peraltro, non e’ stata tempestivamente contestata dalla detta societa’, che, a fronte dello specifico ed espresso riferimento contenuto gia’ nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla (OMISSIS) srl (ove si legge che il “contratto di cessione latte ad uso industriale”, in questione, era stato “predisposto interamente dalla societa’ debitrice secondo propri modelli o formulari”), solo in memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, ha genericamente affermato che, nella specie, non poteva parlarsi di “contratto per adesionem”.
Cio’ posto, la clausola compromissoria in esame, contenuta al n. 9 del contratto, non risulta specificamente approvata per iscritto (al contrario delle clausole 1, 4, 6 e 7), sicche’ la stessa e’ da ritenersi priva di effetto ai sensi dell’articolo 1342 c.c. e articolo 1341 c.c., comma 2; ne consegue la competenza a decidere il giudizio del Tribunale di Brescia, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente regolamento di competenza.
P.Q.M.
accoglie il regolamento; dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, cui rimette la regolamentazione delle spese relative al presente regolamento.