Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 20 maggio 2016, n. 10499

la tutela riservata ai diritti reali non consente l’applicabilita’ dell’articolo 2058 c.c. nel caso di azioni volte, appunto, a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi  salvo che sia la stessa parte danneggiata a chiedere la condanna per equivalente.

 

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 20 maggio 2016, n. 10499

Integrale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 250-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.S.A. ENTE SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore Regionale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

(OMISSIS) S.P.A., in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso le sentenza nn. 21/2011 depositata l’1/03/2011 e la n. 170/2013 depositata il 06/11/2013, entrambe del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Palermo con sentenza del 15 maggio 2000 ha condannato l’Ente di sviluppo agricolo della Regione (ESA) e la S.p.A. (OMISSIS) a corrispondere a (OMISSIS) per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di sua proprieta’ ubicato nella contrada (OMISSIS) (in catasto all’articolo 9757, fg. 231, particolo 6) ed appreso in forza di decreto assessoriale 1236/1993 per i lavori di sistemazione delle acque del serbatoio di (OMISSIS), la complessiva somma di L. 36.810.600, oltre a L. 18.964.850 per il periodo di occupazione senza titolo, L. 33.100.000 per spese riguardanti il ripristino della porzione del fondo non interessata dalle attrezzature e L. 1.848.151 a titolo di indennita’ per l’occupazione temporanea.

L’impugnazione della (OMISSIS) e’ stata accolta solo in parte dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche che, con sentenza del 25 maggio 2004, ha condannato l’ESA e l’ (OMISSIS) al pagamento anche della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme determinate dal Tribunale regionale. Ha respinto gli altri motivi di appello osservando: a) che la prima procedura ablativa aveva avuto inizio con l’approvazione in data 29 dicembre 1992 da parte del CTAR del progetto esecutivo dei lavori che conteneva i termini di inizio ed ultimazione dei lavori entro il 27 settembre 1994; ed era proseguita con l’emissione del decreto assessoriale 1236/1994 che autorizzava l’occupazione d’urgenza del fondo: tuttavia non seguiti ne’ dal decreto di esproprio, ne’ da quello di asservimento; b) che il procedimento era stato rinnovato con provvedimento 3 febbraio 1995 del CTAR e successivo decreto assessoriale 287/1996 che prorogava l’occupazione ed il termine delle procedure espropriative fino al luglio di quell’anno; allo scadere del quale si era pertanto verificata la c.d. occupazione appropriativa; c) che tutti i successivi provvedimenti di proroga dovevano considerarsi inefficaci in quanto preordinati ad eludere i termini fissati per il compimento dei lavori e delle espropriazioni; per cui alla proprietaria potevano essere restituiti soltanto i terreni non acquisiti dall’amministrazione sia pure attraverso tale illegittima ablazione.

La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione che e’ stato accolto con sentenza delle Sez. U, n. 10024 del 2007.

La Corte ha rilevato che il venir meno dell’efficacia della dichiarazione di p.u. escludeva “in radice che la potesta’ espropriativa potesse esplicare la funzione sua propria, e dar luogo alla occupazione espropriativa: rendendo totalmente abusiva (c.d. usurpativa) la perdurante detenzione dell’immobile (OMISSIS) e del tutto irrilevante la non consentita trasformazione del fondo da parte dei controricorrenti. Le quali, conclusivamente, hanno prodotto soltanto le conseguenze proprie dell’illecito comune di carattere permanente di cui agli articoli 2043 e 2058 cod. civ., percio’ consentendo alla proprietaria dell’immobile, continuata a restare tale di avvalersi di tutti i mezzi previsti a tutela del diritto reale leso dal perdurare dell’occupazione dell’immobile, ivi compresa l’azione per ottenerne la restituzione”.

Pronunciando in sede di rinvio, il TSAP, con sentenza non definitiva n. 21/2011 ha accolto l’appello e, esclusa l’applicabilita’ dell’articolo 2058 c.c., comma 2, con separata ordinanza ha disposto una consulenza tecnica al fine di accertare la sussistenza del pregiudizio di cui all’articolo 2933 c.c., comma 2, come asserito da (OMISSIS). Quindi, con sentenza n. 170/2013, ha rigettato l’appello, ritenendo sussistente il pregiudizio per la produzione e la distribuzione della ricchezza nazionale dall’esecuzione dell’obbligo di non fare e, quanto alle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, ha condiviso gli accertamenti operati dal TRAP.

Contro le sentenze rese in sede di rinvio (OMISSIS) – in qualita’ di erede universale di (OMISSIS) – ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

Resistono con controricorso l’E.S.A. e la s.p.a. (OMISSIS). Quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un solo motivo, con il quale lamenta la mancata applicazione dell’articolo 2058 c.c..

Nel termine di cui all’articolo 378 cod. proc. civ. il ricorrente e la s.p.a. (OMISSIS) hanno depositato memoria.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione alla sentenza non definitiva, la violazione dell’articolo 384 cod. proc. civ. e articolo 2909 c.c., lamentando che sia stato violato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, circa la natura usurpativa dell’occupazione e la persistenza del diritto della proprietaria di ottenerne la restituzione;

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione ad entrambe le sentenze impugnate, la violazione dell’articolo 394 cod. proc. civ. e articolo 111 Cost. lamentando la tardiva deduzione dell’applicabilita’ dell’articolo 2933 c.c. da parte della convenuta (OMISSIS).

Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la questione di legittimita’ costituzionale per contrasto con la disciplina CEDU e con l’articolo 117 Cost. delle norme applicate dal TSAP (articoli 2058 e 2933 c.c.).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2933 e 2058 c.c. lamentando che erroneamente sia stato ritenuto sussistente il pregiudizio all’economia nazionale basandosi su dati abnormemente errati e erroneamente valutati. L’assunto del c.t.u., fatto proprio dalla sentenza impugnata, circa l’incidenza sul PIL nella misura dello 0,5% sarebbe “campato in aria” mentre l’opera in questione avrebbe rilevanza soltanto locale.

Con il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 112 e 394 cod. proc. civ. in relazione alla errata determinazione del danno conseguente alla diminuzione del valore della parte residua del fondo.

Deduce che a) erroneamente si sarebbe tenuto conto della compensatio lucri cum damno, applicata senza richiesta delle parti e nonostante la dichiarata inapplicabilita’ della L. n. 2359 del 1865, articolo 41, trattandosi di risarcimento del danno; b) e’ inapplicabile la compensatio lucri cum damno in materia di risarcimento del danno da espropriazione usurpativa; c) sarebbe inesistente il vantaggio per il fondo. Mancherebbe la prova e il ctu l’avrebbe escluso. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa indicazione di valori di danno (“danni diversi” per suolo occupato erroneamente e altro utilizzato per stradella), mancando qualsiasi pronuncia sulla domanda espressamente riproposta in appello e ritenuta assorbita dalla Cassazione.

Con il settimo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2909 c.c. lamentando l’erronea rideterminazione (mq. 10.863 anziche’ mq. 19.963) dell’area impegnata dall’opera nonostante il giudicato formatosi sull’accertamento operato dal primo giudice.

Con l’ottavo motivo deduce la litispendenza in ordine alla delibera ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42 bis impugnata dinanzi al TSAP.

Con il nono motivo deduce che le spese devono gravare sull’ESA e su (OMISSIS).

3.- Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati mentre e’ infondato l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato.

A seguito dell’annullamento della precedente sentenza da parte della Corte di cassazione il giudizio di rinvio si connota per il suo carattere chiuso, sicche’ alle parti e inibita ogni ulteriore attivita’ assertiva e probatoria, non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte di cassazione, e il giudice di rinvio e’ vincolato non solo in ordine ai principi di diritto affermati dalla sentenza di legittimita’, ma anche ai presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come gia’ accertati definitivamente (Sez. U, Sentenza n. 1007 del 28/01/2002). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si puo’ estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno. Il loro riesame verrebbe infatti a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilita’. Pertanto deve escludersi che il giudice di rinvio possa sindacare la improponibilita’ della domanda, pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo.

4.- Secondo la giurisprudenza di legittimita’, la norma dell’articolo 2933 c.c., comma 2 dell’articolo 2933 c.c., secondo cui non puo’ essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto puo’ conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa stessa e’ di pregiudizio all’economia nazionale, stabilendo una eccezione al principio generale della eseguibilita’ forzata degli obblighi di non fare, sancito dal primo comma della medesima norma, deve essere interpretata restrittivamente, cioe’ nel senso che essa e’ applicabile soltanto nell’ipotesi in cui la distruzione della cosa arrechi pregiudizio al sistema produttivo dell’intero Paese e non anche quando il pregiudizio riguardi unicamente interessi individuali e locali (Sez. 2, Sentenza n. 562 del 30/01/1985; conff.: 6611/82, mass n 424249; 5746/81, mass n 416448; 5783/79, mass n 402422; 2696/79, mass n 399015; 3731/77, mass n 387399; 2149/64, mass n 303159).

In materia di espropriazione per pubblica utilita’, la necessita’ di interpretare il diritto interno in conformita’ con il principio enunciato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilita’, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicche’ il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (Sez. U, Sentenza n. 735 del 19/01/2015, Rv. 634017).

Siffatto principio, pur affermato recentemente, costituisce estensione a tutte le ipotesi di trasformazione del fondo senza esproprio (anche alla c.d. occupazione espropriativa) degli stessi principi gia’ affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di occupazione usurpativa.

Nella concreta fattispecie – come evidenziato nella parte narrativa – la sentenza che ha cassato il provvedimento del TSAP, dopo avere qualificato l’occupazione del fondo dell’attrice come “usurpativa”, ha affermato che era totalmente abusiva la perdurante detenzione dell’immobile “e del tutto irrilevante la non consentita trasformazione del fondo”. Le trasformazioni ha concluso la sentenza – “hanno prodotto soltanto le conseguenze proprie dell’illecito comune di carattere permanente di cui agli articoli 2043 e 2058 cod. civ., percio’ consentendo alla proprietaria dell’immobile, continuata a restare tale di avvalersi di tutti i mezzi previsti a tutela del diritto reale leso dal perdurare dell’occupazione dell’immobile, ivi compresa l’azione per ottenerne la restituzione”.

5.- Cio’ posto, quanto al ricorso incidentale e alla predetta norma di cui all’articolo 2058 c.c., va ribadito quanto gia’ da tempo ha evidenziato la giurisprudenza di legittimita’ (alla quale la Corte intende dare continuita’), secondo la quale la tutela riservata ai diritti reali non consente l’applicabilita’ dell’articolo 2058 c.c. nel caso di azioni volte, appunto, a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi (Cass., Sez. un. 10 maggio 1995, n. 5113; Cass., 29 ottobre 1997, n. 10694; Cass., 1 agosto 2003, n. 11744; Cass., 16 gennaio 2007, n. 866) salvo che sia la stessa parte danneggiata a chiedere la condanna per equivalente.

Piu’ di recente si e’ rilevato (Sez. 1, Sentenza n. 14609 del 2012) che non possono ritenersi applicabili i limiti inerenti alla regolamentazione del risarcimento del danno alla tutela reale, che, oltre a trovare la propria disciplina specifica negli articoli 948 e 949 cod. civ., “esige la rimozione del fatto lesivo” (Cass., 4 novembre 1993, n. 10932) e si e’ richiamato il vivace dibattito culturale che la dottrina negli ultimi tempi ha dedicato al tema della collocazione o meno della reintegrazione in forma specifica nell’area – come modalita’ – del risarcimento del danno, ovvero come tutela del tutto autonoma e da esso distinta; ritenendosi preferibile la prima soluzione, maggiormente condivisa, anche sulla scorta degli argomenti fondati sulla collocazione della norma, sulla sua portata letterale e su una nozione di danno ampia, cioe’ non riferibile al solo nocumento di natura patrimoniale, ma anche all’alterazione, sul piano fenomenico, come conseguenza dell’atto illecito, dell’integrita’ e della consistenza del bene. Se dunque, la disciplina complessivamente dettata dall’articolo 2058 c.c. si appartiene alla materia del risarcimento del danno, erroneamente essa e’ applicata quando vanga esercitata, come nel caso, la tutela restitutoria (Sez. 1, Sentenza n. 14609 del 2012).

Talche’, sul punto, il TSAP, con la sentenza non definitiva, ha correttamente escluso l’applicabilita’ della predetta norma.

6.- Quanto, infine, all’applicabilita’ dell’articolo 2933 c.c., ribadito che la giurisprudenza formatasi in relazione alla norma teste’ richiamata e’ costantemente orientata nel ritenere che la stessa debba essere interpretata in senso restrittivo, riferendosi alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l’economia nazionale, con conseguente inapplicabilita’ qualora il pregiudizio riguardi interessi individuali e locali (Cass., 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass., 25 maggio 2012, n. 8358), appare evidente che il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, a prescindere dalla rilevabilita’ d’ufficio della questione (sulla quale soltanto insiste parte resistente anche nella memoria), impediva l’allegazione di quelle nuove circostanze, per il cui accertamento si e’ resa necessaria una consulenza tecnica, che, secondo la ricorrente incidentale erano tali da integrare la fattispecie disciplinata dalla disposizione in esame. Circostanze, invece, che avrebbero dovuto essere sin dall’inizio del giudizio di merito essere introdotte nel thema decidendum, mentre il principio di diritto affermato dalla sentenza della Cassazione n. 10024/2007 ne prescindeva totalmente perche’ estranee al dibattito fattuale come ricostruito dalle sentenze di merito e nonostante che sin dall’introduzione del giudizio l’attrice avesse reclamato la tutela restitutoria.

7.- Accolti i primi due motivi del ricorso, vanno ritenute assorbite le rimanenti censure.

Le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa le sentenze impugnate e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.