In tema di responsabilita’ civile ex articolo 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un’attivita’ preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilita’ “ex ante”, predisponga quanto e’ necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita. Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilita’ puo’ rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purche’ si traduca in un’alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|19 luglio 2019| n. 19612

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16077-2018 proposto da:

COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1701/2018 della CORTE D’APPELLO) di NAPOLI, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI PASQUALE.

RILEVATO

CHE:

1. Il Comune di Ercolano ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1701/2018 della Corte di Appello di Napoli che, accogliendo l’impugnazione di (OMISSIS), ha riformato la sentenza n, 219/2013 del Tribunale di Napoli;

e, per l’effetto, ha dichiarato la sua esclusiva responsabilita’ nella verificazione dell’evento dannoso occorso in data 22/9/2004 (allorquando il (OMISSIS) era caduto dal proprio motociclo, che conduceva a velocita’ moderata, a causa di una macchia d’olio presente sul manto stradale lungo la corsia di marcia del conducente del motociclo, ma non visibile per lo stesso, riportando lesioni che comportarono la necessita’ di un intervento chirurgico).

2. Ha resistito il (OMISSIS) con controricorso.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne e’ stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza il comune ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.Il ricorso e’ affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2043 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha posto a suo carico l’onere di provare la conoscenza della situazione di pericolo da tempo ragionevole per poterla esaminare e/o rimuovere.

Sostiene che il danneggiato non aveva provato che esso Comune era a conoscenza della presenza della situazione di pericolo e neppure da quanto tempo la sostanza oleosa si trovasse sulla strada rispetto al momento del sinistro occorso al (OMISSIS). In definitiva, secondo il comune, nella specie non era stata provata la colpa dell’ente.

1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la responsabilita’ della PA nelle ipotesi in cui il danno sia dovuto a cause estrinseche o comunque nelle ipotesi in cui il danneggiato non abbia provato che era trascorso un tempo sufficiente o ragionevole perche’ la PM intervenga ad eliminare la situazione di pericolo.

Sostiene che il fatto generatore del danno (cioe’ la presenza di sostanza oleosa sulla strada pubblica) non avrebbe potuto esser addebitato all’ente, non costituendo oggetto ne’ di un’attivita’ del comune e neppure di una sua omissione.

Deduce che dalle risultanze processuali (e in particolare dall’audizione dei testi, compresa la teste (OMISSIS), figlia dell’odierno controricorrente, che viaggiava sullo scooter condotto da quest’ultimo come terza trasportata) non era risultata provata con certezza la dinamica del sinistro e neppure la esatta collocazione della macchia d’olio.

Rileva che deve escludersi un suo comportamento colposo anche con riferimento ai suoi obblighi di manutenzione e pulizia delle strade, non potendosi neppure ipotizzare un controllo continuo ed ininterrotto sull’intero sistema viario e non essendo stato provato che l’ente, pur essendo stato avvisato del fatto costituente pericolo per l’utenza, non aveva provveduto in tempi ragionevoli alla sua eliminazione.

2. I due motivi – che in quanto strettamente connessi si trattano congiuntamente – non sono fondati.

2.1. Questa Corte anche di recente (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019, Rv. 652290 – 01) – dopo aver ricordato che, in tema di responsabilita’ civile ex articolo 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un’attivita’ preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilita’ “ex ante”, predisponga quanto e’ necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita – ha affermato che “il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilita’ puo’ rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purche’ si traduca in un’alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa”.

E, sempre di recente (cfr. ordinanze nn. 6703/2018 e 7805/2017), e’ stato precisato che l’amministrazione rimane liberata dalla responsabilita’ ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne’ eliminabili con immediatezza, neppure con la piu’ diligente attivita’ di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialita’ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

2.2. Di tali principi di diritto ha fatto nella specie buon governo la Corte partenopea che – dopo aver ritenuto provato sulla base delle sovrapponibili dichiarazioni rese dai testi escussi ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) che nel punto in cui si e’ verificata la caduta il manto stradale era viscido a causa della presenza di una sostanza scivolosa non visibile (perche’ iniziava in curva, non era indicata ne’ da segnali verticali e neppure con transenne ed era di colore soltanto leggermente piu’ scuro del manto stradale) – ha affermato la responsabilita’ dell’Amministrazione sulla base del rilievo che quest’ultima non aveva provato che la situazione di pericolo determinatasi aveva esplicato la sua potenzialita’ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile il suo intervento riparatore: “se l’ente custode della strada – si legge nella impugnata sentenza – avesse diligentemente controllato le condizioni della strada ed esercitato i suoi poteri di vigilanza, con lo svolgimento di attivita’ quotidiana di sorveglianza, considerata la notoria presenza di traffico veicolare particolarmente intenso e quasi ininterrotto (orario di entrata delle scuole, uffici, ecc.), avrebbe potuto eliminare la situazione di pericolo, prima che essa avesse esplicato la sua potenzialita’ offensiva”.

In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente addebitato all’odierno Comune ricorrente di non aver assolto l’onere, che su di esso gravava quale ente proprietario della strada, di provare che il lasso di tempo intercorso tra la presenza della macchia d’olio ed il sinistro era stato cosi’ breve da non consentire medio tempore interventi riparatori.

Si aggiunge, per quanto occorrer possa, che e’ vero che questa Corte con ordinanza n. 1723/2019 ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 371/2017 con la quale la Corte d’appello di Napoli (cioe’ la stessa corte territoriale che ha pronunciato la sentenza impugnata con il ricorso qui in esame), in un precedente analogo (sempre in tema di lesioni provocate da macchie d’olio sul manto stradale) aveva escluso la responsabilita’ del Comune di Ercolano. Ma altrettanto vero e’ che in quella fattispecie la Corte territoriale aveva rilevato la mancanza di prova sulla conoscenza da parte del Comune della situazione pericolosa prima di quando si verifico’ l’incidente.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del comune ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonche’ al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

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